Presentazione Legge Regionale sugli Incentivi al trasporto ferroviario
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Bando L 15.2009 Chiodini
1. BANDO ATTUATIVO DELLA L. R. 15/2009 INTERVENTI PER IL
TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI.
TERMINI E MODALITA PER LASSEGNAZIONE E LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
A cura di
Giuliana Chiodini
Bologna, 14 dicembre 2009
2. Dove trovare il bando
Sito della Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e
Sistemi di Mobilit: www.mobiliter.eu
www.mobiliter.eu/wcm/mobiliter/pagine/approfondimenti/bando_incentivi.htm
Banner:
Per eventuali informazioni 竪 inoltre possibile scrivere
allindirizzo e-mail:
DgMobilitaeTrasporti@regione.emilia-romagna.it
indicando come oggetto: BANDO L.R.15/2009 INTERVENTI PER
IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
3. Termini consegna domande
Le domande e la documentazione richiesta dovranno essere inviate entro
e non oltre il 13 gennaio 2010, esclusivamente secondo queste
modalit:
tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento,
facendo fede la data del timbro postale;
a mano, nei giorni: 12.1.2010, dalle 9 alle 16 e 13.1.2010
dalle ore 9 alle 16, presso la D. G. Reti Infrastrutturali, Logistica
e Sistemi di Mobilit, sede di viale A. Moro 30, 40127 Bologna,
stanza 809.
Le domande dovranno essere spedite allindirizzo:
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di
Mobilit
v.le A. Moro, 30
40127 Bologna
Indicare sulla busta il riferimento: BANDO L.R.15/2009 INTERVENTI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI
4. Alcune specificazioni
ai fini del computo dei servizi aggiuntivi, sono considerati i servizi
effettuati nellesercizio precedente e non quelli programmati;
Il traffico aggiuntivo deve comportare per limpresa un aumento del
tonnellaggio complessivo di merce trasportata per ferrovia rispetto ai
sei mesi precedenti lentrata in vigore della legge 15/2009. Il mero
spostamento di servizi da un impianto ad un altro o il travaso di
traffico tra impianti ovvero lo scambio di traffici gi operati al 2009 tra
proponenti non 竪 considerato traffico aggiuntivo;
per il raggiungimento del minimo richiesto di due treni alla
settimana pu嘆 essere conteggiato anche il treno di ritorno a vuoto,
che per嘆, nel caso di carri tradizionali, non ha diritto ad alcun
contributo;
per treno si intende un treno con una massa lorda fino a 1300
tonnellate, nel caso la massa lorda sia superiore, la parte eccedente
pu嘆 essere considerata equivalente ad un secondo treno;
per il conteggio dei due treni alla settimana per la durata di un anno
si intende il numero medio di treni effettuati per almeno 45
settimane/anno (90 treni su base annua);
5. Alcune specificazioni
Le imprese possono presentare domanda di contributo per pi湛 servizi da
organizzarsi anche sul medesimo tragitto purch辿 ciascun servizio
rappresenti traffico aggiuntivo e rientri nella soglia di almeno 2 treni per
settimana per un anno.
Nel caso di comprovata e dimostrabile stagionalit del prodotto
trasportato 竪 ammesso anche un servizio di durata inferiore ad un anno,
purch竪 addizionale ad un servizio aggiuntivo che rispetti la soglia di
almeno 2 treni per settimana per un minimo di un anno (almeno 45
settimane/anno). Il servizio stagionale potr avere la deroga anche ai
termini previsti per lavvio sotto indicati.
Il servizio ammesso a contributo deve essere effettivamente avviato
entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, pena la revoca del
contributo assegnato.
Sono ammessi a contributo anche i servizi aggiuntivi avviati dopo il 4
novembre 2009. Potranno essere riconosciuti i costi per la realizzazione
dei servizi effettuati a partire dall 1 gennaio 2010.
6. Criteri di priorit
Coerenza con gli obiettivi Regionali
Incentivo al corto raggio ferroviario intraregionale
Collegamenti retroportuali e con obiettivi strategici regionali
Credibilit della proposta rispetto alla stabilizzazione del servizio
Efficienza del servizio di trasporto proposto
Frequenza dei collegamenti
Incentivo al corto raggio ferroviario interregionale di confine
Prolungamenti e provenienze nazionali e internazionali
Qualit, completezza, credibilit e sostenibilit nel tempo del servizio
Operativit stabile sul territorio
7. Modalit di erogazione del contributo
I contributi saranno erogati in tre fasi:
1) la prima, a dimostrazione delleffettivo avvio del servizio, del 20%
sulla quota del primo anno e alla contestuale presentazione di una
garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituto bancario
o assicurativo, pari al 25% del contributo del primo anno. Tale
garanzia dovr essere estesa a tutta la durata del servizio finanziato
e per i due anni successivi alla conclusione del periodo di
incentivazione;
2) la seconda, a conclusione di ogni anno di durata del servizio, pari al
100% del contributo annuale previsto, previa verifica della congruit
e legittimit della rendicontazione prodotta, salvo a conclusione del
primo anno in cui sar erogato il 70%;
3) la terza a consuntivo, relativa alla quota del 10% del contributo
trattenuto in fase di avvio del servizio, verr erogata dopo due anni
a partire dallultimo anno di contribuzione del servizio, previa verifica
del rispetto delle condizioni sottoscritte.