3. Apprendistato
di 1° livello
Successivamente
al conseguimento
della qualifica o
del diploma
professionale
Successivamente
al diploma di
istruzione
secondaria
superiore
Al fine di conseguire la
qualificazione
professionale ai fini
contrattuali
E' consentita la
trasformazione del
contratto in
apprendistato
professionalizzante
In questo caso la durata
massima complessiva dei due
periodi di apprendistato non può
eccedere quella individuata dal
C.c.n.l. (art. 42, c. 5)
Non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
bensì la continuità dell’originario contratto di lavoro
subordinato stipulato tra le parti
4. Contributi Inps applicati ai
Datori di lavoro che
occupano alle dipendenze
un numero di addetti <= a 9
L'aliquota complessiva del
10% a carico dei datori di
lavoro stessi, è ridotta in
ragione dell'anno di vigenza
del contratto
E limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti
percentuali per i periodi
contributivi maturati nel 1° anno
di contratto
E di 7 punti
percentuali per i
periodi contributivi
maturati nel 2°
anno di contratto,
Con aliquota del 10% per i
periodi contributivi maturati
negli anni di contratto
successivi al secondo
5. Assunzioni effettuate a
decorrere dal 24/09/
2015
L'aliquota contributiva a carico del datore
di lavoro per gli anni di contratto
successivi al secondo è pari al 5% della
retribuzione imponibile ai fini
previdenzial
Per i datori di lavoro che
occupano alle dipendenze un
numero di addetti <= a 9 ed
assumono con contratto di
apprendistato di 1° livello
Mentre negli anni
di contratto
successivi al 2° si
applica l’aliquota
del 10%.
Trasformazione del contratto
di apprendistato in
professionalizzante
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO CIGS, la misura dei
contributi dovuti è incrementata dalle relative aliquote di finanziamento o di fondi di solidarietÃ
Dalla data di trasformazione del contratto,
l'aliquota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali
Il datore di lavoro deve versare ll'aliquota di finanziamento della NASpI pari
all'1,31% ed il contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%