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Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008
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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008
Il Decreto Legislativo 81/08 竪
una legge nazionale che si
occupa delle misure
necessarie per la
TUTELA
della salute e della sicurezza
dei lavoratori
in tutti i settori di attivit,
pubblici e privati
Nella SCUOLA sono applicate le
stesse norme di tutti gli altri ambienti
di lavoro tenendo conto delle
particolari attivit svolte
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
CAPO IV
DISPOSIZIONI
PENALI
TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO IIIUso delle
attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
Allegati dal I al LI
Lo schema  D.Lgs 81/08
Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive
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OGNUNO 竪 tenuto PER LEGGE
a rispettare le disposizioni prescritte
Il datore di lavoro nel nostro caso il
PRESIDE (dirigente scolastico) 竪 il
responsabile della
PREVENZIONE
Egli organizza il
SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE
designando alcune persone con compiti
precisi e responsabilit
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI RSPP
GLI INCARICATI DEL PRONTO
SOCCORSO
GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
EMERGENZA ED EVACUAZIONE
GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
ANTINCENDIO
IL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA (SCELTO DAI
LAVORATORI)
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COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Valutare i rischi presenti allinterno
dellunit produttiva in relazione agli
ambienti, ai fattori igienico sanitari, alla
natura e allorganizzazione produttiva
Elabora il DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI in base al
quale sono messe in atto tutte le misure
indispensabili a migliorare i livelli di
sicurezza
Predispone il PIANO DI ATTIVIT
atto a consentire un immediato e
sicuro abbandono degli ambienti in
caso di grave evento
Programma LINFORMAZIONE E
LA FORMAZIONE generale e
specifica di tutte le persone
coinvolte nelle attivit e nei servizi
del luogo di lavoro
5
DEFINIZIONI VARIE
INFORMAZIONE
Complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze.
6
Il datore di lavoro fornisce unadeguata informazione sui
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attivit della impresa in generale, sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di primo
soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione
e protezione e del medico competente, sui rischi
specifici cui e' esposto in relazione all'attivit svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi.
7
FORMAZIONE
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
8
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 6).
9
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attivit di formazione sono registrate nel libretto formativo
del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
10
ADDESTRAMENTO
Complesso delle attivit dirette a fare apprendere
ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale,
e le procedure di lavoro.
11
PERICOLO
Si definisce PERICOLO, la propriet
intrinseca (di un oggetto o di unattivit) di
creare un danno.
Es. una curva cieca, un martello, una fiamma, guidare
la macchina.
12
RISCHIO
Si definisce RISCHIO (R), la probabilit di
accadimento di un dato evento in grado di
provocare determinate conseguenze
caratterizzate da uno specifico danno.
Es. Caduta dallalto, incendio,
esplosione, elettrocuzione.
13
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
Studiato un dato evento caratterizzato da
un determinato rischio, il primo passo da
compiere 竪 cercare di eliminare il rischio.
Es. sostituzione di un prodotto tossico (ammoniaca
per le pulizie) con uno non pericoloso (detergente
neutro).
14
N.B.
Non tutti i rischi sono eliminabili!!!
Che fare?
Cercare di ridurre il rischio.
Come?
Attraverso
PREVENZIONE E PROTEZIONE.
15
Gestione del
rischio residuo
DANNO
In generale, si pu嘆 definire danno, la
conseguenza o linsieme di conseguenze
negative associate ad un dato evento.
Es. A seguito di un incendio di unaula scolastica, il
danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime
da intossicazione e la perdita di materiale quali
banchi, sedie e attrezzature.
16
MAGNITUDO
La magnitudo rappresenta la gravit del
danno riportato.
La distinzione danno/magnitudo 竪
importante poich辿 non a tutti i danni 竪
associata la stessa gravit.
17
Nello specifico..
 E un concetto
probabilistico.
 Dipende da:
Frequenza di
Accadimento (f);
Magnitudo (M).
18
R = f x m
PREVENZIONE
Si definisce prevenzione, linsieme di azioni
da intraprendere per ridurre la frequenza
del rischio residuo.
19
PROTEZIONE
Si definisce protezione, linsieme di
azioni da intraprendere per ridurre la
gravit degli eventi incidentali.
PROTEZIONE
ATTIVA PASSIVA
COLLETTIVA INDIVIDUALE
Cappe di aspirazione; Dispositivi di Protezione
Sistema di ventilazione; Individuale
Impianto automatico di
spegnimento
20
Estintori;
Impianti automatici di
spegnimento
DPI;
Griglia di
protezione;
REI delle
strutture
INFORTUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in occasione
di lavoro dal quale derivi la morte o linvalidit
permanente o linabilit temporanea.
  un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di
salute.
21
MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia causata da attivit lavorativa dalla quale
derivi la morte o linvalidit permanente o linabilit
temporanea.
Per provocare una malattia professionale, i fattori di
rischio devono essere presenti nellambiente in
determinate quantit.
Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco.
22
Figure aziendaliFigure aziendali
preposte alla sicurezzapreposte alla sicurezza
23
GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE
Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto
legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente
sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di
garanzia, 竪 basato sullapporto di diverse figure che,
partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione
della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono
al raggiungimento dellobiettivo di rendere pi湛 sicuro
lambiente di lavoro.
FIGURE DELLA SICUREZZA
24
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
MEDICO COMPETENTE
DATORE DI LAVORO
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, soggetto che, secondo il tipo e lassetto
dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa
o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa.
Unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato.
25
OBBLIGHI NON DELEGABILI
 Il datore di lavoro non pu嘆 delegare le seguenti
attivit:
 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dallarticolo
28 (DVR)
 la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
26
DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dellincarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando lattivit lavorativa e vigilando su
di essa
27
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL
DIRIGENTE
 nominare il medico competente per leffettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 designare preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza;
 nellaffidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
28
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
 prendere le misure appropriate affinch辿 soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 richiedere losservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonch辿 delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 richiedere al medico competente losservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
29
 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinch辿 i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
 informare il pi湛 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
di cui agli articoli 36 e 37;
 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
30
 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, lapplicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione,
copia del documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) (DVR),
nonch辿 consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di
cui alla lettera r) (infortuni sul lavoro);
 elaborare il documento di cui allarticolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per lespletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
31

comunicare allINAIL, o allIPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dellevento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre
giorni;

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui allarticolo 50 ;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dellevacuazione dei luoghi di lavoro, nonch辿 per il caso di pericolo grave
e immediato, secondo le disposizioni di cui allarticolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dellattivit, alle dimensioni
dellazienda o dellunit produttiva, e al numero delle persone presenti;

nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e
lindicazione del datore di lavoro;
32

nelle unit produttive con pi湛 di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica di cui allarticolo 35;
 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
 comunicare annualmente allINAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 vigilare affinch辿 i lavoratori per i quali vige lobbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit.
33
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dellincarico conferitogli,
sovrintende alla attivit lavorativa e
garantisce lattuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
34
OBBLIGHI
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonch辿 delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 verificare affinch辿 soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
 richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch辿 i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
35
 informare il pi湛 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dallarticolo 37.
36
LAVORATORE
Persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge unattivit lavorativa nellambito
dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato,
con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
37
OBBLIGHI
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
38
2. I lavoratori devono in particolare:
 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, alladempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonch辿 i dispositivi
di sicurezza;
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
39
 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonch辿 qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie
competenze e possibilit e fatto salvo lobbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
40
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
41
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
 linsieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni
all'azienda, finalizzati all'attivit di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori.
(v. ALLEGATO N属1)
42
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
 la persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
(RLS)
43
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui allarticolo 38, che collabora con il datore
di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed 竪 nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto
44
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (ASPP)
45
ADDETTI EVACUAZIONE
 Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
 Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
 Possono coincidere addetti antincendio
 Per luoghi di lavoro affollati possono anche
essere individuati all'interno di personale
ausiliario non addetto antincendio
46
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
 Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
 Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
 Devono seguire un corso di formazione di
cui al DM 388/2003
47
ADDETTI ANTINCENDIO
 Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
 Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
 Devono seguire un corso di formazione di
cui al DM 10 Marzo 1998
48
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE E
VIGILANZA
49
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE
Tutti i lavoratori di qualsiasi categoria (dipendenti, autonomi,
apprendisti, soci delle cooperative, ) in base al DPR n属 1124/65
sono tenuti allassicurazione obbligatoria della propria salute in
ambiente lavorativo con lINAIL (Istituto Nazionale di
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); lassicurazione
copre i seguenti rischi (durante o a causa dellattivit lavorativa):
-Inabilit assoluta > 3 giorni
-Invalidit permanente
-Morte.
50
IL SISTEMA PUBBLICO DI VIGILANZA
Lattivit di vigilanza nel campo della prevenzione 竪 affidata
alle Unit Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758
del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dallart. 13 del
dlgs. n. 81 del 2008:
- AllAzienda Sanitaria Locale (per il territorio)
- Al Ministero dello sviluppo economico (per il settore minerario)
- Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali)
- Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
51
- Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per le attivit svolte nel settore delle
costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per
ulteriori attivit lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 13, comma 2)
- Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facolt di visitare, in
qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64,
D.P.R. n. 303/56)
- Allo SPISAL (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro) che ha la facolt di svolgere inchieste in caso
di infortunio mediante sopralluogo in azienda o nel luogo
dellevento.
52

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  • 2. TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO IIIUso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI Lo schema D.Lgs 81/08 Titolo XI Protezione atmosfere esplosive
  • 3. Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008 Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008 OGNUNO 竪 tenuto PER LEGGE a rispettare le disposizioni prescritte Il datore di lavoro nel nostro caso il PRESIDE (dirigente scolastico) 竪 il responsabile della PREVENZIONE Egli organizza il SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE designando alcune persone con compiti precisi e responsabilit IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP GLI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO GLI INCARICATI DEL SERVIZIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE GLI INCARICATI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (SCELTO DAI LAVORATORI)
  • 4. Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008 Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N属81 del 9 aprile 2008 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Valutare i rischi presenti allinterno dellunit produttiva in relazione agli ambienti, ai fattori igienico sanitari, alla natura e allorganizzazione produttiva Elabora il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI in base al quale sono messe in atto tutte le misure indispensabili a migliorare i livelli di sicurezza Predispone il PIANO DI ATTIVIT atto a consentire un immediato e sicuro abbandono degli ambienti in caso di grave evento Programma LINFORMAZIONE E LA FORMAZIONE generale e specifica di tutte le persone coinvolte nelle attivit e nei servizi del luogo di lavoro
  • 6. INFORMAZIONE Complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. 6
  • 7. Il datore di lavoro fornisce unadeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivit svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi. 7
  • 8. FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 8
  • 9. In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6). 9
  • 10. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 10
  • 11. ADDESTRAMENTO Complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 11
  • 12. PERICOLO Si definisce PERICOLO, la propriet intrinseca (di un oggetto o di unattivit) di creare un danno. Es. una curva cieca, un martello, una fiamma, guidare la macchina. 12
  • 13. RISCHIO Si definisce RISCHIO (R), la probabilit di accadimento di un dato evento in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da uno specifico danno. Es. Caduta dallalto, incendio, esplosione, elettrocuzione. 13
  • 14. ELIMINAZIONE DEL RISCHIO Studiato un dato evento caratterizzato da un determinato rischio, il primo passo da compiere 竪 cercare di eliminare il rischio. Es. sostituzione di un prodotto tossico (ammoniaca per le pulizie) con uno non pericoloso (detergente neutro). 14
  • 15. N.B. Non tutti i rischi sono eliminabili!!! Che fare? Cercare di ridurre il rischio. Come? Attraverso PREVENZIONE E PROTEZIONE. 15 Gestione del rischio residuo
  • 16. DANNO In generale, si pu嘆 definire danno, la conseguenza o linsieme di conseguenze negative associate ad un dato evento. Es. A seguito di un incendio di unaula scolastica, il danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime da intossicazione e la perdita di materiale quali banchi, sedie e attrezzature. 16
  • 17. MAGNITUDO La magnitudo rappresenta la gravit del danno riportato. La distinzione danno/magnitudo 竪 importante poich辿 non a tutti i danni 竪 associata la stessa gravit. 17
  • 18. Nello specifico.. E un concetto probabilistico. Dipende da: Frequenza di Accadimento (f); Magnitudo (M). 18 R = f x m
  • 19. PREVENZIONE Si definisce prevenzione, linsieme di azioni da intraprendere per ridurre la frequenza del rischio residuo. 19 PROTEZIONE Si definisce protezione, linsieme di azioni da intraprendere per ridurre la gravit degli eventi incidentali.
  • 20. PROTEZIONE ATTIVA PASSIVA COLLETTIVA INDIVIDUALE Cappe di aspirazione; Dispositivi di Protezione Sistema di ventilazione; Individuale Impianto automatico di spegnimento 20 Estintori; Impianti automatici di spegnimento DPI; Griglia di protezione; REI delle strutture
  • 21. INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o linvalidit permanente o linabilit temporanea. un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute. 21
  • 22. MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attivit lavorativa dalla quale derivi la morte o linvalidit permanente o linabilit temporanea. Per provocare una malattia professionale, i fattori di rischio devono essere presenti nellambiente in determinate quantit. Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco. 22
  • 23. Figure aziendaliFigure aziendali preposte alla sicurezzapreposte alla sicurezza 23 GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, 竪 basato sullapporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dellobiettivo di rendere pi湛 sicuro lambiente di lavoro.
  • 24. FIGURE DELLA SICUREZZA 24 DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) MEDICO COMPETENTE
  • 25. DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 25
  • 26. OBBLIGHI NON DELEGABILI Il datore di lavoro non pu嘆 delegare le seguenti attivit: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dallarticolo 28 (DVR) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 26
  • 27. DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa 27
  • 28. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE nominare il medico competente per leffettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza; nellaffidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 28
  • 29. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinch辿 soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere losservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch辿 delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; richiedere al medico competente losservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 29
  • 30. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch辿 i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il pi湛 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 30
  • 31. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lapplicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione, copia del documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), nonch辿 consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) (infortuni sul lavoro); elaborare il documento di cui allarticolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 31
  • 32. comunicare allINAIL, o allIPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui allarticolo 50 ; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dellevacuazione dei luoghi di lavoro, nonch辿 per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui allarticolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dellattivit, alle dimensioni dellazienda o dellunit produttiva, e al numero delle persone presenti; nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro; 32
  • 33. nelle unit produttive con pi湛 di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui allarticolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente allINAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; vigilare affinch辿 i lavoratori per i quali vige lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit. 33
  • 34. PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 34
  • 35. OBBLIGHI sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch辿 delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinch辿 soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch辿 i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 35
  • 36. informare il pi湛 presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dallarticolo 37. 36
  • 37. LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 37
  • 38. OBBLIGHI 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 38
  • 39. 2. I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonch辿 i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 39
  • 40. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch辿 qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilit e fatto salvo lobbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 40
  • 41. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 41
  • 42. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE linsieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (v. ALLEGATO N属1) 42
  • 43. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (RLS) 43
  • 44. MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed 竪 nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 44
  • 45. ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 45
  • 46. ADDETTI EVACUAZIONE Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Possono coincidere addetti antincendio Per luoghi di lavoro affollati possono anche essere individuati all'interno di personale ausiliario non addetto antincendio 46
  • 47. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 388/2003 47
  • 48. ADDETTI ANTINCENDIO Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 10 Marzo 1998 48
  • 49. IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE E VIGILANZA 49
  • 50. IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE Tutti i lavoratori di qualsiasi categoria (dipendenti, autonomi, apprendisti, soci delle cooperative, ) in base al DPR n属 1124/65 sono tenuti allassicurazione obbligatoria della propria salute in ambiente lavorativo con lINAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); lassicurazione copre i seguenti rischi (durante o a causa dellattivit lavorativa): -Inabilit assoluta > 3 giorni -Invalidit permanente -Morte. 50
  • 51. IL SISTEMA PUBBLICO DI VIGILANZA Lattivit di vigilanza nel campo della prevenzione 竪 affidata alle Unit Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dallart. 13 del dlgs. n. 81 del 2008: - AllAzienda Sanitaria Locale (per il territorio) - Al Ministero dello sviluppo economico (per il settore minerario) - Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali) - Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 51
  • 52. - Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attivit svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attivit lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2) - Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facolt di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56) - Allo SPISAL (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) che ha la facolt di svolgere inchieste in caso di infortunio mediante sopralluogo in azienda o nel luogo dellevento. 52