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Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della
dichiarazione dei redditi e leventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, per嘆,
la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di pi湛 il numero dei cittadini italiani che si reca allestero per lavorare
alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta
residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non 竪 affatto facile comprendere quali siano
gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei
confronti del Fisco nazionale.
Non potendo, per ovvie ragioni, analizzare in dettaglio tutte le diverse fattispecie che si possono
presentare nella realt, in questo contributo ci proponiamo di fornire le indicazioni per quei casi
maggiormente a rischio di errore.
Lo spartiacque, noto oramai un po a tutti, per determinare il luogo di residenza 竪 la durata del
lavoro: fino a o pi湛 di 183 giorni lanno. Questo parametro deriva dalle disposizioni generali.
Art. 117, Costituzione:
La potest legislativa 竪 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch辿
dei vincoli derivanti dallOrdinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali.
Art. 75, DPR 600/1973:
Nellapplicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi
internazionali resi esecutivi in Italia.
Art. 169, TUIR:
Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se pi湛 favorevoli al contribuente, anche in
deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.
Si viene cos狸 a dettare una sorta di gerarchia delle fonti in cui, dopo la Costituzione, occorre far
riferimento allordinamento comunitario, poi a quello convenzionale e infine alla legge nazionale.
Oggigiorno, 竪 davvero raro che si vada a lavorare in un Paese con cui lItalia non abbia in essere un
Trattato contro le doppie imposizioni sulla base dello schema previsto dallOCSE; e, per quanto
concerne il reddito da lavoro dipendente, tale Modello Convenzionale  in genere, allart. 15 
pone lattenzione, per lappunto, anche sul periodo annuale di svolgimento del rapporto di lavoro
ai fini di indicare il luogo di imposizione.
Torneremo pi湛 approfonditamente in seguito sullart. 15 dellOECD Model Tax Convention; ci嘆 che
per嘆 possiamo subito anticipare 竪 che, purtroppo, la situazione non 竪 solo basata sul parametro
dei 183 giorni, e occorre tenere in debita considerazione anche le altre previsioni normative.
Partiamo, innanzitutto, col premettere che, in ossequio al generale concetto di capacit
contributiva dettato dallart. 53, comma 1, della Costituzione (Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacit contributiva), lItalia applica:
- ai non residenti, il Principio della Fonte/Territorialit del reddito (tassazione in Italia per i
redditi qui prodotti);
- ai cittadini residenti, il Principio della Tassazione Mondiale (Worldwide Principle Taxation).
Orbene, in funzione a detto ultimo principio impositivo, coloro che risultano fiscalmente residenti
nel Belpaese, di base, dovranno essere tassati in relazione a tutti i redditi che hanno ovunque
prodotto nel mondo:
Limposta si applica sul reddito complessivo del soggetto (art. 3, comma 1, TUIR).
In tema di imposte dirette, il richiamato Testo Unico, al successivo art. 23, indica le regole generali
afferenti la territorialit, stabilendo, con riguardo in particolare ai redditi da lavoro dipendente,
che gli stessi si considerano prodotti in Italia, se lattivit 竪 svolta in Italia. Trattasi, invero, di un
principio base valido per qualsiasi tipologia di reddito, la cui ratio  anche in linea con le
raccomandazioni di carattere internazionale  竪 quella di collegare sempre i redditi, e le correlate
imposte da versare, al luogo in cui vengono prodotti (Nexus Approach).
Ricordate le disposizioni concernenti laspetto di carattere oggettivo, occorre ora verificare la
questione dal punto di vista dei soggetti percipienti.
In considerazione dellipotesi reddituale che qui ci occupa, 竪 dunque necessario primariamente
conoscere come si determina la residenza fiscale dei contribuenti.
A livello nazionale, lart. 2 del TUIR dispone che, con riguardo alle persone fisiche, la residenza 竪 il
luogo in cui, per la maggior parte dellanno (pi湛 di 183 giorni, anche non continuativi), il
contribuente risulta:
- essere iscritto allAnagrafe della popolazione residente; o
- avere, nel territorio dello Stato, il domicilio (ex art. 43, Codice Civile); o
- avere, nel territorio dello Stato, la residenza (sempre, ex art. 43, Codice Civile).
La congiunzione o sta a indicare che basta il verificarsi anche di uno solo dei suddetti requisiti,
perch辿 operi la presunzione di legge (non suscettibile di prova contraria), in base alla quale il
soggetto sar obbligatoriamente considerato residente fiscalmente in Italia e, quindi, assoggettato
al prima richiamato Worldwide Principle Taxation: obbligo di dichiarare in Italia tutti i redditi
ovunque prodotti nel mondo.
Dando uno sguardo alla situazione internazionale, 竪 lart. 4 del Modello Convenzionale OCSE a
fornire le indicazioni sui metodi da seguire per stabilire la residenza fiscale dei cittadini, laddove un
individuo risulti residente in entrambi i Paesi Contraenti. Il suo status si determina, nellordine:
- Paese presso il quale ha unabitazione permanente a disposizione; se la possiede in
entrambi i Paesi, quello dove ha le relazioni economiche prioritarie (gli interessi economici
prevalgono sugli affetti familiari  Cassaz. Sez. Trib. 6501/2015)
- Qualora il Paese nel quale egli abbia il suo centro di interessi non possa essere
determinato, o qualora egli non abbia unabitazione permanente in alcuno dei Paesi, deve
essere ritenuto residente solamente nel Paese nel quale egli soggiorna abitualmente (per
laccertamento della dimora si prenderanno in esame i consumi/utenze)
- Qualora egli soggiorni abitualmente in entrambi o in nessuno dei due Paesi, deve essere
ritenuto residente solamente nel Paese del quale 竪 cittadino (il criterio della cittadinanza,
dunque, solo in subordine rispetto allabitazione permanente, agli interessi economici e
alla dimora)
- Qualora egli sia cittadino di entrambi o di nessuno dei Paesi, le Autorit competenti dei
Paesi Contraenti devono risolvere la questione mediante un accordo reciproco (M.A.P. 
Mutual Agreement Procedure).
Fatta questa panoramica generale sulla normativa di riferimento nazionale e internazionale,
cerchiamo ora di inquadrare con precisione il nocciolo del problema.
Come premesso, lipotesi in discussione concerne quali siano gli eventuali adempimenti a cui sono
obbligati, nei confronti dellErario nazionale, quei cittadini italiani che abbiano lavorato, durante lo
scorso anno 2016, allestero (esempio: Inghilterra, Stato con il quale 竪 in essere un Trattato
Bilaterale sulla base del Modello Convenzionale OCSE), alle dipendenze di un datore di lavoro
locale; dando ovviamente per scontato che, in Inghilterra, chi di dovere abbia eventualmente gi
provveduto.
Ebbene, lanzidetto art. 15 del Trattato stabilisce che:
(per facilitare la comprensione della norma, sostituiamo i termini originali di Paese Contraente
con quelli propri della rispettiva nazione relativa al nostro esempio)
1. I salari, le paghe e le altre forme di remunerazione simili ottenute da un residente fiscale
italiano con riferimento a un contratto di lavoro dipendente, devono essere tassate
solamente in Italia, a meno che il rapporto di lavoro non sia esercitato in Inghilterra.
Dunque, sulla scorta di questo primo comma, se un reddito di lavoro dipendente 竪 prodotto in
Italia da un soggetto che (in base al citato art. 2 del TUIR) 竪 fiscalmente residente in Italia, perch辿,
per pi湛 di 183 giorni nellanno, 竪 iscritto allAnagrafe nazionale (e non allAIRE  Associazione
Italiani Residenti allEstero), o ha in Italia il domicilio, o la residenza (ex art. 43 del Codice Civile),
detto reddito dovr essere tassato SOLAMENTE in Italia. Questa specifica previsione, per嘆, non si
applica, se invece il rapporto di lavoro si 竪 svolto in Inghilterra.
Attenzione: la norma non dice che, laddove il rapporto di lavoro sia svolto in Inghilterra, il
reddito dovr essere tassato esclusivamente in Inghilterra.
Ergo, in questo secondo caso (cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia con reddito da
lavoro dipendente svolto in Inghilterra), dovremo andare ad applicare le altre disposizioni di
riferimento (nazionale e convenzionale) gi in precedenza evidenziate.
Ebbene, il residente fiscale italiano, in quanto soggetto al Principio della Tassazione su base
mondiale, dovr cos狸 dichiarare anche in Italia i redditi prodotti in Inghilterra; naturalmente, nei
limiti del concetto di capacit contributiva (ex art. 53 della Costituzione), ovvero facendo valere il
credito per le imposte gi pagate in Inghilterra a titolo definitivo. Precisiamo che sono tali quei
tributi divenuti irripetibili, nel senso che non devono pi湛 essere suscettibili di modifiche a favore
del contribuente, n辿 di eventuali rimborsi.
Laspetto 竪 disciplinato dallart. 165, del TUIR, che, al comma 1, precisa:
In deroga alla determinazione su base analitica, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta
corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.
Da notare che, conformemente al dispositivo del sopra menzionato comma 1, dellart. 15, del
Modello Convenzionale, deriva altres狸 che se, al contrario, il cittadino italiano in questione fosse
stato fiscalmente residente in Inghilterra, il reddito in parola (svolto in Inghilterra) avrebbe subito
la tassazione solamente in Inghilterra.
Dopo di che, a delimitare la previsione del comma 1, interviene il successivo comma 2, il quale
stabilisce che:
2. La remunerazione ottenuta da un residente fiscale italiano con riferimento a un contratto
di lavoro dipendente svolto in Inghilterra, deve essere tassata solamente in Italia, se:
- colui che riceve la remunerazione 竪 presente in Inghilterra per un periodo o per periodi
non superiori a 183 giorni complessivamente nellanno; e
- la remunerazione 竪 pagata da, o per conto di, un datore di lavoro che non 竪 residente in
Inghilterra; e
- la remunerazione non origina da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il
datore di lavoro disponga in Inghilterra.
Attenzione: in questo caso, la congiunzione e impone che le sopra riportate condizioni non
siano alternative fra loro, ma si verifichino necessariamente tutte e tre.
Dunque, nel caso in cui non sussistano contemporaneamente tali condizioni, la tassazione potr
essere di tipo concorrente nei due Stati. In pratica, sia lItalia che lInghilterra potranno tassare tale
reddito.
In soccorso di tali contribuenti, interviene lart. 51, comma 8-Bis, del TUIR:
Il reddito derivante dallattivit prestata allestero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto di lavoro, da dipendenti che nellarco dei dodici mesi ivi soggiornano per un periodo
superiore ai 183 giorni, 竪 determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Attenzione anche qui al dettato letterale della norma:
- Continuit, lincarico deve essere stabile, ossia non di tipo occasionale (la durata effettiva,
qui, non centra: potr al limite assumere solo un carattere indiziario secondario)
- Esclusivit, la prestazione di lavoro allestero deve costituire lunica attivit affidata al
dipendente, e non essere meramente accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di
altre eventuali mansioni eseguite in Italia
- Durata, il parametro dei 183 giorni, qui, non 竪 riferito allanno ma, genericamente, a dodici
mesi; dunque, potr conteggiarsi anche a cavallo di due anni.
Gli importi concernenti le retribuzioni convenzionali vengono rideterminati ogni anno con decreto
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dellEconomia e delle
Finanze (per lanno 2016, trattasi del DM 25/01/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del
30 gennaio 2016).
Senza volere, in questa sede, addentrarci troppo in dettagli di carattere pratico, rammentiamo
solo che, in sostanza, la fascia di retribuzione imponibile verr determinata sulla base del raffronto
con lo scaglione della retribuzione nazionale corrispondente (Circ. INPS 72/1990).
In conclusione, riassumendo i vari concetti esposti, avremo le seguenti differenti situazioni:
I) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, che ha svolto nel 2016 lavoro
dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, per un periodo
non superiore a 183 giorni nellanno = tassazione esclusiva in Italia
II) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, che ha svolto nel 2016 lavoro
dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, per un periodo
superiore a 183 giorni nellanno = tassazione concorrente sia in Inghilterra che in Italia
(in genere: retribuzioni convenzionali e redditi dichiarati nel Quadro RC del Modello
Unico, ovvero nel Quadro G4 del Modello 730)
III) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Inghilterra, che ha svolto nel 2016 lavoro
dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, = tassazione
esclusiva in Inghilterra (ecco perch辿, laddove ovviamente sussistano i presupposti di
legge, 竪 fortemente raccomandato richiedere, fin dal principio, liscrizione allAIRE).

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  • 1. Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e leventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, per嘆, la situazione appare chiara. Ogni anno aumenta sempre di pi湛 il numero dei cittadini italiani che si reca allestero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non 竪 affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale. Non potendo, per ovvie ragioni, analizzare in dettaglio tutte le diverse fattispecie che si possono presentare nella realt, in questo contributo ci proponiamo di fornire le indicazioni per quei casi maggiormente a rischio di errore. Lo spartiacque, noto oramai un po a tutti, per determinare il luogo di residenza 竪 la durata del lavoro: fino a o pi湛 di 183 giorni lanno. Questo parametro deriva dalle disposizioni generali. Art. 117, Costituzione: La potest legislativa 竪 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch辿 dei vincoli derivanti dallOrdinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali. Art. 75, DPR 600/1973: Nellapplicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Art. 169, TUIR: Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se pi湛 favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione. Si viene cos狸 a dettare una sorta di gerarchia delle fonti in cui, dopo la Costituzione, occorre far riferimento allordinamento comunitario, poi a quello convenzionale e infine alla legge nazionale. Oggigiorno, 竪 davvero raro che si vada a lavorare in un Paese con cui lItalia non abbia in essere un Trattato contro le doppie imposizioni sulla base dello schema previsto dallOCSE; e, per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente, tale Modello Convenzionale in genere, allart. 15 pone lattenzione, per lappunto, anche sul periodo annuale di svolgimento del rapporto di lavoro ai fini di indicare il luogo di imposizione. Torneremo pi湛 approfonditamente in seguito sullart. 15 dellOECD Model Tax Convention; ci嘆 che per嘆 possiamo subito anticipare 竪 che, purtroppo, la situazione non 竪 solo basata sul parametro dei 183 giorni, e occorre tenere in debita considerazione anche le altre previsioni normative.
  • 2. Partiamo, innanzitutto, col premettere che, in ossequio al generale concetto di capacit contributiva dettato dallart. 53, comma 1, della Costituzione (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit contributiva), lItalia applica: - ai non residenti, il Principio della Fonte/Territorialit del reddito (tassazione in Italia per i redditi qui prodotti); - ai cittadini residenti, il Principio della Tassazione Mondiale (Worldwide Principle Taxation). Orbene, in funzione a detto ultimo principio impositivo, coloro che risultano fiscalmente residenti nel Belpaese, di base, dovranno essere tassati in relazione a tutti i redditi che hanno ovunque prodotto nel mondo: Limposta si applica sul reddito complessivo del soggetto (art. 3, comma 1, TUIR). In tema di imposte dirette, il richiamato Testo Unico, al successivo art. 23, indica le regole generali afferenti la territorialit, stabilendo, con riguardo in particolare ai redditi da lavoro dipendente, che gli stessi si considerano prodotti in Italia, se lattivit 竪 svolta in Italia. Trattasi, invero, di un principio base valido per qualsiasi tipologia di reddito, la cui ratio anche in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale 竪 quella di collegare sempre i redditi, e le correlate imposte da versare, al luogo in cui vengono prodotti (Nexus Approach). Ricordate le disposizioni concernenti laspetto di carattere oggettivo, occorre ora verificare la questione dal punto di vista dei soggetti percipienti. In considerazione dellipotesi reddituale che qui ci occupa, 竪 dunque necessario primariamente conoscere come si determina la residenza fiscale dei contribuenti. A livello nazionale, lart. 2 del TUIR dispone che, con riguardo alle persone fisiche, la residenza 竪 il luogo in cui, per la maggior parte dellanno (pi湛 di 183 giorni, anche non continuativi), il contribuente risulta: - essere iscritto allAnagrafe della popolazione residente; o - avere, nel territorio dello Stato, il domicilio (ex art. 43, Codice Civile); o - avere, nel territorio dello Stato, la residenza (sempre, ex art. 43, Codice Civile). La congiunzione o sta a indicare che basta il verificarsi anche di uno solo dei suddetti requisiti, perch辿 operi la presunzione di legge (non suscettibile di prova contraria), in base alla quale il soggetto sar obbligatoriamente considerato residente fiscalmente in Italia e, quindi, assoggettato al prima richiamato Worldwide Principle Taxation: obbligo di dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo. Dando uno sguardo alla situazione internazionale, 竪 lart. 4 del Modello Convenzionale OCSE a fornire le indicazioni sui metodi da seguire per stabilire la residenza fiscale dei cittadini, laddove un individuo risulti residente in entrambi i Paesi Contraenti. Il suo status si determina, nellordine:
  • 3. - Paese presso il quale ha unabitazione permanente a disposizione; se la possiede in entrambi i Paesi, quello dove ha le relazioni economiche prioritarie (gli interessi economici prevalgono sugli affetti familiari Cassaz. Sez. Trib. 6501/2015) - Qualora il Paese nel quale egli abbia il suo centro di interessi non possa essere determinato, o qualora egli non abbia unabitazione permanente in alcuno dei Paesi, deve essere ritenuto residente solamente nel Paese nel quale egli soggiorna abitualmente (per laccertamento della dimora si prenderanno in esame i consumi/utenze) - Qualora egli soggiorni abitualmente in entrambi o in nessuno dei due Paesi, deve essere ritenuto residente solamente nel Paese del quale 竪 cittadino (il criterio della cittadinanza, dunque, solo in subordine rispetto allabitazione permanente, agli interessi economici e alla dimora) - Qualora egli sia cittadino di entrambi o di nessuno dei Paesi, le Autorit competenti dei Paesi Contraenti devono risolvere la questione mediante un accordo reciproco (M.A.P. Mutual Agreement Procedure). Fatta questa panoramica generale sulla normativa di riferimento nazionale e internazionale, cerchiamo ora di inquadrare con precisione il nocciolo del problema. Come premesso, lipotesi in discussione concerne quali siano gli eventuali adempimenti a cui sono obbligati, nei confronti dellErario nazionale, quei cittadini italiani che abbiano lavorato, durante lo scorso anno 2016, allestero (esempio: Inghilterra, Stato con il quale 竪 in essere un Trattato Bilaterale sulla base del Modello Convenzionale OCSE), alle dipendenze di un datore di lavoro locale; dando ovviamente per scontato che, in Inghilterra, chi di dovere abbia eventualmente gi provveduto. Ebbene, lanzidetto art. 15 del Trattato stabilisce che: (per facilitare la comprensione della norma, sostituiamo i termini originali di Paese Contraente con quelli propri della rispettiva nazione relativa al nostro esempio) 1. I salari, le paghe e le altre forme di remunerazione simili ottenute da un residente fiscale italiano con riferimento a un contratto di lavoro dipendente, devono essere tassate solamente in Italia, a meno che il rapporto di lavoro non sia esercitato in Inghilterra. Dunque, sulla scorta di questo primo comma, se un reddito di lavoro dipendente 竪 prodotto in Italia da un soggetto che (in base al citato art. 2 del TUIR) 竪 fiscalmente residente in Italia, perch辿, per pi湛 di 183 giorni nellanno, 竪 iscritto allAnagrafe nazionale (e non allAIRE Associazione Italiani Residenti allEstero), o ha in Italia il domicilio, o la residenza (ex art. 43 del Codice Civile), detto reddito dovr essere tassato SOLAMENTE in Italia. Questa specifica previsione, per嘆, non si applica, se invece il rapporto di lavoro si 竪 svolto in Inghilterra. Attenzione: la norma non dice che, laddove il rapporto di lavoro sia svolto in Inghilterra, il reddito dovr essere tassato esclusivamente in Inghilterra.
  • 4. Ergo, in questo secondo caso (cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia con reddito da lavoro dipendente svolto in Inghilterra), dovremo andare ad applicare le altre disposizioni di riferimento (nazionale e convenzionale) gi in precedenza evidenziate. Ebbene, il residente fiscale italiano, in quanto soggetto al Principio della Tassazione su base mondiale, dovr cos狸 dichiarare anche in Italia i redditi prodotti in Inghilterra; naturalmente, nei limiti del concetto di capacit contributiva (ex art. 53 della Costituzione), ovvero facendo valere il credito per le imposte gi pagate in Inghilterra a titolo definitivo. Precisiamo che sono tali quei tributi divenuti irripetibili, nel senso che non devono pi湛 essere suscettibili di modifiche a favore del contribuente, n辿 di eventuali rimborsi. Laspetto 竪 disciplinato dallart. 165, del TUIR, che, al comma 1, precisa: In deroga alla determinazione su base analitica, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Da notare che, conformemente al dispositivo del sopra menzionato comma 1, dellart. 15, del Modello Convenzionale, deriva altres狸 che se, al contrario, il cittadino italiano in questione fosse stato fiscalmente residente in Inghilterra, il reddito in parola (svolto in Inghilterra) avrebbe subito la tassazione solamente in Inghilterra. Dopo di che, a delimitare la previsione del comma 1, interviene il successivo comma 2, il quale stabilisce che: 2. La remunerazione ottenuta da un residente fiscale italiano con riferimento a un contratto di lavoro dipendente svolto in Inghilterra, deve essere tassata solamente in Italia, se: - colui che riceve la remunerazione 竪 presente in Inghilterra per un periodo o per periodi non superiori a 183 giorni complessivamente nellanno; e - la remunerazione 竪 pagata da, o per conto di, un datore di lavoro che non 竪 residente in Inghilterra; e - la remunerazione non origina da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro disponga in Inghilterra. Attenzione: in questo caso, la congiunzione e impone che le sopra riportate condizioni non siano alternative fra loro, ma si verifichino necessariamente tutte e tre. Dunque, nel caso in cui non sussistano contemporaneamente tali condizioni, la tassazione potr essere di tipo concorrente nei due Stati. In pratica, sia lItalia che lInghilterra potranno tassare tale reddito. In soccorso di tali contribuenti, interviene lart. 51, comma 8-Bis, del TUIR:
  • 5. Il reddito derivante dallattivit prestata allestero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nellarco dei dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore ai 183 giorni, 竪 determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Attenzione anche qui al dettato letterale della norma: - Continuit, lincarico deve essere stabile, ossia non di tipo occasionale (la durata effettiva, qui, non centra: potr al limite assumere solo un carattere indiziario secondario) - Esclusivit, la prestazione di lavoro allestero deve costituire lunica attivit affidata al dipendente, e non essere meramente accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di altre eventuali mansioni eseguite in Italia - Durata, il parametro dei 183 giorni, qui, non 竪 riferito allanno ma, genericamente, a dodici mesi; dunque, potr conteggiarsi anche a cavallo di due anni. Gli importi concernenti le retribuzioni convenzionali vengono rideterminati ogni anno con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dellEconomia e delle Finanze (per lanno 2016, trattasi del DM 25/01/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 gennaio 2016). Senza volere, in questa sede, addentrarci troppo in dettagli di carattere pratico, rammentiamo solo che, in sostanza, la fascia di retribuzione imponibile verr determinata sulla base del raffronto con lo scaglione della retribuzione nazionale corrispondente (Circ. INPS 72/1990). In conclusione, riassumendo i vari concetti esposti, avremo le seguenti differenti situazioni: I) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, che ha svolto nel 2016 lavoro dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, per un periodo non superiore a 183 giorni nellanno = tassazione esclusiva in Italia II) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Italia, che ha svolto nel 2016 lavoro dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, per un periodo superiore a 183 giorni nellanno = tassazione concorrente sia in Inghilterra che in Italia (in genere: retribuzioni convenzionali e redditi dichiarati nel Quadro RC del Modello Unico, ovvero nel Quadro G4 del Modello 730) III) Cittadino italiano, fiscalmente residente in Inghilterra, che ha svolto nel 2016 lavoro dipendente in Inghilterra, alle dipendenze di un datore di lavoro locale, = tassazione esclusiva in Inghilterra (ecco perch辿, laddove ovviamente sussistano i presupposti di legge, 竪 fortemente raccomandato richiedere, fin dal principio, liscrizione allAIRE).