ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Apprendistato
professionalizzante,
senza limiti di età, di
lavoratori beneficiari
di indennità di
mobilità
Titel
Apprendistato
professionalizzante,
senza limiti di età, di
lavoratori beneficiari di
indennità di mobilità
Beneficiari di
indennità di
mobilità
Utilizzo della sola tipologia
dell’apprendistato professionalizzante ai
fini delle assunzioni, senza limiti di età,
di lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità
Deroga ai limiti di età
previsti in via ordinaria
dalle norme
sull’apprendistato
Regime
contributivo
Nel periodo di
durata del regime
agevolato vale a
dire i primi 18
mesi
Aliquota complessiva da
versare pari al 15,84% di cui il
10% a carico del datore di
lavoro ed il 5,84% a carico
dell’apprendista)
Al termine del
periodo agevolato
(dal 19° mese)
Contribuzione datoriale
è dovuta in misura
piena in relazione al
settore di
classificazione
Quella a carico
dell’apprendista preserva la
misura del 5,84% solo per il
periodo di residua durata del
contratto di apprendistato
Non trova applicazione la
contribuzione di finanziamento
della NASpI
Non si applicano le agevolazioni
introdotte dall’art. 22, comma 1, della
legge n. 183/2011
Aventi lo scopo di promuovere
l’occupazione giovanile” presso i
datori di lavoro con un numero di
addetti non superiore a nove unità
Al termine del
periodo di
apprendistato
A seguito della prosecuzione del
rapporto di lavoro anche l’aliquota
contributiva a carico del lavoratore è
dovuta in misura piena in relazione al
settore di classificazione ed alle
caratteristiche aziendali del datore di
lavoro
Durata del
periodo di
formazione
Non può eccedere
il limite di tre anni
Non può eccedere i
cinque anni per
l’artigianato
Esclusioni
Conservazione dei benefici contributivi
in capo al datore di lavoro per un anno
dalla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di
formazione
Incentivi
economici
In misura pari al 50% della indennità di
mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore per il residuo periodo di fruizione

More Related Content

Apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità

  • 1. Apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità
  • 2. Titel Apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità Beneficiari di indennità di mobilità Utilizzo della sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità Deroga ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato Regime contributivo Nel periodo di durata del regime agevolato vale a dire i primi 18 mesi Aliquota complessiva da versare pari al 15,84% di cui il 10% a carico del datore di lavoro ed il 5,84% a carico dell’apprendista) Al termine del periodo agevolato (dal 19° mese) Contribuzione datoriale è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione Quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato
  • 3. Non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI Non si applicano le agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 Aventi lo scopo di promuovere l’occupazione giovanile” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità Al termine del periodo di apprendistato A seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro
  • 4. Durata del periodo di formazione Non può eccedere il limite di tre anni Non può eccedere i cinque anni per l’artigianato Esclusioni Conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione Incentivi economici In misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione