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Licenziamento per
giutificato motivo e
repèchage
Fonte
Cassazione Civile,
Sezione Lavoro,
con sentenza 11/
12/2018
Regime
sanzionatorio
In caso di
licenziamento per
giustificato motivo
oggettivo
Previsto dall’art. 18
L. 300/1970
modificato dalla L.
92/2012
Previsioni
Crresponsione di
una indennità
risarcitoria
Di valore compreso tra il
minimo di 12 mensilità
ed un massimo di 24
mensilità
Ripristino del
rapporto di
lavoro
Con risarcimento
fino ad un
massimo di 12
mensilità
Nelle ipotesi residuali che
costituiscono eccezione
Quali l'insussistenza del fatto
posto a base del
licenziamento
Violazione dei criteri
di correttezza e
buona fede
Afferenti la scelta dei lavoratori adibiti allo
svolgimento di mansioni omogenee, implica
l'applicazione della tutela indennitaria
Escludendo che ricorra, in questo caso,
l'insussistenza delle ragioni economiche
poste a fondamento del licenziamento

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  • 2. Fonte Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11/ 12/2018 Regime sanzionatorio In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo Previsto dall’art. 18 L. 300/1970 modificato dalla L. 92/2012
  • 3. Previsioni Crresponsione di una indennità risarcitoria Di valore compreso tra il minimo di 12 mensilità ed un massimo di 24 mensilità Ripristino del rapporto di lavoro Con risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità Nelle ipotesi residuali che costituiscono eccezione Quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento Violazione dei criteri di correttezza e buona fede Afferenti la scelta dei lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee, implica l'applicazione della tutela indennitaria Escludendo che ricorra, in questo caso, l'insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del licenziamento