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Notaio Marco Krogh
1
Trento, 7 giugno 2024
Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto
INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
RELATORI:
Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento:
Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio
Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli:
Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI
Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE
Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria della Guardia di Finanza  Trento:
I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza
属属属属属属
Ieri al Convegno organizzato dal CND di Trento sullantiriciclaggio ci si 竪 soffermati su un aspetto dai
contorni incerti (come tanti altri) della normativa, che solo in parte ha avuto risposta: quali dati ed
informazioni dobbiamo acquisire per verificare la legittima provenienza della provvista utilizzata?
Lacquisto con una provvista derivante da un mutuo bancario 竪, tout court, provenienza legittima?
Lutilizzo di assegni circolari emessi da una Banca 竪 di per s辿 una provenienza legittima trattandosi di fondi
giacenti presso un soggetto vigilato?
 sufficiente che sia credibile la provenienza immediata o 竪 necessario andare ulteriormente a ritroso?
Come per quasi tutti gli interrogativi in tema di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, la risposta non pu嘆
essere unica e valida per qualunque fattispecie. Gli obblighi antiriciclaggio sono calibrati in relazione al rischio
ed in relazione alla specificit e peculiarit della prestazione da eseguire.
Innanzitutto va chiarito che nellarea dellacquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo
della prestazione professionale rientra anche lacquisizione e la valutazione dei dati e delle informazioni
sullorigine dei fondi utilizzati.
La prima fonte da cui attingere i relativi dati e informazioni 竪 il cliente/esecutore sulla base dellart.22 del
d.lgs. 231/2007: 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
In caso di adeguata verifica semplificata e di ordinaria verifica ordinaria la valutazione sar effettuata sulla
base dei dati ed informazioni forniti e sulla loro coerenza e credibilit tenendo conto di tutti i dati ed
informazioni acquisiti ed a disposizione del soggetto obbligato. Ritengo che la provenienza proveniente da
un mutuo bancario, da una giacenza di conto bancario, da una gestione patrimoniale presso soggetto vigilato
ovvero il reimpiego del provento della vendita di altro immobile o di altra operante finanziaria siano
provenienze che giustificano il possesso della relativa somma; ovviamente, lelenco 竪 esemplificativo e non
esaustivo ed i dati e le informazioni forniti dal cliente/esecutore non devono essere vaghi, ma precisi e
puntuali e messi per iscritto.
In caso di adeguata verifica rafforzata lart.25 per le PPE dispone che i soggetti obbligati:
Notaio Marco Krogh
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() b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione ()
e cos狸 pure:
Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto
rischio, i soggetti obbligati:
() b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e
del titolare effettivo; ().
In caso di adeguata verifica rafforzata, nei casi previsti dallart.25, sar necessario un maggior grado di
attenzione e sar preferibile acquisire documentazione comprovante le affermazioni rese dai
clienti/esecutori.
Lart.19 dispone che i soggetti obbligato assolvono lobbligo di adeguata verifica mediante:
() c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, verificando la compatibilit dei dati e delle informazioni fornite dal cliente
con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonch辿
all'instaurazione di ulteriori rapporti () .
Lart.19, quindi, richiede non solo lacquisizione, ma anche la valutazione, che si traduce in un giudizio critico
dei dati ed informazioni forniti ed acquisiti,
属属属属属
Uno sguardo a quanto previsto nel nuovo Regolamento UE approvato lo scorso 30 maggio 2024 pu嘆 aiutarci
a comprendere quale sia il comportamento pi湛 adeguato agli obiettivi della normativa antiriciclaggio.
Larticolo 20 del Regolamento dispone:
Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela
1. Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure
seguenti:
() c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonch辿 comprenderli; ().
Larticolo 21 del Regolamento, tra laltro dispone:
() 3. Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo
di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e
le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del
soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela 竪 riesaminata a norma
dell'articolo 26.
L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle
situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari
o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1. ().
L articolo 25 del Regolamento dispone:
Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
Notaio Marco Krogh
3
Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta
di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario,
informazioni riguardanti:
a) lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari; b) l'importo
stimato delle attivit previste;
c)l'origine dei fondi;
d) la destinazione dei fondi.
e) l'attivit commerciale o l'occupazione del cliente.
Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all'articolo 74 raccolgono
informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi
commerciali o non commerciali. ()
Larticolo 28 del Regolamento dispone, inoltre:
Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della
clientela
1. Entro il ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme
tecniche di regolamentazione specificano: a) b) c) d) gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma
dell'articolo 20 e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata
e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34,
paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio; il tipo di misure semplificate di
adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo
33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o
servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a
norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/...+; i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti
di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione
di cui all'articolo 19, paragrafo 7. le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui 竪 possibile ricorrere per
verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7;
e) l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di
cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20,
paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica. 2. 3.
4. Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti: a) b) c) d) il livello
di rischio connesso al servizio prestato; i rischi associati alle categorie di clienti; la natura, l'importo e la
frequenza dell'operazione; i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione
occasionale. L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario,
prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto
dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici. Alla Commissione 竪 delegato il potere di integrare il presente
regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo
conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/....
属属属属属属
Questo esposto, in modo sintetico, 竪 il quadro normativo attuale, va tuttavia ricordato che la normativa
dovrebbe essere integrata da specifiche Regole tecniche, oggi di pertinenza degli Organismi di
autoregolamentazione, che dovrebbero specificare in modo dettagliato i dati ed informazioni che
obbligatoriamente devono essere acquisiti per verificare lorigine dei fondi, a seconda del tipo di adeguata
verifica da eseguire. Con il Regolamento UE di recente approvazione, ma che entrer in vigore tra tre anni,
sar la Commissione su proposta dellAMLA a chiarire e dare indicazioni su quali informazioni dati e
Notaio Marco Krogh
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documenti il soggetto deve acquisire relativamente allorigine dei fondi utilizzati, in relazione al rischio ed
alla tipologia di prestazione.

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Origine fondi e adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio

  • 1. Notaio Marco Krogh 1 Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza 属属属属属属 Ieri al Convegno organizzato dal CND di Trento sullantiriciclaggio ci si 竪 soffermati su un aspetto dai contorni incerti (come tanti altri) della normativa, che solo in parte ha avuto risposta: quali dati ed informazioni dobbiamo acquisire per verificare la legittima provenienza della provvista utilizzata? Lacquisto con una provvista derivante da un mutuo bancario 竪, tout court, provenienza legittima? Lutilizzo di assegni circolari emessi da una Banca 竪 di per s辿 una provenienza legittima trattandosi di fondi giacenti presso un soggetto vigilato? sufficiente che sia credibile la provenienza immediata o 竪 necessario andare ulteriormente a ritroso? Come per quasi tutti gli interrogativi in tema di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, la risposta non pu嘆 essere unica e valida per qualunque fattispecie. Gli obblighi antiriciclaggio sono calibrati in relazione al rischio ed in relazione alla specificit e peculiarit della prestazione da eseguire. Innanzitutto va chiarito che nellarea dellacquisizione e valutazione delle informazioni sulla natura e scopo della prestazione professionale rientra anche lacquisizione e la valutazione dei dati e delle informazioni sullorigine dei fondi utilizzati. La prima fonte da cui attingere i relativi dati e informazioni 竪 il cliente/esecutore sulla base dellart.22 del d.lgs. 231/2007: 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. In caso di adeguata verifica semplificata e di ordinaria verifica ordinaria la valutazione sar effettuata sulla base dei dati ed informazioni forniti e sulla loro coerenza e credibilit tenendo conto di tutti i dati ed informazioni acquisiti ed a disposizione del soggetto obbligato. Ritengo che la provenienza proveniente da un mutuo bancario, da una giacenza di conto bancario, da una gestione patrimoniale presso soggetto vigilato ovvero il reimpiego del provento della vendita di altro immobile o di altra operante finanziaria siano provenienze che giustificano il possesso della relativa somma; ovviamente, lelenco 竪 esemplificativo e non esaustivo ed i dati e le informazioni forniti dal cliente/esecutore non devono essere vaghi, ma precisi e puntuali e messi per iscritto. In caso di adeguata verifica rafforzata lart.25 per le PPE dispone che i soggetti obbligati:
  • 2. Notaio Marco Krogh 2 () b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione () e cos狸 pure: Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati: () b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo; (). In caso di adeguata verifica rafforzata, nei casi previsti dallart.25, sar necessario un maggior grado di attenzione e sar preferibile acquisire documentazione comprovante le affermazioni rese dai clienti/esecutori. Lart.19 dispone che i soggetti obbligato assolvono lobbligo di adeguata verifica mediante: () c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilit dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonch辿 all'instaurazione di ulteriori rapporti () . Lart.19, quindi, richiede non solo lacquisizione, ma anche la valutazione, che si traduce in un giudizio critico dei dati ed informazioni forniti ed acquisiti, 属属属属属 Uno sguardo a quanto previsto nel nuovo Regolamento UE approvato lo scorso 30 maggio 2024 pu嘆 aiutarci a comprendere quale sia il comportamento pi湛 adeguato agli obiettivi della normativa antiriciclaggio. Larticolo 20 del Regolamento dispone: Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela 1. Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati applicano tutte le misure seguenti: () c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o delle operazioni occasionali, nonch辿 comprenderli; (). Larticolo 21 del Regolamento, tra laltro dispone: () 3. Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica della clientela 竪 riesaminata a norma dell'articolo 26. L'obbligo di conservare le registrazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure alternative ai sensi del paragrafo 1. (). L articolo 25 del Regolamento dispone: Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
  • 3. Notaio Marco Krogh 3 Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti: a) lo scopo e la motivazione economica dell'operazione occasionale o del rapporto d'affari; b) l'importo stimato delle attivit previste; c)l'origine dei fondi; d) la destinazione dei fondi. e) l'attivit commerciale o l'occupazione del cliente. Ai fini del primo paragrafo, lettera a) del presente articolo, i soggetti obbligati di cui all'articolo 74 raccolgono informazioni al fine di determinare se l'uso previsto dei beni di valore elevato di cui a tale articolo sia a scopi commerciali o non commerciali. () Larticolo 28 del Regolamento dispone, inoltre: Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela 1. Entro il ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano: a) b) c) d) gli obblighi che si applicano ai soggetti obbligati a norma dell'articolo 20 e le informazioni da raccogliere ai fini dell'esecuzione delle procedure standard, semplificata e rafforzata di adeguata verifica a norma degli articoli 22 e 25, dell'articolo 33, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 4, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio; il tipo di misure semplificate di adeguata verifica che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni a basso rischio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio a livello dell'Unione svolta dalla Commissione a norma dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/...+; i fattori di rischio associati a caratteristiche degli strumenti di moneta elettronica di cui i supervisori dovrebbero tenere conto nel determinare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 19, paragrafo 7. le fonti affidabili e indipendenti di informazioni cui 竪 possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche ai fini dell'articolo 22, paragrafi 6 e 7; e) l'elenco degli attributi che i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), devono possedere per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica. 2. 3. 4. Gli obblighi e le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basano sui criteri seguenti: a) b) c) d) il livello di rischio connesso al servizio prestato; i rischi associati alle categorie di clienti; la natura, l'importo e la frequenza dell'operazione; i canali utilizzati per condurre il rapporto d'affari o effettuare l'operazione occasionale. L'AMLA riesamina periodicamente le norme tecniche di regolamentazione e, se necessario, prepara e presenta alla Commissione il progetto di aggiornamento di tali norme, anche al fine di tenere conto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici. Alla Commissione 竪 delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/.... 属属属属属属 Questo esposto, in modo sintetico, 竪 il quadro normativo attuale, va tuttavia ricordato che la normativa dovrebbe essere integrata da specifiche Regole tecniche, oggi di pertinenza degli Organismi di autoregolamentazione, che dovrebbero specificare in modo dettagliato i dati ed informazioni che obbligatoriamente devono essere acquisiti per verificare lorigine dei fondi, a seconda del tipo di adeguata verifica da eseguire. Con il Regolamento UE di recente approvazione, ma che entrer in vigore tra tre anni, sar la Commissione su proposta dellAMLA a chiarire e dare indicazioni su quali informazioni dati e
  • 4. Notaio Marco Krogh 4 documenti il soggetto deve acquisire relativamente allorigine dei fondi utilizzati, in relazione al rischio ed alla tipologia di prestazione.