Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile
Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti.
Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro.
I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessit di recepimento nel diritto nazionale.
I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi.
Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette.
E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.
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1. Marco Krogh
Notaio
D.LGS 231/2007 E REGOLAMENTO UE
Lobbligo di astensione e la deroga allobbligo di astensione
Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007
attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui
l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai
lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile
Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di
astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai
principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti.
Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una
forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro.
I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente
applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni
dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro
entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessit di recepimento nel
diritto nazionale.
I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati
membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei
regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi.
Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare
ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette.
E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi
derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni
lavorativi dalla segnalazione.
ATTUALE QUADRO NORMATIVO
D.lgs 231/2007 (attualmente in vigore)
Art. 35.
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
1.I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entit,
2. Marco Krogh
Notaio
provengano da attivit criminosa. Il sospetto 竪 desunto dalle caratteristiche, dall'entit, dalla natura
delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza
conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacit economica e
dell'attivit svolta dal soggetto cui 竪 riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente
decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la
soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non
coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalit
di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al
fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.
2.In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono
l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di
operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non
possa essere rinviata tenuto conto della normale operativit ovvero nei casi in cui il differimento
dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto
l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.
3.I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione
delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente
alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalit di cui all'articolo 6, comma 4, lettera
d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare
tempestivit, completezza e riservatezza delle stesse.
4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro
dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono
violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non
comportano responsabilit di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a
conoscenza dell'attivit criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attivit illegale sia stata
realizzata.
5.L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso
dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorit giudiziaria o in relazione a tale
procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o pi湛 avvocati ai
sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualit di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Art. 42.
Astensione
1.I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilit oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della
clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono
dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni
e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
3. Marco Krogh
Notaio
2.I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o
prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale
gi in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societ fiduciarie, trust, societ
anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali
misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entit giuridiche, altrimenti denominate,
aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non 竪 possibile identificare il titolare effettivo n辿 verificarne
l'identit.
3.I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui
esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza
del cliente in un procedimento innanzi a un'autorit giudiziaria o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualit di intentarlo o evitarlo.
4.E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba
essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.
NUOVO REGOLAMENTO UE
Considerando
(143) I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i
consulenti tributari non dovrebbero essere obbligati a trasmettere alla FIU o a un organo di
autoregolamentazione le informazioni ricevute da uno dei loro clienti o in merito a uno di essi nel
corso dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento della sua difesa o rappresentanza
in un procedimento giudiziario o in relazione ad esso, compresa l'attivit di consulenza
sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Tuttavia, tale eccezione
non dovrebbe applicarsi qualora il professionista legale, revisore dei conti, contabile esterno o
consulente tributario partecipi alle attivit di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la
consulenza legale sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il
professionista legale, revisore dei conti, contabile esterno o consulente tributario sia a conoscenza
del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Tale conoscenza e il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive. La consulenza
legale richiesta in relazione a procedimenti giudiziari in corso non dovrebbe essere considerata una
consulenza legale a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In linea con l'approccio basato
sul rischio, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di individuare ulteriori situazioni in cui,
tenuto conto dell'elevato rischio di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del
terrorismo connesso a determinati tipi di operazioni, l'esenzione dall'obbligo di segnalazione non si
applica. Nell'individuare tali ulteriori situazioni, gli Stati membri devono garantire il rispetto, in
particolare, degli articoli 7 e 47 della Carta
(144) In via eccezionale, i soggetti obbligati dovrebbero poter eseguire operazioni sospette prima di
informare la FIU qualora non realizzarle sia impossibile o rischi di vanificare gli sforzi di perseguire i
beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tuttavia tale
eccezione non dovrebbe essere invocata in relazione alle operazioni interessate dagli obblighi
internazionali accettati dallo Stato membro della FIU di congelare senza indugio i fondi o altri beni
4. Marco Krogh
Notaio
dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o dei finanziatori del terrorismo, conformemente alle
pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 21
Incapacit di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela
1. Il soggetto obbligato che non 竪 in grado di rispettare l'obbligo di applicare le misure di adeguata
verifica della clientela previste dall'articolo 20, paragrafo 1, si astiene dall'effettuare un'operazione
o dall'avviare un rapporto d'affari, pone fine al rapporto d'affari e vaglia l'eventualit di segnalare,
in relazione al cliente, un'operazione sospetta alla FIU a norma dell'articolo 69. La cessazione di un
rapporto d'affari a norma del primo comma del presente paragrafo non vieta di ricevere i fondi
definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 dovuti al soggetto obbligato. Se il
soggetto obbligato ha il dovere di proteggere i beni del proprio cliente, la cessazione del rapporto
d'affari non si intende come un obbligo di cessione dei beni del cliente.
Nel caso dei contratti di assicurazione sulla vita, i soggetti obbligati, se necessario come misura
alternativa alla cessazione del rapporto d'affari, si astengono dall'effettuare operazioni per il
cliente, compresi i pagamenti ai beneficiari, fino a quando non siano rispettate le misure di
adeguata verifica della clientela di cui all''articolo 20, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai notai, agli avvocati, ad altri liberi professionisti legali, ai revisori dei
conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari, nella misura in cui tali persone esaminino la
posizione giuridica del loro cliente o espletino compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in
un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento. Il primo comma non si applica quando i
soggetti obbligati ivi menzionati: a) sono coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto
associati o nel finanziamento del terrorismo; b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio,
reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo, o c) sono a conoscenza del fatto che il
cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o finanziamento del
terrorismo. La conoscenza o il fine possono essere desunti da circostanze di fatto oggettive.
3. Il soggetto obbligato conserva le registrazioni delle azioni intraprese al fine di ottemperare
all'obbligo di applicare le misure di adeguata verifica della clientela, comprese le registrazioni delle
decisioni adottate e le motivazioni e i documenti giustificativi pertinenti. I documenti, i dati o le
informazioni in possesso del soggetto obbligato sono aggiornati ogniqualvolta l'adeguata verifica
della clientela 竪 riesaminata a norma dell'articolo 26. L'obbligo di conservare le registrazioni di cui
al primo comma del presente paragrafo si applica anche alle situazioni in cui i soggetti obbligati
rifiutino di instaurare un rapporto d'affari, cessare un rapporto d'affari o applicare misure
alternative ai sensi del paragrafo 1.
4. Entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'AMLA emana
orientamenti congiunti con l'Autorit bancaria europea in merito alle misure che possono essere
adottate dagli enti creditizi e finanziari per garantire il rispetto delle norme in materia di AML/CFT
nell'attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/92/UE, anche in relazione ai rapporti d'affari
maggiormente interessati dalle pratiche di eliminazione dei rischi.
5. Marco Krogh
Notaio
Articolo 70
Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti
obbligati
1. In deroga all'articolo 69, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di
cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), di trasmettere le informazioni di cui all'articolo 69,
paragrafo 1, a un organo di autoregolamentazione designato dallo Stato membro. L'organo di
autoregolamentazione designato trasmette tempestivamente le informazioni di cui al primo
comma alla FIU senza filtrarle.
2. I notai, gli avvocati, altri liberi professionisti legali, i revisori dei conti, i contabili esterni e i
consulenti tributari sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura in cui
tale esenzione riguarda informazioni che essi ricevono o ottengono su un cliente, nel corso
dell'esame della sua posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal
fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica quando i soggetti obbligati ivi menzionati: a) sono
coinvolti nel riciclaggio di denaro, nei reati presupposto associati o nel finanziamento del
terrorismo; b) forniscono consulenza legale a fini di riciclaggio, reati presupposto associati o
finanziamento del terrorismo; o
c) sono a conoscenza del fatto che il cliente chiede consulenza legale a fini di riciclaggio, reati
presupposto associati o finanziamento del terrorismo; la conoscenza o il fine possono essere
desunti da circostanze di fatto oggettive.
3. Oltre alle situazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, ove giustificato sulla base dei rischi pi湛
elevati di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo connesso a
determinati tipi di operazioni, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al paragrafo
2, primo comma, non si applichi a tali tipi di operazioni e, se del caso, imporre obblighi di
segnalazione supplementari ai soggetti obbligati di cui al medesimo paragrafo. Gli Stati membri
notificano alla Commissione qualsiasi decisione adottata a norma del presente paragrafo. La
Commissione comunica le decisioni agli altri Stati membri.
Articolo 71
Astensione dall'esecuzione di operazioni
1. I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire un'operazione quando essi sanno o sospettano che sia
collegata a proventi di attivit criminose o al finanziamento del terrorismo prima di aver presentato una
segnalazione in conformit dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e di aver rispettato
eventuali altre istruzioni specifiche impartite dalla FIU o dall'autorit competente in conformit del diritto
applicabile. I soggetti obbligati possono eseguire l'operazione in questione dopo aver valutato i rischi
derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi
dalla segnalazione.
2. Qualora non sia possibile per un soggetto obbligato astenersi dall'eseguire un'operazione di cui al
paragrafo 1 o qualora tale astensione possa ostacolare il perseguimento dei beneficiari di un'operazione
sospetta, il soggetto obbligato informa la FIU dopo aver eseguito l'operazione.
Marco Krogh (11 maggio 2024)