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La determinazione della competenza giurisdizionale nel caso di
controversie relative alla compravendita di beni mobili allinterno
                       dellUnione Europea.
   Nellambito dellUnione Europea la competenza giurisdizionale, per i casi
    di controversia in materia civile o commerciale tra soggetti che
    appartengono a Stati Membri diversi, 竪 regolata dal Capo II del
    Regolamento CE 44/2001.

    Lart. 5, co. I, n. 1), lett. a) del Regolamento, in particolare, stabilisce, con
    riferimento alle controversie riguardanti la materia contrattuale, che sia
    giurisdizionalmente competente, oltre al giudice del foro del convenuto (il
    c.d. foro generale), anche quello del luogo in cui lobbligazione dedotta in
    giudizio 竪 stata o deve essere eseguita.

   E fatta salva in ogni caso la possibilit per le parti di determinare
    convenzionalmente il foro competente in via esclusiva (art. 23 Reg. CE
    44/01)
   Nelle ipotesi di contratti di compravendita o di prestazioni di servizio, inoltre,
    il Regolamento si spinge fino al punto di individuare specificatamente il luogo
    di esecuzione dellobbligazione asserendo che tale luogo corrisponda, per la
    prestazione di servizi, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi
    sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, ovvero, nel
    caso di compravendita, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono
    stati o sarebbero dovuti essere consegnati in base al contratto (art. 5, co. I, n.
    1), lett. b) primo e secondo trattino Reg. CE 44/01)
   Con riferimento a questultima previsione, per lungo tempo giurisprudenza e
    dottrina hanno ritenuto che al fine di individuare il foro competente dovesse
    adottarsi un concetto uniforme di consegna di tipo giuridico, basato per la
    precisione sulle previsioni della Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla
    vendita di cose mobili (in particolare sugli artt. 31 e 57).

   Tale opinione era fondata da un lato sul fatto che, avendo detta Convenzione
    trovato ampia diffusione, nella maggior parte dei casi di vendita
    internazionale essa rappresentava la lex substantiae del rapporto; dallaltro
    lato sul fatto che essa aveva comunque codificato principi giuridici condivisi
    da un gran numero di Stati.
   Per tali ragioni dunque si riteneva che il luogo di consegna corrispondesse a
    quello convenzionalmente determinato tra le parti, ed in mancanza al luogo in
    cui il venditore si liberava del rischio di perimento delle merci, generalmente
    mediante la consegna al vettore.

   Il sopradescritto orientamento 竪 stato completamente capovolto a seguito di
    una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la c.d. sentenza
    Color Drack. (Sentenza 3 maggio 2007, in causa C-386/05, Color Drack GmbH
    c. Lexx International Vetreibs GmbH)

   Con tale sentenza, la CGE ha affrontato il tema relativo allindividuazione del
    foro competente nellipotesi in cui i luoghi di consegna dei beni oggetto di
    compravendita siano pi湛 di uno.





   La Corte, in particolare, 竪 arrivata ad affermare che, in presenza di una
    molteplicit di luoghi di consegna, il giudice competente sar quello del luogo
    di esecuzione del contratto che assicura il collegamento pi湛 stretto tra il
    contratto stesso e lautorit giudicante adita, tale essendo il luogo della
    consegna principale la quale dovr essere determinata, non sulla base di
    principi giuridici, bens狸 in ragione di criteri meramente economici.
  Lorgano di giustizia europeo, infatti, ha spiegato come detto criterio di
   determinazione del foro risponda ai principi ispiratori del Reg. CE 44/01, i.e.
   uniformare le norme in tema di conflitto di competenza in materia civile e
   commerciale mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilit.
   Questa impostazione, infatti, presenta un duplice vantaggio:
1. consente allattore di comprendere ed identificare agilmente lautorit alla
    quale rivolgersi per tutelare i propri interessi;
2. permette al convenuto prevedere con semplicit il giudice di fronte al quale
    potr essere chiamato a presentare le proprie difese.

   La CGE, dunque, giunge a formulare un principio che (sebbene elaborato per
    dare risposta alla questione de quo, i.e. determinazione del foro in ipotesi di
    pi湛 luoghi di consegna) assume un valore generale e in quanto tale viene
    ripreso anche dalle corti nazionali.
   Sulla base della nuova ricostruzione interpretativa dunque lart. 5, n. 1) lett b)
    primo trattino Reg. CE 44/01, mira ad uniformare le norme sui conflitti di
    competenza ed a designare direttamente il foro competente, senza rinviare
    alle disposizioni degli ordinamenti nazionali (ovvero alle norme sostanziali
    delle Convenzioni internazionali, come quella di Vienna del 1980), assumendo
    pertanto il concetto di Luogo di consegna un carattere assolutamente
    economico e non giuridico.
   Anche la Corte Suprema italiana ha aderito a tale impostazione interpretativa
    con la sentenza 21191 del 05.10.2009.

   Con detta pronuncia, gli Ermellini, sposando lorientamento europeo
    sopradescritto, sono giunti a chiarire che il luogo di consegna deve essere
    identificato con quello in cui la merce entra effettivamente nella disponibilit
    materiale dellacquirente.

   Il luogo delleffettiva consegna pertanto dovr essere individuato non gi in
    quello in cui i beni sono consegnati al primo trasportatore, bens狸 al luogo di
    consegna finale, non potendosi fare riferimento alla disciplina materiale
    uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna proprio in considerazione delle
    esigenza di certezza e prevedibilit che il legislatore comunitario ha inteso
    soddisfare mediante la formulazione dellart. 5 Reg. CE 44/01.
   Chiara la Corte Suprema nellaffermare che lidentificazione del luogo di
    consegna in ipotesi di merci da trasportare va compiuta sulla scorta d un
    criterio economico unificante il luogo finale di destinazione delle merci con
    riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto.

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Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

  • 1. La determinazione della competenza giurisdizionale nel caso di controversie relative alla compravendita di beni mobili allinterno dellUnione Europea.
  • 2. Nellambito dellUnione Europea la competenza giurisdizionale, per i casi di controversia in materia civile o commerciale tra soggetti che appartengono a Stati Membri diversi, 竪 regolata dal Capo II del Regolamento CE 44/2001. Lart. 5, co. I, n. 1), lett. a) del Regolamento, in particolare, stabilisce, con riferimento alle controversie riguardanti la materia contrattuale, che sia giurisdizionalmente competente, oltre al giudice del foro del convenuto (il c.d. foro generale), anche quello del luogo in cui lobbligazione dedotta in giudizio 竪 stata o deve essere eseguita. E fatta salva in ogni caso la possibilit per le parti di determinare convenzionalmente il foro competente in via esclusiva (art. 23 Reg. CE 44/01)
  • 3. Nelle ipotesi di contratti di compravendita o di prestazioni di servizio, inoltre, il Regolamento si spinge fino al punto di individuare specificatamente il luogo di esecuzione dellobbligazione asserendo che tale luogo corrisponda, per la prestazione di servizi, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, ovvero, nel caso di compravendita, al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o sarebbero dovuti essere consegnati in base al contratto (art. 5, co. I, n. 1), lett. b) primo e secondo trattino Reg. CE 44/01)
  • 4. Con riferimento a questultima previsione, per lungo tempo giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che al fine di individuare il foro competente dovesse adottarsi un concetto uniforme di consegna di tipo giuridico, basato per la precisione sulle previsioni della Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla vendita di cose mobili (in particolare sugli artt. 31 e 57). Tale opinione era fondata da un lato sul fatto che, avendo detta Convenzione trovato ampia diffusione, nella maggior parte dei casi di vendita internazionale essa rappresentava la lex substantiae del rapporto; dallaltro lato sul fatto che essa aveva comunque codificato principi giuridici condivisi da un gran numero di Stati.
  • 5. Per tali ragioni dunque si riteneva che il luogo di consegna corrispondesse a quello convenzionalmente determinato tra le parti, ed in mancanza al luogo in cui il venditore si liberava del rischio di perimento delle merci, generalmente mediante la consegna al vettore. Il sopradescritto orientamento 竪 stato completamente capovolto a seguito di una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la c.d. sentenza Color Drack. (Sentenza 3 maggio 2007, in causa C-386/05, Color Drack GmbH c. Lexx International Vetreibs GmbH) Con tale sentenza, la CGE ha affrontato il tema relativo allindividuazione del foro competente nellipotesi in cui i luoghi di consegna dei beni oggetto di compravendita siano pi湛 di uno.
  • 6. La Corte, in particolare, 竪 arrivata ad affermare che, in presenza di una molteplicit di luoghi di consegna, il giudice competente sar quello del luogo di esecuzione del contratto che assicura il collegamento pi湛 stretto tra il contratto stesso e lautorit giudicante adita, tale essendo il luogo della consegna principale la quale dovr essere determinata, non sulla base di principi giuridici, bens狸 in ragione di criteri meramente economici.
  • 7. Lorgano di giustizia europeo, infatti, ha spiegato come detto criterio di determinazione del foro risponda ai principi ispiratori del Reg. CE 44/01, i.e. uniformare le norme in tema di conflitto di competenza in materia civile e commerciale mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilit. Questa impostazione, infatti, presenta un duplice vantaggio: 1. consente allattore di comprendere ed identificare agilmente lautorit alla quale rivolgersi per tutelare i propri interessi; 2. permette al convenuto prevedere con semplicit il giudice di fronte al quale potr essere chiamato a presentare le proprie difese. La CGE, dunque, giunge a formulare un principio che (sebbene elaborato per dare risposta alla questione de quo, i.e. determinazione del foro in ipotesi di pi湛 luoghi di consegna) assume un valore generale e in quanto tale viene ripreso anche dalle corti nazionali.
  • 8. Sulla base della nuova ricostruzione interpretativa dunque lart. 5, n. 1) lett b) primo trattino Reg. CE 44/01, mira ad uniformare le norme sui conflitti di competenza ed a designare direttamente il foro competente, senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali (ovvero alle norme sostanziali delle Convenzioni internazionali, come quella di Vienna del 1980), assumendo pertanto il concetto di Luogo di consegna un carattere assolutamente economico e non giuridico.
  • 9. Anche la Corte Suprema italiana ha aderito a tale impostazione interpretativa con la sentenza 21191 del 05.10.2009. Con detta pronuncia, gli Ermellini, sposando lorientamento europeo sopradescritto, sono giunti a chiarire che il luogo di consegna deve essere identificato con quello in cui la merce entra effettivamente nella disponibilit materiale dellacquirente. Il luogo delleffettiva consegna pertanto dovr essere individuato non gi in quello in cui i beni sono consegnati al primo trasportatore, bens狸 al luogo di consegna finale, non potendosi fare riferimento alla disciplina materiale uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna proprio in considerazione delle esigenza di certezza e prevedibilit che il legislatore comunitario ha inteso soddisfare mediante la formulazione dellart. 5 Reg. CE 44/01.
  • 10. Chiara la Corte Suprema nellaffermare che lidentificazione del luogo di consegna in ipotesi di merci da trasportare va compiuta sulla scorta d un criterio economico unificante il luogo finale di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto.