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7
OPINIONI
I
l nostro sistema paese galleg-
gia in un palese stato di crisi
che non 竪 solo quella dei titoli
e titoloni economici dellulti-
ma ora, ma un pi湛 diffuso disagio che,
se non intercettato e contingentato,
nelle sue innumerevoli componenti e
sfaccettature sociali e strutturali, pu嘆
condurre a un pericoloso, magari defi-
nitivo, declino sociale, politico, cultu-
rale poi difficilmente contrastabile e/o
recuperabile.
Nei suoi corsi e ricorsi la storia sta ulti-
mamente registrando un nuovo vigore
anche dellantico conflitto tra i macro
poteri istituzionali e registra inoltre la
sempre pi湛 pervasiva presenza di un
potere trasversale quale quello eco-
nomico, al quale gli altri poteri civili
dovrebbero essere assolutamente im-
permeabili.
Uno dei cardini dello stato moderno,
introdotti da pensatori quali Monte-
squieu basandosi sullanalisi delle isti-
tuzioni inglesi e della loro evoluzione
nel corso del XVII e del XVIII secolo,
distingue in modo marcato il potere
legislativo da quello esecutivo e giudi-
ziario.
La dizione potere implica il pieno
esercizio di diritti conferiti ad un or-
gano dello Stato, senza alcuna interfe-
renza, ingerenza o condizionamento
da parte di altri organi dello Stato o di
terze parti.
La Costituzione Italiana, entrata in
di ANTONIO PANIGALLI POTERI E...
CONSEGUENZE
vigore il 1属 gennaio 1948, ha stabili-
to i principi istituzionali cui i massimi
organi dello Stato devono attenersi e
che sono quelli classici delle demo-
crazie liberali, fondati cio辿 sulla netta
distinzione e indipendenza tra i poteri
istituzionali: il legislativo, lesecutivo e
il giudiziario.
Il primo comma dellart. 104 della Co-
stituzione dispone che La magistra-
tura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere,
ma, nel 1966, Aldo Moro modific嘆 la
sezione disciplinare dei provvedimen-
ti a carico dei magistrati introducendo
nella sua composizione tre componenti
eletti dal parlamento.
Larticolo 68 della Costituzione pre-
vede che un parlamentare, nel periodo
in cui svolge le sue funzioni, sia circon-
dato da una garanzia di impunibilit,
valida fino al termine del proprio man-
dato, quando il deputato o il senatore
terminano il loro mandato perdono il
diritto allimmunit e tornano a esse-
re come tutti gli altri cittadini, quindi
perseguibili per i reati eventualmente
commessi, ma dal 1993 fu modificato
dopo le note vicende di Mani pulite.
Proprio per quanto riguarda linterpre-
tazione dellart. 68 si 竪 potuto riscon-
trare infatti, come diverse sono state
nel tempo le posizioni della dottrina; si
sono avute posizioni che hanno ristret-
to al massimo lambito di applicazione
della norma costituzionale e interpre-
7
tazioni che tendevano ad estenderla;
pu嘆 sembrare banale ma 竪 necessario
mettere subito in chiaro la ratio di que-
sto importante istituto, soprattutto agli
occhi di chi, non conoscendo la mate-
ria, tende immediatamente (come quasi
tutti noi) a porsi in contrasto anche con
la sola idea di immunit, concependo-
la come un inutile ed antidemocratico
privilegio che il Parlamento si 竪 auto
concesso solo per soddisfare interessi
ed esigenze dei suoi componenti.
Praticamente in tutti i paesi civili e
democratici, a reale tutela della gens
publica e dello Stato 竪 utilizzato uno
dei due seguenti sistemi. Il potere le-
gislativo ha una sorta di jus/veto sul
potere giuridico, che quindi non 竪
assolutamente indipendente e in que-
sto caso sono quasi totalmente annulla-
te le immunit di sorta sia per il potere
legislativo che per quello esecutivo.
In alternativa, il potere giuridico 竪 as-
solutamente indipendente (come nel
belpaese) ed apolitico (come dovrebbe
essere nel belpaese) e in questo caso,
nella stragrande maggioranza dei pae-
si, 竪 previsto listituto della immunit
parlamentare.
Non voglio pronunciarmi su quale delle
due soluzioni sia la migliore, ma riten-
go sia assolutamente necessaria una ri-
flessione sulla atipica attuale situazione
italiana, che limita specularmente sia
lautonomia del Parlamento sia quella
della Magistratura.
12MESI
NOVEMBRE 2009

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  • 1. 7 OPINIONI I l nostro sistema paese galleg- gia in un palese stato di crisi che non 竪 solo quella dei titoli e titoloni economici dellulti- ma ora, ma un pi湛 diffuso disagio che, se non intercettato e contingentato, nelle sue innumerevoli componenti e sfaccettature sociali e strutturali, pu嘆 condurre a un pericoloso, magari defi- nitivo, declino sociale, politico, cultu- rale poi difficilmente contrastabile e/o recuperabile. Nei suoi corsi e ricorsi la storia sta ulti- mamente registrando un nuovo vigore anche dellantico conflitto tra i macro poteri istituzionali e registra inoltre la sempre pi湛 pervasiva presenza di un potere trasversale quale quello eco- nomico, al quale gli altri poteri civili dovrebbero essere assolutamente im- permeabili. Uno dei cardini dello stato moderno, introdotti da pensatori quali Monte- squieu basandosi sullanalisi delle isti- tuzioni inglesi e della loro evoluzione nel corso del XVII e del XVIII secolo, distingue in modo marcato il potere legislativo da quello esecutivo e giudi- ziario. La dizione potere implica il pieno esercizio di diritti conferiti ad un or- gano dello Stato, senza alcuna interfe- renza, ingerenza o condizionamento da parte di altri organi dello Stato o di terze parti. La Costituzione Italiana, entrata in di ANTONIO PANIGALLI POTERI E... CONSEGUENZE vigore il 1属 gennaio 1948, ha stabili- to i principi istituzionali cui i massimi organi dello Stato devono attenersi e che sono quelli classici delle demo- crazie liberali, fondati cio辿 sulla netta distinzione e indipendenza tra i poteri istituzionali: il legislativo, lesecutivo e il giudiziario. Il primo comma dellart. 104 della Co- stituzione dispone che La magistra- tura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma, nel 1966, Aldo Moro modific嘆 la sezione disciplinare dei provvedimen- ti a carico dei magistrati introducendo nella sua composizione tre componenti eletti dal parlamento. Larticolo 68 della Costituzione pre- vede che un parlamentare, nel periodo in cui svolge le sue funzioni, sia circon- dato da una garanzia di impunibilit, valida fino al termine del proprio man- dato, quando il deputato o il senatore terminano il loro mandato perdono il diritto allimmunit e tornano a esse- re come tutti gli altri cittadini, quindi perseguibili per i reati eventualmente commessi, ma dal 1993 fu modificato dopo le note vicende di Mani pulite. Proprio per quanto riguarda linterpre- tazione dellart. 68 si 竪 potuto riscon- trare infatti, come diverse sono state nel tempo le posizioni della dottrina; si sono avute posizioni che hanno ristret- to al massimo lambito di applicazione della norma costituzionale e interpre- 7 tazioni che tendevano ad estenderla; pu嘆 sembrare banale ma 竪 necessario mettere subito in chiaro la ratio di que- sto importante istituto, soprattutto agli occhi di chi, non conoscendo la mate- ria, tende immediatamente (come quasi tutti noi) a porsi in contrasto anche con la sola idea di immunit, concependo- la come un inutile ed antidemocratico privilegio che il Parlamento si 竪 auto concesso solo per soddisfare interessi ed esigenze dei suoi componenti. Praticamente in tutti i paesi civili e democratici, a reale tutela della gens publica e dello Stato 竪 utilizzato uno dei due seguenti sistemi. Il potere le- gislativo ha una sorta di jus/veto sul potere giuridico, che quindi non 竪 assolutamente indipendente e in que- sto caso sono quasi totalmente annulla- te le immunit di sorta sia per il potere legislativo che per quello esecutivo. In alternativa, il potere giuridico 竪 as- solutamente indipendente (come nel belpaese) ed apolitico (come dovrebbe essere nel belpaese) e in questo caso, nella stragrande maggioranza dei pae- si, 竪 previsto listituto della immunit parlamentare. Non voglio pronunciarmi su quale delle due soluzioni sia la migliore, ma riten- go sia assolutamente necessaria una ri- flessione sulla atipica attuale situazione italiana, che limita specularmente sia lautonomia del Parlamento sia quella della Magistratura. 12MESI NOVEMBRE 2009