Nuove modalit di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio a seguito dellentrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione dellart. 80 del D.Lgs. n. 59/2010
Societ estinte Anche per la Cassazione, la norma non 竪 retroattiva.
La Corte di Cassazione si esprime in merito alla disposizione emanata dal Governo concernente gli effetti della cancellazione delle societ, dichiarando che si tratta di una norma che non ha efficacia retroattiva.
LAgenzia emana la circolare in materia di split payment.
In data 9 febbraio (ossia, a pochi giorni dalla scadenza del versamento dellIVA e dopo quasi un mese e mezzo dallentrata in vigore della normativa), lAgenzia delle Entrate ha emanato la sua prima circolare del 2015, fornendo chiarimenti relativi allo split payment.
GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
油
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Cancellazione delle societ estinte: retroattivit?
Nel corso dellannuale appuntamento con Telefisco, lAgenzia delle Entrate, rispondendo ad apposito quesito, ha confermato quanto gi enunciato nella circolare 31E/2014 e ha ribadito che la disposizione concernente la cancellazione delle societ estinte 竪 retroattiva. Di seguito, illustriamo perch辿 non siamo daccordo con tale interpretazione.
Split payment Circolare 15/E.
Nessuna penalit 竪 prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare di oggi: limposta per嘆 deve essere stata assolta, anche se irregolarmente
Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di et (in precedenza vi era un vincolo temporale
fissato a 35 anni), eliminando anche loriginario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani
soci.
Restano obbligatori i seguenti requisiti:
揃 Requisito di capitale da euro 1 a euro 9.999 euro.
揃 Soci ammissibili una o pi湛 persone fisiche.
揃 Capitale sociale sottoscritto e interamente versato allatto della costituzione.
揃 Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della societ e spazio elettronico
destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (societ a responsabilit limitata semplificata),
assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della societ e ufficio del registro delle
imprese presso cui 竪 iscritta.
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
LInps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online.
Durante lincontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Societ semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI DIMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novit in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dellincontro sar:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Cancellazione delle societ estinte: retroattivit?
Nel corso dellannuale appuntamento con Telefisco, lAgenzia delle Entrate, rispondendo ad apposito quesito, ha confermato quanto gi enunciato nella circolare 31E/2014 e ha ribadito che la disposizione concernente la cancellazione delle societ estinte 竪 retroattiva. Di seguito, illustriamo perch辿 non siamo daccordo con tale interpretazione.
Split payment Circolare 15/E.
Nessuna penalit 竪 prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare di oggi: limposta per嘆 deve essere stata assolta, anche se irregolarmente
Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di et (in precedenza vi era un vincolo temporale
fissato a 35 anni), eliminando anche loriginario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani
soci.
Restano obbligatori i seguenti requisiti:
揃 Requisito di capitale da euro 1 a euro 9.999 euro.
揃 Soci ammissibili una o pi湛 persone fisiche.
揃 Capitale sociale sottoscritto e interamente versato allatto della costituzione.
揃 Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della societ e spazio elettronico
destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (societ a responsabilit limitata semplificata),
assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della societ e ufficio del registro delle
imprese presso cui 竪 iscritta.
I NUOVI VOUCHER ONLINE DAL 10 LUGLIO
LInps ha emanato una circolare per illustrare le nuove procedure sulla nuova disciplina che regola il lavoro occasionale, e ha messo online la piattaforma telematica necessaria per la gestione dei nuovi adempimenti del lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 i nuovi voucher possono essere acquistati anche online.
Durante lincontro verranno trattati i seguenti argomenti:
A) IVA: ASPETTI OPERATIVI
- La Dichiarazione Annuale 2012
- Le compensazioni dei Crediti IVA: riduzione del valore a 5.000 Euro;
B) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. n. 1 del 24.01.2012)
- Societ semplificata S.r.l.
- Tirocinio professionisti
- I.M.U.
- IVA in edilizia ed altro;
C) LEGGE COMUNITARIA (n. 217 del 15.12.2011)
- Prestazione di servizi con Soggetti non residenti (effettuazione della prestazione)
- Rimborsi infrannuali IVA
- Importazioni di beni con introduzione in Depositi IVA;
D) SISTRI: ASPETTI OPERATIVI;
E) SOSTITUTI DIMPOSTA E DICHIARAZIONE 770 / ORDINARIO E SEMPLIFICATO;
F) SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE (D.L. n. 16 del 02.03.2012)
- Novit in materia di Black List e Spesometro
- Sanzioni amministrative
- Contenzioso tributario
- Compensazioni del Credito IVA;
G) ALTRE NOVITA
- Proroga Comunicazione beni concessi in godimento ai familiari
- Denaro contante per pagamenti effettuati da cittadini stranieri
- Altro e risposte a quesiti.
Relatore dellincontro sar:
Dr. Renzo PRAVISANO
Dottore Commercialista e Giudice presso la CTR di Venezia
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
油
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dellIspettorato Nazionale del Lavoro.
L'Associazione IBAN ha predisposto, in collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, un Libro Bianco volto a formulare proposte concrete, sintetiche e di snello recepimento, per rendere ancora pi湛 forte il settore delle start-up, in crescita esponenziale da quando 竪 stata efficacemente introdotta la normativa di cui al D.L.179/2012.
Nuova sezione sul sito dellAgenzia delle Entrate per promuovere ladempimento spontaneo
LAgenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e laltra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere ladempimento spontaneo.
Con questa risoluzione l'agenzia 竪 nuovamente intervenuta per fornire alcuni chiarimenti e semplificazione in merito alla chiusura agevolata delle partite Iva inattive
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
油
Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicit attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
油
Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
Dinamica e consistenza delle imprese registrate e ative in provincia di Forl狸-Cesena nel primo trimestre del 2016. Confronti territoriali con Emilia-Romagna e Italia
La movimentazione delle imprese artigiane della provincia di Forl狸-Cesena nel terzo trimestre del 2015. Confronti con il dato regionale e nazionale. Analisi tendenziali e congiunturali. (Focus di Movimprese)
I dati delle imprese artigiane della provincia di Forl狸-Cesena nel secondo trimestre del 2015 e confronti territoriali (Emilia-Romagna e Italia)
2属 trimestre 2015
1. Nuove modalit di iscrizione nel Registro delle
Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio
a seguito dellentrata in vigore dei decreti
ministeriali di attuazione dellart. 80 del D.Lgs.
n. 59/2010
15 maggio 2012
A CURA DI :Massimo Spighi P.O. Servizi Front Office REA di Forl狸-Cesena
2. IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO
D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno;
Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalit di
iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli
artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonch辿 le nuove procedure di
iscrizione;
Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per lavvio
dellattivit, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono
presentate allUfficio del Registro delle Imprese;
Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la
cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la
soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del
Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei
Mediatori Marittimi e dellElenco degli Spedizionieri;
Art. 19 Legge n. 241/90;
Art. 9 D.L. n. 7/2007.
15 maggio 2012
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO
DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELLART. 80
Disciplinano lattivit dei mediatori, agenti e rappresentanti di
commercio, spedizionieri, mediatori marittimi;
La normativa che regolamenta lesercizio delle suddette attivit (a
parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali;
Pertanto, per svolgere le attivit relative ai soppressi ruoli,
occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti anteriormente allentrata in vigore del D.Lgs.
n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione;
Tutti i richiami inseriti allinterno della previgente normativa ai
soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro
Imprese e nel Rea.
15 maggio 2012
4. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA
Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di
iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una
Dichiarazione di Inizio Attivit (DIA), ai sensi dellart. 19 della L. n.
241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il
soggetto interessato poteva legittimamente avviare lattivit solo
decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA;
Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione
del D.L. n. 78/2010, ha introdotto listituto della Segnalazione
Certificata di inizio Attivit (SCIA) in sostituzione della
Dichiarazione di Inizio Attivit;
La SCIA 竪 diventata, a tutti gli effetti, lelemento fondante delle
iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del
commercio.
15 maggio 2012
5. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE
Ai sensi dellart. 19 della L. n. 241/1990 Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
iscrizioni in albi o ruoli richieste per lesercizio di attivit
imprenditoriale commerciale o artigianale.竪 sostituito da
una segnalazione dellinteressato .
Il dato normativo 竪 molto chiaro: liscrizione negli Albi e Ruoli
tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante
ai fini del legittimo esercizio dellattivit, 竪 ora sostituita dalla
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivit.
15 maggio 2012
6. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE
Il comma 2 dellart. 19 della L. n. 241/1990 prevede che Lattivit
oggetto della segnalazione pu嘆 essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione allamministrazione
competente.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attivit, consentendo lavvio
dellattivit il giorno stesso della sua presentazione, permette di
dare attuazione pratica alla c.d. impresa in un giorno
15 maggio 2012
7. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE
Il comma 3 dellart. 19 prevede che Lamministrazione competente,
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattivit e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ci嘆
sia possibile, linteressato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivit ed i suoi effetti entro un termine fissato
dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare
immediatamente lattivit e, contestualmente, assegna allUfficio il
termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la
continuazione dellattivit, nel caso di accertamento della mancanza
dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile,
lUfficio pu嘆 assegnare allinteressato un termine di trenta giorni
(termine minimo) per conformarsi alla norma.
Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito
provvedimento di divieto di prosecuzione dellattivit.
15 maggio 2012
8. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE
Ai sensi dellart. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA
deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio della provincia ove limpresa esercita lattivit.
La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalit
telematica ed 竪 rappresentata da un file allegato alla pratica di
Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare
dellimpresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di
societ.
15 maggio 2012
9. ESERCIZIO DELLATTIVITA PRESSO PIU SEDI
O UNITA LOCALI
Limpresa che esercita lattivit in pi湛 sedi o unit locali deve
presentare una SCIA per ciascuna di esse;
Presso ogni sede o unit locale in cui si svolge lattivit, limpresa
nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneit
che a qualsiasi titolo eserciti lattivit per conto dellimpresa;
Per lattivit di mediazione: per ogni sede o unit locali sono rese
disponibili allutenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con
utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti
ed alle attivit svolte dai soggetti operanti nella sede o unit
locale.
15 maggio 2012
10. POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
DELLATTIVITA
Il possesso dei requisiti di idoneit previsti per lo svolgimento
dellattivit 竪 attestato dalla compilazione della sezione requisiti
del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i
requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa
individuale, dai Legali Rappresentanti di societ, dagli eventuali
Preposti e da tutti coloro che svolgono lattivit, a qualsiasi titolo,
per conto dellimpresa.
15 maggio 2012
11. MODIFICHE
Tutte le modifiche riguardanti limpresa e coloro che svolgono a
qualsiasi titolo lattivit per conto della stessa devono essere
comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data
dellevento, utilizzando lapposito modello del Ministero allegato
alla Comunicazione Unica;
Nel caso di svolgimento di ulteriori attivit rispetto a quelle gi
denunciate, occorrer trasmettere apposita comunicazione al
Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato
nella sezione SCIA.
15 maggio 2012
12. VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Lufficio deve verificare, secondo le periodicit previste dalle
diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono
allimpresa lo svolgimento dellattivit, oltre a quelli previsti dai
soggetti che per suo conto esercitano lattivit;
In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, lUfficio avvia il
procedimento di inibizione dellattivit, adottando il conseguente
provvedimento che former oggetto di iscrizione nel Rea. La
suddetta iscrizione comporter lannotazione nel Rea della
cessazione dellattivit medesima.
15 maggio 2012
13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono
rimasti in vigore;
A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono
essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea;
Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del
Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno
rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n.
241/1990;
Resta la possibilit per gli interessati di proporre ricorso
gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i
provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dellattivit.
15 maggio 2012
14. PERIODO TRANSITORIO
Una delle maggiori novit introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai
suoi regolamenti di attuazione 竪 rappresentato dal c.d. periodo
transitorio;
Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al
posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilit di
una revisione finale e, al temine di questa, procedere con
uniscrizione dufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta;
Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive
iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dallentrata in vigore dei
decreti, devono presentare telematicamente al RI ove 竪 ubicata la
sede principale il modello previsto dal Mise, pena linibizione
dellattivit;
15 maggio 2012
15. PERIODO TRANSITORIO - SEGUE
Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che
non svolgono lattivit per nessuna impresa, nel medesimo
termine e con le stesse modalit, devono richiedere liscrizione
nellapposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto
dal Mise;
In caso di mancato adempimento entro il termine previsto
linteressato decade dalla possibilit di iscrizione nellapposita
sezione Rea;
Per questi soggetti esiste comunque una rete di salvataggio, in
quanto liscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito
professionale abilitante ai fini dellesercizio dellattivit entro il
termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori
marittimi per i quali liscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
costituisce requisito professionale permanente per lesercizio
dellattivit.
15 maggio 2012
16. SEZIONE SPECIALE DEL REA
Unaltra novit sostanziale introdotta dalla nuova normativa 竪 listituzione
della sezione speciale del Rea;
Come si 竪 visto, a questa sezione devono presentare domanda di
iscrizione, entro un anno dallentrata in vigore dei decreti, le persone
fisiche gi iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano lattivit;
Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di
decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere lattivit allinterno di
unimpresa tramite la compilazione dellapposita modulistica ministeriale.
La suddetta richiesta comporta la cancellazione dufficio della persona
dalla posizione Rea dellimpresa e la restituzione delleventuale tessera di
riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea
intenda riprendere lattivit proceder a richiedere la cancellazione dalla
medesima sezione.
Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione
speciale del Rea.
15 maggio 2012
17. IL MEDIATORE OCCASIONALE
La figura della mediazione occasionale era gi stata prevista dalla
Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la
procedimentalizza;
Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi
requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale;
La mediazione occasionale deve essere temporanea (non pi湛 di
60 giorni allanno);
Il Mediatore occasionale, come gi evidenziato, deve essere
iscritto nellapposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al
Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello
ministeriale; la Scia non pu嘆 essere presentata pi湛 di una volta
allanno;
Trattandosi di un soggetto che esercita lattivit in modo
discontinuo allo stesso non potr essere rilasciata la tessera di
riconoscimento prevista dalla normativa.
15 maggio 2012
18. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la
previgente normativa prevedeva la possibilit di richiedere il rilascio di un
tesserino di riconoscimento;
I nuovi decreti dispongono che lUfficio del Registro delle Imprese deve
rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme
al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita
istanza in bollo);
Per ottenere la tessera di riconoscimento, linteressato deve presentarsi
personalmente agli sportelli camerali;
Linteressato dovr assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere
la tessera, il cui importo dovr essere fissato da un decreto del Mise;
Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale ( 14,62);
Al momento della cessazione dellattivit linteressato 竪 obbligato alla
restituzione della tessera.
15 maggio 2012
19. DEPOSITO DEI FORMULARI
Lart. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito lobbligo per il mediatore che
nellesercizio della propria attivit utilizzi moduli o formulari, di
provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio;
Lart. 6 del decreto mediatori prevede che il deposito dei
formulari sia ora effettuato con modalit telematica, utilizzando il
relativo modello;
I formulari cos狸 depositati faranno parte dellarchivio degli atti e
documenti del Registro delle Imprese, con possibilit per
chiunque di ottenerne copia;
Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potr pi湛 essere
accettato decorsi 90 giorni dallentrata in vigore del decreto.
15 maggio 2012