2. Marco Krogh
LE SENTENZE E GLI ACCORDI
DI ACCERTAMENTO DELLUSUCAPIONE *
SOMMARIO: 1. Introduzione. Le aree critiche per il notaio. 2. Gli atti di disposizione di diritti
usucapiti in assenza di un titolo di accertamento. 3. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti
accertati giudizialmente. 4. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti accertati in sede di
procedimento di media-conciliazione. 5. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti accertati
in un negozio di accertamento al di fuori di un procedimento di media-conciliazione. 6. La
soluzione dei conflitti tra soggetti che vantano diritti contrapposti sulla medesima res oggetto
di usucapione. 7. Conclusioni.
1. Introduzione. Le aree critiche per il notaio. Il possesso ha sempre avuto una sua
centralit nella circolazione dei beni immobili. In passato il possesso aveva una rilevanza
giuridica maggiore rispetto ad oggi. Tutti ricordiamo, dai tempi scolastici, la formula Sao ko
kelle terre, per kelle fini que ki contiene trenta anni le possette parte sancti Benedecti (Capua
marzo 960) che sanciva la nascita della lingua italiana. In questa formula ritroviamo i notai in
funzione di testimoni qualificati, la ricognizione della propriet sulla base del possesso
continuato e laccertamento del giudice. In un ordinamento evoluto si tende a dar pi湛 rilevanza
alla realt documentale rispetto alle situazioni di fatto, eppure anche nel nostro ordinamento
lusucapione occupa un posto di rilievo, completa e rende efficiente il sistema della pubblicit
immobiliare quanto meno consentendo di superare le problematiche legate alla cd. probatio
diabolica ed al principio della continuit delle trascrizioni.
Il possesso per lattivit notarile ha una sua importanza in quanto 竪 il presupposto di un
titolo di acquisto ex lege, lusucapione. A valle dellacquisto per usucapione possiamo avere un
* Relazione al Convegno Stabilit e regime giuridico dei titoli di provenienza non
negoziali in ambito immobiliare problematiche di interesse notarile tenutosi a Milano il 10
febbraio 2023.
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3. accertamento contenuto in una sentenza, un accertamento contenuto in un accordo negoziale
ovvero lassenza di qualunque documento che accerti il diritto usucapito.
In presenza di un soggetto che intende disporre di un diritto usucapito il notaio si trova
ad affrontare problematiche e criticit sotto due distinti aspetti.
Una prima area di criticit, come accennato, si riscontra nella verifica del titolo. Chi vanta
un titolo di propriet basato sullacquisto per usucapione: i) pu嘆 non avere nessun titolo che
abbia accertato il suo diritto; ii) pu嘆 avere a supporto del suo acquisto una sentenza di
accertamento; iii) pu嘆 avere a supporto del suo titolo di acquisto un accordo negoziale
perfezionato in sede di un procedimento di media-conciliazione; iv) pu嘆 avere un accordo
negoziale di accertamento perfezionato innanzi ad un notaio al di fuori di una procedura di
media-conciliazione.
Una seconda area di criticit che il notaio si trova ad affrontare riguarda la prevalenza che
deve riconoscere in caso di diritti contrapposti sulla medesima res oggetto di usucapione. Sar
possibile che sul bene oggetto di usucapione ci siano terzi che vantino diritto concorrenti, di
godimento parziari (ad esempio: usufrutto), di garanzia (ad esempio, ipoteca), oppure che sul
medesimo bene gravino servit湛 o vincoli imposti dalla pubblica amministrazione (si pensi agli
usi civici). In questi casi, il notaio deve verificare se il titolo di acquisto vantato dallusucapente
prevale, ed a quali condizioni, sui diritti vantati da terzi soggetti ovvero se, al contrario, il
diritto acquistato dallusucapente 竪 acquistato con tutti relativi diritti e vincoli preesesitenti.
Peraltro, possiamo avere un potenziale conflitto tra soggetti che medio tempore hanno
acquistato diritti dallusucapito e soggetti che, sempre medio tempore, hanno acquistato diritto
dallusucapente. Anche in questultimo caso, il notaio dovr verificare a quale dei soggetti in
conflitto tra loro lordinamento presta tutela ed a quali condizioni, tenendo presente che la
sicurezza nella circolazione dei beni immobili si basa su riscontri documentali e su pubblici
registri con regole che dettano presunzioni di conoscenza e di priorit.
2. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti in assenza di un titolo di accertamento. La
prima area di indagine, come accennato, che per il notaio presenta criticit riguarda la verifica
documentale del titolo vantato dallusucapente. Va ricordato che lusucapione 竪 un fatto, non
竪 un atto n辿 un negozio giuridico; 竪 un fatto a cui la legge riconosce il valore di titolo di
propriet. Quindi un soggetto, al verificarsi del fatto previsto dalla legge (ad esempio:
possesso protratto per un certo tempo, senza interruzioni), 竪, a tutti gli effetti, titolare del
diritto riconosciuto dallordinamento.
La prima ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione riguarda il soggetto che
intende disporre del suo diritto usucapito essendo sprovvisto di una sentenza o di un negozio
che abbia accertato lacquisto del diritto stesso.
Alla fine degli anni 90 una pronuncia della Cassazione (sez. II del 12 novembre 1996
numero 9884) aveva affermato il principio che in assenza di una sentenza che verificasse
lesistenza dei presupposti per la nascita del diritto usucapito non era possibile disporre del
diritto stesso. La sentenza, seguendo questo principio, assumeva la natura di sentenza costi-
tutiva del diritto e non accertativa del diritto stesso. Benvero, la sentenza affermava che:
oggetto di un contratto di compravendita pu嘆 essere solo il trasferimento della propriet di una
cosa o di un altro diritto; con la conseguenza che detto contratto non pu嘆 avere ad oggetto il
trasferimento del possesso di un immobile in s辿 e per s辿 (non collegato, cio竪, alla cessione della
propriet dello stesso) e da esso, ove comunque posto in essere dalle parti, non possono derivare
gli effetti della accessione del possesso di cui allart. 1146, secondo comma cod. civ., in quanto
il possesso unibile ai sensi di detta norma 竪 esclusivamente quello del precedente titolare del
diritto trasferito; lacquisto della propriet di un immobile per effetto dellusucapione, affinch辿
possa esser fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, deve essere dapprima
accertato e dichiarato nei modi di legge.
Questo orientamento della Cassazione, sebbene incoerente rispetto alla lettera della
legge, impediva comunque ai notai di ricevere atti di disposizione di diritti usucapiti in assenza
di una sentenza che dichiarasse acquistato il diritto stesso. La Cassazione con la sentenza del
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4. 5 febbraio 2007 n. 2485 竪 intervenuta nuovamente, a distanza di anni, sul tema della
circolazione dei beni di cui la parte alienante dichiara di aver acquistato la propriet per
usucapione non accertata giudizialmente ribadendo lintrasferibilit del possesso ad usuca-
pionem (come statuito nella sentenza n. 9884/1996), ma affermando il principio che un
contratto di compravendita pu嘆 validamente trasferire un bene di cui lalienante si dichiara
proprietario in forza dellintervenuta usucapione non giudizialmente accertata. Nella sentenza
si legge che se cos狸 non fosse si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito
sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo
acquisto non fosse accertato giudizialmente. Nella seconda parte della sentenza, La S.C.
ponendosi il problema della diligenza che deve osservare il notaio in questi casi esclude che vi
sia una sua responsabilit laddove abbia adeguatamente informato lacquirente che lacquisto
poteva essere a rischio. Nel caso di specie linformativa, peraltro, era dimostrata dallinseri-
mento nella compravendita di una clausola dalla quale desumersi che lacquirente era
comunque consapevole di tale rischio.
Recentemente la Suprema Corte (12 dicembre 2018 n. 32147 pres. Giusti rel. Scarpa) 竪
tornata sul punto, ribadendo che il trasferimento di un bene usucapito, anche in assenza di una
sentenza di accertamento, deve ritenersi consentito e lecito (mentre non lo 竪 quello del mero
possesso che ancora non abbia dato luogo a fattispecie acquisitiva), imponendo tuttavia al
notaio che redige latto ben precisi doveri di informazione dellacquirente sui rischi che un
simile atto traslativo comporta. In questultima sentenza, sembra che al notaio sia richiesto
qualcosa in pi湛 rispetto al mero inserimento di una clausola di stile nel relativo atto. Peraltro,
se si aggiunge al dovere di informazione, cui il notaio 竪 tenuto nellesecuzione della presta-
zione professionale, il dovere di consiglio, che si spinge fino al dovere di dissuasione, presente
in numerose sentenze della Suprema Corte in tema di responsabilit notarile (ex multis: 16
marzo 2021 n. 7283; 4 marzo 2022 n. 7185; 5 luglio 2022 n. 21205), ci troviamo di fronte a
principi che, sebbene consentano al notaio di ricevere atti di disposizione di diritti usucapiti
non giudizialmente accertati, obbligano il notaio ad un estremo rigore nel rappresentare con
chiarezza alle parti i rischi inerenti questa tipologia di atto ed a conservare prova che le parti
abbiano avuto piena consapevolezza delle informazioni e dei consigli ricevuti.
Va ricordato, per completezza che in giurisprudenza si 竪 distinto il caso in cui si 竪 disposto
per donazione o per atto a titolo oneroso di un bene asseritamene usucapito. Nel primo caso
il rischio 竪 quello di perfezionare un atto nullo facendo rientrare nel divieto di donazione di
beni futuri (art. 771 c.c.) anche la donazione di beni altrui. Nel secondo caso, al contrario, il
venditore di un bene asseritamene usucapito, ma altrui, avrebbe lonere di procurare lacquisto
(vendita obbligatoria). La Suprema Corte (sentenza del 5 maggio 2009 n. 10356) ha affermato
il principio che la donazione dispositiva di bene altrui 竪 da considerare nulla, nondimeno, ai
fini della soluzione, in favore del terzo in buona fede, del conflitto dinteressi che lo oppone
al proprietario, essa pu嘆 fungere da coelemento della fattispecie acquisitiva a titolo originario
a norma dellart. 1159 c.c. (cfr. sul punto anche Cass. 5 febbraio 2001 n. 1569 che distingue il
caso in cui le parti sono consapevoli dellaltruit del bene oggetto di donazione dal caso in cui
le parti hanno considerato il bene di propriet del donante).
3. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti accertati giudizialmente. In presenza di
una sentenza che abbia accertato il diritto usucapito il notaio potr far affidamento sul buon
utilizzo dei mezzi e delle regole processuali da parte del giudice. Va, tuttavia, ricordato che
laccertamento dellusucapione avviene allinterno di un giudizio di cognizione, retto da
principi dispositivi e la decisione 竪 resa iuxta alligata et probata. Il giudice istruttore non ha
poteri inquisitori, sono le parti che indicano i fatti e devono dare prova dei fatti asseriti,
sebbene in quasi tutti i Tribunali esistono decaloghi ed indicazioni per indirizzare le parti sulla
documentazione necessaria per consentire al giudice di ritenere accertati i fatti asseriti e per
consentire al giudice di accertare che siano intervenuti (o messi nella condizione di intervenire)
al procedimento tutti i soggetti interessati. La Cassazione (14 agosto 2012 n. 14522), giova
ricordare, ha affermato che nel giudizio diretto allaccertamento dellusucapione, proposto da
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5. un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario
dellaltro coniuge, quale acquirente ope legis, agli effetti dellart. 177, comma 1, lett. a, c.c.,
occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la
pluralit soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cio竪 tra coloro in danno dei
quali la domanda di usucapione 竪 diretta, non anche nellipotesi in cui essa si riscontri dal lato
attivo, atteso che, in tale evenienza, lazione proposta 竪 diretta a costituire una situazione
compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in
futuro. Pertanto, sebbene non sussista litisconsorzio necessario dal lato attivo, 竪 invece
previsto il litisconsorzio necessario dal lato passivo, rispetto a tutti soggetti che possono
vantare sulla res diritti incompatibili con il diritto vantato dallusucapente, con tutte le
conseguenze in caso di mancato rispetto delle norme sullintervento dei litisconsorti necessari.
La sentenza di accertamento dellusucapione, come 竪 noto, 竪 trascritta ai sensi dellart. 2651
c.c. ed 竪 una mera pubblicit notizia, nel senso che la pubblicit non 竪 soggetta alle regole degli
acquisti a titolo derivativo, di cui agli artt. 2644 e segg. c.c., n辿 per quanto riguarda la continuit
delle trascrizioni, n辿 per quanto riguarda lopponibilit ai terzi del relativo acquisto sulla base
del principio della priorit della trascrizione. Il notaio in presenza di una sentenza di accerta-
mento potr far affidamento sulle risultanze del giudizio di cognizione chiarendo, tuttavia, alle
parti i rischi legati alleventuale assenza nel giudizio di eventuali litisconsorzi necessari. Circo-
stanza questa accertabile effettuando una visura ventennale e confrontandola con i soggetti
presenti nel giudizio, cos狸 come risultanti dalla sentenza. La verifica 竪 importante tenuto conto
che la mancata integrazione del contraddittorio con la partecipazione del litisconsorte necessario
determinalanullitdellinteroprocedimentorilevabiledufficioancheinsededilegittimit(Cfr.:
Cass. n. 18310 del 7 giugno 2022 e Cass. n. 26433 del 08/11/2017). Il terzo non intervenuto al
procedimento, peraltro, potr avvalersi del rimedio straordinario dellopposizione di terzo di cui
allart. 404 c.p.c. Anche in questo caso, mi sembra, che per il notaio ci sia, laddove riscontri vizi
procedimentali, un dovere dinformazione delle parti. Allassenza di un litisconsorte necessario
pu嘆 equipararsi il caso di sentenza che abbia accertato lusucapione di un bene non usucapibile,
ad esempio, perch辿 gravato da usi civici ovvero avente natura demaniale, anche in questo caso
ci troveremmo di fronte ad una sentenza inutiliter data.
4. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti accertati in sede di procedimento di
media-conciliazione. Come 竪 noto, il cd. decreto del fare (legge 9 agosto 2013 n. 98,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, di conv. del d.l. 21 giugno 2013,
n. 69), tra gli altri provvedimenti, ha apportato alcune rilevanti modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,
introducendo tra laltro, la trascrivibilit degli accordi di mediazione che accertano lusuca-
pione. Lart. 84-bis del suddetto decreto ha modificato lart. 2643 cod. civ. inserendovi il n.
12-bis) con la previsione dellobbligo di trascrizione per 束gli accordi di mediazione che
accertano lusucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico
ufficiale a ci嘆 autorizzato損.
La modifica normativa arrivava allesito di un contrasto giurisprudenziale e di un dibattito
dottrinale riguardante i temi dellammissibilit di un accordo conciliativo diretto ad accertare
lusucapioneedellasuatrascrivibilit.Lasoluzionepositivaalprimointerrogativo(ammissibilit
dellaccordo) non necessariamente implicava soluzione positiva anche al secondo interrogativo
(trascrivibilit dellaccordo), in quanto la trascrizione degli accordi conciliativi 竪, per disposi-
zione espressa (art. 11 del d.lgs. 28/2010), riservata esclusivamente agli accordi mediante i quali
le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dallarticolo 2643 del
codice civile; dacch辿, prima dellintroduzione dellart. 84 bis, il riconoscimento della possibilit
di addivenire ad un accertamento negoziale dellusucapione o di fatti e vicende che fungono da
presupposto per lusucapione, non implicava risposta positiva allulteriore interrogativo relativo
alla sua trascrivibilit secondo il paradigma di cui allart. 2643 cod. civ.
Con la nuova norma il Legislatore 竪 intervenuto sul tema prevedendo espressamente la
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6. trascrivibilit dellaccordo di mediazione accertativo dellusucapione dando soluzione implicita anche
al primo interrogativo riguardante lammissibilit di un accordo conciliativo in detta materia.
La nuova norma 竪 stata guardata con una certa diffidenza nella misura in cui poteva
indebolire la sicurezza nella circolazione immobiliare introducendo nuovi soggetti e nuovi
strumenti allinterno della contrattazione immobiliare. La sicurezza nella circolazione degli
immobili 竪 un valore tutelato costituzionalmente e, va ricordato, gli effetti prodotti dai singoli
contratti non riguardano i soli contraenti che vi partecipano ma sono in grado di produrre
esternalit positive o negative in base alla qualit ed allattendibilit dei dati in essi contenuti.
Oggi pi湛 che in passato lo strumento contrattuale soddisfa non solo interessi privatistici
ma anche interessi pubblicistici e della collettivit. Basti pensare alla recente produzione
normativa in tema di conformit catastale, in tema di impianti, in tema di certificazione
energetica, in tema di verifiche antievasione ed antiriciclaggio oltre ai controlli in materia
urbanistica. Tutte norme che pongono obblighi e divieti spesso puniti con la sanzione della
nullit che sottolinea linteresse pubblico tutelato dalle rispettive norme che trova la sua
massima tutela nel momento della contrattazione immobiliare.
Il perfezionamento di un atto con cui si dispone di una propriet immobiliare (in senso
lato e, quindi, comprendendo una tipologia di atti che spazia tra quelli a titolo oneroso a quelli
a titolo gratuito, da quelli di trasferimento a quelli dichiarativi) rappresenta un momento
qualificante a presidio di una pluralit dinteressi ed indebolire in qualche modo lo strumento
destinato alla circolazione immobiliare si traduce in un indebolimento del sistema ed in una
minor tutela dei corrispondenti valori. Pertanto, lintroduzione di nuovi soggetti e di nuovi
strumenti allinterno del settore non pu嘆 che suscitare forti perplessit nella misura in cui non
si assicurano le medesime sicurezze e certezze che il sistema tradizionale assicura. Il timore
insisto in questo nuovo strumento, non regolamentato se non nella sua trascrivibilit, riguarda
la possibilit che il nuovo strumento possa in qualche modo essere utilizzato in chiave elusiva
per aggirare i rigorosi controlli che presiedono alla circolazione degli immobili (si pensi ai
controlli urbanistici, ai controlli in funzione antievasione ed antiriciclaggio, etc.).
Va detto che il Legislatore, come norma generale in tema di procedimenti di media-
conciliazione, ha previsto che gli accordi negoziali perfezionati allinterno di detti procedi-
menti per essere trascritti devono essere autenticati da un pubblico ufficiale a ci嘆 autorizzato.
Il richiamo 竪 principalmente al notaio che istituzionalmente 竪 il pubblico ufficiale autorizzato
a ricevere atti idonei alla pubblicazione nei registri immobiliari ed il richiamo non va, per ovvi
motivi, inteso come dovere di mera certificazione di autenticit delle firme apposte allaccordo
negoziale ma come richiamo al dovere di controllo di legalit che il notaio normalmente
compie nello svolgimento della propria attivit istituzionale. Fermo restando questo controllo
di legalit previsto dal Legislatore, la fattispecie avrebbe richiesto una migliore e pi湛 compiuta
regolamentazione.
Fatta questa lunga introduzione, va detto che laccordo negoziale raggiunto in sede di
media conciliazione 竪, sia tra le parti che rispetto ai terzi, una fattispecie vincolante esclusi-
vamente per coloro che hanno partecipato allaccordo. Per i terzi che possono vantare diritti
sul bene oggetto del preteso acquisto a titolo di usucapione laccordo resta una res inter alios
acta, che non pu嘆 in alcun modo ledere eventuali altrui diritti o altrui pretese vantate.
Ai fini dellopponibilit ai terzi la trascrizione dellaccordo accertativo dellusucapione
segue le regole che disciplinano gli acquisti a titolo derivativo e pongono delle presunzioni tra
le parti e rispetto ai terzi puntualmente disciplinate dagli artt. 2644 c.c. e segg.
La trascrizione degli accordi accertativi dellusucapione come acquisti a titolo derivativo
竪 una scelta del Legislatore che diversifica il regime dellopponibilit ai terzi dellacquisto a
seconda che laccertamento avvenga allesito di un giudizio di cognizione ovvero per accordo
negoziale. La sentenza 竪 trascritta come titolo di acquisto originario e prescinde del tutto dalle
trascrizioni nei confronti dei precedenti proprietari. Laccordo accertativo, al contrario, per
spiegare tutti i suoi effetti rispetto allusucapito ed ai terzi deve rispettare il principio della
continuit delle trascrizioni espresso nellart. 2650 c.c. che dispone: 1. Nei casi in cui, per le
disposizioni precedenti, un atto di acquisto 竪 soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o
iscrizioni a carico dellacquirente non producono effetto, se non 竪 stato trascritto latto anteriore
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7. di acquisto. 2. Quando latto anteriore di acquisto 竪 stato trascritto, le successive trascrizioni o
iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispetti, salvo il disposto dellart. 2644.
Lart. 2644, ricordiamo tutti, disciplina lipotesi di conflitto tra pi湛 acquirenti dal
medesimo soggetto e dispone che prevale colui che per primo ha trascritto il suo atto. Ipotesi
che pu嘆 portare, per gli accordi accertativi di usucapione, ad un accavallamento di situazioni
in casi estremi. Si pensi ad un accordo accertativo che si perfeziona il giorno 1 a favore di Tizio
(usucapente) e contro Caio (usucapito) trascritta il giorno 4, una vendita del medesimo bene
da Caio a Mevio il giorno 2, trascritta il giorno 3. In base allart. 2644 prevarr Mevio; tuttavia
Tizio potr vedersi riconoscere il suo diritto e prevalere su Mevio attraverso una sentenza
accertativa dellusucapione da trascrivere ai sensi dellart. 2651 c.c.
La determinazione e selezione dei soggetti che devono partecipare allaccordo 竪 condi-
zionata dalla collocazione del cit. n. 12-bis allinterno dellart. 2643 c.c., nel senso che se si vuol
perfezionare un accordo che deve spiegare tutti i suoi effetti tra le parti e nei confronti dei terzi
dovranno partecipare al relativo atto tutti coloro che in base ad una serie continua di titoli
regolarmente trascritti risultano proprietari anteriormente al perfezionamento dellusuca-
pione o che vantano diritti sulla res oggetto di usucapione. La mancata partecipazione di taluno
di questi soggetti perfezioner un accordo la cui trascrizione, a seconda dei casi, avr un effetto
meramente prenotativo in attesa che si ricostituisca la continuit delle trascrizioni richiesta
dallart. 2650 c.c. ovvero in opponibile ai terzi che non hanno partecipato allaccordo
La diligenza che sar chiesta al notaio, in questo caso, non sar diversa rispetto alla
diligenza chiesta in presenza di qualunque acquisto a titolo derivativo e, quindi, il notaio dovr
verificare la continuit delle trascrizioni nel ventennio o comunque fino al primo acquisto
titolato antecedente il ventennio.
Va, peraltro, ricordato che eventuali atti negoziali compiuti dallusucapito, medio tem-
pore, non hanno efficacia interruttiva nei confronti dellusucapente. Gli atti per essere
interruttivi del possesso dellusucapente devono rivestire le forme previste dalla legge, tuttavia
gli atti di disposizione compiuti medio tempore dallusucapito vanno presi in considerazione
perch辿 radicano diritti in terzi soggetti che dovranno intervenire allaccordo accertativo per
rendere loro opponibile laccordo stesso.
5. Gli atti di disposizione di diritti usucapiti accertati in un negozio di accertamento al di
fuori di un procedimento di media-conciliazione. Questa fattispecie non dovrebbe presen-
tare criticit e problematiche diverse rispetto a quella da ultimo esaminata, ma 竪 segnalata per
la sua marginalit, perch辿 si 竪 formata una prassi, avallata da una parte della giurisprudenza
di merito, che per motivi ingiustificati e irragionevoli ritiene che i negozi di accertamento
dellusucapione perfezionati al di fuori dei procedimenti di media conciliazione non possono
essere trascritti. I motivi sono incomprensibili in quanto il perfezionamento allinterno di una
procedura di media conciliazione nulla aggiunge alla natura meramente negoziale dellaccer-
tamento e nessun ruolo ha il conciliatore allinterno della procedura se non quello di
dichiarare cessata la materia del contendere al perfezionamento dellaccordo tra le parti. Il
controllo di legalit che consente la trascrizione dellaccordo negoziale 竪 demandato al notaio,
quale pubblico ufficiale autorizzato.
Il rifiuto di alcune conservatorie di trascrivere di accordi accertativi conclusi davanti al
notaio, al di fuori del procedimento di media conciliazione, crea una ingiustificata disparit di
trattamento tra due fattispecie perfettamente sovrapponibile quanto agli effetti, quanto alla
forma e quanto ai controlli di legalit richiesti dallordinamento.
Peraltro, va detto che laccertamento dellusucapione, laddove sia contenuto allinterno
di un negozio transattivo sar comunque trascrivibile ai sensi dellart. 2643 n. 13 c.c.
6. La soluzione dei conflitti tra soggetti che vantano diritti contrapposti sulla medesima
res oggetto di usucapione. Le criticit legate alla individuazione del soggetto al quale
lordinamento dia tutela in caso di conflitto tra due o pi湛 soggetti che vantino diritti
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8. contrapposti sul medesimo bene oggetto di usucapione si presentano sotto un duplice aspetto:
uno che possiamo definire sostanziale ed un altro che possiamo definire formale.
Innanzitutto andr verificato laspetto sostanziale e, quindi, a quale soggetto lordina-
mento, secondo le sue regole d prevalenza e tutela del diritto, In secondo luogo, individuato
quale sia il soggetto che in caso di conflitto prevalga, quali sono le regole da rispettare per
poter opporre il proprio diritto al soggetto terzo soccombente, tenendo presente che ci
troviamo allinterno del sistema della circolazione di beni immobili retto da rigorosi principi
formalistici e da presunzioni.
Sotto il primo aspetto, leventuale conflitto, come gi accennato, pu嘆 riguardare: i)
soggetti terzi che hanno acquistato diritti, medio tempore, dallusucapito e lusucapente; ii)
soggetti terzi che hanno acquistato, medio tempore, diritti dallusucapito e soggetti che hanno
acquistato, medio tempore, diritto dallusucapente. Inoltre possiamo trovarci per lusucapente
in presenza dellesercizio del possesso che in relazione alle altrui pretese giuridiche sia: i)
incompatibile con eventuali pretese altrui; ii) compatibile con eventuali pretese altrui; iii)
indifferente rispetto alle eventuali pretese altrui.
Nella prima ipotesi, allorquando ci sia un esercizio del possesso da parte dellusucapente
incompatibile con altrui pretese, che si sia protratto per venti anni, la soluzione 竪 semplificata
dal fatto che eventuali diritti reali parziari spettanti a terzi si estingueranno per non uso ven-
tennale. La fattispecie, sul piano degli effetti finali, 竪 agevolata dalla coincidenza tra il termine
ventennale dellusucapione ed il termine di prescrizione per non uso dei diritti reali minori.
Per le altre fattispecie elencate, e quindi in caso di diritti reali compatibili con il possesso
dellusucapente (si pensi ad una servit湛 negativa) ovvero indifferenti rispetto al possesso
dellusucapente (si pensi ai diritti reali di garanzia) le soluzioni astrattamente prospettabili
sono due:
una prima soluzione prospettabile 竪 lattribuzione di un valore assoluto allusuca-
pione quale acquisto a titolo originario con una capacit di estinguere automaticamente tutti
i diritti che sul bene sono vantati da terzi soggetti; in buona sostanza, lusucapione avrebbe la
capacit di resettare totalmente la pregressa storia e le vicende passate che hanno riguardato
il bene usucapito. Il bene verrebbe usucapito libero da qualunque onere e pretesa di terzi. Si
definisce questa ipotesi in dottrina usucapio libertatis. Distinta da questa ipotesi, anche se
con effetti parzialmente sovrapponibili, 竪 la soluzione di chi lega lestinzione dei diritti dei terzi
sorti dopo linizio del possesso utile, non ad un ipotetico possesso della libert del bene, ma
ad unefficacia retroattiva dellusucapione: lacquisto della propriet retroagirebbe al mo-
mento dellinizio del possesso e non coinciderebbe con il momento perfezionativo di tutti gli
elementi della fattispecie;
una seconda soluzione prospettabile 竪 che lacquisto del bene sarebbe a titolo
originario rispetto allusucapito, ma a titolo derivativo nel suo contenuto non avendo la
capacit di invadere la sfera giuridica di terzi ed estinguere diritti vantati sul bene usucapito
ovviamente compatibili con il possesso esercitato dallusucapente; ci嘆 in considerazione del
fatto che tra le cause estintive dei diritti reali dei terzi sulla medesima res usucapita 竪 previsto
il non uso, ma non lusucapione di un terzo soggetto.
Si tratta di una scelta di politica legislativa, nel nostro caso irrisolta e demandata
allinterprete.
La tesi di chi ritiene che loriginariet dellacquisto abbia valore assoluto e, quindi, che
chi matura lusucapione acquista il bene libero e franco da qualunque onere o pretesa di terzi
realizza la cd. usucapio libertatis pone laccento sulla considerazione che lacquisto a titolo
di usucapione 竪 svincolato da qualunque derivazione rispetto al precedente proprietario (o
titolare di altro diritto). Allusucapente viene riconosciuto il suo diritto sulla base del mero
possesso protratto per un certo tempo ovvero sulla base della buona fede, di un titolo di
acquisto astrattamente valido ed un possesso protratto per un certo tempo ed in entrambi i casi
per lassenza di atti interruttivi nelle forme previste dalla legge. In buona sostanza, nessun
onere di conoscenza di eventuali terzi soggetti che possano pretendere diritti sul medesimo
bene 竪 richiesto allusucapente. Lusucapente pu嘆 disinteressarsi di eventuali terzi che possano
vantare pretese sul bene da usucapire a meno che queste pretese non abbiano in qualche modo
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9. limitato il possesso esercitato dallusucapente stesso. La cd. usucapio libertatis, presente in altri
ordinamenti, nel nostro ordinamento 竪 prevista per i beni mobili, al ricorrere della buona fede
dellacquirente (art. 1153, 2属 comma c.c.), ma non 竪 stata espressamente prevista per i beni
immobili. La dottrina sul punto 竪 divisa, cos狸 come era divisa vigente il codice del 1865 e la
giurisprudenza nei rari casi in cui si 竪 pronunciata ha negato lesistenza nel nostro ordinamento
dellusucapio libertatis (cfr.: Cass. sez. 2属 civ., 27 marzo 2001 n. 4412; Cass. 28 maggio 1981 n.
3505; Cass. 2属 sez. civ. 27 maggio 1966 n. 1379, Giust. Civ. Mass. 1966, 786; cass. 2属 sez. civ. 21
novembre 1978 n. 5413, Giust. Civ. Mass. 1978, fasc. 11).
A diversa conclusione, invece 竪 giunta la giurisprudenza (cfr.: Cass, 2属 sez. civ. 28 giugno
2000 n. 8792 Cass. civ. 15 maggio 1925, in Giur. It., 1925, I, 1, 839) con riferimento alla
decorrenza degli effetti dellacquisto a titolo di usucapione affermando il principio che
lacquisto a titolo di usucapione priva di qualsiasi efficacia gli atti dispositivi del proprietario
in danno del quale si 竪 poi compiuta e la trascrizione degli stessi. Pertanto, la S.C. pur non
ammettendo nel nostro ordinamento la cd. usucapio libertatis, riconosce efficacia e tutela piena
al diritto dellusucapente retrodatando gli effetti dellusucapione al momento iniziale del
possesso. Ammettendo la retroattivit dellusucapione avremo rispetto ai diritti vantati dai
terzi sul bene usucapito effetti analoghi a quelli prodotti dallusucapio libertatis, restando
eventualmente impregiudicati i soli diritti preesistenti allinizio del possesso e, per altri motivi,
eventuali vincoli esistenti sulla res, quali, ad esempio, quelli derivanti dagli usi civici.
Nella sentenza richiamata n. 8792/2000, peraltro, troviamo affermato il principio che il
notaio rogante della successiva vendita del bene da parte dellusucapente non 竪 tenuto a
verificare lesistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della
trascrizione della sentenza di accertamento della intervenuta usucapione, essendo la sua opera
limitata alle visure successive al primo titolo di acquisto originario.
A me sembra che questo secondo aspetto meriti qualche ulteriore riflessione, alla luce di
quanto precisato in relazione ai soggetti che sono ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio di
cognizione ed anche alla luce della pi湛 recente giurisprudenza della Cassazione (sentenza del
13 novembre 2019 n. 29325) che ha affermato il principio che La sentenza di accertamento
dellusucapione, resa allesito di un giudizio intercorso, in via esclusiva, tra il titolare formale del
diritto di propriet e lusucapente, non pu嘆 spiegare effetti contro il creditore garantito da ipoteca
iscritta su quel bene e, quindi, in relazione ai rischi legati ad un acquisto da un soggetto che
ha usucapito il bene oggetto di disposizione. In questi casi il terzo che non ha partecipato a
giudizio di cognizione potr far valere le proprie ragioni attraverso il rimedio straordinario
dellopposizione del terzo di cui allart. 404 c.p.c. mettendo di fatto a rischio lacquisto di chi
ha fatto affidamento sulla sentenza accertativa dellusucapione.
Stabilito, quindi, che i diritti dei terzi acquistati medio tempore dal soggetto usucapito
soccombono rispetto alle pretese dellusucapente sul medesimo bene, restano le criticit legate
allopponibilit dellacquisto sulla base dei principi che regolano la pubblicit immobiliare, ai
principi di rango costituzionale che regolano il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ai principi che
regolano i giudizi di cognizione ed i relativi vizi della sentenza ed ai principi che stabiliscono
la relativit degli effetti della cosa giudicata (art. 2900 c.c.).
7. Conclusioni. Per tirare le conclusioni e verificare quale debba essere il compor-
tamento del notaio allorquando sui trovi di fronte ad un soggetto che intenda disporre di un
diritto acquistato a titolo di usucapione, mi sembra di poter affermare che ci troviamo di fronte
ad un ventaglio di fattispecie per ognuna delle quali ci sono rischi graduati in modo diverso,
anche per le diverse scelte operate dal Legislatore. Al notaio competer un dovere di
informazione e di consiglio che varier sulla base della documentazione fornita a supporto del
diritto vantato e potr variare sulla base delle verifiche sul titolo esibito confrontate con le
risultanze dei registri immobiliari.
In assenza di qualunque atto formale di accertamento dellusucapione (accordo negoziale
o sentenza) il terzo acquirente da un soggetto che asserisce di aver usucapito il bene venduto
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10. sar esposto a qualunque tipo di contestazione da parte sia dei soggetti che contestano
lavvenuta usucapione, sia di terzi che possono vantare pretese e diritti sui beni stessi.
In caso di accordo raggiunto in sede di procedimento di media conciliazione, lacquisto sar
opponibile esclusivamente ai soggetti che hanno partecipato allaccordo restando impregiudicati
gli eventuali diritti vantati da terzi sul medesimo bene non partecipanti allaccordo stesso.
In caso di sentenza accertativa dellusucapione, avremo un titolo idoneo a radicare un
maggior affidamento rispetto ad un accordo negoziale (sia esso di natura meramente accer-
tativa che transattiva), ma non pu嘆 trascurarsi che anche la sentenza potrebbe essere viziata
per la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario ovvero perch辿 potrebbe avere ad
oggetto beni non usucapibili (perch辿 ad esempio gravati da usi civici) e, quindi esporre,
comunque, il terzo acquirente ad una rivendicazione da parte del terzi che possa mettere a
rischio lacquisto effettuato.
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