ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
La valutazione multiprofessionale
di sistemi tecnologici:
ambiti, regole e normative
in una legislazione che cambia
avv. Silvia Stefanelli
www.studiolegalestefanelli.it
1
avv. Silvia Stefanelli 2
QUANDO NASCE L’HTA IN CAMPO GIURIDICO
COME CAMBIERA’ IL QUADRO GIURIDICO
IL RAPPORTO TRA HTA E NUOVI MDR E IVDR
avv. Silvia Stefanelli
art. 15 dir 2011/24/UE
Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie
1. L’Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di
informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una
rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali
responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli
Stati membri.
……….
. La rete si fonda sui principi di buona governance, tra cui la
trasparenza, l’obiettività, l’indipendenza delle perizie, la correttezza
procedurale e le opportune consultazioni dei soggetti interessati.
avv. Silvia Stefanelli
art. 15 dir 2011/24/UE
Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie
Gli obiettivi della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie
consistono nel:
»  sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali;
»  sostenere gli Stati membri nella messa a disposizione di informazioni
obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti, comparabili e trasferibili
sull’efficacia relativa nonché sull’efficacia a breve e a lungo termine,
ove applicabile, delle tecnologie sanitarie e rendere possibile
»  uno scambio efficace di tali informazioni fra le autorità o gli organismi
nazionali;
»  sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che possono
essere scambiate
»  evitare la duplicità delle valutazioni.
avv. Silvia Stefanelli
art. 15 dir 2011/24/UE
Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie
La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può beneficiare
degli aiuti dell’Unione.
Possono essere erogati aiuti al fine di:
»  contribuire al finanziamento del sostegno amministrativo e tecnico;
»  sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nello sviluppare e
condividere le metodologie per la valutazione delle tecnologie
sanitarie, ivi compresa la valutazione dell’efficacia relativa;
»  contribuire a finanziare la messa a disposizione di informazioni
scientifiche trasferibili da utilizzare nelle relazioni nazionali e negli
studi di casi commissionati dalla rete;
»  facilitare la cooperazione tra la rete e le altre istituzioni ed organi
pertinenti dell’Unione;
»  facilitare la consultazione delle parti interessate sulle attività della
rete.
avv. Silvia Stefanelli
art. 15 dir 2011/24/UE
Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie
2013/329/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del
26 giugno 2013 ,
che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il
funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di
organismi responsabili della valutazione delle tecnologie
sanitarie
avv. Silvia Stefanelli
avv. Silvia Stefanelli
PROBLEMI SORTI
OSTACOLI O DISTORSIONI ALL’ACCESSO AL MERCATO
SOVRAPPOSIZIONI OPERATIVE DEGLI ORGANISMI NAZIONALI
INSOSTENIBILITA’ ECONOMICA
PROPOSTA DI NUOVE REGOLAMENTO
COMUNITARIO
avv. Silvia Stefanelli
avv. Silvia Stefanelli
la proposta di regolamento sull’Health Technology Assessment è
stata approvata dal Parlamento Europeo
in prima lettura con emendamenti
il 3 ottobre 2018
avv. Silvia Stefanelli
f) "valutazione delle tecnologie sanitarie":
un processo di valutazione comparativa pluridisciplinare, basato
su
domini di valutazione clinici e
domini non clinici,
che raccoglie e valuta le evidenze disponibili in merito agli
aspetti clinici e non clinici dell'uso di una tecnologia sanitaria;
avv. Silvia Stefanelli
a) "valutazione clinica": la raccolta e la valutazione delle evidenze
scientifiche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria sulla base
dei seguenti domini clinici di valutazione delle tecnologie sanitarie:
• la descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia
sanitaria e
• l'attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale
problema sanitario,
• la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria,
• l'efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia
sanitaria;
b) "valutazione non clinica": la parte di una valutazione delle tecnologie
sanitarie basata sui seguenti domini non clinici:
•  il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e
•  gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo;
avv. Silvia Stefanelli
•  valutazione collaborativa": una valutazione clinica di un dispositivo medico
effettuata a livello dell'Unione da varie autorità e vari organismi di valutazione
delle tecnologie sanitarie interessati, partecipanti su base volontaria.
avv. Silvia Stefanelli
N. 4 PILASTRI DI COOPERAZIONE
avv. Silvia Stefanelli
1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
(art. 5-11)
»  medicinali Reg. CE 726/2004 (procedura centralizzata)
»  medical device (art. 54 MDR) - classe III e classe IIb + medicinale
selezionati sulla base dei seguenti criteri
»  bisogni non soddisfatti
»  potenziale impatti sui pazienti
»  dimensione transfrontaliera
»  valore aggiunto
»  risorse disponibili
»  IVD - classe D (gruppo di esperti art. 106 IVDR)
avv. Silvia Stefanelli
1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
(art. 5-11)
»  procedura per la valutazione clinica congiunta
considerando 17
La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici dovrebbe tener
conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata dei dispositivi medici e della disponibilità di
pertinenti dati comprovati necessari per effettuare una valutazione clinica congiunta.
Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che un dispositivo medico è
stato immesso in commercio e al fine di consentire la selezione dei dispositivi medici per la valutazione
clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali
dispositivi avvengano dopo la messa sul mercato dei dispositivi medici.
art, 6 comma 9
Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi, compresi i pazienti
e gli esperti clinici, sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la
preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di
sintesi e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni.
avv. Silvia Stefanelli
1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
(art. 5-11)
»  pubblicazione ELENCO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE VALUTATE
»  uso del valutazioni cliniche congiunte
»  gli stati membri non effettuano una valutazione clinica né iniziano
valutazioni per dm incluse nell’elenco
»  applicano le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nelle loro
valutazioni delle tecnologie a livello nazionale
avv. Silvia Stefanelli
1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE
(art. 5-11)
Articolo 11
Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte
1. La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:
a) la trasmissione di informazioni, dati e evidenze da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;
b) la nomina di valutatori e covalutatori;
c) la determinazione dell'iter procedurale dettagliato e della sua tempistica, e della durata complessiva delle valutazioni
cliniche congiunte;
d) gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte;
e) la cooperazione con l'agenzia europea per i medicinali in merito alla
preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali;
f) la cooperazione con i gruppi di esperti e gli organismi notificati
in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni
cliniche congiunte dei dispositivi medici.
avv. Silvia Stefanelli
2) CONSULTAZIONI SCIENTIFICHE CONGIUNTE
(art. 12-17)
possibilità per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie di chiedere, nella fase di
sviluppo di una tecnologia sanitaria,
il parere delle autorità e degli organismi di valutazione delle tecnologie
sanitarie sui dati e sulle evidenze che potrebbero essere richiesti nell'ambito di
una potenziale futura valutazione clinica congiunta.
dialoghi precoci
avv. Silvia Stefanelli
2) CONSULTAZIONI SCIENTIFICHE CONGIUNTE
(art. 12-17)
le relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte approvate dal gruppo di
coordinamento saranno trasmesse agli sviluppatori di tecnologie sanitarie,
non saranno pubblicate, né vincoleranno lo sviluppatore o gli Stati membri al
momento della valutazione clinica congiunta
avv. Silvia Stefanelli
3) TECNOLOGIE SANITARIE EMERGENTI
(art. 18)
studio annuale al fine di individuare tecnologie sanitarie
emergenti
horizon scanning
contribuisce all'individuazione nelle fasi iniziali del loro sviluppo delle tecnologie
sanitarie che potrebbero avere un impatto di rilievo sui pazienti, sulla sanità
pubblica o sui sistemi sanitari e l'inclusione di tali tecnologie nelle attività congiunte
del gruppo di coordinamento
avv. Silvia Stefanelli
4) TECNOLOGIE SANITARIE EMERGENTI
(art. 19)
possibilità che gli Stati membri continuino a collaborare su base volontaria a livello
dell'Unione.
Questa cooperazione a carattere volontario consentirebbe la valutazione delle
tecnologie sanitarie diverse dai medicinali o dai dispositivi medici, valutazioni non
cliniche, valutazioni collaborative dei dispositivi medici, ovvero dei dispositivi
medici non selezionati per valutazioni cliniche congiunte,
e la collaborazione in merito alla presentazione di evidenze supplementari che
possano facilitare la valutazione delle tecnologie sanitarie
avv. Silvia Stefanelli
avv. Silvia Stefanelli
IMPORTANTI PUNTI DI CONTATTO
VALUTAZIONI CLINICA ED INDAGINE
CLINICA
SORVEGLIANZA POST-
COMMERCAILIZZAZIONE
BANCA DATI EUDAMED
avv. Silvia Stefanelli
HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT
benefici
possibili danni
costi
altri aspetti
MARCATURA CE
sicurezza
performance
rapporto rischi benefici dati
VALUTAZIONI CLINICA ED INDAGINE CLINICA
avv. Silvia Stefanelli
POSSIBILI SINERGIE
✓  un’unica indagine clinica per due obiettivi
✓  espansione dei prodotti innovativi più veloce e meno costosa
✓  migliore comprensione e controllo dell’efficacia ed efficienza del
DM dopo l’immissione in commercio
il quadro è favorito della prossima approvazione de
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
avv. Silvia Stefanelli
avv. Silvia Stefanelli
collaborazione tra HTA e NOTIFY BODY
collaborazione tra HTA e MDCG
Grazie per la Vostra attenzione
www.studiolegalestefanelli.it

More Related Content

HTA e nuovi regolamenti DM

  • 1. La valutazione multiprofessionale di sistemi tecnologici: ambiti, regole e normative in una legislazione che cambia avv. Silvia Stefanelli www.studiolegalestefanelli.it 1
  • 2. avv. Silvia Stefanelli 2 QUANDO NASCE L’HTA IN CAMPO GIURIDICO COME CAMBIERA’ IL QUADRO GIURIDICO IL RAPPORTO TRA HTA E NUOVI MDR E IVDR
  • 3. avv. Silvia Stefanelli art. 15 dir 2011/24/UE Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie 1. L’Unione sostiene e facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell’ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri. ………. . La rete si fonda sui principi di buona governance, tra cui la trasparenza, l’obiettività, l’indipendenza delle perizie, la correttezza procedurale e le opportune consultazioni dei soggetti interessati.
  • 4. avv. Silvia Stefanelli art. 15 dir 2011/24/UE Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie Gli obiettivi della rete di valutazione delle tecnologie sanitarie consistono nel: »  sostenere la cooperazione fra le autorità o gli organismi nazionali; »  sostenere gli Stati membri nella messa a disposizione di informazioni obiettive, affidabili, tempestive, trasparenti, comparabili e trasferibili sull’efficacia relativa nonché sull’efficacia a breve e a lungo termine, ove applicabile, delle tecnologie sanitarie e rendere possibile »  uno scambio efficace di tali informazioni fra le autorità o gli organismi nazionali; »  sostenere l’analisi della natura e del tipo di informazioni che possono essere scambiate »  evitare la duplicità delle valutazioni.
  • 5. avv. Silvia Stefanelli art. 15 dir 2011/24/UE Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie La rete di valutazione delle tecnologie sanitarie può beneficiare degli aiuti dell’Unione. Possono essere erogati aiuti al fine di: »  contribuire al finanziamento del sostegno amministrativo e tecnico; »  sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nello sviluppare e condividere le metodologie per la valutazione delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la valutazione dell’efficacia relativa; »  contribuire a finanziare la messa a disposizione di informazioni scientifiche trasferibili da utilizzare nelle relazioni nazionali e negli studi di casi commissionati dalla rete; »  facilitare la cooperazione tra la rete e le altre istituzioni ed organi pertinenti dell’Unione; »  facilitare la consultazione delle parti interessate sulle attività della rete.
  • 6. avv. Silvia Stefanelli art. 15 dir 2011/24/UE Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie 2013/329/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2013 , che stabilisce le norme per l’istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie
  • 8. avv. Silvia Stefanelli PROBLEMI SORTI OSTACOLI O DISTORSIONI ALL’ACCESSO AL MERCATO SOVRAPPOSIZIONI OPERATIVE DEGLI ORGANISMI NAZIONALI INSOSTENIBILITA’ ECONOMICA PROPOSTA DI NUOVE REGOLAMENTO COMUNITARIO
  • 10. avv. Silvia Stefanelli la proposta di regolamento sull’Health Technology Assessment è stata approvata dal Parlamento Europeo in prima lettura con emendamenti il 3 ottobre 2018
  • 11. avv. Silvia Stefanelli f) "valutazione delle tecnologie sanitarie": un processo di valutazione comparativa pluridisciplinare, basato su domini di valutazione clinici e domini non clinici, che raccoglie e valuta le evidenze disponibili in merito agli aspetti clinici e non clinici dell'uso di una tecnologia sanitaria;
  • 12. avv. Silvia Stefanelli a) "valutazione clinica": la raccolta e la valutazione delle evidenze scientifiche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria sulla base dei seguenti domini clinici di valutazione delle tecnologie sanitarie: • la descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e • l'attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale problema sanitario, • la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, • l'efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria; b) "valutazione non clinica": la parte di una valutazione delle tecnologie sanitarie basata sui seguenti domini non clinici: •  il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e •  gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo;
  • 13. avv. Silvia Stefanelli •  valutazione collaborativa": una valutazione clinica di un dispositivo medico effettuata a livello dell'Unione da varie autorità e vari organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie interessati, partecipanti su base volontaria.
  • 14. avv. Silvia Stefanelli N. 4 PILASTRI DI COOPERAZIONE
  • 15. avv. Silvia Stefanelli 1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE (art. 5-11) »  medicinali Reg. CE 726/2004 (procedura centralizzata) »  medical device (art. 54 MDR) - classe III e classe IIb + medicinale selezionati sulla base dei seguenti criteri »  bisogni non soddisfatti »  potenziale impatti sui pazienti »  dimensione transfrontaliera »  valore aggiunto »  risorse disponibili »  IVD - classe D (gruppo di esperti art. 106 IVDR)
  • 16. avv. Silvia Stefanelli 1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE (art. 5-11) »  procedura per la valutazione clinica congiunta considerando 17 La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici dovrebbe tener conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata dei dispositivi medici e della disponibilità di pertinenti dati comprovati necessari per effettuare una valutazione clinica congiunta. Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che un dispositivo medico è stato immesso in commercio e al fine di consentire la selezione dei dispositivi medici per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la messa sul mercato dei dispositivi medici. art, 6 comma 9 Il sottogruppo designato si assicura che ai portatori di interessi, compresi i pazienti e gli esperti clinici, sia data la possibilità di presentare osservazioni durante la preparazione dei progetti di relazione sulla valutazione clinica congiunta e di relazione di sintesi e fissa un periodo di tempo durante il quale essi possono presentare osservazioni.
  • 17. avv. Silvia Stefanelli 1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE (art. 5-11) »  pubblicazione ELENCO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE VALUTATE »  uso del valutazioni cliniche congiunte »  gli stati membri non effettuano una valutazione clinica né iniziano valutazioni per dm incluse nell’elenco »  applicano le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nelle loro valutazioni delle tecnologie a livello nazionale
  • 18. avv. Silvia Stefanelli 1) VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE (art. 5-11) Articolo 11 Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte 1. La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per: a) la trasmissione di informazioni, dati e evidenze da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie; b) la nomina di valutatori e covalutatori; c) la determinazione dell'iter procedurale dettagliato e della sua tempistica, e della durata complessiva delle valutazioni cliniche congiunte; d) gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte; e) la cooperazione con l'agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali; f) la cooperazione con i gruppi di esperti e gli organismi notificati in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici.
  • 19. avv. Silvia Stefanelli 2) CONSULTAZIONI SCIENTIFICHE CONGIUNTE (art. 12-17) possibilità per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie di chiedere, nella fase di sviluppo di una tecnologia sanitaria, il parere delle autorità e degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie sui dati e sulle evidenze che potrebbero essere richiesti nell'ambito di una potenziale futura valutazione clinica congiunta. dialoghi precoci
  • 20. avv. Silvia Stefanelli 2) CONSULTAZIONI SCIENTIFICHE CONGIUNTE (art. 12-17) le relazioni sulle consultazioni scientifiche congiunte approvate dal gruppo di coordinamento saranno trasmesse agli sviluppatori di tecnologie sanitarie, non saranno pubblicate, né vincoleranno lo sviluppatore o gli Stati membri al momento della valutazione clinica congiunta
  • 21. avv. Silvia Stefanelli 3) TECNOLOGIE SANITARIE EMERGENTI (art. 18) studio annuale al fine di individuare tecnologie sanitarie emergenti horizon scanning contribuisce all'individuazione nelle fasi iniziali del loro sviluppo delle tecnologie sanitarie che potrebbero avere un impatto di rilievo sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari e l'inclusione di tali tecnologie nelle attività congiunte del gruppo di coordinamento
  • 22. avv. Silvia Stefanelli 4) TECNOLOGIE SANITARIE EMERGENTI (art. 19) possibilità che gli Stati membri continuino a collaborare su base volontaria a livello dell'Unione. Questa cooperazione a carattere volontario consentirebbe la valutazione delle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali o dai dispositivi medici, valutazioni non cliniche, valutazioni collaborative dei dispositivi medici, ovvero dei dispositivi medici non selezionati per valutazioni cliniche congiunte, e la collaborazione in merito alla presentazione di evidenze supplementari che possano facilitare la valutazione delle tecnologie sanitarie
  • 24. avv. Silvia Stefanelli IMPORTANTI PUNTI DI CONTATTO VALUTAZIONI CLINICA ED INDAGINE CLINICA SORVEGLIANZA POST- COMMERCAILIZZAZIONE BANCA DATI EUDAMED
  • 25. avv. Silvia Stefanelli HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT benefici possibili danni costi altri aspetti MARCATURA CE sicurezza performance rapporto rischi benefici dati VALUTAZIONI CLINICA ED INDAGINE CLINICA
  • 26. avv. Silvia Stefanelli POSSIBILI SINERGIE ✓  un’unica indagine clinica per due obiettivi ✓  espansione dei prodotti innovativi più veloce e meno costosa ✓  migliore comprensione e controllo dell’efficacia ed efficienza del DM dopo l’immissione in commercio il quadro è favorito della prossima approvazione de Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali
  • 28. avv. Silvia Stefanelli collaborazione tra HTA e NOTIFY BODY collaborazione tra HTA e MDCG
  • 29. Grazie per la Vostra attenzione www.studiolegalestefanelli.it