2. IMPOSTE DIRETTE
Dichiarazioni
Ricostruzione iniziali
della Dichiarazione
contabilit finale
Irap ?
Redazione dei
bilanci
2
3. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 1/7
ATTIVIT PREPARATORIA:
Ricognizione e raccolta delle scritture contabili
e documenti originari di contabilit;
Redazione, rettifica o ricostruzione della
contabilit generale dimpresa;
Ricostruzione del bilancio dellultimo esercizio
(ex art.89 L.F.);
Bilancio civilistico (stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa);
Criteri di valutazione: civilistici;
3
4. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 2/7
RICONCILIAZIONE FISCALE:
Ricostruzione del patrimonio iniziale alla data
del fallimento:
Confronto fra valutazione civilistica e relativo
valore normale (rettifiche fiscali);
Rilevazione di insussistenze di beni (eventuali
minusvalenze o plusvalenze, se si ricostruisce la
successiva vendita);
Ritrovamento di beni non contabilizzati (valore
normale in mancanza di supporti contabili);
4
5. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 3/7
DICHIARAZIONE INIZIALE :
Periodo dimposta: 1/1 data del fallimento;
Solo reddito dimpresa;
Regime fiscale del contribuente (ordinario o
minore);
Concorre alla determinazione del reddito
complessivo del fallito ( o dei soci o dei collab.
familiari) del periodo dimposta relativo;
5
6. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 4/7
MODALITA E TERMINI:
Presentazione esclusivamente in via
telematica;
Entro lultimo giorno del 10属 mese successivo
alla nomina del curat. (art.5 DPR 322/98);
Causa di esclusione dagli studi di settore;
Applicazione della normativa sulle societ
non operative (circ. 48 E/1997);
Compilazione modulo IRAP per la frazione
danno antecedente la dichiarazione di
fallimento;
6
7. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 5/7
RIEPILOGO:
1. redigere il bilancio civilistico dellultimo
esercizio precedente a quello in cui 竪 stato
dichiarato il fallimento ai sensi dellart. 89
L.F. (se non vi ha provveduto il fallito);
2. redigere il bilancio civilistico alla data del
fallimento;
3. apportare a questultimo le rettifiche
necessarie ai fini dellindividuazione del
patrimonio netto iniziale (ex art. 183
T.U.I.R. e art.18 del DPR 42/88);
7
8. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 6/7
RIEPILOGO:
4. redigere e presentare, se ancora nei termini
e non gi predisposta dal fallito, la
dichiarazione dei redditi relativa allultimo
periodo dimposta anteriore a quello in cui 竪
stato dichiarato il fallimento;
5. redigere e presentare la dichiarazione dei
redditi della frazione di esercizio anteriore
alla dichiarazione di fallimento;
8
9. IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali
- 7/7
RIEPILOGO:
6. comunicare, ex art. 18, comma 4, D.P.R.
n.42/88, mediante consegna o
raccomandata, allimprenditore individuale
fallito, ai suoi collaboratori familiari ed ai
soci (anche quelli non falliti) della societ di
persone fallita, le risultanze della predetta
dichiarazione (per linclusione delle sue
risultanze nella normale dichiarazione del
periodo dimposta).
9
10. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 1/9
NO IRAP (salvo il caso dellesercizio
provvisorio);
Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88
Maxi periodo fallimentare;
Determinazione del reddito:
+ residuo attivo
- patrimonio netto
---------------
= reddito periodo fallimentare
10
11. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 2/9
Determinazione del residuo attivo (R.M.
153/98):
+ attivo realizzato
- spese di procedura
- debiti pagati dalla procedura
--------------------------
= residuo attivo
Non pu嘆 assumere valori negativi;
11
12. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 3/9
Restituzione di beni al fallito (il residuo attivo
assume valori positivi):
Restituzione di denaro valor nominale;
Restituzione in natura valore normale;
12
13. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 4/9
Le passivit accertate, ma non insinuate, non
possono essere detratte dal residuo attivo;
Se i beni restituiti rientrano nella sfera
personale (non imprenditoriale) del fallito, non
possono rientrare nel concetto fiscale di
residuo attivo.
13
14. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 5/9
Determinazione del patrimonio netto iniziale:
Deve essere indicato nella dichiarazione iniziale
della procedura;
Criteri di valutazione fiscali;
Il curatore lo deve ricostruire anche se
limpresa teneva una contabilit semplificata;
Nel caso risulti un deficit, il patrimonio si
assume pari a zero (art. 18, comma 2, DPR
42/88); 14
15. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 6/9
Ulteriori rettifiche (nel caso di fallimento di societ di
persone o imprenditori individuali):
+ Residuo attivo;
- patrimonio netto iniziale;
----------------------
Foglio di lavoro di
Microsoft Excel
= reddito periodo fallimentare;
+ debiti personali dei falliti pagati dalla procedura;
- corrispettivi della vendita dei beni personali dei falliti;
----------------------
= Risultato finale fiscale della procedura (reddito
dimpresa)
15
16. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 7/9
Il risultato della dichiarazione finale andr a
far parte del reddito complessivo del periodo
dimposta in cui la procedura viene chiusa per
le societ di capitali, mentre verr attribuito
allimprenditore fallito o, pro quota , ai soci
della societ di persone (per essere inserito
nella dichiarazione personale relativa al
medesimo periodo dimposta).
16
17. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 8/9
Riporto e compensazione delle perdite:
consentito il riporto e la compensazione delle
perdite (C.M. 26/E/02) sia per la procedura
che in caso di nuova impresa successiva al
fallimento;
Non 竪 possibile il riporto delle perdite per le
imprese minori (artt.8 e 79 TUIR);
Stessi criteri di compensazione o riporto
utilizzati dalle imprese in bonis;
17
18. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
- 9/9
Problematica relativa alle ritenute subite:
Scomputate dalleventuale imposta dovuta dalla
procedura nel caso delle societ di capitali;
Attribuite allimprenditore individuale o ai soci
della societ di persone;
La possibilit di richiedere il rimborso 竪
attribuita al fallito tornato in bonis (C.M.
26/E/02);
18
19. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
aspetti operativi 1/2
Termine di presentazione (art.5 co.4, DPR
322/98): ultimo giorno del 10属 mese successivo
a quello di chiusura del fallimento;
Modello da utilizzare (art.1, co.1, DPR
322/98):
procedura chiusa entro il 30/12/04:
UNICO 2004;
procedura chiusa dal 31/12/04 al
30/12/05: UNICO 2005;
19
20. IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale
aspetti operativi 2/2
Quadri da compilare: reddito dimpresa
ordinaria, dati relativi a soci, amministratori e
sindaci;
NO parametri, NO studi di settore, NO
societ non operative;
Sottoscrizione: il curatore , anche se ormai non
pi湛 in carica;
Codice carica: 3 (curatore fallimentare);
Stato dellimpresa: quello al momento della
dichiarazione (verificare);
Situazione: quello di riferimento - 2 (per. succ.
alla dich. di fall.);
20
21. IVA: al momento della
dichiarazione di fallimento
Dichiarazione Dichiarazione
relativa allanno ex art. 8,
nel corso del comma 4,
quale 竪 stato DPR 322/98
dichiarato il Dichiarazione
fallimento relativa allanno
precedente la
dichiarazione di
fallimento
Dichiarazion
e ex art.35
fatturazion
e
21
22. IVA: dichiarazione ex art. 35
Variazione dati :
1. Indicazione della data di dichiarazione
di fallimento;
2. Dati del curatore;
3. Depositario delle scritture contabili;
Termini di presentazione:
30 giorni dalla nomina;
22
23. IVA: dichiarazione dellanno precedente a
quello della dichiarazione di fallimento
Solo se i termini di presentazione non sono
scaduti al momento della dichiarazione di
fallimento (e se non vi ha gi provveduto il
fallito);
Termini di presentazione: alternativamente
quello pi湛 lungo fra:
quattro mesi dalla nomina;
termini ordinari;
23
24. IVA: dichiarazione relativa allanno nel
corso del quale 竪 stato dichiarato il
fallimento - 1/5
Termini di presentazione: ordinari
Si compone di due moduli:
il primo 竪 relativo alla frazione danno ante
fallimento;
il secondo 竪 relativo alla frazione danno
post fallimento;
24
25. IVA: dichiarazione relativa allanno nel
corso del quale 竪 stato dichiarato il
fallimento - 2/5
Primo modulo (ante fallimento):
barrare VA5 (prima frazione danno);
compilare quadro VX (riporti);
25
26. IVA: dichiarazione relativa allanno nel
corso del quale 竪 stato dichiarato il
fallimento - 3/5
QUADRO VX (ante fallimento):
debito iva nella prima frazione danno: si
riporta solo il saldo a debito o a credito
risultante dal quadro VL del secondo modulo
(post fallimento) per non alterare la par
condicio creditorum;
26
27. IVA: dichiarazione relativa allanno nel
corso del quale 竪 stato dichiarato il
fallimento - 4/5
QUADRO VX (ante fallimento):
credito iva nella prima frazione danno: si
effettua la somma o la compensazione (a
seconda dei casi) dei saldi della sezione 2
dei quadri VL relativi ai due periodi danno;
27
28. IVA: dichiarazione relativa allanno nel
corso del quale 竪 stato dichiarato il
fallimento - 5/5
Secondo modulo (post fallimento):
non compilare quadro VX;
relativo alle sole operazioni poste in
essere dal curatore fallimentare;
28
29. IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4
DPR 322/98
serve per consentire allAmministrazione Finanziaria
di presentare insinuazione al passivo;
contiene esclusivamente le operazioni effettuate
nella parte di anno solare che precede la
dichiarazione di fallimento;
non consente la richiesta di rimborso;
Termini di presentazione:
4 mesi dalla nomina mediante consegna o spedizione
allAgenzia delle Entrate (non in via telematica);
29
30. IVA: fatturazione e annotazione delle
operazioni precedenti la dichiarazione di
fallimento
solo qualora non siano scaduti i relativi
termini;
entro quattro mesi dalla nomina;
30
31. IVA: durante la procedura
Dichiarazione
annuale Comunicazioni
annuali dati fatturazion
e
Eventuali
dichiarazioni
ex art.35
31
32. IVA: fatturazione e liquidazione periodica
della procedura
per le operazioni poste in essere dalla
procedura la fatturazione va eseguita entro 30
giorni dalleffettuazione delloperazione;
la liquidazione periodica va effettuata solo se
nel periodo mensile o trimestrale sono state
annotate operazioni imponibili;
possibilit di opzione per le liquidazioni
trimestrali (con autorizzazione del G.D.) -
maggiorazione 1%;
32
33. IVA: comunicazione annuale dati
il curatore non rientra fra i soggetti
obbligati ad eseguirla (neanche per leventuale
periodo precedente linizio della procedura) -
art. 8 bis del D.P.R. 322/98 ;
33
34. IVA: dichiarazioni annuali
obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale (anche in assenza di operazioni
imponibili);
esclusivamente in via telematica;
nei termini ordinari;
34
35. IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione
dati)
qualora ne ricorrano gli ordinari presupposti;
entro 30 giorni;
mediante consegna allAg. Entrate, in via
telematica o mediante raccomandata;
possibilit di cessazione attivit (se 竪 terminata
la fase di liquidazione dellattivo per quanto
riguarda le operazioni imponibili) C.M. 3 del
28/01/92;
35
36. IVA: altre questioni
Trattamento
Casi di
delle note di
rimborso Adempiment
credito
i finali
ricevute
36
37. IVA: casi di rimborso 1/3
a - la richiesta di rimborso, effettuata dal
fallito, 竪 ancora pendente al momento della
dichiarazione di fallimento;
b - la richiesta viene effettuata dal curatore
fallimentare per un credito sorto in epoca
antecedente la sentenza di fallimento;
c - la richiesta di rimborso riguarda le
operazioni relative alla procedura fallimentare.
37
38. IVA: casi di rimborso (tratti comuni)
2/3
sempre mediante compilazione del modello VR;
entro i termini ordinari;
esonero dalla presentazione di fideiussione fino
a .258.228,40 (per intero periodo
fallimentare e non per singolo rimborso);
allesecuzione provvedono direttamente gli
uffici delle entrate e non i concessionari;
38
39. IVA: casi di rimborso (credito iva finale)
3/3
Credito iva al termine della procedura:
rimborso in caso di cessazione attivit
(chiusura partita iva);
cessione del credito pro soluto;
rinuncia al credito (mai);
chiusura del fallimento in pendenza delle
procedure di rimborso con ripresa delle azioni
esecutive individuali (pignoramento del credito
presso terzi); 39
40. IVA: trattamento delle note di credito
1/3
Presupposti per lemissione della nota di credito
da parte del cedente o prestatore di servizio
(devono coesistere):
1 emissione ed annotazione della fattura
relativa alloperazione originaria;
2 insinuazione del relativo credito al passivo
fallimentare;
3 infruttuosit totale o parziale della
procedura;
40
41. IVA: trattamento delle note di credito
2/3
Caratteristiche delle note di credito:
a. riguardare sia limposta che limponibile (non sono ammissibili
note di credito di sola iva);
b. annotata dal cedente o prestatore sul registro ex art.25
DPR 633/72 (registro degli acquisti);
c. termine iniziale per lemissione: momento dellaccertamento
dellinfruttuosit della procedura fallimentare, cio竪 a partire
dallesecutivit dal piano di riparto finale o, in mancanza di
riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo contro il
decreto di chiusura della procedura (gg.15 dallaffissione);
d. assenza di un termine finale temporale giuridico per
lemissione (termine per esercitare in concreto il diritto alla
detrazione: prima della liquidazione periodica o della
dichiarazione annuale nella quale 竪 esercitato il diritto alla
detrazione);
41
42. IVA: trattamento delle note di credito
3/3
Comportamento del curatore al momento della
ricezione (risoluzione n.155 del 12 ottobre 2001
dellAgenzia delle Entrate):
non determina debito dimposta per la procedura
fallimentare;
deve essere annotata dal curatore nel registro
delle fatture emesse in aumento, senza ulteriori
adempimenti dichiarativi a suo carico;
42
43. I.C.I.: aspetti generali 1/6
Rif. legisl.: art. 10, co.6 D. Lgs 504/92:
Imposta dovuta per ciascun anno di possesso;
Imposta prelevata dal ricavato dalla vendita
dellimmobile;
Pagamento entro 3 mesi dallincasso del prezzo
di vendita;
Dichiarazione entro 3 mesi dallincasso del
prezzo di vendita;
43
44. I.C.I.: aspetti generali 2/6
Il calcolo dellimposta deve essere effettuato
distintamente per ciascuna annualit
(ragguagliata ai mesi di possesso) rientrante
nel periodo della procedura;
Versamento in unica soluzione (unico bollettino o
un bollettino per ciascun anno);
Applicazioni delle aliquote agevolate e delle
detrazioni con riferimento alla posizione del
fallito (soggetto passivo) nei confronti
dellimmobile;
44
45. I.C.I.: aspetti generali 3/6
Periodo di possesso (caso generale):
Termine iniziale: data apertura procedura;
Termine finale: data del decreto di
trasferimento dellimmobile;
Foglio di lavoro di
Microsoft Excel
45
46. I.C.I.: aspetti generali 4/6
Altri adempimenti del curatore:
1) Caso di cessione dellimmobile prima della
dichiarazione di fallimento (nelle more dei
termini per la presentazione della
dichiarazione):
il curatore presenta la dichiarazione;
il curatore NON paga limposta (il comune dovr
insinuarsi in chirografo);
46
47. I.C.I.: aspetti generali 5/6
Altri adempimenti del curatore:
2) Immobile pervenuto durante la procedura
(successione ereditaria o revocatoria):
Il curatore presenta la dich. iniziale, se
dovuta, entro i termini ordinari (a far data,
rispettivamente, dallapertura della successione
o dal passaggio in giudicato della sentenza di
revoca);
Il curatore calcola e paga lici dopo la vendita
per il periodo che intercorre fra il termine
sopra indicato e la vendita;
47
48. I.C.I.: aspetti generali 6/6
Altri adempimenti del curatore:
3) Chiusura della procedura prima della vendita
del bene:
La chiusura della procedura far venir meno la
sospensione dei termini per il pagamento che
dovr essere effettuato dal fallito tornato in
bonis nei termini ordinari;
Ritardo del pagamento non sanzionato perch辿
imputabile a causa prevista dalla legge;
48
Editor's Notes
#7: 1] Non vi 竪 alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dellimpresa fallita relativa al periodo dimposta antecedente a quello in cui 竪 intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformit, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, lAmministrazione Finanziaria si 竪 espressa per lobbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ci嘆 sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dellAvvocatura della Stato, lAmministrazione Finanziaria propende per lobbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si pu嘆 concordare con chi, in dottrina, esclude lobbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dellimpresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poich辿 竪 lunico a disporre della documentazione necessaria.
#9: Non vi 竪 alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dellimpresa fallita relativa al periodo dimposta antecedente a quello in cui 竪 intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformit, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, lAmministrazione Finanziaria si 竪 espressa per lobbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ci嘆 sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dellAvvocatura della Stato, lAmministrazione Finanziaria propende per lobbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si pu嘆 concordare con chi, in dottrina, esclude lobbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dellimpresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poich辿 竪 lunico a disporre della documentazione necessaria.