Lo scopo di questo documento `e di fornire unintroduzione sulla normativa an-
tiricilaggio in Italia e sui relativi sistemi informatici atti ad ostacolare tale feno-
meno, inoltre sar`a introdotto il concetto di crimine informatico, mediante una
breve presentazione dei soggetti interessati.
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Antiriciclaggio
1. Antiriciclaggio
Luca Suriano1
20 settembre 2012
1
Documento realizzato per lintegrazione di un credito formativo in Reti e Sicu-
rezza, Universit`a degli Studi del Molise, corso di laurea in Informatica. Docente Prof.
M.Petrone.
3. Capitolo 1
Fondamenti
1.1 Introduzione
Lo scopo di questo documento `e di fornire unintroduzione sulla normativa an-
tiricilaggio in Italia e sui relativi sistemi informatici atti ad ostacolare tale feno-
meno, inoltre sar`a introdotto il concetto di crimine informatico, mediante una
breve presentazione dei soggetti interessati.
Le attivit`a criminali rappresentano un costo molto elevato per il nostro Paese
e contribuiscono a mantenere il capitale sociale a livelli molto bassi, con gra-
vissime conseguenze, sia economiche che sociali. I crimini relativi al riciclaggio
costituiscono non soltanto una minaccia per i cittadini e per la comunit`a, ma
aggrediscono anche le fondamenta della democrazia e delleconomia, causando
indebolimento nelle istituzioni e s鍖ducia nello stato di diritto.
Spesso le organizzazioni criminali si avvalgono dello sfruttamento di soggetti in-
consapevoli, esponendoli a rischi, sia legali sia reputazionali, minandone peraltro
anche la stabilit`a psico鍖sica.
Le contromisure adottate sono molteplici e diversi鍖cate, la Banca dItalia, ad
esempio, ha previsto una serie di organi di vigilanza, ognuno nellambito delle
rispettive competenze, con lincarico di monitorare costantemente quei sistemi
e quelle procedure deputate a mitigare il rischio di riciclaggio.
Le banche sono tenute a svolgere un ruolo di collaborazione attiva con le autorit`a
di vigilanza e giudiziarie nella prevenzione dellutilizzo del sistema 鍖nanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit`a criminose e di 鍖nanziamento del
terrorismo.
1.2 Riciclaggio
Il riciclaggio `e un reato molto grave, il codice penale Italiano infatti prevede
pene che possono variare da 4 a 12 anni di carcere e multe da 1000 a 15.000
euro; il riciclaggio di denaro `e un insieme di operazioni volte a dare una parvenza
2
4. CAPITOLO 1. FONDAMENTI 3
lecita a capitali di dubbia provenienza, rendendo cos`脹 leventuale identi鍖cazione
molto di鍖cile, se non con strumenti informatici adeguati.
Lincriminazione per reati inerenti il riciclaggio `e considerato uno strumento
nella lotta alla criminalit`a organizzata, la cui attivit`a `e caratterizzata da due
momenti principali: quello dellacquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi
e quello successivo della pulitura, consistente nel far apparire leciti i pro鍖tti
di provenienza delittuosa.
Di seguito `e stata estrapolata dal decreto legislativo 231/2007 ed adattata al
documento, una lista che consente di individuare il riciclaggio in diversi contesti:
la conversione o il trasferimento di beni, e鍖ettuati essendo a conoscenza
che essi provengono da unattivit`a criminosa o da una partecipazione a
tale attivit`a, allo scopo di occultare o dissimulare lorigine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivit`a a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
loccultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubica-
zione, disposizione, movimento, propriet`a dei beni o dei diritti sugli stessi,
e鍖ettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da unattivit`a
criminosa o da una partecipazione a tale attivit`a;
lacquisto, la detenzione o lutilizzazione di beni essendo a conoscenza,
al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da unattivit`a
criminosa o da una partecipazione a tale attivit`a;
la partecipazione ad uno degli atti esposti nei punti precedenti, lassocia-
zione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiu-
tare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
lesecuzione;
Il riciclaggio `e considerato tale anche se le attivit`a che hanno generato i
beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario
o di un Paese terzo.
1.3 Criminalit`a informatica
Prima di proseguire `e necessario presentare alcune 鍖gure che in questo ambito
sono particolarmente attive, seppur con scopi nettamente diversi, gli hackers
ed i crackers. I primi possono essere considerati soggetti poco pericolosi per la
sicurezza aziendale perch卒e non si pre鍖ggono la distruzione dei sistemi informatici
o lacquisizione di informazioni riservate. Il loro 鍖ne `e pi`u tecnologico e in
certi casi etico, ad esempio garantire la libert`a di uso della rete e la libera
circolazione delle informazioni, spesso una s鍖da e il desiderio di comprovare le
proprie capacit`a con i sistemi di sicurezza del sistema oggetto di attacco.
Si accontentano, insomma, di riuscire a violare un sistema particolarmente osti-
co, anzich卒e rubarne i contenuti. Nei confronti di queste categorie si `e sviluppata
una notevole attenzione da parte delle societ`a di consulenza e delle imprese, che
5. CAPITOLO 1. FONDAMENTI 4
hanno cercato sempre pi`u di coinvolgere gli hackers negli aspetti di sicurezza
con particolare riferimento alla prevenzione dei crimini informatici.
I crackers invece sono gli autentici criminali informatici, e da essi le imprese de-
vono correre ai ripari per salvaguardare lintegrit`a delle loro reti informatiche.
Sono de鍖niti quegli specialisti che manipolano le insicurezze che esistono allin-
terno dei sistemi digitali per copiare, alterare e/o distruggere le informazioni.
Il loro scopo fondamentale `e distruggere i sistemi nei quali riescono a penetrare.
A di鍖erenza dunque degli hackers, i crackers non si pongono questioni etiche
paragonabili ed `e per questa ragione che sono disponibili a o鍖erte di natura
criminale.
Attraverso il loro abile operato, la loro capacit`a di forzare i sistemi informatici
sino a entrarvi nei pi`u reconditi meandri, organizzazioni criminali intenzionate
a commettere una frode verso una banca, per esempio, oppure imprese che
vogliano carpire segreti industriali alle proprie concorrenti, possono farlo.
Il celeberrimo spionaggio industriale `e un reato economico di鍖uso e per motivi
intuibili piuttosto di鍖cile da prevenire. Trafugare informazioni non `e partico-
larmente arduo, soprattutto nei confronti delle societ`a pi`u grandi. Dimensioni
rilevanti fanno aumentare proporzionalmente la vulnerabilit`a di unimpresa, sia
per il numero e le possibilit`a di molteplici connessioni telematiche, sia per il con-
gruo numero di soggetti che ricoprono ruoli prestigiosi e quindi sono a conoscenza
di dati riservati.
La criminalit`a perpetrata grazie allutilizzo del mezzo informatico, denomina-
ta cyber-crime, comprende svariate tipologie criminali distinte. Oltre tutto nel
tempo, le reti informatiche, i processi di globalizzazione economici hanno favo-
rito la delocalizzazione sia in senso generale che particolarmente riferita al com-
mercio e allinvestimento 鍖nanziario, incrementando esponenzialmente il numero
delle transazioni on-line.
A 鍖anco della criminalit`a 鍖nanziaria classica, quale ad esempio il riciclaggio
dei proventi illeciti, si aggiunge quindi quella appropriativa compiuta in re-
te. Le opportunit`a on-line o鍖erte dal mezzo informatico in questo senso sono
numerose e producono una cospicua tipologia di comportamenti criminali.
La crescita delle organizzazioni criminali `e passata da strutture rudimentali a
u鍖ci supportati da servizi informatici e tecnologici altamente avanzati, dalla
consulenza di faccendieri senza scrupoli alla鍖liazione di veri e propri esperti in
campo economico, 鍖nanziario, giuridico e ovviamente informatico.
6. Capitolo 2
Normativa
2.1 Decreto legge 231/2007
La normativa antiriciclaggio dello Stato Italiano `e complessa, ricca di norme
e decreti che nel corso degli anni si sono susseguite, tuttavia per un articolo
introduttivo sullargomento ritengo possa essere su鍖ciente presentare il decreto
legislativo 231/2007, che rappresenta senza ombra di dubbio il nodo normativo
centrale sullantiriciclaggio del nostro Paese.
La normativa Antiriciclaggio, decreto 231/2007, concernente la prevenzione
dellutilizzo del sistema 鍖nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di atti-
vit`a criminose e di 鍖nanziamento del terrorismo, ha come obiettivo quello di
intercettare quei soggetti che accumulano denaro derivante da attivit`a crimino-
se, quali corruzione, furto, spaccio di droga, evasione 鍖scale, tra鍖co di armi, e
che, producendo guadagni illeciti, li reimmettono poi sul mercato legale dopo
unaccurata operazione di lavaggio, ostacolandone la tracciabilit`a delle origini.
Oltre ad essere una norma vincolante ai 鍖ni giuridici, tale disciplina stabilisce
delle norme comportamentali da adottare, le principali misure antiriciclaggio
sono:
Limitazione alluso del denaro contante
Istituzione dellArchivio Unico Informatico
Adeguata veri鍖ca della clientela / Pro鍖lo di rischio della clientela
Analisi operazioni sospette / veri鍖ca indici di anomalia
Segnalazione operazioni sospette
Gli obblighi variano a seconda dellintermediario di destinazione (banche, 鍖du-
ciarie, etc.).1
1Lelenco completo ed esaustivo `e reperibile sul sito della Banca dItalia:
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti/antiriciclaggio/normativa
5
7. CAPITOLO 2. NORMATIVA 6
2.1.1 Archivio Unico Informatico
Larchivio unico informatico (AUI), consentendo la tracciabilit`a dei 鍖ussi 鍖nan-
ziari interni al sistema, `e un presidio fondamentale nellattivit`a di prevenzione
e contrasto al riciclaggio, nonch`e 鍖nanziamento del terrorismo e costituisce il
principale strumento informatico per lindividuazione delle operazioni sospette;
in pratica `e un database molto complesso allinterno del quale devono essere re-
gistrate le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata veri鍖ca
della clientela.
La corretta alimentazione, ossia inserimento e modi鍖ca dei dati, dellArchi-
vio Unico Informatico costituisce la parte fondamentale di tutto il sistema di
contrasto al riciclaggio di denaro sporco o 鍖nanziamento del terrorismo.
LArchivio rappresenta il documento contabile pi`u importante di ogni Interme-
diario 鍖nanziario, esso infatti rappresenta la memoria storica dellultimo decen-
nio2
della clientela relativamente alla storia economica e 鍖nanziaria di ognuno,
considerata indispensabile per qualunque indagine di polizia giudiziaria.
Trattasi di un grande contenitore, destinato a raccogliere ed ospitare una serie
di informazioni riguardanti il cliente e le operazioni dal medesimo poste in essere
secondo speci鍖che regole dettate dal Ministero del Tesoro3
.
Ai 鍖ni della ricerca delle operazioni a rischio di riciclaggio o 鍖nanziamento del
terrorismo, lArchivio Unico Informatico costituisce un prezioso strumento di
ausilio per la ricerca delle Operazioni sospette degne di rilevo ai 鍖ni dellinoltro
di una Segnalazione.
2In realt`a larchivio `e stato istituito nel 1994, per cui la memoria storica dovrebbe essere
per lo meno di 25 anni, tuttavia solo negli ultimi 10/15 anni si sono fatti passi in avanti
mediante un utilizzo consapevole.
3Da notare che le regole sono del tutto sconosciute agli operatori.
8. Capitolo 3
Sistemi informatici anti
riciclaggio
3.1 Gianos
Le banche sono tenute a svolgere un ruolo di collaborazione attiva con le autorit`a
di vigilanza e giudiziarie nella prevenzione dellutilizzo del sistema 鍖nanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivit`a criminose e di 鍖nanziamento del ter-
rorismo. Detta collaborazione viene resa esercitando diverse azioni di controllo
e di formazione del personale.
Ogni banca deve registrare e conservare in un apposito archivio informatico
(Aui) tutte le operazioni uguali o superiori a 15mila euro o frazioni di questo
importo che, sommate tra loro, per sette giorni, giungano alla soglia e identi鍖care
gli autori delle operazioni.
Per comprendere come siano complicati i controlli senza il contributo di sistemi
informatici dedicati, si pensi che in Italia, ogni mese, vengono fatte, mediamente,
25 milioni di operazioni che hanno importi pari o superiori a 15mila euro.
Gianos `e lacronimo di Generatori di Indici di Anomalia per Operazioni
Sospette, `e un programma informatico di ausilio, che svolge funzioni comple-
mentari alla valutazione dei comportamenti sospetti, senza deresponsabilizzare
o sostituire gli operatori.
Le anomalie sono elaborate da centinaia di regole pre鍖ssate, messe a punto da
un comitato interbancario di esperti sulla base di istruzioni operative emanate
della Banca dItalia.
Ci sono regole comuni a tutte le banche ed altre che ciascun intermediario pu`o
personalizzare in relazione alle proprie speci鍖cit`a. Ogni regola `e sottoposta a
lunghe sperimentazioni. Gianos opera dal 1994 e nelle fasi di progettazione tutte
le associazioni interbancarie parteciparono alle attivit`a di studio e sperimenta-
zione. Il programma `e continuamente aggiornato, ne sono state rilasciate circa
20 versioni.
7
9. CAPITOLO 3. SISTEMI INFORMATICI ANTI RICICLAGGIO 8
Il prodotto ha acquisito la stima degli operatori, lattenzione delle autorit`a di vi-
gilanza e della magistratura, ed `e oggi riconosciuto motivo di orgoglio del sistema
bancario italiano nella lotta al riciclaggio e al 鍖nanziamento del terrorismo.
La banca dItalia a鍖erma che non sussiste il pericolo che soggetti non autorizzati
possano accedere a questi dati. Il programma `e integrato nelle forti policy
di sicurezza della banca. A monte dellaccesso c`e un preventivo sistema di
autenticazione e uno di autorizzazione; su questa ultima analisi tuttavia, mi si
consenta di non essere daccordo, ritengo che c`e sempre un pericolo, soprattutto
se il fattore umano `e onnipresente, come nel caso speci鍖co.
3.2 Conclusioni
Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il 鍖nanziamento del terrorismo
sono senza dubbio gravi fenomeni criminali nel mercato 鍖nanziario che vanno
ad intaccare profondamente il corretto ed e鍖ciente svolgimento delle attivit`a
鍖nanziarie, indebolendone i meccanismi e minando la solidit`a, lintegrit`a e la
stabilit`a non solo degli enti creditizi e 鍖nanziari, ma anche dellintero sistema
economico della Repubblica.
Se da un lato le nuove tecnologie dellinformazione hanno contribuito grande-
mente alla globalizzazione dellattivit`a 鍖nanziaria e alla crescita economica in
genere, dallaltro hanno anche comportato un aumento dei rischi che ogni sog-
getto deve attentamente analizzare per evitare, sia pure inconsapevolmente, di
prestare il 鍖anco ad operazioni aventi natura criminosa.
I sistemi informatici devono basarsi su speci鍖che regole, e attenersi scrupolo-
samente alle norme vigenti, ad esempio, visionando la policy di alcune banche
sullutilizzo dellAUI ho potuto constatare che alcune regole sono basilari:
Adeguata veri鍖ca dei nuovi soggetti da inserire nel sistema;
Le informazioni sul nuovo soggetto devono essere registrate e conservate
con sicurezza;
Il sistema deve prevedere la segnalazione delle operazioni sospette;
Adeguate procedure interne e formazione del personale che dovr`a intera-
gire col sistema.
I sistemi anti riciclaggio sono software complessi, che lavorano quotidianamente
su una mole impressionante di dati, il nodo centrale risulta essere sicuramente
lArchivio Unico Centrale, poich`e `e in esso che sono raccolte tutte le transazioni
di ciascun utente, nonch`e ogni possibile dato anagra鍖co che lo riguardi.
In buona sostanza, la maggior parte dei sistemi Antiriciclaggio devono svolge-
re gli adempimenti relativi alla identi鍖cazione della clientela, alla registrazio-
ne delle prestazioni fornite, alla conservazione dellArchivio Unico Informatico,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/2007.
Da notare, in鍖ne, che anche in questi casi, il fattore umano gioca un ruolo fon-
damentale; gli operatori1
infatti sono tenuti a segnalare allUIF2
e con precise
1Si intende principalmente gli operatori bancari, coloro che sono allo sportello.
2U鍖cio Informazioni Finanziarie.
10. CAPITOLO 3. SISTEMI INFORMATICI ANTI RICICLAGGIO 9
modalit`a, le operazioni ritenute in qualche modo illecite, per sospetto riciclag-
gio o 鍖nanziamento del terrorismo. E quando c`e di mezzo lessere umano, il
problema `e sempre dietro langolo ...!