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DECRETO EX ART. 28 LEGGE 300 DEL 1970
La SLC CGL della Camera del Lavoro Territoriale Civitavecchia,
Roma Nord, Viterbo, nella persona del Segretario Generale, ha
proposto ricorso ai sensi della legge n. 300 del 1970 art. 28 nei
confronti della societ TIM s.p.a ed ha denunciato come
antisindacale la condotta tenuta dalla convenuta esponendo quanto
segue:
Nellottobre del 2016 TIM spa ha comunicato alle OOSS ed al
Coordinamento Nazionale delle RSU lintenzione di recedere dai
contratti aziendali in essere fornendo a tal fine una bozza di rinnovo
che le OOSS avrebbero dovuto sottoscrivere (incontro del
6.10.2016);
dopo una fase di confronto e di agitazione sindacale, TIM, non
condividendo le proposte formulate dalle parti sociali, ha
comunicato a tutti i dipendenti il nuovo regolamento, imponendone
la lettura unitamente ad un testo che imputava alle OOSS presunti
comportamenti omissivi;
in seguito, per嘆, TIM ha avviato solo con alcune sigle sindacali
(Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL Tlc) una serie di incontri tesi a
modificare il contenuto del regolamento comunicato in 2.2.2017,
escludendo da tali incontri le altre organizzazioni sindacali, tra le
quali lodierna ricorrente, e lo stesso Coordinamento Nazionale
RSU;
in sostanza, secondo la tesi della ricorrente, TIM ha, di fatto,
concordato solo con alcune sigle sindacali le modifiche al
regolamento dettato unilateralmente, escludendo il SLC Cgil e le
altre OOSS non convocate, ed il Coordinamento Nazionale RSU che
invece costituisce proprio lorgano deputato alla contrattazione;
il SLC Cigl ha, pertanto, posto in evidenza come la condotta sopra
descritta sia antisindacale in quanto, in spregio alle previsioni del
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TU sulla rappresentanza del 10.1.2014 e dellaccordo aziendale
attuativo del 23.6.2016, violi il pluralismo sindacale ivi previsto,
consentendo a TIM di scegliere a monte lintelocutore sindacale e di
adottare un regolamento efficace erga omnes pur non essendo
stato approvato dalla maggioranza del Coordinamento Nazionale
RSU;
del resto, secondo il SLC Cgil, anche il solo svolgimento delle
trattative descritte, con esclusione della ricorrente e del
Coordinamento Nazionale RSU, costituisce una oggettiva condotta
antisindacale cos狸 come il testo allegato alla comunicazione del
2.2.2017 che contiene valutazioni negative circa loperato dei
sindacati e la cui lettura 竪 stata indebitamente imposta ai lavoratori;
tanto premesso, il SLC Cigl ha chiesto al Giudice di dichiarare il
carattere antisindacale della condotta descritta e linefficacia del
regolamento negoziato dalla societ convenuta in violazione del
Protocollo del 23.6.2016 inibendo altres狸 a TIM spa di negoziare o
trattare le materie previste dal CCNL per il livello aziendale con
soggetti diversi da quelli previsti;
ha chiesto altres狸 a questo Giudice di dichiarare antisindacale
limposizione della lettura dei giudizi aziendali sui sindacati
contenuti nella mail del 2.2.2017, inibendo a TIM spa di utilizzare
strumenti a lettura vincolata per diffondere comunicazioni o giudizi
sulloperato delle OOSS;
TIM s.p.a., come si dir a breve, non si 竪 costituita validamente nel
presente procedimento, bench竪 ritualmente citata;
Sentita la discussione delle parti il Giudice si 竪, poi, riservato di
decidere.

Giova prima di tutto chiarire la questione relativa alla costituzione
di TIM spa;
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con decreto del 15.6.2017 questo Giudice ha fissato per la
discussione del ricorso ludienza del 10.7.2017 assegnando alla
ricorrente termine per la notifica fino al 30.6.2017;
la notificazione del ricorso 竪 avvenuta, per via telematica, in data
22.6.2017 presso lindirizzo di posta elettronica della convenuta
risultante dalla visura camerale e dal registro INI PEC, il tutto
depositato telematicamente in conformit alle norme di legge;
alludienza fissata del 10.7.2017, verificata la mancata costituzione
di TIM spa e la regolarit della notificazione, sentita la discussione
della OS ricorrente, il Giudice si 竪 riservato di decidere;
竪 dunque corretto ritenere che con la riserva di decidere il
procedimento sia entrato nella fase di decisione alla quale lart. 293
c.p.c. collega l'impossibilit della costituzione del convenuto
contumace, preclusione che deriva da inderogabili esigenze di
coordinamento tra l'attivit difensiva delle parti e l'esercizio della
funzione decisoria ( cfr Cass. n. 3363 del 1998 );
竪 stato infatti chiarito che la preclusione posta dall'art. 293 cod.
proc. civ. alla costituzione del contumace in una udienza successiva
a quella di rimessione della causa al collegio risponde ad
inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attivit difensiva delle
parti e l'esercizio della funzione decisoria, onde nessun potere 竪
conferito al giudice di consentire - qualunque sia stata la ragione
della inosservanza del termine massimo di legge - al contumace una
costituzione successiva alla suddetta udienza, da intendersi, peraltro,
come riferita al tempo di trattazione di ogni singola causa e non a
quello complessivamente riservato dall'ufficio alla trattazione di
tutte le cause fissate per quel giorno, talch辿 l'udienza stessa deve
ritenersi chiusa, con effetto preclusivo della costituzione, nel
momento in cui il giudice disponga la chiusura del verbale della
causa trattata, opponendovi la propria sottoscrizione (Cass. 8978
del 1992);
per quanto riguarda nello specifico il procedimento ex art. 28 legge
300/70, 竪 bene precisare che il meccanismo di decisione della causa
non 竪 quello di cui allart.429 c.p.c. bens狸 il decreto con il quale si
definisce lintera fase c.d. sommaria. Ne consegue che con la
chiusura della discussione e la riserva della decisione il
procedimento entra nella fase nella quale non 竪 pi湛 consentita la
costituzione del contumace, come sopra chiarito;
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del resto e per mera completezza si osserva che nessun vizio della
notificazione 竪 stato ravvisato nel caso in esame;
con istanza depositata in data 11.7.2017, ossia il giorno successivo
alla discussione del ricorso, TIM spa ha chiesto al Giudice la
rimessione della causa sul ruolo per consentire la sua costituzione
sostenendo di non aver rinvenuto la notifica del ricorso nella propria
casella di posta elettronica certificata;
竪 stata quindi fissata una nuova udienza per il 18.7.2017, al fine di
consentire la discussione nel contraddittorio delle parti circa la
richiesta di TIM spa;
in tale occasione la difesa di TIM ha precisato che la mancata
tempestiva costituzione in giudizio era imputabile al soggetto terzo
al quale 竪 affidata la gestione della casella di posta elettronica presso
la quale latto 竪 stato notificato, soggetto che non aveva
correttamente e tempestivamente inoltrato latto al competente
ufficio Telecom (cos狸 a verbale, udienza del 18.7.2017) ;
in altre parole, nessuna contestazione 竪 stata sollevata circa la
regolarit della notifica del ricorso che si perfeziona, come 竪 noto,
con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna presso
lindirizzo di posta elettronica certificata del destinatario dellatto
(art. 3 bis legge n. 53 del 1994);
sotto questo aspetto devono quindi ritenersi certamente irrilevanti le
vicende successive alla notificazione dellatto ed in particolare
quelle che derivano dallorganizzazione della quale TELECOM ha
ritenuto di dotarsi per la gestione della propria casella di posta
elettronica certificata;
correttamente quindi la difesa del SLC Cgil si 竪 opposta alla
costituzione in giudizio da parte di TELECOM ITALIA spa,
denominata anche TIM spa, in quanto tardiva ed inammissibile;
infine, si osserva che ludienza del 18 luglio 2017 era stata fissata
appositamente per la decisione sullistanza presentata da
TELECOM e non costituiva quindi una diversa ipotesi di rimessione
sul ruolo che avrebbe riaperto la possibilit della costituzione del
convenuto contumace;
la costituzione di TELECOM ITALIA deve quindi ritenersi,
definitivamente, preclusa;
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nel merito la domanda 竪 fondata e deve essere accolta, secondo
ragione e diritto;
il TU sulle relazioni industriali del 23 giugno 2016 chiaramente
rimette al Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia spa la
funzione di contrattazione di secondo livello: il Coordinamento ha
funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie ed 竪 delegato dalle stesse ad
effettuare con lAzienda la contrattazione di secondo livello, nonch辿
a sottoscrivere intese ed a recepire le informative di carattere
nazionale ( Sezione A, punto 2 );
dagli atti di causa risulta che con comunicazione del 6.10.2016
(all.6) TIM spa ha formalmente disdetto gli accordi integrativi
sottoscritti in data 14 e 15 maggio 2008, con decorrenza dal
31.1.2017, auspicando unintesa con le OOSS per definire il nuovo
assetto complessivo della contrattazione di secondo livello;
dopo una fase di agitazione sindacale ( comunicato del 12.10.2016,
scioperi del 22.11.2016 e 13.12.2016 ), TIM ha convocato le OOSS
per un incontro fissato per il 23.1.2017; tale convocazione
correttamente 竪 stata rivolta anche al Coordinamento Nazionale
RSU (all.11);
con comunicazione del 2.2.2017 TIM ha informato i propri
dipendenti che sarebbe stato adottato un nuovo regolamento
integrativo della contrattazione di secondo livello in quanto, nel
recente incontro del 23.1.2017, nessuna proposta era stata formulata
dalle OO.SS. (all.15);
successivamente, per嘆, TIM ha avviato con alcune OOSS ( Fistel 
CISL, UILCOM  UIL e UGL  TIC ) una ricognizione comune
sulla situazione sindacale in atto, in relazione alla disponibilit
manifestata, escludendo da tale confronto sia il Coordinamento
Nazionale RSU che il SLC Cgil (all.18);
i successivi verbali di incontro, cos狸 come il comunicato congiunto
delle suddette organizzazioni sindacali del 24.2.2017 e quello UIL 
COM del 15.3.2017, dimostrano che attraverso la suddetta
ricognizione comune si 竪, di fatto, giunti ad una versione
concordata del Regolamento che, infatti, risulta via via modificato in
base alle intese raggiunte (all.26, 27 e 28);
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la condotta in esame 竪 certamente antisindacale;
ed invero, come si 竪 detto, il Protocollo sulle relazioni industriali
rimette al Coordinamento Nazionale RSU la funzione di
contrattazione di secondo livello, prevedendo, inoltre, che le intese
sottoscritte a maggioranza dai membri del Coordinamento siano
efficaci nei confronti di tutto il personale dipendente;
sotto questo aspetto, ritiene il Giudice che TIM, dopo aver disdetto
unilateralmente gli accordi di secondo livello, abbia di fatto
negoziato solo con alcune sigle sindacali il nuovo Regolamento,
spostando cos狸 il confronto dalla sua sede legittima ad una non
prevista dalle norme sulle relazioni industriali ed escludendo il
Coordinamento Nazionale RSU che, attraverso le norme che ne
disciplinano composizione e funzionamento, garantisce il pluralismo
sindacale e la rappresentativit;
al riguardo 竪 stato precisato che malgrado non sussista nel campo
delle relazioni industriali un principio di parit di trattamento tra le
varie organizzazioni sindacali, viene, tuttavia, a configurare una
condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi
in un rifiuto, a danno di taluni sindacati, di forme di consultazione,
di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente
previste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge,
allorquando detto rifiuto si traduca - sia per le modalit in cui si
esprime, sia per comportamento globalmente tenuto
dall'imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni - in condotte
oggettivamente discriminatorie, atte ad incidere negativamente sulla
stessa libert del sindacato e sulla sua capacit di negoziazione,
minandone la credibilit e l'immagine anche sotto il profilo della
forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi
(Cass. 212 del 2008 );
sotto questo aspetto, 竪 evidente, che lesclusione del SLC Cgil da
tali incontri informali costituisce ulteriore elemento di
antisindacalit in quanto incide negativamente sulla stessa libert
del sindacato e sulla sua capacit di negoziazione;
da ultimo, 竪 bene evidenziare, come attraverso il modello formale
del Regolamento unilaterale, TIM abbia, di fatto, reso applicabile
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erga omes una disciplina non appovata dalla maggioranza dei
membri del Coordinamento Nazionale RSU, come previsto dal TU
23.6.2016 ( si ricorda che in seno a tale Coordinamento il SLC Cgil
ha la maggioranza relativa pari al 36,61%);
non ritiene invece il Giudice di poter ravvisare una condotta
antisindacale nel comunicato del 2.2.2017 in quanto, da un lato, non
emerge in alcun modo che la lettura dello stesso sia stata imposta a
tutti i lavoratori mentre il riferimento alla mancanza di proposte da
parte delle OOSS appare generica ed indistinta e non tale da arrecare
serio pregiudizio alla loro libert di azione;
la domanda quindi merita accoglimento nei limiti ora indicati;
lefficacia del presente decreto pu嘆 essere assicurata, come richiesto
in ricorso, mediante la pubblicazione dello stesso su tre quotidiani a
diffusione nazionale, a spese di TIM spa, e laffissione nei locali
aziendali;
le spese della presente procedura sono a carico resistente, secondo la
norma della soccombenza (art. 91, c.p.c.):
Per Questi Motivi
il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva, cos狸 provvede:
Dichiara inammissibile la costituzione di TELECOM ITALIA
spa;
Dichiara il carattere antisindacale della condotta descritta in
ricorso e linefficacia del regolamento negoziato dalla societ
convenuta in violazione del Protocollo del 23.6.2016 inibendo
altres狸 a TIM spa di negoziare o trattare le materie previste dal
CCNL per il livello aziendale con soggetti diversi da quelli
previsti dal Protocollo 23.6.2016;
Respinge, per il resto, la domanda;
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Condanna TIM s.p.a. al pagamento delle spese della presente
procedura che liquida in  3.513,00, oltre spese al 15%, IVA e
CPA come per legge;
Ordina la pubblicazione del presente decreto su tre quotidiani a
diffusione nazionale, a spese di TIM spa, e laffissione dello
stesso nei locali aziendali;
Si comunichi a cura della Cancelleria con l'avvertimento che
avverso il presente decreto 竪 ammessa opposizione, davanti al
Giudice del Lavoro, nel termine di 15 giorni dalla sua
comunicazione.
Cos狸 deciso in Roma,
il 26 luglio 2017 Il Giudice del Lavoro
Flavio Baraschi
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  • 1. DECRETO EX ART. 28 LEGGE 300 DEL 1970 La SLC CGL della Camera del Lavoro Territoriale Civitavecchia, Roma Nord, Viterbo, nella persona del Segretario Generale, ha proposto ricorso ai sensi della legge n. 300 del 1970 art. 28 nei confronti della societ TIM s.p.a ed ha denunciato come antisindacale la condotta tenuta dalla convenuta esponendo quanto segue: Nellottobre del 2016 TIM spa ha comunicato alle OOSS ed al Coordinamento Nazionale delle RSU lintenzione di recedere dai contratti aziendali in essere fornendo a tal fine una bozza di rinnovo che le OOSS avrebbero dovuto sottoscrivere (incontro del 6.10.2016); dopo una fase di confronto e di agitazione sindacale, TIM, non condividendo le proposte formulate dalle parti sociali, ha comunicato a tutti i dipendenti il nuovo regolamento, imponendone la lettura unitamente ad un testo che imputava alle OOSS presunti comportamenti omissivi; in seguito, per嘆, TIM ha avviato solo con alcune sigle sindacali (Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL Tlc) una serie di incontri tesi a modificare il contenuto del regolamento comunicato in 2.2.2017, escludendo da tali incontri le altre organizzazioni sindacali, tra le quali lodierna ricorrente, e lo stesso Coordinamento Nazionale RSU; in sostanza, secondo la tesi della ricorrente, TIM ha, di fatto, concordato solo con alcune sigle sindacali le modifiche al regolamento dettato unilateralmente, escludendo il SLC Cgil e le altre OOSS non convocate, ed il Coordinamento Nazionale RSU che invece costituisce proprio lorgano deputato alla contrattazione; il SLC Cigl ha, pertanto, posto in evidenza come la condotta sopra descritta sia antisindacale in quanto, in spregio alle previsioni del FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 2. TU sulla rappresentanza del 10.1.2014 e dellaccordo aziendale attuativo del 23.6.2016, violi il pluralismo sindacale ivi previsto, consentendo a TIM di scegliere a monte lintelocutore sindacale e di adottare un regolamento efficace erga omnes pur non essendo stato approvato dalla maggioranza del Coordinamento Nazionale RSU; del resto, secondo il SLC Cgil, anche il solo svolgimento delle trattative descritte, con esclusione della ricorrente e del Coordinamento Nazionale RSU, costituisce una oggettiva condotta antisindacale cos狸 come il testo allegato alla comunicazione del 2.2.2017 che contiene valutazioni negative circa loperato dei sindacati e la cui lettura 竪 stata indebitamente imposta ai lavoratori; tanto premesso, il SLC Cigl ha chiesto al Giudice di dichiarare il carattere antisindacale della condotta descritta e linefficacia del regolamento negoziato dalla societ convenuta in violazione del Protocollo del 23.6.2016 inibendo altres狸 a TIM spa di negoziare o trattare le materie previste dal CCNL per il livello aziendale con soggetti diversi da quelli previsti; ha chiesto altres狸 a questo Giudice di dichiarare antisindacale limposizione della lettura dei giudizi aziendali sui sindacati contenuti nella mail del 2.2.2017, inibendo a TIM spa di utilizzare strumenti a lettura vincolata per diffondere comunicazioni o giudizi sulloperato delle OOSS; TIM s.p.a., come si dir a breve, non si 竪 costituita validamente nel presente procedimento, bench竪 ritualmente citata; Sentita la discussione delle parti il Giudice si 竪, poi, riservato di decidere. Giova prima di tutto chiarire la questione relativa alla costituzione di TIM spa; FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 3. con decreto del 15.6.2017 questo Giudice ha fissato per la discussione del ricorso ludienza del 10.7.2017 assegnando alla ricorrente termine per la notifica fino al 30.6.2017; la notificazione del ricorso 竪 avvenuta, per via telematica, in data 22.6.2017 presso lindirizzo di posta elettronica della convenuta risultante dalla visura camerale e dal registro INI PEC, il tutto depositato telematicamente in conformit alle norme di legge; alludienza fissata del 10.7.2017, verificata la mancata costituzione di TIM spa e la regolarit della notificazione, sentita la discussione della OS ricorrente, il Giudice si 竪 riservato di decidere; 竪 dunque corretto ritenere che con la riserva di decidere il procedimento sia entrato nella fase di decisione alla quale lart. 293 c.p.c. collega l'impossibilit della costituzione del convenuto contumace, preclusione che deriva da inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attivit difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria ( cfr Cass. n. 3363 del 1998 ); 竪 stato infatti chiarito che la preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla costituzione del contumace in una udienza successiva a quella di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attivit difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, onde nessun potere 竪 conferito al giudice di consentire - qualunque sia stata la ragione della inosservanza del termine massimo di legge - al contumace una costituzione successiva alla suddetta udienza, da intendersi, peraltro, come riferita al tempo di trattazione di ogni singola causa e non a quello complessivamente riservato dall'ufficio alla trattazione di tutte le cause fissate per quel giorno, talch辿 l'udienza stessa deve ritenersi chiusa, con effetto preclusivo della costituzione, nel momento in cui il giudice disponga la chiusura del verbale della causa trattata, opponendovi la propria sottoscrizione (Cass. 8978 del 1992); per quanto riguarda nello specifico il procedimento ex art. 28 legge 300/70, 竪 bene precisare che il meccanismo di decisione della causa non 竪 quello di cui allart.429 c.p.c. bens狸 il decreto con il quale si definisce lintera fase c.d. sommaria. Ne consegue che con la chiusura della discussione e la riserva della decisione il procedimento entra nella fase nella quale non 竪 pi湛 consentita la costituzione del contumace, come sopra chiarito; FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 4. del resto e per mera completezza si osserva che nessun vizio della notificazione 竪 stato ravvisato nel caso in esame; con istanza depositata in data 11.7.2017, ossia il giorno successivo alla discussione del ricorso, TIM spa ha chiesto al Giudice la rimessione della causa sul ruolo per consentire la sua costituzione sostenendo di non aver rinvenuto la notifica del ricorso nella propria casella di posta elettronica certificata; 竪 stata quindi fissata una nuova udienza per il 18.7.2017, al fine di consentire la discussione nel contraddittorio delle parti circa la richiesta di TIM spa; in tale occasione la difesa di TIM ha precisato che la mancata tempestiva costituzione in giudizio era imputabile al soggetto terzo al quale 竪 affidata la gestione della casella di posta elettronica presso la quale latto 竪 stato notificato, soggetto che non aveva correttamente e tempestivamente inoltrato latto al competente ufficio Telecom (cos狸 a verbale, udienza del 18.7.2017) ; in altre parole, nessuna contestazione 竪 stata sollevata circa la regolarit della notifica del ricorso che si perfeziona, come 竪 noto, con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna presso lindirizzo di posta elettronica certificata del destinatario dellatto (art. 3 bis legge n. 53 del 1994); sotto questo aspetto devono quindi ritenersi certamente irrilevanti le vicende successive alla notificazione dellatto ed in particolare quelle che derivano dallorganizzazione della quale TELECOM ha ritenuto di dotarsi per la gestione della propria casella di posta elettronica certificata; correttamente quindi la difesa del SLC Cgil si 竪 opposta alla costituzione in giudizio da parte di TELECOM ITALIA spa, denominata anche TIM spa, in quanto tardiva ed inammissibile; infine, si osserva che ludienza del 18 luglio 2017 era stata fissata appositamente per la decisione sullistanza presentata da TELECOM e non costituiva quindi una diversa ipotesi di rimessione sul ruolo che avrebbe riaperto la possibilit della costituzione del convenuto contumace; la costituzione di TELECOM ITALIA deve quindi ritenersi, definitivamente, preclusa; FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 5. nel merito la domanda 竪 fondata e deve essere accolta, secondo ragione e diritto; il TU sulle relazioni industriali del 23 giugno 2016 chiaramente rimette al Coordinamento Nazionale RSU di Telecom Italia spa la funzione di contrattazione di secondo livello: il Coordinamento ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed 竪 delegato dalle stesse ad effettuare con lAzienda la contrattazione di secondo livello, nonch辿 a sottoscrivere intese ed a recepire le informative di carattere nazionale ( Sezione A, punto 2 ); dagli atti di causa risulta che con comunicazione del 6.10.2016 (all.6) TIM spa ha formalmente disdetto gli accordi integrativi sottoscritti in data 14 e 15 maggio 2008, con decorrenza dal 31.1.2017, auspicando unintesa con le OOSS per definire il nuovo assetto complessivo della contrattazione di secondo livello; dopo una fase di agitazione sindacale ( comunicato del 12.10.2016, scioperi del 22.11.2016 e 13.12.2016 ), TIM ha convocato le OOSS per un incontro fissato per il 23.1.2017; tale convocazione correttamente 竪 stata rivolta anche al Coordinamento Nazionale RSU (all.11); con comunicazione del 2.2.2017 TIM ha informato i propri dipendenti che sarebbe stato adottato un nuovo regolamento integrativo della contrattazione di secondo livello in quanto, nel recente incontro del 23.1.2017, nessuna proposta era stata formulata dalle OO.SS. (all.15); successivamente, per嘆, TIM ha avviato con alcune OOSS ( Fistel CISL, UILCOM UIL e UGL TIC ) una ricognizione comune sulla situazione sindacale in atto, in relazione alla disponibilit manifestata, escludendo da tale confronto sia il Coordinamento Nazionale RSU che il SLC Cgil (all.18); i successivi verbali di incontro, cos狸 come il comunicato congiunto delle suddette organizzazioni sindacali del 24.2.2017 e quello UIL COM del 15.3.2017, dimostrano che attraverso la suddetta ricognizione comune si 竪, di fatto, giunti ad una versione concordata del Regolamento che, infatti, risulta via via modificato in base alle intese raggiunte (all.26, 27 e 28); FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 6. la condotta in esame 竪 certamente antisindacale; ed invero, come si 竪 detto, il Protocollo sulle relazioni industriali rimette al Coordinamento Nazionale RSU la funzione di contrattazione di secondo livello, prevedendo, inoltre, che le intese sottoscritte a maggioranza dai membri del Coordinamento siano efficaci nei confronti di tutto il personale dipendente; sotto questo aspetto, ritiene il Giudice che TIM, dopo aver disdetto unilateralmente gli accordi di secondo livello, abbia di fatto negoziato solo con alcune sigle sindacali il nuovo Regolamento, spostando cos狸 il confronto dalla sua sede legittima ad una non prevista dalle norme sulle relazioni industriali ed escludendo il Coordinamento Nazionale RSU che, attraverso le norme che ne disciplinano composizione e funzionamento, garantisce il pluralismo sindacale e la rappresentativit; al riguardo 竪 stato precisato che malgrado non sussista nel campo delle relazioni industriali un principio di parit di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, viene, tuttavia, a configurare una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di taluni sindacati, di forme di consultazione, di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge, allorquando detto rifiuto si traduca - sia per le modalit in cui si esprime, sia per comportamento globalmente tenuto dall'imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni - in condotte oggettivamente discriminatorie, atte ad incidere negativamente sulla stessa libert del sindacato e sulla sua capacit di negoziazione, minandone la credibilit e l'immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi (Cass. 212 del 2008 ); sotto questo aspetto, 竪 evidente, che lesclusione del SLC Cgil da tali incontri informali costituisce ulteriore elemento di antisindacalit in quanto incide negativamente sulla stessa libert del sindacato e sulla sua capacit di negoziazione; da ultimo, 竪 bene evidenziare, come attraverso il modello formale del Regolamento unilaterale, TIM abbia, di fatto, reso applicabile FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 7. erga omes una disciplina non appovata dalla maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale RSU, come previsto dal TU 23.6.2016 ( si ricorda che in seno a tale Coordinamento il SLC Cgil ha la maggioranza relativa pari al 36,61%); non ritiene invece il Giudice di poter ravvisare una condotta antisindacale nel comunicato del 2.2.2017 in quanto, da un lato, non emerge in alcun modo che la lettura dello stesso sia stata imposta a tutti i lavoratori mentre il riferimento alla mancanza di proposte da parte delle OOSS appare generica ed indistinta e non tale da arrecare serio pregiudizio alla loro libert di azione; la domanda quindi merita accoglimento nei limiti ora indicati; lefficacia del presente decreto pu嘆 essere assicurata, come richiesto in ricorso, mediante la pubblicazione dello stesso su tre quotidiani a diffusione nazionale, a spese di TIM spa, e laffissione nei locali aziendali; le spese della presente procedura sono a carico resistente, secondo la norma della soccombenza (art. 91, c.p.c.): Per Questi Motivi il Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva, cos狸 provvede: Dichiara inammissibile la costituzione di TELECOM ITALIA spa; Dichiara il carattere antisindacale della condotta descritta in ricorso e linefficacia del regolamento negoziato dalla societ convenuta in violazione del Protocollo del 23.6.2016 inibendo altres狸 a TIM spa di negoziare o trattare le materie previste dal CCNL per il livello aziendale con soggetti diversi da quelli previsti dal Protocollo 23.6.2016; Respinge, per il resto, la domanda; FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017
  • 8. Condanna TIM s.p.a. al pagamento delle spese della presente procedura che liquida in 3.513,00, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge; Ordina la pubblicazione del presente decreto su tre quotidiani a diffusione nazionale, a spese di TIM spa, e laffissione dello stesso nei locali aziendali; Si comunichi a cura della Cancelleria con l'avvertimento che avverso il presente decreto 竪 ammessa opposizione, davanti al Giudice del Lavoro, nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione. Cos狸 deciso in Roma, il 26 luglio 2017 Il Giudice del Lavoro Flavio Baraschi FirmatoDa:BARASCHIFLAVIOEmessoDa:ARUBAPECS.P.A.NGCA3Serial#:650d740664d99dde0ef209de2ecd4fce Accoglimento parziale del 26/07/2017 RG n. 19680/2017