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AGEVOLAZIONI
FISCALI PER
RICERCATORI,
DOCENTI
Requisiti
soggettivi
Soggetti in
possesso di un
titolo di studio
universitario o
equiparato
Soggetti che sono
stati non
occasionalmente
residenti all’estero
Soggetti che hanno svolto all’estero documentata
attività di ricerca o docenza per almeno
due anni continuativi, presso centri di ricerca
pubblici o privati o
università
Soggetti che
svolgono attività di
docenza e ricerca
in Italia
Soggetti che
acquisiscono la
residenza fiscale
nel territorio dello
Stato.
Possesso del
titolo di
studio
universitario
Sono ammessi tutti i
titoli accademici
universitari o
equiparati
I titoli di studio conseguiti all’estero non sono
automaticamente riconosciuti in Italia, ma
necessitano della dichiarazione di valore da
richiedere alla competente autorità consolare
Periodo di
permanenza
all’estero
Permanenza
stabile e non
occasionale
lA durata della attività di
ricerca o docenza che
deve essersi protratta
all’estero per almeno due
anni consecutivi
Il periodo di due anni deve
essere calcolato sulla base
del calendario comune e non
sulla base dei periodi di
residenza fiscale
Per l’attività di
docenza, può essere
calcolato sulla base
della durata degli anni
accademici
Attività documentata di
ricerca o docenza
all’estero
L’attività di ricerca può essere individuata
nella attività destinata alla ricerca di base,
alla ricerca industriale, di sviluppo
sperimentale e a studi di fattibilità, svolta
presso un organismo di ricerca
Organismi di
ricerca
Università, gli istituti di ricerca, le
agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, gli intermediari
dell’innovazione, le entità collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca
Indipendentemente dal loro status
giuridico e dalla fonte di
finanziamento, la cui finalità principale
consiste nello svolgere in maniera
indipendente attività di ricerca
Entità che svolgono anche
attività economiche purché tali
attività siano contabilmente
distinte da quelle di ricerca
Attività di
docenza
Attività di
insegnamento svolta
presso istituzioni
universitarie,
pubbliche e private
Non deve essere
necessariamente stata
svolta nei due anni
immediatamente
precedenti il rientro
E' sufficiente che l’interessato, prima
di rientrare in Italia, abbia svolto tali
qualificate attività all’estero per un
periodo minimo ed ininterrotto di
almeno ventiquattro mesi.
Il beneficio non si rivolge soltanto ai cittadini
italiani o europei emigrati che intendano far
ritorno in Italia ma interessa in linea generale
tutti i residenti all’estero, sia italiani che
stranieri
I quali per le loro particolari conoscenze
possono favorire lo sviluppo della ricerca e
la diffusione del sapere in Italia,
trasferendovi il know how acquisito
attraverso l’attività svolta all’estero
Il periodo di ventiquattro mesi si
ritiene compiuto se l’attività è stata
svolta per due anni accademici
continuativo. E' possibile, inoltre,
sommare il periodo di svolgimento
della attività di docenza e della
attività di ricerca
Svolgimento
dell'attività di
docenza o ricerca
in Italia
I soggetti
interessati devono
venire a svolgere
la loro attività in
Italia
L'attività deve
consistere nella
ricerca o nella
docenza
Deve essere stata
svolta presso una
università o un centro
di ricerca, pubblico o
privato all'estero
Attività da
svolgere in
Italia
Non rileva la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per
l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro
di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della
peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture
organizzative finalizzate alla ricerca
Per l’attività di docenza possono ritenersi
agevolabili tutte le attività finalizzate
all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla
formazione svolte presso università, scuole,
uffici o aziende, pubblici o privati
Requisito della
residenza fiscale
in Italia
Il docente o il ricercatore
acquisisca la residenza fiscale in
Italia e che ciò avvenga in
conseguenza dello svolgimento
della attività nel territorio italiano
Nel caso in cui il docente o il
ricercatore abbia iniziato a
svolgere l’attività in Italia prima di
trasferirvi la residenza
Nell caso in cui abbia
trasferito la residenza in
Italia ed abbia poi
iniziato a svolgervi
l’attività
I redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento
della attività di docenza e ricerca concorrono
alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 10%
Misura
dell’agevolazione,
durata e redditi
agevolabili
Sono esclusi dal
valore della
produzione netta
ai fini dell’IRAP
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta
in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di
imposta successivi, sempreché permanga la residenza
fiscale in Italia
Viceversa se il docente o il ricercatore trasferisca
la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale
viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui
egli risulti non più fiscalmente residente in Italia
Rientrano nell'agevolazione i redditi di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49 del TUIR ed i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui all'articolo 50 del medesimo TUIR, nonché i redditi di
lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR

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AGEVOLAZIONI FISCALI PER RICERCATORI E DOCENTI

  • 2. Requisiti soggettivi Soggetti in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato Soggetti che sono stati non occasionalmente residenti all’estero Soggetti che hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università Soggetti che svolgono attività di docenza e ricerca in Italia Soggetti che acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Possesso del titolo di studio universitario Sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, ma necessitano della dichiarazione di valore da richiedere alla competente autorità consolare
  • 3. Periodo di permanenza all’estero Permanenza stabile e non occasionale lA durata della attività di ricerca o docenza che deve essersi protratta all’estero per almeno due anni consecutivi Il periodo di due anni deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale Per l’attività di docenza, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici Attività documentata di ricerca o docenza all’estero L’attività di ricerca può essere individuata nella attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, svolta presso un organismo di ricerca
  • 4. Organismi di ricerca Università, gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca Indipendentemente dal loro status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca Entità che svolgono anche attività economiche purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca Attività di docenza Attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private Non deve essere necessariamente stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro E' sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.
  • 5. Il beneficio non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri I quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero Il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativo. E' possibile, inoltre, sommare il periodo di svolgimento della attività di docenza e della attività di ricerca Svolgimento dell'attività di docenza o ricerca in Italia I soggetti interessati devono venire a svolgere la loro attività in Italia L'attività deve consistere nella ricerca o nella docenza Deve essere stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato all'estero
  • 6. Attività da svolgere in Italia Non rileva la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca Per l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati Requisito della residenza fiscale in Italia Il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale in Italia e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività nel territorio italiano Nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività in Italia prima di trasferirvi la residenza Nell caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgervi l’attività
  • 7. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento della attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% Misura dell’agevolazione, durata e redditi agevolabili Sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’IRAP L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia Viceversa se il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia Rientrano nell'agevolazione i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del medesimo TUIR, nonché i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR