Il piano attuativo: durata, ultrattivit, il caso del completamente inattuato e l'inattuazione parziale (gli scheletri)
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1.Avv. Franceco Barchielli - Il piano attuativo e le convenzioni urbanistiche
1. 1
Il piano di lottizzazione e la convenzione urbanistica
Firenze 16 aprile 2019 Centro Il Fuligno
SEMINARIO: Linadempimento delle convenzione urbanistiche
2. 1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
5. La sorte degli 束scheletri損 dopo la scadenza della convenzione
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Il piano di lottizzazione e la convenzione urbanistica
3. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II bis, 22 settembre 2014 n. 9907
Le convenzioni urbanistiche sono inquadrabili negli ACCORDI
SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO di cui allarticolo 11 della legge n.
241 del 1990 (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597; C.d.S.,
Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 324).
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
4. Art. 11, comma 1, legge 241 del 1990
In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dellarticolo
10, lamministrazione procedente pu嘆 concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, ACCORDI
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
5. Art. 11 legge 241 del 1990
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullit, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i princ狸pi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di
cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dellarticolo 3.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse lamministrazione recede
unilateralmente dallaccordo, salvo lobbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
6. T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 8 aprile 2014 n. 3802
Nella legislazione in materia urbanistica non esiste una norma che attribuisca
allamministrazione poteri di autotutela decisoria nella fase esecutiva delle
convenzioni di lottizzazione al fine di garantire il raggiungimento delle
finalit pubblicistiche violate dallinadempimento del lottizzante.
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
7. T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 8 aprile 2014 n. 3802
La clausola della convenzione di lottizzazione che attribuisce al Comune la
facolt di realizzare in via diretta, ma a spese degli obbligati, le opere di
urbanizzazione si pone come un rimedio concorrente con lazione di
adempimento, fermo restando che occorre RICHIEDERE
LAUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE per accedere alla propriet del
lottizzante.
Il provvedimento qui impugnato deve ritenersi radicalmente nullo nella
parte in cui dispone limmissione in possesso delle aree occupate dalla
societ ricorrente.
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
8. T.A.R. Toscana, Sezione I, 16 settembre 2009 n. 1446
Lart. 11 comma 5 della l. 241 del 1990 permette, a differenza di quanto pu嘆
avvenire nella giurisdizione esclusiva dal GIUDICE AMMINISTRATIVO
in materia urbanistica, che sia lamministrazione a chiedere al giudice la
condanna della parte privata e non il privato che porti a conoscenza del
giudice un accordo o un provvedimento dell'amministrazione ritenuto lesivo.
In questo modo si 竪 introdotta nel processo amministrativo una vocatio in ius,
che ha il pregio di rendere piena la tutela davanti al giudice amministrativo (al
pari di quanto lo sarebbe se vi fosse il giudice ordinario) in ipotesi nelle quali
si discute di accordo col privato sull'uso del potere discrezionale
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1. La convenzione urbanistica quale atto paritetico
9. T.A.R. Lazio, sez. II bis, sent. n. 9907 del 22.09.2014
Il piano di lottizzazione previsto dallart. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, come modificato dallart. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765
- perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni (cos狸 come
avviene per il piano particolareggiato):
- affinch辿 tale strumento possa ritenersi perfezionato 竪, altres狸, necessaria la
stipulazione di unapposita convenzione (la quale accede al piano stesso),
- cui resta subordinato anche il rilascio dei titoli abilitativi necessari per la
realizzazione delle opere.
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
10. T.A.R. Sardegna, Sezione I, 18 gennaio 2018 n. 24
Pur prendendo atto che in numerose sentenze si rileva che il termine di
validit decennale del piano di lottizzazione decorre dalla data di stipula
della relativa convenzione, deve ritenersi che ci嘆 si ricolleghi, in primo
luogo, al fatto che, IN VIA NORMALE, allapprovazione del piano di
lottizzazione segue, in tempi ragionevoli, la stipula della relativa
convenzione.
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
11. T.A.R. Sardegna, Sezione I, 18 gennaio 2018 n. 24
deve comunque ritenersi prevalente la ratio della norma per cui le previsioni
di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione devono avere
una determinata e certa durata temporale, con conseguente scadenza di
validit del piano medesimo, al fine di garantire l'adeguatezza e rispondenza
di tali previsioni agli interessi pubblici e privati riferiti al periodo di validit
del piano, con la conseguente e ragionevole necessit che, dopo un certo
periodo di tempo (10 anni), si debba necessariamente procedere ad una
rivalutazione di tali interessi pubblici e privati coinvolti nelle scelte
urbanistiche in questione (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 18 gennaio
2018, n. 24);
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
12. Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2013, n. 5807
Il termine massimo di DIECI ANNI di validit del piano di lottizzazione,
stabilito dall'art. 16 comma 5, l. 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica)
per i piani particolareggiati non 竪 suscettibile di deroga neppure
sull'accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso
procedimento di formazione del piano attuativo; ci嘆 in quanto la convenzione
竪 per certo un atto accessorio al piano di lottizzazione, deputato alla
regolazione dei rapporti tra il soggetto esecutore delle opere e il Comune con
riferimento agli adempimenti derivanti dal Piano medesimo, ma che non pu嘆
incidere sulla validit massima, prevista in legge, del sovrastante strumento
di pianificazione secondaria (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia -
Lecce, sez. I, n. 1343/2013).
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
13. T.A.R. Lazio, sez. II bis, sent. n. 9907 del 22.09.2014
il rilascio dei titoli abilitativi di cui si discute 竪 possibile, con lulteriore
precisazione che a tale fine non 竪 comunque necessario che le parti
abbiano gi provveduto alladempimento di tutti gli incombenti sugli
stessi gravanti, realizzando le opere di urbanizzazione primarie e secondarie
prescritte.
Come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, il rilascio delle licenze
edilizie nellambito dei singoli lotti 竪 meramente subordinato allimpegno
della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
relative ai lotti stessi e non, quindi, alleffettiva e concreta realizzazione
di questultime (C.d.S., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4278);
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
14. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 13-11-2014, n. 1863
L'approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di
convenzione non impedisce all'Amministrazione comunale di rifiutare la
stipula della convenzione, essendo essa legittimata a rivedere le proprie
determinazioni pianificatorie sulla medesima area e quindi, ove del caso, a
decidere anche di non stipulare pi湛 la convenzione di lottizzazione (d.p.r. n.
380/2001 - T.U. Edilizia).
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
15. T.A.R. Molise Campobasso, Sezione I, 22 maggio 2013, n. 315
Il trasferimento della propriet delle opere di urbanizzazione primaria in capo
al Comune costituisce un effetto ex lege - inderogabile e indisponibile per
le parti della convenzione di lottizzazione in base alla quale le opere stesse
sono state realizzate - ex art. 28 della L. n. 1150 del 17 agosto 1942 (Legge
urbanistica), con la conseguenza che le parti non possono legittimamente
accordarsi sul loro mantenimento in capo al lottizzante, essendo tali opere
strumentali allo svolgimento di pubblici servizi fisiologicamente rientranti
nelle competenze dell'autorit amministrativa.
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
16. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione I, 17 ottobre 2011, n. 1273
Posto che il privato ha dieci anni di tempo per l'esecuzione delle opere
previste in convenzione di lottizzazione, soltanto dalla scadenza della
convenzione medesima 竪 possibile verificare se le opere siano state o
meno eseguite ed il Comune abbia titolo per richiedere la cessione delle
aree.
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
17. Art. 30, comma 3-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce
che
- Il termine di validit
- nonch辿 i termini di inizio e fine lavori
nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi
similari comunque nominati dalla legislazione regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, SONO PROROGATI DI
TRE ANNI".
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
18. T.A.R. Toscana, Sezione III, 26 marzo 2019 n. 438
La proroga:
Si applica alle convenzioni ancora efficaci al momento di entrata in vigore
della legge di conversione;
Opera senza la necessit di distinguere, all'interno di pattuizioni spesso
molto complesse e articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra
termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della
legge di conversione n. 98 del 2013
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2. La durata dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche
19. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 22 settembre 2014 n. 9907
alla scadenza del piano di lottizzazione e della relativa
convenzione non sovviene il divieto assoluto di edificare sulle
aree in cui il piano 竪 rimasto inattuato, attesa lultrattivit
generalmente riconosciuta alle disposizioni del piano scaduto
disciplinanti ledificazione e le prescrizioni di zona, affinch辿
non sia alterato lo sviluppo urbanistico-edilizio cos狸 come
programmato dallo strumento scaduto (cfr. TAR Lazio, Sez. II
bis, 20 gennaio 2010, n. 612)
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
20. T.A.R. Sardegna, Sezione II, 21 febbraio 2018 n. 149
le Convenzioni, con termini scaduti, ma con avvenuta
realizzazione delle opere di urbanizzazione, vanno
considerate, ai fini del completamento, convenzioni ancora
operative ed efficaci, per entrambe le parti
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
21. T.A.R. Sardegna, Sezione II, 21 febbraio 2018 n. 149
In caso di intervenuta realizzazione delle opere di
urbanizzazione, le previsioni dei piani urbanistici attuativi e
delle accessive convenzioni godono di efficacia ultrattiva.
In quanto lavvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione
legittima il rilascio delle concessioni per le singole
costruzioni, anche dopo il decorso del decennio dalla stipula
della Convenzione.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
22. T.A.R. Sicilia Palermo, 12 gennaio 2019 n. 57
le prescrizioni di edificabilit esistenti sul terreno del ricorrente
non discendono unicamente dal P.R.G., ma dal piano di
lottizzazione che rimangono efficaci a tempo indeterminato
(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 agosto 2018, n.
2001)
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
23. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 26 maggio 2015 n. 38555
col decorso del termine, diventano inefficaci unicamente le
previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta
attuazione, cosicch辿 non potranno pi湛 eseguirsi gli espropri,
preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere
di urbanizzazione primaria, n竪 si potr procedere all'edificazione
residenziale, salva la possibilit di ulteriori costruzioni
coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e
con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha
efficacia ultrattiva
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
24. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 26 maggio 2015 n. 38555
Alla stregua di quanto sopra (v., sul punto, da ultimo: Cons.
Stato, Sez. 4, sentenza 26/08/2014, n. 4278), pertanto, non
potendo ritenersi scaduta n竪 tantomeno illegittima la
convenzione di lottizzazione, del tutto legittimamente le
attivit edilizie risultano essere state assentite dal p.d.c.
originario e successive varianti.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
25. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 26 maggio 2015 n. 38555
al lume dei principi generali per effetto dei quali, da un lato, il
Piano di lottizzazione aveva una pacifica ultrattivit quanto
alle volumetrie da realizzarsi determinata dal suo recepimento in
seno al Programma di Fabbricazione,
dall'altro, in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere scaduto
detto Piano, ci嘆 non avrebbe ostato al valido rilascio di un
titolo abilitativo edilizio a fronte dell'intenso grado di
urbanizzazione della zona.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
26. Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 26 maggio 2015 n. 38555
correttamente il tribunale del riesame ha ritenuto
superflua per il rilascio del p.d.c. l'approvazione
preventiva di un ulteriore Piano di lottizzazione, atteso
che erano state ormai effettuate - si legge nella
motivazione dell'impugnata ordinanza - le cessioni
gratuite al Comune di tutti i terreni per le opere di
urbanizzazione anche secondarie (chiesa e scuola),
nonch辿 realizzate ed anche collaudate
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
27. Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2013 n. 5807
la disposizione di cui allarticolo 17 della l. 1150 del 1942 deve
essere intesa nel senso che nel caso in cui il detto piano ha
avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre
opere di urbanizzazione, l'edificazione residenziale si deve
considerare consentita secondo un criterio di armonico
inserimento del nuovo nell'edificato esistente, e cio竪 in base alle
norme del piano attuativo scaduto, che mantengono la loro
integrale applicabilit (in tal senso: Cons. Stato, IV, 27 ottobre
2009, n. 6572).
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
28. T.A.R. Toscana. Sezione I, 17 novembre 2011 n. 1737
(caso Comune di Ponsacco)
le previsioni della convenzione di lottizzazione, pur dopo la sua
scadenza, non possono essere indifferenti per
lamministrazione. vero che questa, dopo il termine di
efficacia della convenzione, riassume pienamente i propri poteri
pianificatori, ma non per questo 竪 abilitata a non tenere conto
delle disposizioni convenzionali ove non si sia verificata alcuna
decadenza per inadempimento da parte dei privati.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
29. T.A.R. Toscana. Sezione I, 17 novembre 2011 n. 1737
(caso Comune di Ponsacco)
Nel caso di specie la convenzione stipulata tra la ricorrente e
lAmministrazione intimata 竪 stata pienamente ottemperata per
quanto attiene alla costruzione e cessione delle opere di
urbanizzazione, e non si 竪 verificata quindi alcuna decadenza.
Questa circostanza determina linsorgere di un legittimo
affidamento in capo alla ricorrente in ordine al rilascio del titolo
edilizio.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
30. T.A.R. Toscana. Sezione I, 17 novembre 2011 n. 1737
(caso Comune di Ponsacco)
Allo scadere della convenzione lamministrazione riassume
pienamente le proprie potest di pianificazione territoriale, ma
nelleffettuare le scelte di governo del territorio non pu嘆 non
tenere conto anche delle aspettative suscitate dalla
convenzione stessa qualora questa, si ripete, sia stata come
nel caso di specie pienamente adempiuta dai privati.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
31. T.A.R. Toscana. Sezione I, 17 novembre 2011 n. 1737
(caso Comune di Ponsacco)
Tali aspettative non vengono meno con la scadenza della
convenzione laddove il privato non abbia ancora richiesto il
titolo edilizio e possono essere disattese solo con specifica
motivazione da parte dellamministrazione.
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
32. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 22 settembre 2014, n. 9907
Scaduta la convenzione, lAmministrazione riassume
pienamente le proprie potest di pianificazione
territoriale, risultando pienamente reintegrata nella
discrezionalit in ordine alle scelte sul governo del
territorio, ivi compresa quella di imprimere alle aree
una destinazione diversa da quella convenzionale
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
33. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 22 settembre 2014 n. 9907
con lunico limite della tutela di stati di affidamento,
eventualmente suscitati dalla convenzione stessa
qualora questa sia stata pienamente adempiuta
(TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 17 novembre 2011, n.
1737; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 aprile 2006,
n. 374)
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
34. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, 22 settembre 2014 n. 9907
ma, fino a quando tale potere non viene esercitato
come risulta essere avvenuto nel caso di specie
lassetto urbanistico dellarea rimane definito nei
termini disposti con la convenzione di lottizzazione
(C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 851).
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3. Lultrattivit del piano attuativo per compiuta urbanizzazione
35. T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 28 febbraio 2018 n. 596
secondo la giurisprudenza, il contributo non 竪 dovuto
in caso di rinuncia o, comunque, di mancato utilizzo
del permesso di costruire, con conseguente obbligo
della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2033
cod. civ., di restituire le somme eventualmente
incamerate a tale titolo (cfr. fra le tante, TAR
Campania Salerno, sez. I, 31 gennaio 2017, n. 179).
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
36. T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 28 febbraio 2018 n. 596
il contributo di costruzione non pu嘆 essere considerato
alla stregua di un corrispettivo sinallagmatico correlato
al trasferimento al privato del diritto di costruire
la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 5 del
1980, ha chiarito che la possibilit di edificare non 竪
altro che una facolt che inerisce al diritto di
propriet
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
37. T.A.R. Lombardia Milano, Sezione I, 28 febbraio 2018 n. 596
una volta escluso che la trasformazione del territorio
possa attuarsi, il pagamento del contributo di
costruzione diviene privo di causa, quantunque esso
sia previsto e disciplinato da una convenzione
urbanistica.
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
38. T.A.R. Toscana, Sezione III, 11 febbraio 2014 n. 288
Pu嘆 tuttavia accadere, come nella specie, che pur non essendo
state realizzate le opere di cui al permesso di costruire, siano
stati tuttavia posti in essere significativi interventi modificativi
del territorio, come sbancamenti e ingenti movimenti terra,
propedeutici alle edificazioni poi non realizzate;
lAmministrazione comunale pu嘆 ben vantare una pretesa alla
rimessione in pristino, cio竪 alla eliminazione delle
trasformazioni territoriali realizzate e non pi湛 sorrette dal
permesso di costruire
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
39. Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2015 n. 4951
Caso specifico con clausola espressa
Art. 11 della convenzione urbanistica del caso di specie: 束in caso di
inadempienza, dopo uneventuale proroga di un anno, concedibile una
sola volta, il plc decade completamente per la parte non realizzata,
restando acquisiti al comune le cessioni gratuite, le opere di
urbanizzazione gi realizzate e gli oneri di urbanizzazione relativi anche
alla parte ancora da ultimare.
Che dunque le cessioni gratuite operate dal lottizzante - inadempiente nel
termine assegnato - debbano restare acquisite al comune sembra essere
una chiara volont delle parti, esente da complicanze esegetiche.
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
40. Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2015 n. 4951
Tra gli obblighi del lottizzante rientrava sicuramente la
realizzazione dellurbanizzazione primaria, ed anzi proprio ai
costi della stessa la garanzia 竪 stata commisurata.
Lurbanizzazione primaria non 竪 stata realizzata nonostante essa
fosse stata per tempo regolarmente assentita, e dunque v竪 stato
un inadempimento, ed anche grave.
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
41. Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2015 n. 4951
La circostanza che a tale inadempimento si sia affiancato il
mancato esercizio del diritto a costruire in esecuzione delle
previsioni pianificatorie concordate, non pu嘆 valere ad annullare
lillecito contrattuale, non avendo il Comune fatto alcunch辿 per
elidere o limitare tale diritto durante il decennio.
N辿 pu嘆 sostenersi come sembra aver fatto il giudice di prime
cure che la causa giustificativa della garanzia, ossia
lobbligazione della realizzazione dellurbanizzazione primaria,
sia venuta meno per estinzione dellobbligazione [.]
41
4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
42. T.A.R. Umbria, Sezione I, 8 giugno 2010 n. 363
Occorre distinguere fra le opere di urbanizzazione che per loro natura
condizionano ledificabilit dellintero comparto, e perci嘆 sono necessarie
anche se viene edificata solo una parte dei lotti, e quelle che sono
pertinenti alla edificazione dei singoli lotti (servizi c.d. a rete, e quota parte
degli standard).
La cessazione delle obbligazioni riguarda solo le opere di urbanizzazione
SCINDIBILI, funzionali alla edificazione dei lotti per i quali non 竪 stato
chiesto il permesso di costruire.
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4. La convenzione urbanistica rimasta completamente inattuata
43. Art. 15, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001
2. Il termine per l'inizio dei lavori non pu嘆 essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata, non pu嘆 superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita
(c.d. 束Clausola della salvezza per la parte eseguita損), tranne che,
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
43
5. La sorte degli scheletri dopo la scadenza della convenzione
44. Art. 15, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito 竪 subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
segnalazione certificata di inizio attivit []
4. Il permesso DECADE con lentrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano gi iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
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5. La sorte degli scheletri dopo la scadenza della convenzione
45. Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 luglio 2017 n. 3283
La ratio 竪 nellobiettivo di mantenere il controllo sullattivit di
edificazione, ovviamente per sua natura non istantanea, non solo al momento
del rilascio del titolo abilitativo ma, anche, successivamente al momento della
realizzazione, garantendo solo entro limiti temporali ragionevoli il
compimento dellopera iniziata.
Da ci嘆, la natura eccezionale della deroga della salvezza, posta a tutela
dellaffidamento dei privati gi titolari di abilitazione, oltre che funzionale ad
evitare la distruzione di ricchezza che deriverebbe dallabbandono di progetti
in avanzato stato di attuazione.
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5. La sorte degli scheletri dopo la scadenza della convenzione