Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili sono obbligati, in ogni caso, ad avere in forza un disabile.
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ASSUNZIONE DI DISABILI: NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2017
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Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili sono
obbligati, in ogni caso, ad avere in forza un disabile.
Circolare n.2 del 16/01/2017
ASSUNZIONE DI DISABILI:
NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2017
Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999 i datori di lavoro che
occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili
(c.d. quota di riserva) variabile in funzione del numero di lavoratori validi e computabili
che risultano in forza in azienda.
Il numero delle assunzioni obbligatorie è stabilito nella seguente misura:
Lavoratori computabili Assunzioni obbligatorie
da 15 a 35 1
da 36 a 50 2
oltre 50 7% dei lavoratori occupati
Con specifico riferimento alle aziende che occupavano da 15 a 35 dipendenti, fino al 31
dicembre 2016 trovava applicazione un particolare regime di favore in base al quale
l’obbligo di assunzione del disabile insorgeva solo in caso di una nuova assunzione,
intendendo per tale quella che risultava “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in
servizio” e che, pertanto, realizzava un effettivo incremento dell’organico aziendale.
Pertanto, ad esempio, se un’azienda occupava 15 dipendenti computabili, l’obbligo di
assumere un disabile sorgeva soltanto al momento in cui si procedeva all’assunzione del 16°
dipendente computabile.
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LA NOVITÀ
Con effetto dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 68/1999
dall’art. 3 del D.Lgs n. 151/2015, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori
disabili non è più subordinata, per i suddetti datori di lavoro all’effettuazione di una
“nuova assunzione”.
Tale obbligo, infatti, sorgerà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori
computabili.
Le conseguenze Sul piano operativo
I datori di lavoro che già si trovano nella fascia di organico da 15 a 35 dipendenti
computabili dovranno provvedere a coprire la quota di riserva. Poiché la legge prevede che
i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60
giorni dal momento in cui è scattato l’obbligo, si ritiene che la decorrenza dei 60 giorni
scatti a partire dal 1° gennaio 2017, ossia dall’insorgenza dell’obbligo medesimo (prima
escluso se non nel momento in cui si realizzava una nuova assunzione, dopo essere entrati
nella fascia in questione).
Allo stesso modo, i datori di lavoro che d’ora in poi supereranno la soglia dei 14 dipendenti
computabili dovranno seguire la stessa regola. Qualora dovessero avere in forza lavoratori
già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il
collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva qualora gli stessi
abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.
Le sanzioni
Sempre in tema di collocamento mirato il Dlgs 185/2016 ha innalzato gli importi
sanzionatori in caso di mancata assunzione dei disabili.
L’articolo 15, della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge
l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è
tenuto al versamento di una somma pari a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato nella giornata.