際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Nuove modalit di iscrizione nel Registro delle
Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio
   a seguito dellentrata in vigore dei decreti
 ministeriali di attuazione dellart. 80 del D.Lgs.
                     n. 59/2010
                          15 maggio 2012




   A CURA DI :Massimo Spighi  P.O. Servizi Front Office REA di Forl狸-Cesena
IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO

    D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante
     attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
     interno;
    Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del
     Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalit di
     iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli
     artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonch辿 le nuove procedure di
     iscrizione;
    Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per lavvio
     dellattivit, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono
     presentate allUfficio del Registro delle Imprese;
    Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la
     cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la
     soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del
     Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei
     Mediatori Marittimi e dellElenco degli Spedizionieri;
    Art. 19 Legge n. 241/90;
    Art. 9 D.L. n. 7/2007.


15 maggio 2012
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO
         DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELLART. 80

    Disciplinano lattivit dei mediatori, agenti e rappresentanti di
     commercio, spedizionieri, mediatori marittimi;
    La normativa che regolamenta lesercizio delle suddette attivit (a
     parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali;
    Pertanto, per svolgere le attivit relative ai soppressi ruoli,
     occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e
     professionali previsti anteriormente allentrata in vigore del D.Lgs.
     n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione;
    Tutti i richiami inseriti allinterno della previgente normativa ai
     soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro
     Imprese e nel Rea.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA


    Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di
     iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una
     Dichiarazione di Inizio Attivit (DIA), ai sensi dellart. 19 della L. n.
     241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il
     soggetto interessato poteva legittimamente avviare lattivit solo
     decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA;
    Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione
     del D.L. n. 78/2010, ha introdotto listituto della Segnalazione
     Certificata di inizio Attivit (SCIA) in sostituzione della
     Dichiarazione di Inizio Attivit;
    La SCIA 竪 diventata, a tutti gli effetti, lelemento fondante delle
     iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del
     commercio.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE


    Ai sensi dellart. 19 della L. n. 241/1990 Ogni atto di
     autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
     nulla osta comunque denominato, comprese le domande per
     iscrizioni in albi o ruoli richieste per lesercizio di attivit
     imprenditoriale commerciale o artigianale.竪 sostituito da
     una segnalazione dellinteressato .
    Il dato normativo 竪 molto chiaro: liscrizione negli Albi e Ruoli
     tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante
     ai fini del legittimo esercizio dellattivit, 竪 ora sostituita dalla
     presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivit.




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE


    Il comma 2 dellart. 19 della L. n. 241/1990 prevede che Lattivit
     oggetto della segnalazione pu嘆 essere iniziata dalla data della
     presentazione della segnalazione allamministrazione
     competente.
    La Segnalazione Certificata di Inizio Attivit, consentendo lavvio
     dellattivit il giorno stesso della sua presentazione, permette di
     dare attuazione pratica alla c.d. impresa in un giorno




15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE

    Il comma 3 dellart. 19 prevede che Lamministrazione competente,
     in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
     comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
     segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
     provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattivit e di
     rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ci嘆
     sia possibile, linteressato provveda a conformare alla normativa
     vigente detta attivit ed i suoi effetti entro un termine fissato
     dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
    La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare
     immediatamente lattivit e, contestualmente, assegna allUfficio il
     termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la
     continuazione dellattivit, nel caso di accertamento della mancanza
     dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile,
     lUfficio pu嘆 assegnare allinteressato un termine di trenta giorni
     (termine minimo) per conformarsi alla norma.
    Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito
     provvedimento di divieto di prosecuzione dellattivit.

15 maggio 2012
LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE


  Ai sensi dellart. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA
   deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di
   Commercio della provincia ove limpresa esercita lattivit.
  La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalit
   telematica ed 竪 rappresentata da un file allegato alla pratica di
   Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare
   dellimpresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di
   societ.




15 maggio 2012
ESERCIZIO DELLATTIVITA PRESSO PIU SEDI
                       O UNITA LOCALI

    Limpresa che esercita lattivit in pi湛 sedi o unit locali deve
     presentare una SCIA per ciascuna di esse;
    Presso ogni sede o unit locale in cui si svolge lattivit, limpresa
     nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneit
     che a qualsiasi titolo eserciti lattivit per conto dellimpresa;
    Per lattivit di mediazione: per ogni sede o unit locali sono rese
     disponibili allutenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con
     utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti
     ed alle attivit svolte dai soggetti operanti nella sede o unit
     locale.




15 maggio 2012
POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
                       DELLATTIVITA


   Il possesso dei requisiti di idoneit previsti per lo svolgimento
   dellattivit 竪 attestato dalla compilazione della sezione requisiti
   del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i
   requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa
   individuale, dai Legali Rappresentanti di societ, dagli eventuali
   Preposti e da tutti coloro che svolgono lattivit, a qualsiasi titolo,
   per conto dellimpresa.




15 maggio 2012
MODIFICHE



  Tutte le modifiche riguardanti limpresa e coloro che svolgono a
   qualsiasi titolo lattivit per conto della stessa devono essere
   comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data
   dellevento, utilizzando lapposito modello del Ministero allegato
   alla Comunicazione Unica;
  Nel caso di svolgimento di ulteriori attivit rispetto a quelle gi
   denunciate, occorrer trasmettere apposita comunicazione al
   Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato
   nella sezione SCIA.




15 maggio 2012
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI


    Lufficio deve verificare, secondo le periodicit previste dalle
     diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono
     allimpresa lo svolgimento dellattivit, oltre a quelli previsti dai
     soggetti che per suo conto esercitano lattivit;
    In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, lUfficio avvia il
     procedimento di inibizione dellattivit, adottando il conseguente
     provvedimento che former oggetto di iscrizione nel Rea. La
     suddetta iscrizione comporter lannotazione nel Rea della
     cessazione dellattivit medesima.




15 maggio 2012
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

  I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono
   rimasti in vigore;
  A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono
   essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea;
  Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del
   Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno
   rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n.
   241/1990;
  Resta la possibilit per gli interessati di proporre ricorso
   gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i
   provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dellattivit.




15 maggio 2012
PERIODO TRANSITORIO


   Una delle maggiori novit introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai
    suoi regolamenti di attuazione 竪 rappresentato dal c.d. periodo
    transitorio;
   Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al
    posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilit di
    una revisione finale e, al temine di questa, procedere con
    uniscrizione dufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta;
   Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive
    iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dallentrata in vigore dei
    decreti, devono presentare telematicamente al RI ove 竪 ubicata la
    sede principale il modello previsto dal Mise, pena linibizione
    dellattivit;




15 maggio 2012
PERIODO TRANSITORIO - SEGUE

   Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che
    non svolgono lattivit per nessuna impresa, nel medesimo
    termine e con le stesse modalit, devono richiedere liscrizione
    nellapposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto
    dal Mise;
   In caso di mancato adempimento entro il termine previsto
    linteressato decade dalla possibilit di iscrizione nellapposita
    sezione Rea;
   Per questi soggetti esiste comunque una rete di salvataggio, in
    quanto liscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito
    professionale abilitante ai fini dellesercizio dellattivit entro il
    termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori
    marittimi per i quali liscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
    costituisce requisito professionale permanente per lesercizio
    dellattivit.



15 maggio 2012
SEZIONE SPECIALE DEL REA

   Unaltra novit sostanziale introdotta dalla nuova normativa 竪 listituzione
    della sezione speciale del Rea;
   Come si 竪 visto, a questa sezione devono presentare domanda di
    iscrizione, entro un anno dallentrata in vigore dei decreti, le persone
    fisiche gi iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano lattivit;
   Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di
    decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere lattivit allinterno di
    unimpresa tramite la compilazione dellapposita modulistica ministeriale.
    La suddetta richiesta comporta la cancellazione dufficio della persona
    dalla posizione Rea dellimpresa e la restituzione delleventuale tessera di
    riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea
    intenda riprendere lattivit proceder a richiedere la cancellazione dalla
    medesima sezione.
   Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione
    speciale del Rea.



15 maggio 2012
IL MEDIATORE OCCASIONALE

   La figura della mediazione occasionale era gi stata prevista dalla
    Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la
    procedimentalizza;
   Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi
    requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale;
   La mediazione occasionale deve essere temporanea (non pi湛 di
    60 giorni allanno);
   Il Mediatore occasionale, come gi evidenziato, deve essere
    iscritto nellapposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al
    Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello
    ministeriale; la Scia non pu嘆 essere presentata pi湛 di una volta
    allanno;
   Trattandosi di un soggetto che esercita lattivit in modo
    discontinuo allo stesso non potr essere rilasciata la tessera di
    riconoscimento prevista dalla normativa.


15 maggio 2012
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

   Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la
    previgente normativa prevedeva la possibilit di richiedere il rilascio di un
    tesserino di riconoscimento;
   I nuovi decreti dispongono che lUfficio del Registro delle Imprese deve
    rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme
    al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita
    istanza in bollo);
   Per ottenere la tessera di riconoscimento, linteressato deve presentarsi
    personalmente agli sportelli camerali;
   Linteressato dovr assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere
    la tessera, il cui importo dovr essere fissato da un decreto del Mise;
   Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale ( 14,62);
   Al momento della cessazione dellattivit linteressato 竪 obbligato alla
    restituzione della tessera.




15 maggio 2012
DEPOSITO DEI FORMULARI

   Lart. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito lobbligo per il mediatore che
    nellesercizio della propria attivit utilizzi moduli o formulari, di
    provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio;
   Lart. 6 del decreto mediatori prevede che il deposito dei
    formulari sia ora effettuato con modalit telematica, utilizzando il
    relativo modello;
   I formulari cos狸 depositati faranno parte dellarchivio degli atti e
    documenti del Registro delle Imprese, con possibilit per
    chiunque di ottenerne copia;
   Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potr pi湛 essere
    accettato decorsi 90 giorni dallentrata in vigore del decreto.




15 maggio 2012
GRAZIE PER LATTENZIONE




15 maggio 2012

More Related Content

What's hot (6)

Ing. Ivan Gianmatteo Laterza
Ing. Ivan Gianmatteo LaterzaIng. Ivan Gianmatteo Laterza
Ing. Ivan Gianmatteo Laterza
PROTOS_SOA
Procedura apertura
Procedura aperturaProcedura apertura
Procedura apertura
EvilxElf
Cancellazione delle societ estinte
Cancellazione delle societ estinteCancellazione delle societ estinte
Cancellazione delle societ estinte
Paolo Soro
Proposta di legge contro le false Cooperative
Proposta di legge contro le false CooperativeProposta di legge contro le false Cooperative
Proposta di legge contro le false Cooperative
Quotidiano Piemontese
Split payment (2)
Split payment (2)Split payment (2)
Split payment (2)
Paolo Soro
Newsletter Fiscale aprile 2010 parte 2
Newsletter Fiscale aprile 2010  parte 2Newsletter Fiscale aprile 2010  parte 2
Newsletter Fiscale aprile 2010 parte 2
Studio Cassinis
Ing. Ivan Gianmatteo Laterza
Ing. Ivan Gianmatteo LaterzaIng. Ivan Gianmatteo Laterza
Ing. Ivan Gianmatteo Laterza
PROTOS_SOA
Procedura apertura
Procedura aperturaProcedura apertura
Procedura apertura
EvilxElf
Cancellazione delle societ estinte
Cancellazione delle societ estinteCancellazione delle societ estinte
Cancellazione delle societ estinte
Paolo Soro
Proposta di legge contro le false Cooperative
Proposta di legge contro le false CooperativeProposta di legge contro le false Cooperative
Proposta di legge contro le false Cooperative
Quotidiano Piemontese
Split payment (2)
Split payment (2)Split payment (2)
Split payment (2)
Paolo Soro
Newsletter Fiscale aprile 2010 parte 2
Newsletter Fiscale aprile 2010  parte 2Newsletter Fiscale aprile 2010  parte 2
Newsletter Fiscale aprile 2010 parte 2
Studio Cassinis

Viewers also liked (6)

Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Come costituire una Srl semplificata (Srls)Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Roma
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATALA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
studionatillo
Il sistema turistico nazionale e internazionale
Il sistema turistico nazionale e internazionaleIl sistema turistico nazionale e internazionale
Il sistema turistico nazionale e internazionale
flfrisi
La costituzione di impresa
La costituzione di impresaLa costituzione di impresa
La costituzione di impresa
Giuseppe Albezzano
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditoriale
Setupimpresa.it
Agenzie Di Viaggio
Agenzie Di ViaggioAgenzie Di Viaggio
Agenzie Di Viaggio
Edi Dal Farra
Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Come costituire una Srl semplificata (Srls)Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Come costituire una Srl semplificata (Srls)
Roma
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATALA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
LA NUOVA SRL SEMPLIFICATA
studionatillo
Il sistema turistico nazionale e internazionale
Il sistema turistico nazionale e internazionaleIl sistema turistico nazionale e internazionale
Il sistema turistico nazionale e internazionale
flfrisi
La scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditorialeLa scelta della forma imprenditoriale
La scelta della forma imprenditoriale
Setupimpresa.it
Agenzie Di Viaggio
Agenzie Di ViaggioAgenzie Di Viaggio
Agenzie Di Viaggio
Edi Dal Farra

Similar to Seminario 15/05/2012 (20)

La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
Simone Bucaioni
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALELO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
DIEGO PISELLI
Servizio suap, la replica allarticolo de il roma
Servizio suap, la replica allarticolo de il romaServizio suap, la replica allarticolo de il roma
Servizio suap, la replica allarticolo de il roma
EnricoPanini
La Revisione Legale - UIA s.r.l. Undewriting Insurance Agency
La Revisione Legale - UIA s.r.l. Undewriting Insurance AgencyLa Revisione Legale - UIA s.r.l. Undewriting Insurance Agency
La Revisione Legale - UIA s.r.l. Undewriting Insurance Agency
UIA Underwriting Insurance Agency s.r.l.
Startup & PMI Innovative - Pareri MISE
Startup & PMI Innovative - Pareri MISEStartup & PMI Innovative - Pareri MISE
Startup & PMI Innovative - Pareri MISE
Matteo Moccia
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Beatrice Masserini
Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012
Antonio Palmieri
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionaleOrdine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Alessandro Fischetti
Vision imprenditoriale
Vision imprenditorialeVision imprenditoriale
Vision imprenditoriale
T3basilicata
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
Centro Produttivit Veneto
2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides
SHRItalia
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Paolo Soro
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Fabio Bolo
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN
Lettera fiscale giugno 2017
Lettera fiscale giugno 2017Lettera fiscale giugno 2017
Lettera fiscale giugno 2017
Beatrice Masserini
Risoluzione chiusura partita iva
Risoluzione chiusura partita ivaRisoluzione chiusura partita iva
Risoluzione chiusura partita iva
Antonio Palmieri
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
DIEGO PISELLI
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
DIEGO PISELLI
Fiscoday 20 Febbraio 2014
Fiscoday 20 Febbraio 2014Fiscoday 20 Febbraio 2014
Fiscoday 20 Febbraio 2014
Alessandro Cerati
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Simone Chiarelli
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
La circolare d'informazione fiscale di BCM n.10/2017
Simone Bucaioni
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALELO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
DIEGO PISELLI
Servizio suap, la replica allarticolo de il roma
Servizio suap, la replica allarticolo de il romaServizio suap, la replica allarticolo de il roma
Servizio suap, la replica allarticolo de il roma
EnricoPanini
Startup & PMI Innovative - Pareri MISE
Startup & PMI Innovative - Pareri MISEStartup & PMI Innovative - Pareri MISE
Startup & PMI Innovative - Pareri MISE
Matteo Moccia
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Beatrice Masserini
Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012
Antonio Palmieri
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionaleOrdine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionale
Alessandro Fischetti
Vision imprenditoriale
Vision imprenditorialeVision imprenditoriale
Vision imprenditoriale
T3basilicata
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
LE NOVITA FISCALI 2012: ADEMPIMENTI E FORMALITA'
Centro Produttivit Veneto
2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides2018 03 27 vr - agenti slides
2018 03 27 vr - agenti slides
SHRItalia
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Paolo Soro
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Seduta commissione lavoro 11 aprile 2014
Fabio Bolo
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN
Lettera fiscale giugno 2017
Lettera fiscale giugno 2017Lettera fiscale giugno 2017
Lettera fiscale giugno 2017
Beatrice Masserini
Risoluzione chiusura partita iva
Risoluzione chiusura partita ivaRisoluzione chiusura partita iva
Risoluzione chiusura partita iva
Antonio Palmieri
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreGli aspetti dello statuto dell'imprenditore
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore
DIEGO PISELLI
L'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditoriL'impresa e le categorie di imprenditori
L'impresa e le categorie di imprenditori
DIEGO PISELLI
Fiscoday 20 Febbraio 2014
Fiscoday 20 Febbraio 2014Fiscoday 20 Febbraio 2014
Fiscoday 20 Febbraio 2014
Alessandro Cerati
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Procedimento amministrativo e L. 241/1990 - 9 giugno 2016
Simone Chiarelli

More from Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini (20)

Osservatorio congiunturale provincia di Forl狸-Cesena - Report dicembre 2016
Osservatorio congiunturale provincia di Forl狸-Cesena - Report dicembre 2016Osservatorio congiunturale provincia di Forl狸-Cesena - Report dicembre 2016
Osservatorio congiunturale provincia di Forl狸-Cesena - Report dicembre 2016
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Le dinamiche congiunturali nelle imprese manifatturiere di Forl狸-Cesena
Le dinamiche congiunturali nelle imprese manifatturiere di Forl狸-CesenaLe dinamiche congiunturali nelle imprese manifatturiere di Forl狸-Cesena
Le dinamiche congiunturali nelle imprese manifatturiere di Forl狸-Cesena
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report della Giornata Economia 2016
Report della Giornata Economia 2016Report della Giornata Economia 2016
Report della Giornata Economia 2016
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese Artigiani - primo trimestre 2016
Report Movimprese Artigiani - primo trimestre 2016Report Movimprese Artigiani - primo trimestre 2016
Report Movimprese Artigiani - primo trimestre 2016
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese - Primo trimestre 2016
Report Movimprese - Primo trimestre 2016Report Movimprese - Primo trimestre 2016
Report Movimprese - Primo trimestre 2016
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Rapporto Economia 2015
Rapporto Economia 2015 Rapporto Economia 2015
Rapporto Economia 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese Anno 2015
Report Movimprese Anno 2015Report Movimprese Anno 2015
Report Movimprese Anno 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese Artigiani - anno 2015
Report Movimprese Artigiani - anno 2015Report Movimprese Artigiani - anno 2015
Report Movimprese Artigiani - anno 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report osservatorio congiunturale - dicembre 2015
Report osservatorio congiunturale - dicembre 2015Report osservatorio congiunturale - dicembre 2015
Report osservatorio congiunturale - dicembre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report imprese giovanili - primo semestre 2015
Report imprese giovanili - primo semestre 2015Report imprese giovanili - primo semestre 2015
Report imprese giovanili - primo semestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report iimprese straniere - primo semestre 2015
Report iimprese straniere - primo semestre 2015Report iimprese straniere - primo semestre 2015
Report iimprese straniere - primo semestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Imprese femminili - Report al primo semestre 2015
Imprese femminili - Report al primo semestre 2015Imprese femminili - Report al primo semestre 2015
Imprese femminili - Report al primo semestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese artigiane - terzo trimestre 2015
Report Movimprese artigiane - terzo trimestre 2015Report Movimprese artigiane - terzo trimestre 2015
Report Movimprese artigiane - terzo trimestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report Movimprese terzo trimestre 2015
Report Movimprese terzo trimestre 2015Report Movimprese terzo trimestre 2015
Report Movimprese terzo trimestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Osservatorio congiunturale economia locale - 28 settembre 2015
Osservatorio congiunturale economia locale - 28 settembre 2015Osservatorio congiunturale economia locale - 28 settembre 2015
Osservatorio congiunturale economia locale - 28 settembre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Movimprese artigiani 2015__2_trimestre 2015
Movimprese artigiani 2015__2_trimestre 2015Movimprese artigiani 2015__2_trimestre 2015
Movimprese artigiani 2015__2_trimestre 2015
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Movimprese 2015 _2_trimestre
Movimprese 2015 _2_trimestreMovimprese 2015 _2_trimestre
Movimprese 2015 _2_trimestre
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Report del posizionamento economico della provincia di Forl狸-Cesena
Report del posizionamento economico della provincia di Forl狸-CesenaReport del posizionamento economico della provincia di Forl狸-Cesena
Report del posizionamento economico della provincia di Forl狸-Cesena
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini
Movimprese artigiani 2015 - primo trimestre
Movimprese artigiani 2015 - primo trimestreMovimprese artigiani 2015 - primo trimestre
Movimprese artigiani 2015 - primo trimestre
Camera di Commercio della Romagna - Forl狸-Cesena e Rimini

Seminario 15/05/2012

  • 1. Nuove modalit di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli ausiliari del commercio a seguito dellentrata in vigore dei decreti ministeriali di attuazione dellart. 80 del D.Lgs. n. 59/2010 15 maggio 2012 A CURA DI :Massimo Spighi P.O. Servizi Front Office REA di Forl狸-Cesena
  • 2. IL PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO D.Lgs. n. 59/2010, entrato in vigore in data 08.05.2010, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Art. 80 del decreto di cui sopra, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono disciplinate le modalit di iscrizione nel RI/REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli artt. 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonch辿 le nuove procedure di iscrizione; Art. 25 del D.Lgs. n. 59/2010, ai sensi del quale le domande per lavvio dellattivit, se contestuali alla Comunicazione Unica di Impresa, sono presentate allUfficio del Registro delle Imprese; Decreti Mise pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, la cui entrata in vigore a far data dal 12 maggio 2012 ha comportato la soppressione definitiva del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, del Ruolo dei Mediatori Marittimi e dellElenco degli Spedizionieri; Art. 19 Legge n. 241/90; Art. 9 D.L. n. 7/2007. 15 maggio 2012
  • 3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 E I QUATTRO DECRETI EMANATI IN ATTUAZIONE DELLART. 80 Disciplinano lattivit dei mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi; La normativa che regolamenta lesercizio delle suddette attivit (a parte qualche lieve modifica) non subisce variazioni sostanziali; Pertanto, per svolgere le attivit relative ai soppressi ruoli, occorre ancora essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti anteriormente allentrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e dei suoi regolamenti di attuazione; Tutti i richiami inseriti allinterno della previgente normativa ai soppressi ruoli ora si intendono riferiti alle iscrizioni nel Registro Imprese e nel Rea. 15 maggio 2012
  • 4. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Il D.Lgs. 59/2010 prevedeva, in prima battuta, che le domande di iscrizione ai ruoli ed elenchi fossero sostituite da una Dichiarazione di Inizio Attivit (DIA), ai sensi dellart. 19 della L. n. 241/1990; la stessa non aveva effetto immediato in quanto il soggetto interessato poteva legittimamente avviare lattivit solo decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA; Successivamente, la Legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, ha introdotto listituto della Segnalazione Certificata di inizio Attivit (SCIA) in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attivit; La SCIA 竪 diventata, a tutti gli effetti, lelemento fondante delle iscrizioni al Registro delle imprese e al Rea degli ausiliari del commercio. 15 maggio 2012
  • 5. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE Ai sensi dellart. 19 della L. n. 241/1990 Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per lesercizio di attivit imprenditoriale commerciale o artigianale.竪 sostituito da una segnalazione dellinteressato . Il dato normativo 竪 molto chiaro: liscrizione negli Albi e Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio, in passato requisito abilitante ai fini del legittimo esercizio dellattivit, 竪 ora sostituita dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivit. 15 maggio 2012
  • 6. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE Il comma 2 dellart. 19 della L. n. 241/1990 prevede che Lattivit oggetto della segnalazione pu嘆 essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allamministrazione competente. La Segnalazione Certificata di Inizio Attivit, consentendo lavvio dellattivit il giorno stesso della sua presentazione, permette di dare attuazione pratica alla c.d. impresa in un giorno 15 maggio 2012
  • 7. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE Il comma 3 dellart. 19 prevede che Lamministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dellattivit e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ci嘆 sia possibile, linteressato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivit ed i suoi effetti entro un termine fissato dallamministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. La norma, pertanto, consente a colui che presenta la Scia di avviare immediatamente lattivit e, contestualmente, assegna allUfficio il termine di 60 giorni per la verifica dei requisiti di legge ed inibire la continuazione dellattivit, nel caso di accertamento della mancanza dei requisiti stessi. Solo nel caso in cui la Scia sia regolarizzabile, lUfficio pu嘆 assegnare allinteressato un termine di trenta giorni (termine minimo) per conformarsi alla norma. Diversamente il Conservatore procede ad emanare apposito provvedimento di divieto di prosecuzione dellattivit. 15 maggio 2012
  • 8. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA - SEGUE Ai sensi dellart. 25, terzo comma, del D.Lgs. n. 59/2010, la SCIA deve essere presentata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia ove limpresa esercita lattivit. La SCIA deve essere prodotta esclusivamente in modalit telematica ed 竪 rappresentata da un file allegato alla pratica di Comunicazione Unica; deve essere sottoscritta dal Titolare dellimpresa individuale ovvero da un Amministratore nel caso di societ. 15 maggio 2012
  • 9. ESERCIZIO DELLATTIVITA PRESSO PIU SEDI O UNITA LOCALI Limpresa che esercita lattivit in pi湛 sedi o unit locali deve presentare una SCIA per ciascuna di esse; Presso ogni sede o unit locale in cui si svolge lattivit, limpresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneit che a qualsiasi titolo eserciti lattivit per conto dellimpresa; Per lattivit di mediazione: per ogni sede o unit locali sono rese disponibili allutenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attivit svolte dai soggetti operanti nella sede o unit locale. 15 maggio 2012
  • 10. POSSESSO DEI REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLATTIVITA Il possesso dei requisiti di idoneit previsti per lo svolgimento dellattivit 竪 attestato dalla compilazione della sezione requisiti del relativo modello approvato dal Mise e allegato ai decreti; i requisiti devono essere dimostrati dal Titolare di impresa individuale, dai Legali Rappresentanti di societ, dagli eventuali Preposti e da tutti coloro che svolgono lattivit, a qualsiasi titolo, per conto dellimpresa. 15 maggio 2012
  • 11. MODIFICHE Tutte le modifiche riguardanti limpresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo lattivit per conto della stessa devono essere comunicate al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data dellevento, utilizzando lapposito modello del Ministero allegato alla Comunicazione Unica; Nel caso di svolgimento di ulteriori attivit rispetto a quelle gi denunciate, occorrer trasmettere apposita comunicazione al Registro delle Imprese utilizzando il relativo modello compilato nella sezione SCIA. 15 maggio 2012
  • 12. VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI Lufficio deve verificare, secondo le periodicit previste dalle diverse normative, la permanenza dei requisiti che consentono allimpresa lo svolgimento dellattivit, oltre a quelli previsti dai soggetti che per suo conto esercitano lattivit; In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito, lUfficio avvia il procedimento di inibizione dellattivit, adottando il conseguente provvedimento che former oggetto di iscrizione nel Rea. La suddetta iscrizione comporter lannotazione nel Rea della cessazione dellattivit medesima. 15 maggio 2012
  • 13. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI I procedimenti disciplinari previsti dalle diverse normative sono rimasti in vigore; A differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, devono essere annotati ed iscritti per estratto nel Rea; Ai provvedimenti disciplinari possono accedere, oltre agli uffici del Registro delle Imprese, anche gli eventuali interessati, nel pieno rispetto delle procedure di accesso agli atti previsti dalla L. n. 241/1990; Resta la possibilit per gli interessati di proporre ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dellattivit. 15 maggio 2012
  • 14. PERIODO TRANSITORIO Una delle maggiori novit introdotte dal D.Lgs. n. 59/2010 e dai suoi regolamenti di attuazione 竪 rappresentato dal c.d. periodo transitorio; Infatti, per consentire di ripartire con un sistema nuovo (RI/REA al posto dei Ruoli) il legislatore poteva scegliere fra la possibilit di una revisione finale e, al temine di questa, procedere con uniscrizione dufficio ovvero procedere con iscrizioni su richiesta; Il legislatore ha scelto la seconda strada; tutte le imprese attive iscritte nei rispettivi ruoli, entro un anno dallentrata in vigore dei decreti, devono presentare telematicamente al RI ove 竪 ubicata la sede principale il modello previsto dal Mise, pena linibizione dellattivit; 15 maggio 2012
  • 15. PERIODO TRANSITORIO - SEGUE Analogamente, tutte le persone fisiche iscritte ad un ruolo e che non svolgono lattivit per nessuna impresa, nel medesimo termine e con le stesse modalit, devono richiedere liscrizione nellapposita sezione del Rea, utilizzando il modello predisposto dal Mise; In caso di mancato adempimento entro il termine previsto linteressato decade dalla possibilit di iscrizione nellapposita sezione Rea; Per questi soggetti esiste comunque una rete di salvataggio, in quanto liscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale abilitante ai fini dellesercizio dellattivit entro il termine previsto dal rispettivo decreto, ad esclusione dei mediatori marittimi per i quali liscrizione nella sezione ordinaria del ruolo costituisce requisito professionale permanente per lesercizio dellattivit. 15 maggio 2012
  • 16. SEZIONE SPECIALE DEL REA Unaltra novit sostanziale introdotta dalla nuova normativa 竪 listituzione della sezione speciale del Rea; Come si 竪 visto, a questa sezione devono presentare domanda di iscrizione, entro un anno dallentrata in vigore dei decreti, le persone fisiche gi iscritte nel ruolo e che al momento non esercitano lattivit; Inoltre, in questa sezione devono essere iscritti, entro 90 giorni a pena di decadenza, tutti i soggetti che cessano di svolgere lattivit allinterno di unimpresa tramite la compilazione dellapposita modulistica ministeriale. La suddetta richiesta comporta la cancellazione dufficio della persona dalla posizione Rea dellimpresa e la restituzione delleventuale tessera di riconoscimento. Nel caso in cui la persona iscritta nella sezione Rea intenda riprendere lattivit proceder a richiedere la cancellazione dalla medesima sezione. Infine, anche il Mediatore occasionale deve essere iscritto nella sezione speciale del Rea. 15 maggio 2012
  • 17. IL MEDIATORE OCCASIONALE La figura della mediazione occasionale era gi stata prevista dalla Legge n. 39/1989, il nuovo Decreto Ministeriale la procedimentalizza; Il Mediatore occasionale deve essere in possesso degli stessi requisiti professionali e morali del mediatore non occasionale; La mediazione occasionale deve essere temporanea (non pi湛 di 60 giorni allanno); Il Mediatore occasionale, come gi evidenziato, deve essere iscritto nellapposita sezione del Rea; a tal fine, deve presentare al Registro delle Imprese una Scia allegando il relativo modello ministeriale; la Scia non pu嘆 essere presentata pi湛 di una volta allanno; Trattandosi di un soggetto che esercita lattivit in modo discontinuo allo stesso non potr essere rilasciata la tessera di riconoscimento prevista dalla normativa. 15 maggio 2012
  • 18. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Ad esclusione degli Spedizionieri, per gli altri ausiliari del commercio la previgente normativa prevedeva la possibilit di richiedere il rilascio di un tesserino di riconoscimento; I nuovi decreti dispongono che lUfficio del Registro delle Imprese deve rilasciare una tessera di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al fac-simile allegato ai decreti stessi (su presentazione di apposita istanza in bollo); Per ottenere la tessera di riconoscimento, linteressato deve presentarsi personalmente agli sportelli camerali; Linteressato dovr assolvere un apposito diritto di segreteria per ottenere la tessera, il cui importo dovr essere fissato da un decreto del Mise; Sul tesserino viene apposto il bollo assolto in modo virtuale ( 14,62); Al momento della cessazione dellattivit linteressato 竪 obbligato alla restituzione della tessera. 15 maggio 2012
  • 19. DEPOSITO DEI FORMULARI Lart. 5 della L. n. 39/1989 ha istituito lobbligo per il mediatore che nellesercizio della propria attivit utilizzi moduli o formulari, di provvedere a depositarne copia presso la Camera di Commercio; Lart. 6 del decreto mediatori prevede che il deposito dei formulari sia ora effettuato con modalit telematica, utilizzando il relativo modello; I formulari cos狸 depositati faranno parte dellarchivio degli atti e documenti del Registro delle Imprese, con possibilit per chiunque di ottenerne copia; Il deposito cartaceo dei moduli o formulari non potr pi湛 essere accettato decorsi 90 giorni dallentrata in vigore del decreto. 15 maggio 2012