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Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012
Disposizioni sul processo di attuazione
      della politica di investimento.




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Disposizioni sul processo di
          attuazione della politica
              di investimento
   Le Disposizioni forniscono istruzioni sui criteri a cui le forme
    pensionistiche complementari devono attenersi nella definizione
    della politica di investimento dei mezzi amministrati. Le
    disposizioni    danno    indicazioni     valide    a    prescindere
    dallevoluzione che potr avere la normativa sui limiti agli
    investimenti.
   Larticolo 1 dispone che tutte le forme pensionistiche
    complementari, con numero di aderenti non inferiore a 100,
    devono redigere il documento sulla politica di investimento.
    Larticolo 2 stabilisce che il documento illustri la politica di
    investimento che si intende attuare, indicando gli obiettivi della
    gestione finanziaria e i suoi criteri di attuazione, i compiti e le
    responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo, i sistemi di
    controllo e valutazione dei risultati implementati.
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Disposizioni sul processo di
          attuazione della politica
              di investimento
   Nel caso di gestioni passive con un numero limitato di
    mandati e di utilizzo di strumenti finanziari tradizionali il
    documento pu嘆 avere una struttura semplificata.
    Esso dovr invece risultare pi湛 articolato, riportando tutti
    gli elementi idonei a consentire unattenta valutazione
    delle politiche seguite, nel caso in cui la forma
    pensionistica si proponga di affidare una parte rilevante
    del patrimonio in gestione attiva attraverso una
    pluralit di mandati, diversificati in funzione degli obiettivi
    perseguiti, utilizzando in misura apprezzabile strumenti
    finanziari complessi. Agli organi di amministrazione 竪
    rimessa la scelta del grado di complessit della gestione
    finanziaria su cui basare il documento sulla politica di
    investimento.                                              3
Disposizioni sul processo di attuazione
          della politica di investimento

Il documento deve essere trasmesso, sia in prima definizione che in
    occasione di ogni sua modifica:
   a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile
    della stessa;
   b) ai gestori finanziari e alla banca depositaria;
   c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione.
     Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre
    anni. Il documento non costituisce parte integrante della
    documentazione contrattuale da consegnare alladerente allatto
    delladesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andr
    comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari
    e dei loro rappresentanti. Le informazioni riportate nella Nota
    informativa dovranno essere coerenti con le indicazioni sulla politica
    di investimento riportate nel documento. Le forme pensionistiche
   possono, in ogni caso, valutare se pubblicare il documento sul
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   proprio sito Internet.
Disposizioni sul processo di attuazione della
             politica di investimento
Art. 3
Nel documento devono essere indicati gli obiettivi della strategia
finanziaria da perseguire da parte della forme pensionistiche per ottenere
combinazioni rischio-rendimento efficienti nellarco temporale preso a
riferimento; la definizione degli obiettivi 竪 funzionale a determinare con
chiarezza la strategia di gestione della forma pensionistica e non
costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno al raggiungimento
degli obiettivi stessi.
Per il raggiungimento dellobiettivo finale, la forma pensionistica definisce
il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni di
rischio-rendimento degli stessi, leventuale presenza di meccanismi life-
cycle. A tale fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche della
popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali.




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Disposizioni sul processo di attuazione
       della politica di investimento

   Per ciascun comparto deve essere esplicitato il
rendimento medio annuo atteso in termini reali e la
sua variabilit nellorizzonte temporale della gestione.
Nel caso di comparti con orizzonte temporale
prefissato (es. target date), lobiettivo finanziario va
periodicamente rivisto in funzione dellarco di tempo
residuo; va inoltre indicata la probabilit che, anche
in base allesperienza passata, il rendimento
dellinvestimento, nellorizzonte temporale della
gestione, risulti inferiore a un determinato limite.


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Disposizioni sul processo di attuazione della
              politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
Il documento deve individuare con chiarezza per ciascun comparto:
   a) la ripartizione strategica delle attivit, ovvero la
    percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di
    strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attivit, le
    valute di riferimento, i margini entro i quali contenerne gli
    eventuali scostamenti.
   la composizione azioni/obbligazioni e la duration della quota
    obbligazionaria devono essere coerenti con lorizzonte temporale
    della gestione.
   In tale ambito sono esplicitati gli aspetti etici, sociali e
    ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle
    risorse.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
             politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
       In caso di adozione di strategie a benchmark, devono essere
        individuati gli indicatori di mercato prescelti per rappresentare le
        suddette classi di attivit e il loro peso sul patrimonio del comparto;
        questi indicatori devono essere comprensivi di dividendi e cedole;
        per ciascuno di essi andr specificata la valuta di denominazione.
       In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli indirizzi
        che si intende seguire per assicurare lobiettivo stabilito.
       In caso di adozione di comparti con orizzonte temporale predefinito
        (es. target date) al posto dellindicazione dei pesi fissi dovranno
        essere riportate le regole attinenti al loro adeguamento
        allavvicinarsi della data di scadenza del comparto.




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Disposizioni sul processo di attuazione della
            politica di investimento
Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
   b) gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i
    rischi connessi.
In caso di investimenti in strumenti c.d. alternativi, derivati e OICR:
   le valutazioni effettuate circa lopportunit del loro impiego;
     le analisi effettuate per individuare i rapporti rischio/rendimento
    associati a tali investimenti.
   Il documento deve evidenziare che linvestimento in strumenti
    alternativi e in OICR pu嘆 essere effettuato qualora siano chiaramente
    esplicitati il livello di accesso da parte della forma pensionistica alle
    informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei
    costi dello strumento, i periodi di uscita dallinvestimento (lock up
    period). La forma pensionistica deve poter disporre dei flussi informativi
    occorrenti per unadeguata valutazione dellinvestimento effettuato e
    per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
           politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
Per un contenimento ancora pi湛 rigoroso dei rischi assunti
potranno essere indicati limiti:

       1) quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti
         finanziari;

       2)    qualitativi     (affidabilit     emittenti/controparti,
         nazionalit degli emittenti, mercati di negoziazione
         degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le
         principali) classi di attivit individuata.



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Disposizioni sul processo di attuazione della
                  politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
       c) la modalit di gestione diretta o indiretta che si intende
        adottare e lo stile.
Il documento deve in particolare specificare lammontare delle risorse da
gestire direttamente (nellambito delle possibilit ammesse dalla
normativa) e quello da affidare in gestione a intermediari finanziari
abilitati; deve inoltre indicare la porzione del patrimonio da gestire
secondo uno stile attivo ovvero passivo. La scelta tra gestione attiva
e passiva va attentamente valutata alla luce del rapporto costi/benefici
delle due alternative. In linea generale, laffidamento in gestione attiva di
una parte cospicua dei mezzi amministrati richiede professionalit in
grado di valutare la capacit dei gestori di realizzare extra-rendimenti
(ovvero rendimenti superiori a quelli dei mercati di riferimento).



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Disposizioni sul processo di attuazione della
                  politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
Per una compiuta valutazione dello stile di gestione da adottare
dovranno essere indicati almeno:
il livello massimo o lobiettivo di rotazione annua del patrimonio

(turnover);
in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di

variabilit annua delle differenze di rendimento tra il portafoglio
gestito e quello benchmark (ad es. tracking error volatility). I valori
per il calcolo di detto indicatore da inserire nella convenzione di
gestione debbono essere rilevati con cadenza tale da evitare
uneccessiva rotazione del patrimonio dovuta unicamente alla
necessit di un continuo ribilanciamento tra le varie attivit;
3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di

rischio assoluto coerenti con lobiettivo stabilito.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento
d) le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione)
   relativamente:
   1) al numero minimo e massimo in cui articolare la gestione;
   2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli
   stabiliti dalla legge;
      3) alla durata, da definire tenuto conto dellarco temporale del
   comparto di investimento e della necessit di consentire unefficace
   valutazione delloperato dei gestori;
     4) alla natura e alla tipologia dei mandati (specialistici/generalisti;
   attivi/passivi, mandati di gestione del rischio);
    5) alla struttura del regime commissionale (commissioni base e/o di
   incentivo);
 e) i criteri per lesercizio dei diritti di voto spettanti al fondo (la
   strategia in materia 竪 definita dallorgano di amministrazione).            13
Disposizioni sul processo di attuazione della
              politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
Devono essere definiti i compiti e le responsabilit dei
soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di
investimento:
     Organo di Amministrazione della forma pensionistica.

     Comitati   finanziari composti dai consiglieri(ove
      previsti).
     La funzione finanza.

     Advisor (ove presente).

     Gestori.

     Banca depositaria.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
 Le forme pensionistiche che dispongono di un ammontare di risorse elevato
e che adottano strategie finanziarie complesse 竪 opportuno si dotino di una
struttura interna in grado di programmare e controllare la gestione
finanziaria. Nel caso di patrimoni limitati e di strategie finanziarie poco
articolate, la funzione finanza pu嘆 essere affidata in outsourcing a soggetti
esterni ovvero anche al direttore del fondo.
Il personale della funzione finanza deve possedere conoscenze tecniche

adeguate ai compiti attribuiti e alle responsabilit assunte nell'ambito
dellunit preposta al suo espletamento. Ove necessari, appropriati
programmi di formazione del personale potranno assicurare un livello di
conoscenze interne adeguato agli sviluppi dellinnovazione finanziaria.
Specifici requisiti professionali devono possedere anche i componenti degli
eventuali comitati finanziari, nonch辿 leventuale soggetto esterno incaricato di
svolgere la funzione finanza ovvero ladvisor.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
 E inoltre necessario assicurare lindipendenza delleventuale
soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza e
delladvisor rispetto ai soggetti incaricati della gestione.
Lutilizzo da parte delle forme pensionistiche di strumenti di
investimento molto rischiosi va subordinato alla presenza di
unidonea dotazione di personale e di strumenti tecnici, sulla cui
adeguatezza in rapporto ai compiti demandati deve esprimersi
lorgano di amministrazione. Oltre a valutare lopportunit di tali
investimenti, nel caso di gestione diretta 竪 necessario che chi
svolge la funzione finanza esamini con cura, prima della
decisione, laffidabilit delle societ interessate, la qualificazione
degli amministratori e la qualit dei processi utilizzati.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
 Nel caso di gestione indiretta, lanalisi deve interessare le case
dinvestimento, i gestori e le metodologie utilizzate. Anche dopo
linvestimento la funzione finanza continuer a seguire loperato
delle societ interessate e dei responsabili.
Compiti della funzione finanza:
1) contribuisce allimpostazione della politica di investimento;
2) svolge lattivit istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e
sottopone allorgano di amministrazione le proposte di affidamento e di
revoca dei mandati;
3) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel
corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da
indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di
ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di                17
Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
       rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di
significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti
dall'attivit di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle
soglie di rischiosit, predispone una relazione a carattere straordinario,
da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
4) controlla lattuazione delle strategie e valuta loperato dei soggetti
incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione
completa dei controlli svolti sull'attivit di investimento, di facile lettura,
destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per
dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno
determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione 竪
posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti
alternativi e in derivati;
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Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

 Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
    5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli
investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati
della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di
investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nellambito dei
criteri di attuazione della politica di investimento;
  6) formula proposte ai comitati finanziari (se presenti) o allorgano di
amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali
modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
   7) collabora con ladvisor (ove presente) e con gli altri soggetti coinvolti
nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca
depositaria ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti
inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;

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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

  Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel
processo di investimento
8) cura la definizione, lo sviluppo e laggiornamento delle procedure
interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole
allapprovazione dellorgano di amministrazione.
 Lorgano di amministrazione della forma pensionistica
esercita il controllo sullattivit svolta dalla funzione
finanza, assumendo le relative determinazioni e
approva le procedure interne di controllo della gestione
finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate
dalla funzione finanza.


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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

 Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
  Il documento deve descrivere il sistema di controllo della
   gestione finanziaria, delineando linsieme delle procedure da
   adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari
   soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare
   gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato,
   in relazione alla complessit della strategia di investimento
   adottata dalla forma pensionistica.
  Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria
   sono di norma formalizzate nellambito del manuale operativo
   della forma pensionistica, ovvero in un documento a s辿 stante.
   Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessit e il
   grado di articolazione dellattivit di investimento posta in
   essere per ciascun comparto.
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Disposizioni sul processo di attuazione della
              politica di investimento

  Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
Nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivit giuridica il
controllo della gestione finanziaria 竪 affidato alla funzione finanza. La
verifica delle procedure seguite nellimpostazione e nellattuazione della
politica di investimento, come definite in base al comma 2, 竪 attribuita a
strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di
affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in
essere particolari presidi al fine di verificare loperato delloutsourcer.
Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve far riferimento alle
soglie di rischiosit e ai principali parametri di gestione che devono
essere indicati nel documento:
      a) a livello di comparto: la variabilit del rendimento medio e la
         perdita massima ritenuta accettabile. In relazione alla tipologia di
         gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli obbligazionari; la
         velocit di rotazione del patrimonio; la TEV; eventuali limiti
         qualitativi e quantitativi;                                             22
Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
b) a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attivit.
Occorre periodicamente verificare anche la coerenza delle soglie di
rischiosit con l'obiettivo finanziario e con la strategia posta in essere; le
soglie devono essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze
e/o degli andamenti dei mercati.
Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve prevedere
meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In
unottica ex post deve essere individuata una metodologia di analisi dei
risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il
differenziale rispetto a ci嘆 che ci si attendeva) in termini di rischio e di
rendimento ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo
(performance attribution).


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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
     Particolare attenzione deve essere posta nella misurazione dei
costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e
impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica dello
stile di gestione e della velocit di rotazione del patrimonio e la
richiesta di spiegazioni esaurienti in caso di disallineamento
rispetto agli indicatori contribuiscono al contenimento dei costi.
Nel caso di utilizzo di OICR occorre verificare che i costi addebitati
siano coerenti con quanto previsto dalle previsioni statutarie e
regolamentari delle forme pensionistiche e dalle convenzioni di
gestione. Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni
significative va verificata anche lincidenza sulla redditivit dei
costi da essi sostenuti.

                                                                            24
Disposizioni sul processo di attuazione della
                politica di investimento

 Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria
         Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una
metodologia di rilevazione delle informazioni rilevanti che ne garantisca la
veridicit, la correttezza, la completezza, nonch辿 laggiornamento in
funzione dei controlli. In tale ambito particolare importanza assumono il
ruolo dellunit interna dedicata ai sistemi informatici o delloutsourcer
esterno, i presidi posti in essere per fronteggiare i rischi operativi e i
flussi informativi instaurati con la banca depositaria; laddove la fonte di
approvvigionamento dei dati che alimentano lintero sistema di controllo
sia diversa dalla banca depositaria 竪 opportuno che sia garantita la
riconciliazione degli stessi con le evidenze di questultima. La possibilit di
realizzare un efficace controllo della gestione finanziaria presuppone la
disponibilit di un information provider dei dati di mercato.



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Disposizioni sul processo di attuazione della
               politica di investimento

Art. 7 - Tempistica di attuazione
        Fermo restando quanto previsto dallart. 1 comma 1, le forme
pensionistiche adottano il documento sulla politica di investimento di cui
allart. 2 e si adeguano alle altre previsioni delle presenti Disposizioni
secondo la seguente tempistica:
a) entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso
come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che
erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a 1.000 alla
data del 31 dicembre 2011;
b) entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso
come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che
erogano direttamente le rendite) risulti inferiore a 1.000 alla data
del 31 dicembre 2011.


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Assofondi disposizioni covip politica di investimento

  • 1. Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento. 1
  • 2. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Le Disposizioni forniscono istruzioni sui criteri a cui le forme pensionistiche complementari devono attenersi nella definizione della politica di investimento dei mezzi amministrati. Le disposizioni danno indicazioni valide a prescindere dallevoluzione che potr avere la normativa sui limiti agli investimenti. Larticolo 1 dispone che tutte le forme pensionistiche complementari, con numero di aderenti non inferiore a 100, devono redigere il documento sulla politica di investimento. Larticolo 2 stabilisce che il documento illustri la politica di investimento che si intende attuare, indicando gli obiettivi della gestione finanziaria e i suoi criteri di attuazione, i compiti e le responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo, i sistemi di controllo e valutazione dei risultati implementati. 2
  • 3. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Nel caso di gestioni passive con un numero limitato di mandati e di utilizzo di strumenti finanziari tradizionali il documento pu嘆 avere una struttura semplificata. Esso dovr invece risultare pi湛 articolato, riportando tutti gli elementi idonei a consentire unattenta valutazione delle politiche seguite, nel caso in cui la forma pensionistica si proponga di affidare una parte rilevante del patrimonio in gestione attiva attraverso una pluralit di mandati, diversificati in funzione degli obiettivi perseguiti, utilizzando in misura apprezzabile strumenti finanziari complessi. Agli organi di amministrazione 竪 rimessa la scelta del grado di complessit della gestione finanziaria su cui basare il documento sulla politica di investimento. 3
  • 4. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Il documento deve essere trasmesso, sia in prima definizione che in occasione di ogni sua modifica: a) agli organi di controllo della forma pensionistica e al responsabile della stessa; b) ai gestori finanziari e alla banca depositaria; c) alla COVIP entro venti giorni dalla sua formalizzazione. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni. Il documento non costituisce parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare alladerente allatto delladesione e nel corso del rapporto di partecipazione. Esso andr comunque reso disponibile a richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti. Le informazioni riportate nella Nota informativa dovranno essere coerenti con le indicazioni sulla politica di investimento riportate nel documento. Le forme pensionistiche possono, in ogni caso, valutare se pubblicare il documento sul 4 proprio sito Internet.
  • 5. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 3 Nel documento devono essere indicati gli obiettivi della strategia finanziaria da perseguire da parte della forme pensionistiche per ottenere combinazioni rischio-rendimento efficienti nellarco temporale preso a riferimento; la definizione degli obiettivi 竪 funzionale a determinare con chiarezza la strategia di gestione della forma pensionistica e non costituisce, nei confronti degli aderenti, un impegno al raggiungimento degli obiettivi stessi. Per il raggiungimento dellobiettivo finale, la forma pensionistica definisce il numero di comparti che ritiene utile porre in essere, le combinazioni di rischio-rendimento degli stessi, leventuale presenza di meccanismi life- cycle. A tale fine vanno attentamente analizzate le caratteristiche della popolazione di riferimento e i suoi bisogni previdenziali. 5
  • 6. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Per ciascun comparto deve essere esplicitato il rendimento medio annuo atteso in termini reali e la sua variabilit nellorizzonte temporale della gestione. Nel caso di comparti con orizzonte temporale prefissato (es. target date), lobiettivo finanziario va periodicamente rivisto in funzione dellarco di tempo residuo; va inoltre indicata la probabilit che, anche in base allesperienza passata, il rendimento dellinvestimento, nellorizzonte temporale della gestione, risulti inferiore a un determinato limite. 6
  • 7. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento Il documento deve individuare con chiarezza per ciascun comparto: a) la ripartizione strategica delle attivit, ovvero la percentuale del patrimonio da investire nelle varie classi di strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attivit, le valute di riferimento, i margini entro i quali contenerne gli eventuali scostamenti. la composizione azioni/obbligazioni e la duration della quota obbligazionaria devono essere coerenti con lorizzonte temporale della gestione. In tale ambito sono esplicitati gli aspetti etici, sociali e ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle risorse. 7
  • 8. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento In caso di adozione di strategie a benchmark, devono essere individuati gli indicatori di mercato prescelti per rappresentare le suddette classi di attivit e il loro peso sul patrimonio del comparto; questi indicatori devono essere comprensivi di dividendi e cedole; per ciascuno di essi andr specificata la valuta di denominazione. In caso di strategie non a benchmark, vanno indicati gli indirizzi che si intende seguire per assicurare lobiettivo stabilito. In caso di adozione di comparti con orizzonte temporale predefinito (es. target date) al posto dellindicazione dei pesi fissi dovranno essere riportate le regole attinenti al loro adeguamento allavvicinarsi della data di scadenza del comparto. 8
  • 9. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento b) gli strumenti finanziari nei quali si intende investire e i rischi connessi. In caso di investimenti in strumenti c.d. alternativi, derivati e OICR: le valutazioni effettuate circa lopportunit del loro impiego; le analisi effettuate per individuare i rapporti rischio/rendimento associati a tali investimenti. Il documento deve evidenziare che linvestimento in strumenti alternativi e in OICR pu嘆 essere effettuato qualora siano chiaramente esplicitati il livello di accesso da parte della forma pensionistica alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di uscita dallinvestimento (lock up period). La forma pensionistica deve poter disporre dei flussi informativi occorrenti per unadeguata valutazione dellinvestimento effettuato e per predisporre le segnalazioni periodiche da inviare alla COVIP. 9
  • 10. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento Per un contenimento ancora pi湛 rigoroso dei rischi assunti potranno essere indicati limiti: 1) quantitativi (minimi e massimi) per i singoli strumenti finanziari; 2) qualitativi (affidabilit emittenti/controparti, nazionalit degli emittenti, mercati di negoziazione degli strumenti finanziari, ecc.) per ogni (o per le principali) classi di attivit individuata. 10
  • 11. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento c) la modalit di gestione diretta o indiretta che si intende adottare e lo stile. Il documento deve in particolare specificare lammontare delle risorse da gestire direttamente (nellambito delle possibilit ammesse dalla normativa) e quello da affidare in gestione a intermediari finanziari abilitati; deve inoltre indicare la porzione del patrimonio da gestire secondo uno stile attivo ovvero passivo. La scelta tra gestione attiva e passiva va attentamente valutata alla luce del rapporto costi/benefici delle due alternative. In linea generale, laffidamento in gestione attiva di una parte cospicua dei mezzi amministrati richiede professionalit in grado di valutare la capacit dei gestori di realizzare extra-rendimenti (ovvero rendimenti superiori a quelli dei mercati di riferimento). 11
  • 12. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento Per una compiuta valutazione dello stile di gestione da adottare dovranno essere indicati almeno: il livello massimo o lobiettivo di rotazione annua del patrimonio (turnover); in caso di adozione di strategie a benchmark, il livello massimo di variabilit annua delle differenze di rendimento tra il portafoglio gestito e quello benchmark (ad es. tracking error volatility). I valori per il calcolo di detto indicatore da inserire nella convenzione di gestione debbono essere rilevati con cadenza tale da evitare uneccessiva rotazione del patrimonio dovuta unicamente alla necessit di un continuo ribilanciamento tra le varie attivit; 3) in caso di adozione di strategie non a benchmark, indicatori di rischio assoluto coerenti con lobiettivo stabilito. 12
  • 13. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 4 - Criteri di attuazione della politica di investimento d) le caratteristiche dei mandati (per le gestioni in convenzione) relativamente: 1) al numero minimo e massimo in cui articolare la gestione; 2) a eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge; 3) alla durata, da definire tenuto conto dellarco temporale del comparto di investimento e della necessit di consentire unefficace valutazione delloperato dei gestori; 4) alla natura e alla tipologia dei mandati (specialistici/generalisti; attivi/passivi, mandati di gestione del rischio); 5) alla struttura del regime commissionale (commissioni base e/o di incentivo); e) i criteri per lesercizio dei diritti di voto spettanti al fondo (la strategia in materia 竪 definita dallorgano di amministrazione). 13
  • 14. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento Devono essere definiti i compiti e le responsabilit dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento: Organo di Amministrazione della forma pensionistica. Comitati finanziari composti dai consiglieri(ove previsti). La funzione finanza. Advisor (ove presente). Gestori. Banca depositaria. 14
  • 15. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento Le forme pensionistiche che dispongono di un ammontare di risorse elevato e che adottano strategie finanziarie complesse 竪 opportuno si dotino di una struttura interna in grado di programmare e controllare la gestione finanziaria. Nel caso di patrimoni limitati e di strategie finanziarie poco articolate, la funzione finanza pu嘆 essere affidata in outsourcing a soggetti esterni ovvero anche al direttore del fondo. Il personale della funzione finanza deve possedere conoscenze tecniche adeguate ai compiti attribuiti e alle responsabilit assunte nell'ambito dellunit preposta al suo espletamento. Ove necessari, appropriati programmi di formazione del personale potranno assicurare un livello di conoscenze interne adeguato agli sviluppi dellinnovazione finanziaria. Specifici requisiti professionali devono possedere anche i componenti degli eventuali comitati finanziari, nonch辿 leventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza ovvero ladvisor. 15
  • 16. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento E inoltre necessario assicurare lindipendenza delleventuale soggetto esterno incaricato di svolgere la funzione finanza e delladvisor rispetto ai soggetti incaricati della gestione. Lutilizzo da parte delle forme pensionistiche di strumenti di investimento molto rischiosi va subordinato alla presenza di unidonea dotazione di personale e di strumenti tecnici, sulla cui adeguatezza in rapporto ai compiti demandati deve esprimersi lorgano di amministrazione. Oltre a valutare lopportunit di tali investimenti, nel caso di gestione diretta 竪 necessario che chi svolge la funzione finanza esamini con cura, prima della decisione, laffidabilit delle societ interessate, la qualificazione degli amministratori e la qualit dei processi utilizzati. 16
  • 17. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento Nel caso di gestione indiretta, lanalisi deve interessare le case dinvestimento, i gestori e le metodologie utilizzate. Anche dopo linvestimento la funzione finanza continuer a seguire loperato delle societ interessate e dei responsabili. Compiti della funzione finanza: 1) contribuisce allimpostazione della politica di investimento; 2) svolge lattivit istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone allorgano di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati; 3) verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di 17
  • 18. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attivit di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosit, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo; 4) controlla lattuazione delle strategie e valuta loperato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attivit di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione 竪 posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati; 18
  • 19. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento 5) verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile, laddove previsti nellambito dei criteri di attuazione della politica di investimento; 6) formula proposte ai comitati finanziari (se presenti) o allorgano di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie; 7) collabora con ladvisor (ove presente) e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, banca depositaria ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti; 19
  • 20. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 5 - Compiti e responsabilit dei soggetti coinvolti nel processo di investimento 8) cura la definizione, lo sviluppo e laggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole allapprovazione dellorgano di amministrazione. Lorgano di amministrazione della forma pensionistica esercita il controllo sullattivit svolta dalla funzione finanza, assumendo le relative determinazioni e approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla funzione finanza. 20
  • 21. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria Il documento deve descrivere il sistema di controllo della gestione finanziaria, delineando linsieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo risultino in grado di assicurare gli obiettivi finanziari stabiliti. Il sistema deve essere articolato, in relazione alla complessit della strategia di investimento adottata dalla forma pensionistica. Le procedure interne di controllo della gestione finanziaria sono di norma formalizzate nellambito del manuale operativo della forma pensionistica, ovvero in un documento a s辿 stante. Il livello di dettaglio delle procedure riflette la complessit e il grado di articolazione dellattivit di investimento posta in essere per ciascun comparto. 21
  • 22. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria Nei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettivit giuridica il controllo della gestione finanziaria 竪 affidato alla funzione finanza. La verifica delle procedure seguite nellimpostazione e nellattuazione della politica di investimento, come definite in base al comma 2, 竪 attribuita a strutture di controllo interno della forma pensionistica. In caso di affidamento in outsourcing della funzione finanza devono essere posti in essere particolari presidi al fine di verificare loperato delloutsourcer. Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve far riferimento alle soglie di rischiosit e ai principali parametri di gestione che devono essere indicati nel documento: a) a livello di comparto: la variabilit del rendimento medio e la perdita massima ritenuta accettabile. In relazione alla tipologia di gestione, attiva o passiva: la duration dei titoli obbligazionari; la velocit di rotazione del patrimonio; la TEV; eventuali limiti qualitativi e quantitativi; 22
  • 23. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria b) a livello di gestore: i vincoli posti alla sua attivit. Occorre periodicamente verificare anche la coerenza delle soglie di rischiosit con l'obiettivo finanziario e con la strategia posta in essere; le soglie devono essere eventualmente adattate al mutare delle circostanze e/o degli andamenti dei mercati. Il sistema di controllo della gestione finanziaria deve prevedere meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-rendimento. In unottica ex post deve essere individuata una metodologia di analisi dei risultati finalizzata ad attribuire il risultato della gestione (ovvero il differenziale rispetto a ci嘆 che ci si attendeva) in termini di rischio e di rendimento ai diversi fattori che hanno contribuito a generarlo (performance attribution). 23
  • 24. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria Particolare attenzione deve essere posta nella misurazione dei costi sostenuti sia di gestione che di negoziazione (espliciti e impliciti nei prezzi di acquisto e vendita dei titoli). La verifica dello stile di gestione e della velocit di rotazione del patrimonio e la richiesta di spiegazioni esaurienti in caso di disallineamento rispetto agli indicatori contribuiscono al contenimento dei costi. Nel caso di utilizzo di OICR occorre verificare che i costi addebitati siano coerenti con quanto previsto dalle previsioni statutarie e regolamentari delle forme pensionistiche e dalle convenzioni di gestione. Qualora il ricorso agli OICR risulti di dimensioni significative va verificata anche lincidenza sulla redditivit dei costi da essi sostenuti. 24
  • 25. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 6 - Sistema di controllo della gestione finanziaria Il sistema di controllo della gestione finanziaria richiede una metodologia di rilevazione delle informazioni rilevanti che ne garantisca la veridicit, la correttezza, la completezza, nonch辿 laggiornamento in funzione dei controlli. In tale ambito particolare importanza assumono il ruolo dellunit interna dedicata ai sistemi informatici o delloutsourcer esterno, i presidi posti in essere per fronteggiare i rischi operativi e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria; laddove la fonte di approvvigionamento dei dati che alimentano lintero sistema di controllo sia diversa dalla banca depositaria 竪 opportuno che sia garantita la riconciliazione degli stessi con le evidenze di questultima. La possibilit di realizzare un efficace controllo della gestione finanziaria presuppone la disponibilit di un information provider dei dati di mercato. 25
  • 26. Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento Art. 7 - Tempistica di attuazione Fermo restando quanto previsto dallart. 1 comma 1, le forme pensionistiche adottano il documento sulla politica di investimento di cui allart. 2 e si adeguano alle altre previsioni delle presenti Disposizioni secondo la seguente tempistica: a) entro il 31 dicembre 2012, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti pari o superiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011; b) entro il 31 dicembre 2013, ove il numero di aderenti (inteso come iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) risulti inferiore a 1.000 alla data del 31 dicembre 2011. 26