1. La determinazione della competenza giurisdizionale nel caso di
controversie relative alla compravendita di beni mobili allinterno
dellUnione Europea.
2. Nellambito dellUnione Europea la competenza giurisdizionale, per i casi
di controversia in materia civile o commerciale tra soggetti che
appartengono a Stati Membri diversi, 竪 regolata dal Capo II del
Regolamento CE 44/2001.
Lart. 5, co. I, n. 1), lett. a) del Regolamento, in particolare, stabilisce, con
riferimento alle controversie riguardanti la materia contrattuale, che sia
giurisdizionalmente competente, oltre al giudice del foro del convenuto (il
c.d. foro generale), anche quello del luogo in cui lobbligazione dedotta in
giudizio 竪 stata o deve essere eseguita.
E fatta salva in ogni caso la possibilit per le parti di determinare
convenzionalmente il foro competente in via esclusiva (art. 23 Reg. CE
44/01)
3. Nelle ipotesi di contratti di compravendita o di prestazioni di servizio, inoltre,
il Regolamento si spinge fino al punto di individuare specificatamente il luogo
di esecuzione dellobbligazione asserendo che tale luogo corrisponda, per la
prestazione di servizi, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi
sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, ovvero, nel
caso di compravendita, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono
stati o sarebbero dovuti essere consegnati in base al contratto (art. 5, co. I, n.
1), lett. b) primo e secondo trattino Reg. CE 44/01)
4. Con riferimento a questultima previsione, per lungo tempo giurisprudenza e
dottrina hanno ritenuto che al fine di individuare il foro competente dovesse
adottarsi un concetto uniforme di consegna di tipo giuridico, basato per la
precisione sulle previsioni della Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla
vendita di cose mobili (in particolare sugli artt. 31 e 57).
Tale opinione era fondata da un lato sul fatto che, avendo detta Convenzione
trovato ampia diffusione, nella maggior parte dei casi di vendita
internazionale essa rappresentava la lex substantiae del rapporto; dallaltro
lato sul fatto che essa aveva comunque codificato principi giuridici condivisi
da un gran numero di Stati.
5. Per tali ragioni dunque si riteneva che il luogo di consegna corrispondesse a
quello convenzionalmente determinato tra le parti, ed in mancanza al luogo in
cui il venditore si liberava del rischio di perimento delle merci, generalmente
mediante la consegna al vettore.
Il sopradescritto orientamento 竪 stato completamente capovolto a seguito di
una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la c.d. sentenza
Color Drack. (Sentenza 3 maggio 2007, in causa C-386/05, Color Drack GmbH
c. Lexx International Vetreibs GmbH)
Con tale sentenza, la CGE ha affrontato il tema relativo allindividuazione del
foro competente nellipotesi in cui i luoghi di consegna dei beni oggetto di
compravendita siano pi湛 di uno.
6. La Corte, in particolare, 竪 arrivata ad affermare che, in presenza di una
molteplicit di luoghi di consegna, il giudice competente sar quello del luogo
di esecuzione del contratto che assicura il collegamento pi湛 stretto tra il
contratto stesso e lautorit giudicante adita, tale essendo il luogo della
consegna principale la quale dovr essere determinata, non sulla base di
principi giuridici, bens狸 in ragione di criteri meramente economici.
7. Lorgano di giustizia europeo, infatti, ha spiegato come detto criterio di
determinazione del foro risponda ai principi ispiratori del Reg. CE 44/01, i.e.
uniformare le norme in tema di conflitto di competenza in materia civile e
commerciale mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilit.
Questa impostazione, infatti, presenta un duplice vantaggio:
1. consente allattore di comprendere ed identificare agilmente lautorit alla
quale rivolgersi per tutelare i propri interessi;
2. permette al convenuto prevedere con semplicit il giudice di fronte al quale
potr essere chiamato a presentare le proprie difese.
La CGE, dunque, giunge a formulare un principio che (sebbene elaborato per
dare risposta alla questione de quo, i.e. determinazione del foro in ipotesi di
pi湛 luoghi di consegna) assume un valore generale e in quanto tale viene
ripreso anche dalle corti nazionali.
8. Sulla base della nuova ricostruzione interpretativa dunque lart. 5, n. 1) lett b)
primo trattino Reg. CE 44/01, mira ad uniformare le norme sui conflitti di
competenza ed a designare direttamente il foro competente, senza rinviare
alle disposizioni degli ordinamenti nazionali (ovvero alle norme sostanziali
delle Convenzioni internazionali, come quella di Vienna del 1980), assumendo
pertanto il concetto di Luogo di consegna un carattere assolutamente
economico e non giuridico.
9. Anche la Corte Suprema italiana ha aderito a tale impostazione interpretativa
con la sentenza 21191 del 05.10.2009.
Con detta pronuncia, gli Ermellini, sposando lorientamento europeo
sopradescritto, sono giunti a chiarire che il luogo di consegna deve essere
identificato con quello in cui la merce entra effettivamente nella disponibilit
materiale dellacquirente.
Il luogo delleffettiva consegna pertanto dovr essere individuato non gi in
quello in cui i beni sono consegnati al primo trasportatore, bens狸 al luogo di
consegna finale, non potendosi fare riferimento alla disciplina materiale
uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna proprio in considerazione delle
esigenza di certezza e prevedibilit che il legislatore comunitario ha inteso
soddisfare mediante la formulazione dellart. 5 Reg. CE 44/01.
10. Chiara la Corte Suprema nellaffermare che lidentificazione del luogo di
consegna in ipotesi di merci da trasportare va compiuta sulla scorta d un
criterio economico unificante il luogo finale di destinazione delle merci con
riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto.