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PARAMETRI IN
AMBITO CIVILE.
ISTRUZIONI PER LUSO
Monza, 15 luglio 2014
(Avv. Giorgio Galbiati)
Camera Civile di Monza
Art.8 DM 55/2014
Pluralit di difensori e societ professionali
1. Quando incaricati della difesa sono pi湛 avvocati,
ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai
compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a
carico del soccombente sono computati i compensi
per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di
domiciliatario, spetta di regola un compenso non
inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai
parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi
processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente
seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni
concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale 竪 conferito a una societ di
avvocati si applica il compenso spettante a un solo
professionista, anche se la prestazione 竪 svolta da pi湛
soci.
Caratteristiche
Natura della determinazione ex lege:
 la determinazione di regola
 carattere suppletivo
 cosa si intende per avvocato domiciliatario ?
Proporzionalit:
non inferiore al 20 per cento
fasi processuali che ha effettivamente seguito
compenso rapportato alle prestazioni
concretamente svolte
Novit della disciplina
colma una grave lacuna del previgente DM
140/12, che ignorava la figura dellavvocato
domiciliatario e per lo stesso non prevedeva
alcun compenso o criterio di riferi足mento per la
quantificazione
Lavvocato domiciliatario,
la proporzionalit dei
compensi ed il PCT
informatizzazione del processo civile
un nuovo ruolo per lavvocato domiciliatario
(da avvocato domiciliatario a sostituto
d'udienza)
la misura dei compensi del domiciliatario in
proporzione al suo effettiv coinvolgimento nella
gestione della causa
Linformatizzazione del
processo civile
 Il PCT non 竪 un nuovo tipo di processo civile, con
regole nuove, ma 竪 pi湛 semplicemente
lintroduzione di strumenti informatici nel
tradizionale processo con lobiettivo di creare
unefficiente cooperazione telematica tra gli attori
del processo medesimo
 Il PCT istituisce, definisce, disciplina ed organizza le
modalit attraverso le quali i documenti giudiziari in
formato elettronico ed attraverso strumenti
telematici vengono prodotti, depositati, notificati,
consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale
di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura
della Stato e delle amministrazioni pubbliche) e
privati (avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel
processo
In principio fu la Cassazione.
 Lart. 125 CPC  come novellato dalla L. 183/2011 e dal successivo D.L. 138/2011 
prescrive lobbligo, per ogni Difensore, di indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine, sancendo quindi la nascita di un vero e
proprio domicilio virtuale presso il quale verranno effettuate le comunicazione al
Difensore costituito.
 Sentenza 10143/2012 SS.UU. : "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli
avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della
circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della
costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede
l'autorit giudiziaria presso la quale il giudizio 竪 in corso, e che in mancanza della
elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa
autorit giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attivit
forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato 竪 assegnato per essere iscritto al
relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il
giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto
ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui
circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorch辿 appartenente allo
stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore
delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., ., e nel mutato contesto normativo
che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di
parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha
che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82
per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori
della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la
domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorit giudiziaria innanzi alla
quale 竪 in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo
prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine.
Le novit del DL 90/2014
(in vigore dal 25.6.2014)
Art.44  La obbligatoriet del deposito telematico
Nuovi giudizi dinanzi al Tribunale:
obbligatoriet del deposito telematico degli atti
endoprocessuali per le cause avviate dopo iI
30.6.2014
Giudizi gi pendenti dinanzi al Tribunale:
Obbligatoriet dal 31.12.2014
Le novit del DL 90/2014
Articolo 45 : il nuovo art.133 CPC (Pubblicazione e
comunicazione della sentenza)
Comma 1. La sentenza 竪 resa pubblica
mediante deposito nella cancelleria del giudice
che l'ha pronunciata.
Comma 2. Il cancelliere d atto del deposito in
calce alla sentenza e vi appone la data e la firma,
ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza
(dispositivo), ne d notizia alle parti che si sono
costituite
Le novit del DL 90/2014
Articolo 46 : modifica della legge 53/1994
(notificazioni in proprio)
Abolizione dellautorizzazione del Consiglio
dellOrdine per eseguire, da parte dellavvocato, la
notifica in proprio a mezzo PEC
LAutorizzazione rimane presupposto indefettibile
per lesecuzione della notifica in proprio a mezzo del
servizio postale e, nei casi consentiti, a mezzo
consegna diretta
Nessun obbligo di munirisi di registro cronologico per
notifiche via PEC
Registro Pubblico degli indirizzi PEC:
www.inipec.gov.it
Le novit del DL 90/2014
Articolo 51 : Razionalizzazione degli uffici di
cancelleria
Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali
ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei
giorni feriali, secondo lorario stabilito dai rispettivi
presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate
Le novit del DL 90/2014
Articolo 51 : Il deposito degli atti via PCT
Il deposito 竪 tempestivamente eseguito quando
la ricevuta di avvenuta consegna 竪 generata
entro la fine del giorno di scadenza
quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita
nelle specifiche tecniche del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del ministero della
giustizia, il deposito degli atti o dei documenti pu嘆
essere eseguito mediante gli invii di pi湛 messaggi
di posta elettronica certificata.
Articolo 52 : Poteri di autentica dei difensori e degli
ausiliari del giudice
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch辿
dei provvedimenti di questultimo, presenti nei fascicoli
informatici dei procedimenti indicati nel presente
articolo, equivalgono alloriginale anche se prive della
firma digitale del cancelliere.
Il difensore, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con
modalit telematiche duplicati, copie qnalogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al
periodo precedente ed attestare la conformit delle
copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico.
Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
dellattestazione di conformit a norma del presente
comma, equivalgono alloriginale.
Le novit del DL 90/2014
Articolo 52 : Modifiche al testo unico spese giustizia
(DPR 115/2002)
Il diritto di copia senza certificazione di conformit non
竪 dovuto quando la copia 竪 estratta dal fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Il diritto di copia autentica non 竪 dovuto nei casi
previsti dallarticolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Le novit del DL 90/2014
Articolo 52 : Domicilio digitale
Salvo quanto previsto dallarticolo 366 CPC, quando la
legge prevede che le notificazioni degli atti in materia
civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte,
presso la cancelleria dellufficio giudiziario, alla
notificazione con le predette modalit pu嘆 procedersi
esclusivamente quando non sia possibile, per causa
imputabile al destinatario, la notificazione presso
lindirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui allarticolo 6-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonch辿 dal registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.損.
Le novit del DL 90/2014
1.L'informatizzazione del processo civile rimodula i
compiti del domiciliatario, che pu嘆 addirittura in
alcuni casi diventare una figura superflua
1.Il ruolo dell'avvocato domiciliatario potr divenire
quello di mero sostituto processuale per le udienze
1.La determinazione ex lege (art.8 DM 55/2014) di un
compenso del 20% sul compenso complessivo pu嘆
essere iniqua in rapporto all'opera effettivamente
prestata
1.Opportunit di valutare ex ante il ruolo effettivo del
domiciliatario nella gestione della causa e pattuire a
monte suoi compensi (compenso forfettario;
introduzione di un palmario)
Conclusioni

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PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014

  • 1. PARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER LUSO Monza, 15 luglio 2014 (Avv. Giorgio Galbiati) Camera Civile di Monza
  • 2. Art.8 DM 55/2014 Pluralit di difensori e societ professionali 1. Quando incaricati della difesa sono pi湛 avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato. 2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. 3. Se l'incarico professionale 竪 conferito a una societ di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione 竪 svolta da pi湛 soci.
  • 3. Caratteristiche Natura della determinazione ex lege: la determinazione di regola carattere suppletivo cosa si intende per avvocato domiciliatario ? Proporzionalit: non inferiore al 20 per cento fasi processuali che ha effettivamente seguito compenso rapportato alle prestazioni concretamente svolte
  • 4. Novit della disciplina colma una grave lacuna del previgente DM 140/12, che ignorava la figura dellavvocato domiciliatario e per lo stesso non prevedeva alcun compenso o criterio di riferi足mento per la quantificazione
  • 5. Lavvocato domiciliatario, la proporzionalit dei compensi ed il PCT informatizzazione del processo civile un nuovo ruolo per lavvocato domiciliatario (da avvocato domiciliatario a sostituto d'udienza) la misura dei compensi del domiciliatario in proporzione al suo effettiv coinvolgimento nella gestione della causa
  • 6. Linformatizzazione del processo civile Il PCT non 竪 un nuovo tipo di processo civile, con regole nuove, ma 竪 pi湛 semplicemente lintroduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo con lobiettivo di creare unefficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo medesimo Il PCT istituisce, definisce, disciplina ed organizza le modalit attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico ed attraverso strumenti telematici vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura della Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel processo
  • 7. In principio fu la Cassazione. Lart. 125 CPC come novellato dalla L. 183/2011 e dal successivo D.L. 138/2011 prescrive lobbligo, per ogni Difensore, di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, sancendo quindi la nascita di un vero e proprio domicilio virtuale presso il quale verranno effettuate le comunicazione al Difensore costituito. Sentenza 10143/2012 SS.UU. : "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorit giudiziaria presso la quale il giudizio 竪 in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorit giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attivit forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato 竪 assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorch辿 appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., ., e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorit giudiziaria innanzi alla quale 竪 in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
  • 8. Le novit del DL 90/2014 (in vigore dal 25.6.2014) Art.44 La obbligatoriet del deposito telematico Nuovi giudizi dinanzi al Tribunale: obbligatoriet del deposito telematico degli atti endoprocessuali per le cause avviate dopo iI 30.6.2014 Giudizi gi pendenti dinanzi al Tribunale: Obbligatoriet dal 31.12.2014
  • 9. Le novit del DL 90/2014 Articolo 45 : il nuovo art.133 CPC (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) Comma 1. La sentenza 竪 resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Comma 2. Il cancelliere d atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza (dispositivo), ne d notizia alle parti che si sono costituite
  • 10. Le novit del DL 90/2014 Articolo 46 : modifica della legge 53/1994 (notificazioni in proprio) Abolizione dellautorizzazione del Consiglio dellOrdine per eseguire, da parte dellavvocato, la notifica in proprio a mezzo PEC LAutorizzazione rimane presupposto indefettibile per lesecuzione della notifica in proprio a mezzo del servizio postale e, nei casi consentiti, a mezzo consegna diretta Nessun obbligo di munirisi di registro cronologico per notifiche via PEC Registro Pubblico degli indirizzi PEC: www.inipec.gov.it
  • 11. Le novit del DL 90/2014 Articolo 51 : Razionalizzazione degli uffici di cancelleria Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo lorario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate
  • 12. Le novit del DL 90/2014 Articolo 51 : Il deposito degli atti via PCT Il deposito 竪 tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna 竪 generata entro la fine del giorno di scadenza quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti pu嘆 essere eseguito mediante gli invii di pi湛 messaggi di posta elettronica certificata.
  • 13. Articolo 52 : Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch辿 dei provvedimenti di questultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono alloriginale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalit telematiche duplicati, copie qnalogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformit delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dellattestazione di conformit a norma del presente comma, equivalgono alloriginale. Le novit del DL 90/2014
  • 14. Articolo 52 : Modifiche al testo unico spese giustizia (DPR 115/2002) Il diritto di copia senza certificazione di conformit non 竪 dovuto quando la copia 竪 estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Il diritto di copia autentica non 竪 dovuto nei casi previsti dallarticolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Le novit del DL 90/2014
  • 15. Articolo 52 : Domicilio digitale Salvo quanto previsto dallarticolo 366 CPC, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dellufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalit pu嘆 procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso lindirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui allarticolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonch辿 dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.損. Le novit del DL 90/2014
  • 16. 1.L'informatizzazione del processo civile rimodula i compiti del domiciliatario, che pu嘆 addirittura in alcuni casi diventare una figura superflua 1.Il ruolo dell'avvocato domiciliatario potr divenire quello di mero sostituto processuale per le udienze 1.La determinazione ex lege (art.8 DM 55/2014) di un compenso del 20% sul compenso complessivo pu嘆 essere iniqua in rapporto all'opera effettivamente prestata 1.Opportunit di valutare ex ante il ruolo effettivo del domiciliatario nella gestione della causa e pattuire a monte suoi compensi (compenso forfettario; introduzione di un palmario) Conclusioni