L'articolo 25 del D.Lgs. n. 151/2015, demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei casi di esenzione dall'obbligo di reperibilità presso l'indirizzo che è stato indicato sul certificato medico
2. Titel
Malattia e
Visite
domiciliari
di controllo
Esenzioni
dalla
reperibilità
L'articolo 25 del D.Lgs. n. 151/2015,
demanda ad un decreto ministeriale
l'individuazione dei casi di esenzione
dall'obbligo di reperibilità presso l'indirizzo
che è stato indicato sul certificato medico
Fino all'emanazione del decreto, il lavoratore deve
rendersi reperibile, per le visite di controllo, presso il
luogo indicato sul certificato medico tutti i giorni, festivi
inclusi, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle
19,00
3. D.M. 11
gennaio 2016
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce
di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti
dai datori privati, per i quali l'assenza è
riconducibile a una delle seguenti circostanze
Patologie gravi che
richiedono terapie
salvavita
Stati patologici
sottesi o connessi
a situazione di
invalidità
riconosciuta:
Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo
di reperibilità, l'invalidità deve aver ridotto
la capacità lavorativa in misura pari o
superiore al 67%.
Le patologie devono risultare da idonea
documentazione, rilasciata dalle competenti strutture
sanitarie, che attesti la natura della patologia e la
specifica terapia salvavita da effettuare
4. Obblighi del
lavoratore
durante
l'assenza
Permane il vincolo
contrattuale con il
Datore di Lavoro:
E' sospeso solo
l'obbligo di rendere
la propria
prestazione di
lavoro
Obbligo del lavoratore di
diligenza consistente nel
non ritardare o impedire
la guarigione
Obbligo di rendersi reperibile alle
visite di controllo