In prossimit della scadenza del 21 novembre per i soggetti trimestrali, lAgenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purch辿 il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio.
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Proroga SPESOMETRO 2014
1. SISTEMA QUALITA DI GRUPPO
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Circolare novembre 2013
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Trasmissione dello spesometro dopo la scadenza senza
sanzioni.
In prossimit della scadenza del 21 novembre per i soggetti
trimestrali, lAgenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte
in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata
quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per
presentazioni oltre il termine previsto, purch辿 il modello sia inviato
entro il prossimo 31 gennaio. I primi due quesiti riguardano la
compilazione del quadro BL e, in particolare, se in tale quadro
debbano essere indicati tutti gli acquisti da San Marino (non solo di
beni con applicazione del reverse charge), ovvero se quelli gi
indicati nel quadro SE escludano la compilazione del quadro
BL.Secondo lAgenzia, le operazioni black list (e quindi anche San
Marino), che sono gi confluire nel quadro BL, non devono essere
indicate anche nel quadro SE del modello polivalente. Del pari, se
le operazioni effettuate con controparti black list sono di importo
non superiore a 500 euro, e come tali escluse dallobbligo di
comunicazione, non devono essere inserite nemmeno negli altri
quadri ordinari del modello.
Relativamente alle autofatture, lAgenzia precisa che nel quadro FE
la casella autofattura va barrata per lindicazione degli acquisti da
fornitori extra-Ue, soggetti ad inversione contabile ai sensi dellart.
17, comma 2 del DPR 633/72, ovvero per quelli effettuati presso
fornitori Ue, ma che non devono essere indicati nei modelli Intrastat
(ad esempio, servizi non imponibili o esenti, esclusi dallobbligo di
indicazione negli Intra ai sensi dellart. 50, comma 6 del DL n.
331/93).Sempre in tema di autofatture, ma con riferimento al
quadro FR, lAmministrazione finanziaria evidenzia che la casella
va barrata solamente nel caso in cui manchino elementi sufficienti
per individuare la controparte non residente, come indicato nelle
fattispecie elencate nelle istruzioni, nonch辿 in tutti i casi in cui la
documentazione emessa dalla controparte non residente sia
illeggibile o rechi dei dati non utilizzabili.Ancora in merito al
quadro FR, viene chiarito che, nonostante le istruzioni non
indichino, tra le fattispecie di reverse charge nazionale, anche quelle
afferenti gli acquisti di cellulari o microprocessori, tali operazioni
debbano comunque essere indicate, mentre restano escluse quelle
relative agli immobili (anche se soggette a reverse charge), in
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quanto gi oggetto di comunicazione allAnagrafe tributaria.Nel
quadro SE anche gli acquisti di beni rilevanti territorialmente in
ItaliaUna risposta particolarmente attesa ha riguardato la
collocazione nel quadro SE degli acquisti di servizi da non
residenti, per i quali le istruzioni riportano le prestazioni di servizi
documentate da fattura ricevuta da soggetto passivo extra-Ue,
citando tuttavia anche lart. 7-bis del DPR 633/72, che attiene alla
territorialit delle cessioni di beni.Sul punto, lAgenzia osserva che
nel quadro SE devono essere indicati anche gli acquisti di beni,
rilevanti territorialmente in Italia ai sensi dellart. 7-bis del DPR
633/72 (il testo delle istruzioni sar appositamente integrato),
nonch辿 le operazioni passive effettuate anche con soggetti
comunitari, purch辿 le stesse non siano gi indicate negli elenchi
Intrastat.In merito alle operazioni prive di corrispettivo (cessioni
gratuite, assegnazioni ai soci, ecc.), lAgenzia precisa che, per
quelle aventi ad oggetto beni dellattivit propria dellimpresa,
sempre rilevanti ai fini IVA e oggetto di autofatturazione, deve
essere indicata la partita IVA del cedente mentre, nellipotesi in cui
sia esercitata la rivalsa dellIVA (ipotesi poco praticata nella realt),
竪 necessario indicare come valore imponibile minimo un euro.Per
quanto riguarda lesclusione dallobbligo di comunicazione, per gli
anni 2012 e 2013, delle operazioni per le quali la fattura sia stata
emessa facoltativamente, se limporto non eccede 3.600 euro,
lAgenzia conferma che tale esclusione 竪 di carattere soggettivo
(operatori IVA che svolgono attivit di cui agli artt. 22 e 74-ter del
DPR 633/72), a prescindere dalla circostanza che le fatture siano
annotate nel registro dei corrispettivi, ovvero nel registro delle
fatture emesse.Infine, relativamente al mancato spazio per la firma
nel modello, n辿 per il contribuente, n辿 per lintermediario (si veda
Allo spesometro 束manca損 la firma del 7 novembre), lAgenzia
risponde che non si tratta di una dichiarazione, ma di una semplice
comunicazione, che potr essere conservata anche su supporto
informatico e dovr essere esibita dietro eventuale richiesta
dellAmministrazione finanziaria.
Fonte
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