2. TUTELA
DEL
CONSUMATORE
• Tutela
imposta
dall’U.E.
a
par<re
dagli
anni
‘90.
• Nel
2005
è
stato
emanato
il
codice
del
consumo
(d.lgs
206/2005)
• La
legge
prevede
una
specifica
tutela
dei
consumatori
nella
s<pulazione
di
contraE
con
che
hanno
ad
oggeGo
lo
scambio
di
beni
o
servizi
conclusi
con
i
professionisM.
3. ContraI
dei
consumatori
(art.
3
Codice
del
Consumo)
PROFESSIONISTA: persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, che stipula contratti nell’esercizio
della sua attività imprenditoriale o professionale
CONSUMATORE: Persona fisica che contratta per scopi
personali diversi dall’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta
Di conseguenza un certo soggetto può essere sia
consumatore che professionista: dipende dal contesto
4. Clausole
vessatorie
• Nei
contraI
tra
consumatore
e
professionista
sono
vessatorie
le
clausole
che,
malgrado
la
buona
fede
del
professionista,
determinano
un
significaMvo
squilibrio
di
diriE
ed
obblighi
derivanM
dal
contraGo.
5. Clausole
vessatorie
• Il
codice
fa
un
elenco
corposo
e
non
esaus<vo
di
clausole
che
si
presumono
VESSATORIE
FINO
A
PROVA
CONTRARIA.
• Il
professionista,
per
evitare
la
nullità
della
clausola,
deve
dimostrare
che
è
sono
stata
discussa
con
il
consumatore
nel
corso
di
apposite
traGaMve.
– es.
quelle
che
tendono
ad
escludere
o
limitare
le
azioni
o
i
diriI
del
consumatore
nei
confron<
del
professionista
in
caso
di
inadempimento
da
parte
dello
stesso
professionista
6. • La
traTa<va
specifica
non
può
consistere
nella
sola
approvazione,
per
iscriTo,
della
clausola
stessa,
ma
deve
consistere
in
una
PARTECIPAZIONE
ATTIVA
DEL
CONSUMATORE
SIN
DALLA
FASE
DELLA
PREDISPOSIZIONE
DELLA
CLAUSOLA.
• IN
MANCANZA
DI
PROVA
DI
TALE
TRATTATIVA
LA
CLAUSOLA
VESSATORIA
è
NULLA.
7. Clausole
NULLE
Il
codice
indica
clausole
NULLE
senza
possibilità
di
prova
contraria.
Quelle
che
1. escludono
o
limitano
la
responsabilità
del
professionista
in
caso
di
morte
o
danno
alla
persona
del
consumatore
2. Escludono
o
limitano
le
azioni
o
i
diriI
del
consumatore
in
caso
di
inadempimento
del
professionista
3. Prevedono
l’adesione
del
consumatore
a
clausole
che
non
ha
avuto,
di
faTo,
la
possibilità
di
conoscere
prima
della
conclusione
del
contraTo
8. NULLITA
DELLE
CLAUSOLE
• Le
clausole
sono
NULLE
solo
a
vantaggio
del
consumatore.
• La
nullità
riguarda
solo
la
clausola.
• Il
contraTo
e
rimarrà
valido
e
produrrà
tuI
gli
effeI
volu<
dalle
par<
ad
eccezione
di
quanto
stabilito
nelle
clausole
vessatorie.
9. CLAUSOLE
VESSATORIE
Nei
contraE
tra
imprese
• Sono
valide
se
il
contraente
le
conosceva
o
avrebbe
potuto
conoscerle
usando
l’ordinaria
diligenza
Nei
contraE
con
il
consumatore
• Alcune
sono
nulle
sempre
• Altre
sono
nulle
a
meno
che
il
professionista
non
provi
che
sono
state
oggeTo
di
una
traTa<va
specifica