Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012
1. CCNL 2010 - 2012
LE NOVITA’ CONTRATTUALI
NEL COMPARTO SCUOLA
AGIDAE
Avv. Maurizio Rizzi
2. CCNL CCNL
2006 - 2009 2010 - 2012
Parte Prima Parte Prima
RELAZIONI RELAZIONI
SINDACALI SINDACALI
Parte Seconda Parte Seconda
DISCIPLINA DEL DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI RAPPORTO DI
LAVORO LAVORO
Parte Terza Parte Terza
ALLEGATI ALLEGATI
3. MODIFICHE ALLA PARTE I
• ART. 7 RAPPRESENTANZA SINDACALE
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono
computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 Maggio
1970 n. 300
4. ART. 13 IL SECONDO LIVELLO DI
CONTRATTAZIONE
7. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma
integrativa ai sensi del presente articolo, non venga
definito un accordo integrativo entro il 30 settembre
2012, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, il
datore di lavoro erogherà, a titolo di Elemento di
Garanzia Retributiva (EGR), gli importi previsti dall'art.
33, in proporzione all'orario individuale di lavoro.”
5. MODIFICHE ALLA PARTE II
TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE
(artt. 15 – 18)
TITOLO II COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
(artt. 19 – 22)
TITOLO III TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
(artt. 22 – 27)
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
(artt. 28 – 36)
TITOLO V MANSIONI E QUALIFICHE
(artt. 37 – 47)
6. TITOLO VI ORARIO DI LAVORO
(artt. 48 – 58)
TITOLO VII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(artt. 59 – 70)
TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI
(artt. 71 - 74)
TITOLO IX RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
(artt. 75 – 91)
8. ART. 16 DECORRENZA E DURATA
CCNL CCNL
2006 - 2009 2010 - 2012
DATA DI STIPULA 04 GIUGNO 2007 09 DICEMBRE 2010
DECORRENZA 01 GENNAIO 2006 01 GENNAIO 2010
DURATA 4 ANNI 3 ANNI
SCADENZA 31 DICEMBRE 2009 31 DICEMBRE 2012
9. • NO I.V.C.
• ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI SPETTANO
AI SOLI DIPENDENTI IN FORZA AL
09 DICEMBRE 2010
• DECORRENZA ADEGUAMENTI
01 GENNAIO 2013
• E’ FATTA SALVA LA DIVERSA INDICAZIONE
NEL CCNL
11. ART. 19 ASSUNZIONE
• DEROGA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AGLI :
ART. 9 BIS D.L. 510/1996
ART. 4 BIS D.LGS. N. 181/2000
ART. 21 LEGGE 264/1949
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI SUCCESSIVI
ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
13. ART. 23.1 CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
• RAGIONI DI CARATTERE TECNICO -
PRODUTTIVO E ORGANIZZATIVO:
l'incarico annuale di coordinamento didattico; l'incarico
potrà essere rinnovato per un periodo ulteriore non
superiore a due anni scolastici;
in ogni caso il contratto a TD cessa al 31 di agosto.
14. PERSONALE DOCENTE
NON ABILITATO
• Conferimento incarico fino alle sospensione delle lezioni
e delle attività connesse, comprese eventuali esami.
• Possibilità di reiterare il contratto, oltre il termine di 36
mesi, per ulteriori 24 mesi,
• Obbligo di esperire procedura ex lex n. 133/2008 presso
D.P.L. competente.
15. • RAGIONI DI CARATTERE
SOSTITUTIVO:
“…. per la sostituzione di personale religioso in servizio,
appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto
dispensato temporaneamente per esigenze di:
salute
formazione
aggiornamento
impegni di responsabilità interni alla Congregazione
anche per parte dell'orario di servizio.”
16. ART. 23.5 SUCCESSIONE DEI
CONTRATTI
3. Qualora per effetto di successione di contratti a termine
per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di
lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi
di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Sono fatte salve le seguenti eccezioni:
- deroga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1
per i docenti non abilitati;”.
17. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
ED INFORMAZIONE
• “1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 44
"supplenza personale docente", 51 "completamento
orario", 81 "reimpiego" del presente C.C.N.L., in caso di
nuove assunzioni.
Il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a
termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
18. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
ED INFORMAZIONE
Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali.
19. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
ED INFORMAZIONE
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
20. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
ED INFORMAZIONE
2. La disposizione di cui al precedente comma non si
applica nei seguenti casi:
- ai docenti abilitati assunti in base all'art. 23.1 lettera A,
in caso di non conferma.
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti
di informazione previsti dal C.C.N.L. per il personale a
tempo indeterminato.”
21. PER VANTARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA
NELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
A) lavoratore non stagionale
– deve aver prestato attività lavorativa per più di sei mesi
(anche con più contratti a termine)
– deve manifestare la propria volontà entro sei mesi dalla
data dell’ultima cessazione
– decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
B) lavoratore stagionale
– deve manifestare la propria volontà entro tre mesi dalla
data dell’ultima cessazione
– decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla
cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
22. Ai docenti abilitati assunti a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23.1 lettera A, non compete il diritto di precedenza in
caso di non conferma.
Ai dipendenti non stagionali assunti a tempo determinato per
un periodo inferiore ai 6 mesi non compete il diritto di
precedenza.
24. • ART. 28 RETRIBUZIONE GLOBALE
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
CCNL 2006 - 2009 CCNL 2010 - 2012
ENTRO IL GIORNO ENTRO IL GIORNO
5 8
25. • ART. 29 RETRIBUZIONE TABELLARE
AUMENTI CONTRATTUALI
01 NOVEMBRE 2010
01 SETTEMBRE 2011
01 SETTEMBRE 2012
26. ART. 33 ELEMENTO DI GARANZIA
RETRIBUTIVA (E.G.R.)
LIVELLO 1° - 2° - 3° EURO 110,00
LIVELLO 4° - 5° EURO 130,00
LIVELLO 6° EURO 150,00
MESE DI EROGAZIONE
OTTOBRE 2012
27. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI:
• Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,
intendendo per settimana intera l’assolvimento
dell’orario individuale contrattuale indipendentemente
dalla sua distribuzione settimanale.
• Si considera servizio anche il periodo di godimento di
ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all’art. 48
PUNTO 2
28. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
2) 10 PUNTI IN CASO DI:
• Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
29. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:
• Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola
Massimo 5 punti
30. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:
• Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti alla
mansione svolta
Massimo 5 punti
31. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
5) 2 PUNTI PER CIASCUN EVENTO IN CASO DI:
• Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare ed altre
iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici o privati, da
effettuarsi in orario extracurriculare
32. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• a) sono escluse:
– le ferie ordinarie
– i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle
vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua;
33. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35
settimane per anno scolastico;
• c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche
per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di
cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola e per la
partecipazione agli eventi di cui al punto 5);
34. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• d) i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di
cui al punto 4) e fruiti con permesso retribuito vengono
considerati utili alla sola maturazione del punteggio per
la partecipazione ai corsi.
35. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI:
• Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,
intendendo per settimana intera l’assolvimento
dell’orario individuale contrattuale indipendentemente
dalla sua distribuzione settimanale.
Minimo 35 settimane
36. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
2) 5 PUNTI IN CASO DI:
• Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
37. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:
• Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola
Massimo 5 punti
38. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:
• Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,
inerenti alla mansione svolta
Massimo 5 punti
39. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• a) sono escluse:
– le ferie ordinarie
• b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35
settimane per anno scolastico;
40. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche
per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di
cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola.
41. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PERSONALE NON DOCENTE
Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• d) i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto
4) e fruiti con permesso retribuito vengono considerati
utili alla sola maturazione del punteggio per la
partecipazione ai corsi.
42. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
PREMIO ANNUALE DI
PROFESSIONALITA’
PUNTI PAP
35 EURO 150,00
DA 36 A 50 EURO 180,00
OLTRE 51 EURO 220,00
43. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’
DAL PAP AL POC
• Il PAP è erogato con la retribuzione del mese di Agosto
dell’anno di riferimento
• Il PAP si consolida dopo 3 anni consecutivi di
percepimento.
• Il PAP CONSOLIDATO è pari al 70 % della media
triennale dei PAP acquisiti.
44. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’
DAL PAP AL POC
• Il PAP CONSOLIDATO si trasforma in POC al
conseguimento del terzo premio annuale di produttività.
• Il POC viene erogato in 13 quote mensili come elemento
aggiuntivo personale di retribuzione.
• Il POC verrà erogato a decorrere dalla retribuzione del
mese di settembre immediatamente successivo al
consolidamento del PAP.
45. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’
DAL PAP AL POC
Forse un esempio ci aiuta a capire meglio:
minimo massimo
PAP conseguito nel 2010-11 150,00 220,00
PAP conseguito nel 2011-12 150.00 220,00
PAP conseguito nel 2012-13 150,00 220,00
---------- ---------
Totale PAP 450,00 660,00
Si consolida il 70 %
della media triennale dei
premi acquisiti e cioè 150,00 220,00
46. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
PRODUTTIVITA’
DAL PAP AL POC
Forse un esempio ci aiuta a capire meglio:
Si divide il PAP consolidato per 13 mensilità e si ottiene il POC
da corrispondere ad ogni mensilità, con decorrenza dal 01
Settembre 2013 nelle misure min. di € 8,08 e max. di € 11,85 lorde
mensili.
48. ART. 38 TRASFERIMENTO DI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
E RAMO DI AZIENDA
“ 2. La comunicazione per la apertura delle procedure di
trasferimento di cui al comma precedente deve essere inviata
alle strutture nazionali e territoriali di competenza di tutte le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL”.
49. ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA
“ 4. In caso di incarico di coordinamento didattico ad un docente
già in servizio con contratto a tempo indeterminato, per un
periodo non superiore a tre anni scolastici, gli interessati
percepiranno per tale periodo la retribuzione prevista per i
dipendenti inquadrati nell'area terza, nonché il relativo
trattamento normativo e contrattuale;
50. ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA
alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere orario e funzioni
precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale, salvo che,
previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle mansioni
dell'area direttiva; in questo caso l'inquadramento nell'area terza si
trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio
dell'incarico”.
51. ART. 41 COMPOSIZIONI DELLE
SEZIONI
“ 3. Negli asili nido e micronido il rapporto numerico
educatrice / bambini e ausiliari / bambini è definito dalle
singole leggi regionali.
Per quanto riguarda le sezioni primavera per il rapporto
numerico educatrice / bambini si fa riferimento all’accordo
Stato – Regioni del 29 Ottobre 2009 ed al Decreto MIUR n. 9
del 11 Novembre 2009 e sue successive modificazioni.”
53. ART. 48 ORARIO DI LAVORO
Nella classificazione dell’orario si sono aggiunte nuove
figure professionali quali:
• tutor
(3° livello/ 30 ore settimanali)
• educatori di convitto
( 4° livello/ 37 ore settimanali)
• docenti tutor dell’alternanza scuola lavoro
(5° livello/ 18 ore settimanali)
• coordinatori didattici e presidi
( 6° livello/38 ore settimanali).
54. ART. 48 ORARIO DI LAVORO
• Non possono essere più recuperate con permessi
retribuiti:
• Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento
professionale e didattico, di formazione e
riqualificazione del personale comprese le attività
connesse alla gestione del "sistema qualità", promossi
dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori
del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore
annue, distribuite in non più di 10 giorni annui,
vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie
aggiuntive.
55. ART. 48 ORARIO DI LAVORO
• PERSONALE NON DOCENTE
Vengono abrogate le 26 ore di permesso retribuito per i
dipendenti nuovi assunti, dovendosi per tali intendersi
quelli assunti dal 01 Gennaio 2010 (data di decorrenza
dei nuovi effetti contrattuali), ed inquadrati ai livelli I,
II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali , facendole
rimanere in vigore per coloro che sono in forza alla
data della sigla del contratto.
56. ART. 48 ORARIO DI LAVORO
• PERSONALE DOCENTE
Viene riconfermato che le ore in esubero, al di fuori dei
limiti posti dal comma precedente, possono subire
variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono
retribuite con la quota oraria globale in atto senza
alcuna maggiorazione.
Alle 50 ore di attività accessorie si aggiungono oltre gli
incontri collegiali con i genitori, quelli con
specialisti/esperti.
58. ART. 64 TUTELA DELLA MATERNITA’
E DELLA PATERNITA’
• MALATTIA DEL FIGLIO
Scompare la condizione di dover retribuire nella
misura del 30 % della retribuzione il genitore che
richiede il permesso di assentarsi nel limite di 5 giorni
lavorativi per ogni anno per ciascun genitore durante la
malattia del figlio in tà compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Viene mantenuto il computo nella anzianità di servizio.
60. ART. 75 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
• Scompare il comma 5 del vecchio articolato ove si
prevedeva per il lavoratore che stesse per raggiungere
i limiti di età l’obbligo di manifestare per iscritto entro
6 mesi la propria intenzione di rimanere in servizio.
• Viene riscritto integralmente il 3 comma relativo alla
collocazione a riposo del lavoratore per raggiunti
limiti di età, rimandando la risoluzione del rapporto
alla data di decorrenza del trattamento pensionistico,
con la proroga per i docenti fino alla termine dell’anno
scolastico (31 agosto).
61. ART. 87 TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE
• Si è inserito il comma 2 facente riferimento alla
procedura di conciliazione da adottare ai sensi dell’art.
4 c. 2 del testo novellato.
62. ART. 88 COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO DEI DISABILI
• Si specifica infatti che la quota di riserva si calcola sul
personale tecnico esecutivo e svolgente attività
amministrativa.
• Non va, di conseguenza, considerato:
– né il personale direttivo,
– né il personale docente,
– né il personale ausiliario.
63. ART. 88 COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO DEI DISABILI
• Non sono considerate "nuove assunzioni" quelle
effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con
diritto alla conservazione del posto;
• Sono esclusi dalla base di computo per la quota di
riserva i lavoratori con particolari contratti:
apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure
destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);
64. ART. 88 COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO DEI DISABILI
• Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti
invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e
che abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa pari o superiore al 60%;
• L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità
superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di
considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere
dall'orario concordato (art. 3, comma 5).
65. MODIFICHE ALLA PARTE III
ALLEGATI
• Le Parti si incontreranno entro 60 giorni per gli
eventuali adeguamenti rispetto all’evoluzione delle
norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. n.
81/2008.