ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI LEGGE
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Libera professione oggi. Possibilità e limiti
1. LO STATO DELL’ARTE DELLA LIBERA PROFESSIONE
Gli ambiti naturali in cui il libero professionista si muove:
quadro normativo, fiscalità e previdenza
NAPOLI
21 Novembre 2018 ore 15.00
Aula Magna Ordine ingegneri della Provincia di Napoli
Via del Chiostro n. 9
2. Seminario
LO STATO DELL’ARTE DELLA LIBERA PROFESSIONE
Libera professione oggi. Possibilità e limiti
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI LEGGE
Gennaro Annunziata
Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
5. Ing. Gennaro Annunziata
La figura dell’Ingegnere è riconosciuta dalla Legge n. 1395 del
1923, che istituisce l’Ordine professionale e stabilisce:
Art. 1 … il titolo di Ingegnere spetta esclusivamente a coloro
che hanno conseguito i relativi titoli negli Istituti di Istruzione
Superiore autorizzati per legge a conferirli.
Il successivo Regolamento del 1925 (R. D. n. 2537) prescrive:
Art. 4 ... per essere iscritto nell’Albo occorre aver superato
l‘Esame di Stato per l’esercizio della professione.
Art. 5 ... per esercitare in tutto il territorio della Repubblica la
professione di Ingegnere è necessario aver superato l‘Esame
di Stato per l’esercizio della professione.
6. Ing. Gennaro Annunziata
CODICE CIVILE
Libro V "Del lavoro"
Titolo III "Del lavoro autonomo"
Capo II "Delle professioni intellettuali"
Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali) in base alla
determinazione della Legge n. 897 del 1938, statuisce che la
professione di Ingegnere può essere esercitata soltanto dagli
iscritti all'Albo professionale. L'accertamento dei requisiti per
l'iscrizione all’Albo, la tenuta del medesimo ed il potere
disciplinare sugli iscritti sono demandati all’Ordine, sotto la
vigilanza dello Stato.
7. Ing. Gennaro Annunziata
RIEPILOGANDO
Il titolo di Ingegnere (o Ingegnere Iunior) spetta
esclusivamente a coloro che conseguono
l’Abilitazione all’esercizio professionale mediante
l’Esame di Stato.
La professione di Ingegnere è una delle professioni
protette dalla legge. L’esercizio abusivo costituisce
reato perseguibile in sede penale.
L’attività di ingegnere può essere svolta in regime
libero professionale o di lavoro dipendente.
8. Ing. Gennaro Annunziata
RIEPILOGANDO
L’esercizio della professione di Ingegnere in regime
libero presuppone obbligatoriamente l’iscrizione
nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di residenza.
L’esercizio della professione in regime di lavoro
dipendente obbliga il possesso della sola abilitazione
professionale, ma nel caso di svolgimento di atti di
libera professione, occorre l’iscrizione nell’ Albo
degli Ingegneri della Provincia di residenza.
9. Ing. Gennaro Annunziata
DA SEGNALARE
Sebbene il numero di iscritti all’Ordine degli
Ingegneri si mantenga stabile o addirittura in lieve
crescita (240.014 nel 2018, contro i 239.389 del
2017), nel 2016 solo un laureato su tre ha
conseguito l’abilitazione professionale.
Sono soprattutto i laureati in ingegneria del settore
dell’informazione, che, pur essendo in netta
crescita, decidono di abilitarsi sempre di meno (nel
2016 solo nel 7% dei casi).
10. Ing. Gennaro Annunziata
LIBERA PROFESSIONE IN QUALI FORME?
La libera professione può essere esercitata in forma:
• INDIVIDUALE
• ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
• ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (STUDIO ASSOCIATO)
• SOCIETÀ DI INGEGNERIA
• SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
11. Ing. Gennaro Annunziata
IN FORMA INDIVIDUALE
È la figura classica dell’ingegnere, che svolge il
proprio lavoro mantenendo con il cliente un
rapporto di carattere fiduciario e rispondendo
direttamente dell'opera prestata.
La legislazione (art. 2229 e seguenti del C.C., Legge
1395/1923 e R.D. 2537/1925) salvaguarda il
carattere rigorosamente personale della
prestazione d'opera intellettuale per il cui esercizio
è necessaria l’iscrizione all’Albo.
12. Ing. Gennaro Annunziata
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
La progettazione e la successiva esecuzione di grandi
opere richiedono gruppi di professionisti
specializzati in differenti settori ai quali affidare
congiuntamente un singolo incarico specie
nell'ambito delle opere pubbliche.
Si sono così costituite, specie negli ultimi anni,
associazioni temporanee, per i cui appartenenti, non
essendoci regolamenti specifici, valgono le norme
esposte per l'esercizio in forma individuale.
13. Ing. Gennaro Annunziata
STUDIO ASSOCIATO
La Legge n. 1815 del 1939 disciplina giuridicamente
le Associazioni Professionali ovvero gli Studi
Associati.
All'art. 1 statuisce che le persone munite dei
necessari titoli di abilitazione che si associano, per
l'esercizio della professione devono usare, nella
denominazione del loro Ufficio e nei rapporti con
terzi, esclusivamente la denominazione di "STUDIO
TECNICO" seguito dal nome e cognome, con i titoli
professionali dei singoli associati.
14. Ing. Gennaro Annunziata
STUDIO ASSOCIATO
È necessario che l’Atto Costitutivo dell’associazione
professionale rivesta la forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata (DPR 917/86 art.5).
È ammesso, per tutti gli studi associati, una SIGLA o
un MARCHIO di identificazione, purché alla sigla o
marchio, facciano seguito tutti i nominativi dei
Professionisti associati.
PERCHÉ SEMPRE I NOMI IN EVIDENZA?
15. Ing. Gennaro Annunziata
STUDIO ASSOCIATO
È possibile l'istituzione di Cooperative, sempre che
siano rispettati i disposti degli Studi associati.
È possibile la costituzione di Studi Associati tra
Ingegneri e Architetti, mentre non lo è tra Ingegneri
e Geometri perché si tratta di Professionisti a diverso
livello e con diverse competenze.
16. Ing. Gennaro Annunziata
STUDIO ASSOCIATO
Vincolo della esclusiva attività dei professionisti
associati attraverso la struttura dello studio.
Salvaguardato il carattere rigorosamente personale
della prestazione d'opera intellettuale. In uno studio,
ciascun associato assume la propria responsabilità
professionale nei confronti del cliente con cui
instaura il rapporto lavorativo.
NON confondere con Ufficio condiviso o Coworking
17. Ing. Gennaro Annunziata
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
Una possibile alternativa allo studio associato sono
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Leggi n. 109/1994 e n. 216/1995
Legge n. 266/1997 (art. 24), abolizione del divieto di costituzione di
società professionali previsto dalla Legge n. 1815/1939
D.Lgs. 163/2006 (art. 90) Codice dei contratti pubblici
DPR 207/2010 (art. 254) Regolamento attuativo del Codice.
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) (art. 10 comma 4)
Decreto n.34 dell’8 febbraio 2013.
18. Ing. Gennaro Annunziata
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
SOCIETÀ DI INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Lavora solo con il Pubblico Lavora con Pubblico e privato
Svolge solo prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori, agli incarichi di supporto tecnico-
amministrativo e alle attività del responsabile
del procedimento
Può esercitare una o più attività professionali
in quanto può essere anche multidisciplinare,
ovvero costituita tra professionisti iscritti ad
albi professionali diversi
Non sono previsti limiti specifici all’apporto di
capitale da parte dei soci, che possono
essere ingegneri o meno
Ci possono anche essere soci non
professionisti ma i soci appartenenti all’albo
professionale di riferimento devono avere il
possesso di almeno i 2/3 del capitale sociale.
Non deve essere iscritta all’Ordine Deve essere iscritta in una sezione speciale
dell’albo tenuto presso l’Ordine
19. Ing. Gennaro Annunziata
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP)
Si continua a preferire la professione esercitata in
forma individuale o associativa, perché queste
soluzioni hanno numerosi aspetti di difficile
interpretazione.
È dubbia, ad esempio, nella vigente legislazione se vi
sia la possibilità di costituire vere e proprie imprese
che annoverino, oltre ai professionisti soci, anche
ingegneri che siano lavoratori dipendenti.
20. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività
commerciale o imprenditoriale
Non esistono divieti, per chi esercita esclusivamente attività
commerciale o imprenditoriale, all'utilizzo del titolo di Dott.
Ing. qualora abbia conseguito il relativo diploma negli Istituti
di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirlo,
anche senza aver superato l'esame di Stato e senza esser
iscritto all'Albo professionale.
Più precisamente a coloro che hanno conseguito la laurea, la
laurea specialistica e il dottorato di ricerca, compete
rispettivamente il titolo di dottore, dottore magistrale e
dottore di ricerca.
21. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività
commerciale o imprenditoriale
Se l'Ingegnere è iscritto all'Albo e svolge attività libero
professionale abbinata ad attività commerciale o
imprenditoriale, non può essere direttamente o
indirettamente interessato nelle Imprese Costruttrici o Ditte
fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del
Committente.
22. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 1 - Libero professionista che svolge anche attività
commerciale o imprenditoriale
Più in generale bisogna evitare che si verifichino
sovrapposizioni o interferenze che possano danneggiare la
figura ed il prestigio del professionista Ingegnere, nell’ottica
dell'etica professionale dettata dalle Norme Deontologiche.
Così, ad esempio, non è consentito che siano riportati sulla
propria carta intestata o sulla targa di studio i dati dell'attività
professionale di Ingegnere con quelli delle altre attività svolte
(con relativa partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione
alla Camera di Commercio, ecc.).
23. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 2 - Libero professionista con incarico temporaneo di
tecnico o consulente presso Comuni, Province o Regioni
Non può svolgere prestazioni professionali in favore di privati
o altri Enti che, in un modo o nell'altro, debbano poi essere
soggette al controllo dell'Amministrazione dalla quale il
professionista ha ricevuto l'incarico per motivi deontologici.
Inoltre, il cumulo nella stessa persona della funzione di
controllare (Tecnico Comunale ecc.) e di controllato
(professionista autore di un progetto) si ipotizza la fattispecie
dell'interesse privato in atti d'ufficio, penalmente
perseguibile (art. 324 del C.P.).
24. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Un Ingegnere è considerato dipendente quando la sua
prestazione (a tempo pieno o a tempo parziale; di durata
temporanea o continuativa) viene compensata a stipendio,
con i relativi versamenti e adempimenti contributivi a carico
del datore di lavoro.
CASO 3 – Dipendente di un datore di lavoro privato
Non vi è una norma esplicita che imponga il divieto,
all'Ingegnere dipendente a tempo pieno o parziale, di
esercitare la libera professione per clienti esterni, come esiste
per il dipendente pubblico.
25. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 3 – Dipendente di un datore di lavoro privato
Gli art. 2104 e 2105 del Codice Civile precludono al prestatore
di lavoro qualsiasi attività che possa configurarsi in
concorrenza con il datore di lavoro o che comunque possa in
qualche modo compromettere la prestazione del lavoratore.
Quando la dipendenza è a tempo pieno, nell'atto costitutivo
del rapporto del lavoro privato, viene inclusa normalmente la
clausola che esplicitamente pone il divieto di esercizio della
libera professione.
26. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 4 – Dipendente impiegato dello Stato
L'art. 60 del D.P.R. n.3 del 10-1-57, ("Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato") dispone che "L'impiegato non può esercitare alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o
accettare incarichi in società costituite a fini di lucro…".
La incompatibilità vale anche per il personale non di ruolo
dello Stato e fino all'immissione in ruolo.
Il 2o comma del succ. art. 61 permette però all'impiegato di
"essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione
del Ministero o del suo capo ufficio".
27. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 4 – Dipendente impiegato dello Stato
I dipendenti, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo
degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n.
2537/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per
quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
Il dipendente pubblico, di ruolo e non, è tenuto- prima
dell'assunzione dell'incarico di libera professione per terzi- a
dare comunicazione all'Ordine per ricevere il benestare
anche se ha ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico
dell'ufficio di appartenenza.
28. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 5 – Dipendenti di comuni, province e loro consorzi
Il disposto dell'art. 241 del R.D. del 3-3-1934, ("Approvazione
del Testo Unico n. 383 della Legge Comunale e Provinciale")
prescrive che "…la qualità di impiegato o salariato dei
Comuni, delle province e dei Consorzi è incompatibile
con…l'esercizio di qualunque professione…".
Il medesimo articolo precisa che impiegati e salariati possono
far parte dell'Amministrazione di società Cooperative
costituite fra impiegati o essere prescelti come periti,
consulenti tecnici o arbitri previo autorizzazione che deve
concedersi caso per caso.
29. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 5 – Dipendenti di comuni, province e loro consorzi
I dipendenti, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo
degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n.
2537/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per
quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
Il dipendente, di ruolo o non, è tenuto- prima dell'assunzione
dell'incarico di libera professione per terzi- a dare
comunicazione all'Ordine per ricevere il benestare anche se
ha ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico dell'ufficio di
appartenenza.
30. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 6 – Dipendenti della Regione
Alle Regioni è attribuito il potere di emanare proprie norme in
tema di ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi
dipendenti dalla Regione nel rispetto dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Ad esempio, il divieto di esercizio di qualunque professione,
previsto in generale per tutti i dipendenti della Regione, non è
di solito esteso a quei "professionisti di provata esperienza
ed accertata capacità" con cui non si instaura un rapporto di
lavoro subordinato, bensì un rapporto di prestazione di opera
intellettuale.
31. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 6 – Dipendenti della Regione
I dipendenti regionali, di ruolo e non, che si trovino iscritti
nell'Albo degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del
R.D. n. 2537/25, comunque sottoposti alla disciplina
dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della
libera professione.
Il dipendente regionale, di ruolo o non, è tenuto- prima
dell'assunzione dell'incarico di libera professione per terzi- a
dare comunicazione all'Ordine per ricevere il benestare
anche se ha ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico
dell'ufficio di appartenenza.
32. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 7 – Dipendenti di Enti pubblici non territoriali
Per i dipendenti degli Enti disciplinati dalla legge n. 70/1975
("Disposizioni sul riordinamento degli Enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente") l'art. 8 della
legge stabilisce, al terzo comma, che "in materia di
incompatibilità e di cumulo di impieghi… si applicano le
disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato".
Secondo la giurisprudenza, "la legge n. 70/1975, perché possa
essere applicata, ha bisogno di un provvedimento di
adattamento e di ricezione da parte delle singole
Amministrazioni".
33. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 7 – Dipendenti di Enti pubblici non territoriali
I dipendenti, di ruolo e non, che si trovino iscritti nell'Albo
degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del R.D. n.
2537/25, comunque sottoposti alla disciplina dell'Ordine per
quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
Il dipendente, di ruolo o non, è tenuto- prima dell'assunzione
dell'incarico di libera professione per terzi- a dare
comunicazione all'Ordine per ricevere il benestare anche se
ha ottenuto l'autorizzazione del capo gerarchico dell'ufficio di
appartenenza.
34. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 8 – Dipendenti pubblici a tempo parziale
L'incompatibilità dell'esercizio della libera professione con la
qualifica dia prescindere dallo specifico rapporto
contrattuale pubblico dipendente è valida per tutti i
dipendenti pubblici, che li lega all'Amministrazione dalla
quale dipendono.
Tale divieto trova giustificazione nella volontà del legislatore
di evitare situazioni di privilegio, o di conflitto di interessi,
che potrebbero nascere qualora i dipendenti pubblici si
trovassero ad operare a favore dei privati cittadini, nelle vesti
di liberi professionisti.
35. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 8 – Dipendenti pubblici a tempo parziale
I dipendenti di cui sopra, di ruolo o non, che si trovino iscritti
all'albo degli Ingegneri sono, per il 1o comma dell'art. 62 del
R.D. n. 2537/25, alla disciplina dell'Ordine per quanto
riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.
Sono pertanto tenuti- prima dell'assunzione di un incarico di
libera professione per terzi- a darne comunicazione
all'Ordine per ricevere il benestare anche se hanno ottenuto
l'autorizzazione del capo gerarchico dell'ufficio di
appartenenza.
36. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 9 – Docenti scuola pubblica (di ruolo e non)
L’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994 stabilisce che il
personale docente non può esercitare attività commerciale,
industriale e professionale, né assumere o mantenere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società costituite a fine di lucro.
Il divieto non si applica per cariche in società od enti per i
quali la nomina è riservata allo Stato e nei casi di società
cooperative tra i dipendenti dello Stato.
Il divieto non si applica al personale assunto con contratto a
tempo parziale (non superiore al 50% del tempo pieno).
37. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 9 – Docenti scuola pubblica (di ruolo e non)
A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della
libera professione, a condizione che essa non sia di
pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le
attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile
con le attività di istituto.
Chi intende svolgere attività libero professionale deve
richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico.
L'autorizzazione suddetta, valida per il singolo anno
scolastico, deve essere trasmessa all’Ordine professionale.
38. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 10 – Docente universitario (Professore Straordinario,
Ordinario o Associato) a tempo pieno
Il D.P.R. n. 382 dell'11-7-1980, "Riordinamento delle docenze
universitarie" stabilisce l'incompatibilità della docenza con lo
svolgimento di qualsiasi attività professionale e di
consulenza esterna (eccetto: le perizie giudiziarie e la
partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica
dello Stato, di Enti pubblici territoriali e degli Enti di ricerca).
I nominativi di coloro che hanno optato per il regime a tempo
pieno devono essere comunicati, a cura del Rettore,
all'Ordine professionale affinché vengano inseriti in un
ELENCO SPECIALE.
39. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 11 – Docente universitario (Professore Straordinario,
Ordinario o Associato) a tempo definito
I Docenti universitari che optano per il regime di impegno a
tempo definito possono svolgere qualsiasi attività di libera
professione, ai sensi del D.P.R. dell'11-7-1980, n. 382, art. 11.
L'opzione va esercitata, con domanda dell'interessato al
Rettore, per almeno un biennio.
40. Ing. Gennaro Annunziata
COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
CASO 12 – Ricercatore universitario
I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del
giudizio di conferma, attività libere professionali connesse
alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività
proprie convenzionate della struttura di appartenenza.
Tali attività possono essere svolte dopo la conferma in ruolo,
soltanto dai ricercatori che hanno optato per il regime di
impegno a tempo definito.