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LAVORATORI AUTONOMI, ATTIVIT IN CANTIERE
Nel corso dellattivit di vigilanza ed ispezione sempre pi湛 spesso capita di dover valutare
contesti di lavoro che vedono coinvolti pi湛 lavoratori autonomi simultaneamente. Al fine di
uniformare le attivit di accertamento si propongono alcune considerazioni circa le possibili
situazioni di lavoro regolare ed in caso diverso le azioni correttive da adottare.
La definizione di lavoratore autonomo, secondo lart. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08,
Persona fisica la cui attivit professionale contribuisce alla realizzazione dellopera senza vincolo
di subordinazione, unitamente allarticolo 2222 del codice civile, Contratto d'opera: Quando
una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro
IV (1655 e seguenti), consente di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui allarticolo 21
del citato D.Lgs. 81/08. Tuttavia nelle visure camerali non esiste lindicazione di lavoratore
autonomo, ma si riscontra invece la dicitura impresa individuale cio竪 il soggetto imprenditore
individuale che pu嘆 avere o meno dipendenti. In questo caso lesatta individuazione del soggetto,
impresa o autonomo, si evidenzia al momento dellaffidamento del lavoro da svolgere in cantiere
da parte del committente in quanto potr correttamente essere definito solo in fase contrattuale.
Infatti sar la stessa natura dellopera da realizzare (entit dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di
realizzazione (velocit di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che
definiranno se in concreto si sia reso necessario un contratto dopera (art. 2222 del codice civile
tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo) oppure un contratto dappalto/sub-appalto
(art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro svolta dallimpresa). In virt湛 di quanto sopra esposto
il committente, una volta esattamente inquadrata la formula contrattuale del lavoro affidato,
effettuer la valutazione dei requisiti tecnico professionali in quanto, per la natura stessa
dellaccordo contrattuale il contratto dopera definisce la prestazione del lavoratore autonomo
mentre il contratto dappalto / sub-appalto, ecc definisce quello dellimpresa.
COORDINAMENTO TECNICO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
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Pertanto limpresa individuale pu嘆 raffigurarsi, in cantiere o in qualsiasi altro ambito
lavorativo, come:
1. lavoratore autonomo, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs.
81/08, nel caso in cui questa svolga la sua attivit senza lutilizzo di maestranze riferibili ad
una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri
artigiani) e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro (art.
2222 del Capo I: Disposizioni generali - Titolo III: Del lavoro autonomo- Libro Quinto: Del
lavoro del Codice Civile).
Parimenti si devono annoverare anche quei professionisti che contribuiscono con
interventi tecnici a supporto della realizzazione dellopera,ad esempio restauratori.
2. Impresa affidataria e/o Impresa esecutrice, ai sensi della definizione ex articolo 89
comma 1 lettera i) ed i-bis) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa assuma con propria
capacita organizzativa, disponibilita di forza lavoro di macchine e di attrezzature il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di
appalto o sub-appalto (art. 1655 del Capo VII Dell'appalto - Titolo III: Dei singoli contratti
- Libro Quarto: Delle obbligazioni).
Ai fini di una verifica di fatto oltre che di diritto della reale posizione giuridica del lavoratore
autonomo, si rende comunque necessario verificare la reale autonomia operativa
dellimprenditore individuale. In particolare 竪 necessario che dal rapporto contrattuale, instaurato
con il committente o con limpresa, emergano parametri sufficientemente chiari, tali da
evidenziare lautonomia operativa. Tali parametri possono risultare dalla sottoscrizione di un
contratto di appalto / subappalto se impresa individuale o contratto d opera se lavoratore
autonomo, dal quale emerga limpegno ad effettuare una determinata lavorazione (quantificata a
priori e possibilmente distinta per luogo e lavorazione dalloggetto principale del cantiere e
preferibilmente a corpo) che determini sin dallinizio la capacit del prestatore dopera di svolgere
attivit specialistica e specializzata, dallutilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di
pluricommittenza (prestazioni di servizi per pi湛 soggetti) e per lo svolgimento di detta prestazione
non vi sia commistione lavorativa con altro personale presente in cantiere. In concreto non
devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e
coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero
non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o pi湛 soggetti. Elementi sintomatici di
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subordinazione sono costituiti: dalla prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito,
dallesecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello stesso soggetto,
dallutilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali (noleggio a
freddo).
Di seguito si sintetizzano alcune situazioni che si possono riscontrare in cantiere:
caso A) Lavoratore autonomo come sopra descritto, che assume un incarico, ed 竪 in grado di
portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature.
La situazione 竪 regolare e il lavoratore autonomo 竪 soggetto ai soli obblighi dettati dagli
articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08.
Caso B) Lavoratore autonomo come sopra descritto al servizio di unaltra impresa esecutrice.
Il rapporto risulta regolare se:
1. lautonomo svolge la propria attivit in modo indipendente e reale autonomia
operativa e pertanto rientra nel caso precedente;
2. lautonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attivit con vincolo
di subordinazione ed 竪 regolarmente assunto dallimpresa esecutrice (ad esempio
dipendente a tempo determinato). In questo caso la regolamentazione dei rapporti
deve avvenire applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le
tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del lavoro subordinato. In caso
diverso, in cui lautonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa
individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attivit con vincolo di
subordinazione, la situazione 竪 irregolare e si individua, ai sensi dellarticolo 299 del
D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dellimpresa esecutrice come datore di lavoro di fatto
che assumer tutti gli oneri e responsabilit indicati al precedente capoverso.
Caso C) Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni
contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo
obbligato, con o senza contratto formale.
In questo caso la situazione non 竪 regolare in quanto vi 竪 un datore di lavoro di fatto che si
avvale della prestazione dopera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori
subordinati di fatto al contraente principale che ha stipulato il contratto. Detto contraente
assume anche in questo caso gli oneri e le responsabilit del punto 2 del caso B.
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caso D) Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un
unico fine.
Lesecuzione dellopera in questo caso 竪 da ritenersi regolare se questa viene formalmente
ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi.
Dette lavorazioni singole debbono per嘆 essere chiaramente identificate nel contratto,
disgiunte le une dalle altre e devono potere essere realizzate in piena autonomia
organizzativa.
In caso contrario se:
1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da pi湛 autonomi si ravvisa la
medesima irregolarit rilevata per il caso B punto 2. In tal caso se non si rilevasse in
modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da
ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto). Ad esempio posa di cappotto
isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che per嘆 svolgono di fatto
lattivit in collaborazione.
2. le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. In tal
caso ravviserebbe una non corretta valutazione dellidoneit tecnico professionale dei
soggetti individuati per lesecuzione dellopera da parte del committente o dellimpresa
per conto del quale viene svolto il lavoro. Anche in questo caso si 竪 in presenza di uno o
pi湛 datori di lavoro di fatto come nel punto precedente.
Caso E) Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo dimpresa
finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale
mandatario)
La realizzazione dellopera mediante laffidamento dei lavori a un raggruppamento
temporaneo di imprese individuali (R.T.I.) 竪 corretta dal punto di vista della gestione
dellappalto ma pu嘆 presentare irregolarit dal punto di vista dellapplicazioni delle leggi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il DLgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici, artt. 34 e 37) infatti prevede i
raggruppamenti temporanei, anche orizzontali (riunione di imprese finalizzata a realizzare
i lavori della stessa categoria), di imprenditori individuali, anche artigiani, i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
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Il rapporto di mandato non determina di per s辿 organizzazione o associazione delle
imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Si possono distinguere due situazioni:
1. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di
lavoro formale. In questo caso i mandanti sono da considerare lavoratori subordinati e
quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
tra mandatario e mandante ovvero costituire una societ ad hoc (es. snc). Tutti gli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere applicati. Tali problematiche trovano
invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso:
a. la possibilit di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un altro
imprenditore (senza dipendenti) a tempo determinato;
b. la costituzione di una nuova societ;
2. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di
lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto esercita sui mandanti obblighi
di garanzia che derivano dalla sua posizione di supremazia derivante dalla stipulazione
del contratto con il committente. In questo caso il committente incorre in responsabilit
derivante dalla non corretta valutazione dellidoneit tecnico-professionale del
mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori. Tutti gli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/08 rimangono in capo al mandatario (datore di lavoro di fatto).
Ai fini dellattivit ispettiva, secondo le rispettive competenze degli organi di vigilanza
accertanti, in caso di riscontro di situazioni irregolari come precedentemente descritte,
individuazione di uno o pi湛 datori di lavoro di fatto, 竪 necessario procedere nei loro confronti
contestando lomissione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08. In aggiunta alle singole violazioni specifiche riscontrate (es.
omesso approntamento di opere provvisionali, omessa redazione del PiMUS, ecc.) si dovr anche
verificare la sussistenza di violazioni a carattere generale da accertare di volta in volta (es.
formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI, mancanza di POS, ecc.). Le
lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la
regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova societ.
Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad unaltra impresa esecutrice valutata idonea.
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Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovra:
1. abbandonare immediatamente il cantiere, notificando allorgano di vigilanza la
decisione assunta;
2. regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando allorgano di vigilanza la decisione
assunta e ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati;
3. cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti,
notificando allorgano di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole
prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
In relazione alla non corretta valutazione dellidoneit tecnico professionale del/i soggetti a
cui 竪 sono stati affidati i lavori 竪 necessario procedere nei confronti del committente/responsabile
dei lavori o dellimpresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1,
prescrivendo laffidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo.
_________________________________________________________________________
Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL
nella seduta del 29 novembre 2011
Gruppo di Lavoro
Flavio Coato, Coordinatore del Gruppo, Ciardo Francesco, Marcello Breda, Regione Veneto
Divo Pioli, Fabio Rimini, Michele Bertoldo, Regione Emilia Romagna
Irene Chirizzi, Andrea Cini, Alessandro Matteucci, Regione Toscana
Ferruccio Ginnante, Regione Liguria
Bruno Pesenti, Giovanni Achille, Valerio D嘆, Regione Lombardia
Enrico Maria Ognibeni, Pecoraro Marco, Provincia di Trento
Roberto Ghizzi, Provincia di Bolzano
Salvatore La Monica, Stefano Nava, Walter Lazzaretto, Regione Piemonte
Antonio Leonardi, Edda Paino, Francesco Vallone, Regione Sicilia
Giampiero Pieretti, Regione Marche
Massimo Giuliano, Sandro Celli, Enzo Pietropapolo Regione Lazio
Giuseppe Rizzo, Regione Campania

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Cantieri_e_autonomi_approvato_Comitato_PISLL_29nov2011.pdf

  • 1. 1/6 LAVORATORI AUTONOMI, ATTIVIT IN CANTIERE Nel corso dellattivit di vigilanza ed ispezione sempre pi湛 spesso capita di dover valutare contesti di lavoro che vedono coinvolti pi湛 lavoratori autonomi simultaneamente. Al fine di uniformare le attivit di accertamento si propongono alcune considerazioni circa le possibili situazioni di lavoro regolare ed in caso diverso le azioni correttive da adottare. La definizione di lavoratore autonomo, secondo lart. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, Persona fisica la cui attivit professionale contribuisce alla realizzazione dellopera senza vincolo di subordinazione, unitamente allarticolo 2222 del codice civile, Contratto d'opera: Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti), consente di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui allarticolo 21 del citato D.Lgs. 81/08. Tuttavia nelle visure camerali non esiste lindicazione di lavoratore autonomo, ma si riscontra invece la dicitura impresa individuale cio竪 il soggetto imprenditore individuale che pu嘆 avere o meno dipendenti. In questo caso lesatta individuazione del soggetto, impresa o autonomo, si evidenzia al momento dellaffidamento del lavoro da svolgere in cantiere da parte del committente in quanto potr correttamente essere definito solo in fase contrattuale. Infatti sar la stessa natura dellopera da realizzare (entit dei lavori da eseguire) ed i suoi tempi di realizzazione (velocit di esecuzione) e relativa strumentazione / attrezzature necessarie che definiranno se in concreto si sia reso necessario un contratto dopera (art. 2222 del codice civile tipologia di lavoro svolta dal lavoratore autonomo) oppure un contratto dappalto/sub-appalto (art. 1655 del codice civile tipologia di lavoro svolta dallimpresa). In virt湛 di quanto sopra esposto il committente, una volta esattamente inquadrata la formula contrattuale del lavoro affidato, effettuer la valutazione dei requisiti tecnico professionali in quanto, per la natura stessa dellaccordo contrattuale il contratto dopera definisce la prestazione del lavoratore autonomo mentre il contratto dappalto / sub-appalto, ecc definisce quello dellimpresa. COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
  • 2. 2/6 Pertanto limpresa individuale pu嘆 raffigurarsi, in cantiere o in qualsiasi altro ambito lavorativo, come: 1. lavoratore autonomo, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa svolga la sua attivit senza lutilizzo di maestranze riferibili ad una sua organizzazione di lavoro (dipendenti, manovalanza di altre imprese o di altri artigiani) e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha fornito il lavoro (art. 2222 del Capo I: Disposizioni generali - Titolo III: Del lavoro autonomo- Libro Quinto: Del lavoro del Codice Civile). Parimenti si devono annoverare anche quei professionisti che contribuiscono con interventi tecnici a supporto della realizzazione dellopera,ad esempio restauratori. 2. Impresa affidataria e/o Impresa esecutrice, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera i) ed i-bis) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa assuma con propria capacita organizzativa, disponibilita di forza lavoro di macchine e di attrezzature il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub-appalto (art. 1655 del Capo VII Dell'appalto - Titolo III: Dei singoli contratti - Libro Quarto: Delle obbligazioni). Ai fini di una verifica di fatto oltre che di diritto della reale posizione giuridica del lavoratore autonomo, si rende comunque necessario verificare la reale autonomia operativa dellimprenditore individuale. In particolare 竪 necessario che dal rapporto contrattuale, instaurato con il committente o con limpresa, emergano parametri sufficientemente chiari, tali da evidenziare lautonomia operativa. Tali parametri possono risultare dalla sottoscrizione di un contratto di appalto / subappalto se impresa individuale o contratto d opera se lavoratore autonomo, dal quale emerga limpegno ad effettuare una determinata lavorazione (quantificata a priori e possibilmente distinta per luogo e lavorazione dalloggetto principale del cantiere e preferibilmente a corpo) che determini sin dallinizio la capacit del prestatore dopera di svolgere attivit specialistica e specializzata, dallutilizzo di propria attrezzatura e materiali, dal rapporto di pluricommittenza (prestazioni di servizi per pi湛 soggetti) e per lo svolgimento di detta prestazione non vi sia commistione lavorativa con altro personale presente in cantiere. In concreto non devono verificarsi situazioni nelle quali il lavoratore autonomo soggiaccia, in modo continuato e coordinato, al potere: direttivo, organizzativo e disciplinare da parte di un altro soggetto ovvero non sia egli stesso a gestire in qualche modo uno o pi湛 soggetti. Elementi sintomatici di
  • 3. 3/6 subordinazione sono costituiti: dalla prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito, dallesecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dello stesso soggetto, dallutilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titoli contrattuali (noleggio a freddo). Di seguito si sintetizzano alcune situazioni che si possono riscontrare in cantiere: caso A) Lavoratore autonomo come sopra descritto, che assume un incarico, ed 竪 in grado di portarlo a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature. La situazione 竪 regolare e il lavoratore autonomo 竪 soggetto ai soli obblighi dettati dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152 del D.Lgs. 81/08. Caso B) Lavoratore autonomo come sopra descritto al servizio di unaltra impresa esecutrice. Il rapporto risulta regolare se: 1. lautonomo svolge la propria attivit in modo indipendente e reale autonomia operativa e pertanto rientra nel caso precedente; 2. lautonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attivit con vincolo di subordinazione ed 竪 regolarmente assunto dallimpresa esecutrice (ad esempio dipendente a tempo determinato). In questo caso la regolamentazione dei rapporti deve avvenire applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro proprie del lavoro subordinato. In caso diverso, in cui lautonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, o di libero professionista, svolge di fatto attivit con vincolo di subordinazione, la situazione 竪 irregolare e si individua, ai sensi dellarticolo 299 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dellimpresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumer tutti gli oneri e responsabilit indicati al precedente capoverso. Caso C) Lavoratori autonomi associati di fatto, di cui solo uno ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale. In questo caso la situazione non 竪 regolare in quanto vi 竪 un datore di lavoro di fatto che si avvale della prestazione dopera di altri lavoratori autonomi a loro volta prestatori subordinati di fatto al contraente principale che ha stipulato il contratto. Detto contraente assume anche in questo caso gli oneri e le responsabilit del punto 2 del caso B.
  • 4. 4/6 caso D) Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine. Lesecuzione dellopera in questo caso 竪 da ritenersi regolare se questa viene formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Dette lavorazioni singole debbono per嘆 essere chiaramente identificate nel contratto, disgiunte le une dalle altre e devono potere essere realizzate in piena autonomia organizzativa. In caso contrario se: 1. le singole lavorazioni vengono svolte nel concreto da pi湛 autonomi si ravvisa la medesima irregolarit rilevata per il caso B punto 2. In tal caso se non si rilevasse in modo chiaro la supremazia di un autonomo rispetto agli altri, tutti sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori di lavoro di fatto). Ad esempio posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi con tre identici contratti, che per嘆 svolgono di fatto lattivit in collaborazione. 2. le singole lavorazioni non possono essere portate a termine in piena autonomia. In tal caso ravviserebbe una non corretta valutazione dellidoneit tecnico professionale dei soggetti individuati per lesecuzione dellopera da parte del committente o dellimpresa per conto del quale viene svolto il lavoro. Anche in questo caso si 竪 in presenza di uno o pi湛 datori di lavoro di fatto come nel punto precedente. Caso E) Imprese individuali senza dipendenti associate in raggruppamento temporaneo dimpresa finalizzata a realizzare lavori di stessa categoria (con individuazione di un soggetto quale mandatario) La realizzazione dellopera mediante laffidamento dei lavori a un raggruppamento temporaneo di imprese individuali (R.T.I.) 竪 corretta dal punto di vista della gestione dellappalto ma pu嘆 presentare irregolarit dal punto di vista dellapplicazioni delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il DLgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici, artt. 34 e 37) infatti prevede i raggruppamenti temporanei, anche orizzontali (riunione di imprese finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria), di imprenditori individuali, anche artigiani, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
  • 5. 5/6 Il rapporto di mandato non determina di per s辿 organizzazione o associazione delle imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Si possono distinguere due situazioni: 1. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario assume la qualifica di datore di lavoro formale. In questo caso i mandanti sono da considerare lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato tra mandatario e mandante ovvero costituire una societ ad hoc (es. snc). Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere applicati. Tali problematiche trovano invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso: a. la possibilit di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un altro imprenditore (senza dipendenti) a tempo determinato; b. la costituzione di una nuova societ; 2. R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario non assume la qualifica di datore di lavoro formale ma di datore di lavoro di fatto in quanto esercita sui mandanti obblighi di garanzia che derivano dalla sua posizione di supremazia derivante dalla stipulazione del contratto con il committente. In questo caso il committente incorre in responsabilit derivante dalla non corretta valutazione dellidoneit tecnico-professionale del mandatario a cui sono stati affidati formalmente i lavori. Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 rimangono in capo al mandatario (datore di lavoro di fatto). Ai fini dellattivit ispettiva, secondo le rispettive competenze degli organi di vigilanza accertanti, in caso di riscontro di situazioni irregolari come precedentemente descritte, individuazione di uno o pi湛 datori di lavoro di fatto, 竪 necessario procedere nei loro confronti contestando lomissione degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08. In aggiunta alle singole violazioni specifiche riscontrate (es. omesso approntamento di opere provvisionali, omessa redazione del PiMUS, ecc.) si dovr anche verificare la sussistenza di violazioni a carattere generale da accertare di volta in volta (es. formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI, mancanza di POS, ecc.). Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova societ. Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad unaltra impresa esecutrice valutata idonea.
  • 6. 6/6 Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovra: 1. abbandonare immediatamente il cantiere, notificando allorgano di vigilanza la decisione assunta; 2. regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando allorgano di vigilanza la decisione assunta e ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati; 3. cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con gli altri soggetti, notificando allorgano di vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. In relazione alla non corretta valutazione dellidoneit tecnico professionale del/i soggetti a cui 竪 sono stati affidati i lavori 竪 necessario procedere nei confronti del committente/responsabile dei lavori o dellimpresa affidataria ai sensi degli articoli 90 comma 9 lettera a) e 97 comma 1, prescrivendo laffidamento della prosecuzione dei lavori ad un soggetto tecnicamente idoneo. _________________________________________________________________________ Documento predisposto dal Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale PISLL nella seduta del 29 novembre 2011 Gruppo di Lavoro Flavio Coato, Coordinatore del Gruppo, Ciardo Francesco, Marcello Breda, Regione Veneto Divo Pioli, Fabio Rimini, Michele Bertoldo, Regione Emilia Romagna Irene Chirizzi, Andrea Cini, Alessandro Matteucci, Regione Toscana Ferruccio Ginnante, Regione Liguria Bruno Pesenti, Giovanni Achille, Valerio D嘆, Regione Lombardia Enrico Maria Ognibeni, Pecoraro Marco, Provincia di Trento Roberto Ghizzi, Provincia di Bolzano Salvatore La Monica, Stefano Nava, Walter Lazzaretto, Regione Piemonte Antonio Leonardi, Edda Paino, Francesco Vallone, Regione Sicilia Giampiero Pieretti, Regione Marche Massimo Giuliano, Sandro Celli, Enzo Pietropapolo Regione Lazio Giuseppe Rizzo, Regione Campania