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EMAIL E P.A.




                             Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini I)

     "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
      locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
                                      amministrativa"
                                                                [...]

                                                              Art. 15.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonch竪 la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalit di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.




                             Legge sul procedimento amministrativo
                   Legge , testo coordinato, 07.08.1990 n属 241 , G.U. 18.08.1990


                                                        Articolo 3-bis. (1)
                                                      (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivit, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.




               Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
           Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
                              documentazione amministrativa
                                  (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001)


                                                       SEZIONE III
                                               TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
                                     Art. 14 (R) Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformit alle
disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili
ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalit che assicurino l'avvenuta consegna,
equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

   "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30



                                                      Articolo 43 (L-R)
                                                    Accertamenti d'ufficio

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)




                             DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

                                   Codice dell'amministrazione digitale.

                                (G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)


                                         Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente
codice.




        Articolo 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
La posta elettronica nella PA

                                    (Codice dell'Amministrazione Digitale)


Nella pubblica amministrazione luso della posta elettronica, negli ultimi anni si evoluto, diventando oggi uno degli
strumenti ICT (Information and Communication Technology) maggiormente diffusi ed utilizzati, sia per comunicare verso
lesterno       (comunicazione         esterna)        sia      allinterno     dellorganizzazione    (comunicazione         interna).
Implementare luso della posta elettronica rappresenta un passo decisivo per la realizzazione del cambiamento della
pubblica amministrazione, nella direzione della trasparenza, della digitalizzazione, della dematerializzazione e della
semplificazione.
Nel giugno 2002 sono state approvate dallallora Ministro per linnovazione e le tecnologie le Linee guida per lo sviluppo
della societ dellinformazione nella legislatura , nelle quali era stato posto lobiettivo di adottare, entro la fine della
legislatura, la posta elettronica per tutte le comunicazioni interne alla pubblica amministrazione. Nel novembre 2003 il
Ministro per linnovazione e le tecnologie, ha inoltre emanato una direttiva (Direttiva 27 novembre 2003 Impiego della
posta elettronica nella PA), al fine di incentivare e monitorare lutilizzo della posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni. Con tale direttiva si riafferma limportanza dello strumento sottolineando che limpiego della posta
elettronica consente e facilita quel cambiamento culturale ed organizzativo delle pubblica amministrazione che risponde
alle attese del Paese e alle sfide della competitivit. Nella direttiva si forniscono alcune istruzioni per luso della posta
elettronica e si sottolinea la necessit di dotare tutti i dipendenti di un account di posta e di attivare caselle istituzionali
per comunicare con lutenza. Nella direttiva, inoltre, si approva il progetto @p@ , elaborato dal Comitato dei Ministri per
la societ dellinformazione al fine di sostenere e promuovere lutilizzo della posta elettronica.
Un passo fondamentale per lo sviluppo della posta elettronica nella PA, era stato precedentemente compiuto con il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: allart.14 del decreto,
infatti, si stabilisce la validit della trasmissione di documenti alla PA per via telematica. L e-mail rappresenta, quindi,
per i cittadini un valido mezzo di comunicazione e uno strumento per la trasmissione di documenti e certificati.
Lart. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, dispone che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale. Anche il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, recante il Codice dellamministrazione digitale, formalizza
luso delle e-mail tra privati e P.A. Infatti, allart. 3 "Diritto alluso delle tecnologie", al comma 1, si dispone che "i cittadini e
le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere luso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali." Nel codice inoltre si sancisce che le comunicazioni di
documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante lutilizzo della posta elettronica.
Un ulteriore sviluppo nelluso e nella diffusione della e-mail, allinterno della pubblica amministrazione, 竪 rappresentato
dalla posta elettronica certificata: attraverso questo strumento si riconosce validit giuridica ai documenti inviati per via
telematica.

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  • 2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. (G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93) Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. Articolo 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
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