rel. Sergio Staffiere
La biblioteca e le istituzioni: comuni, province, regioni.
La cooperazione tra le biblioteche e i Sistemi Bibliotecari. Il trattamento delle informazioni personali.
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Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
2. La biblioteca esiste ab aeterno.
Di questa verità, il cui corollario immediato è
l’eternità futura del mondo, nessuna mente
ragionevole può dubitare.
Jorge Luis Borges
4. 1. Perché il libro è stato, e continua ad
essere il più grande mezzo di
comunicazione di massa.
2. Perché la cultura si diffonde e si comunica
attraverso il libro.
3. Perché è a causa del loro costo, che i libri
non riescono ad avere una maggiore
diffusione.
5. 1. Il libro non è un mezzo di comunicazione di
massa.
2. La cultura si diffonde e si comunica anche, ma
non necessariamente, attraverso il libro.
3. L’ostacolo principale alla circolazione dei libri
non è costituito dal prezzo.
FAVORIRE L’INCONTRO FRA L’INFORMAZIONE
E IL BISOGNO DEL CITTADINO
1. A ciascun lettore … il suo libro!
2. Ad ogni libro … il suo lettore!
6. • La biblioteca pubblica, via di accesso
locale alla conoscenza e
all’informazione, costituisce uno strumento
essenziale per l’apprendimento
permanente, l’indipendenza delle
decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo
e dei gruppi sociali.
7. • LA BIBLIOTECA FORNISCE L’ACCESSO ALLA
CONOSCENZA, ALL’INFORMAZIONE E ALLE OPERE
DELL’IMMAGINAZIONE TRAMITE UNA GAMMA DI
RISORSE E SERVIZI ED E’ APERTA EQUAMENTE A
TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITA’ SENZA
DISTINZIONI […].
• E’ UN’ORGANIZZAZIONE ISTITUITA, SOSTENUTA E
FINANZIATA DALLA COMUNITA’, TRAMITE
L’ORGANIZZAZIONE LOCALE, REGIONALE E
NAZIONALE, OPPURE TRAMITE ALTRE FORME DI
ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA.
8. Rapporto IFLA 2002 sulle biblioteche italiane
• le biblioteche in Italia sono circa 15.000;
• circa 47% sono biblioteche di ente locale;
• la maggior parte di loro è sorta dopo il 1972;
• il patrimonio bibliografico nazionale
complessivo è superiore ai 200.000.000 di
documenti, compreso il patrimonio storico (50%
biblioteche di ente locale);
• le biblioteche pubbliche di ente locale sono
circa 6.000 (in Italia ci sono circa 8.000 Comuni
in Italia), con circa 4.000.000 di acquisizioni
annue, 7.000.000 di utenti iscritti (12% della
popolazione), 45.000.000 di prestiti e circa
12.000 persone in servizio.
9. I mitici anni Settanta …
• con l'inizio degli anni Settanta viene data attuazione
al principio dell'autonomia regionale e nascono le
Regioni a statuto ordinario;
• con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 "Trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza
scolastica e di musei e di biblioteche di enti locali e
dei relativi personali e uffici", lo Stato italiano indica
gli specifici settori oggetto di delega dando
finalmente piena esecuzione all'art. 117 della
Costituzione del 1948;
• i Comuni italiani istituiscono le biblioteche di
pubblica lettura.
10. Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Le modifiche al Titolo V della Costituzione
IL NUOVO ART. 117:
DAL “CONFERIMENTO” ALLA “RESIDUALITA”
Materie in cui lo STATO ha legislazione esclusiva:
Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali
Materie di LEGISLAZIONE CONCORRENTE:
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali
Materie in cui le REGIONI hanno potestà legislativa:
Ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato
11. Genova, Congresso nazionale AIB 1998
La Legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di
accesso alla conoscenza, al pensiero, alla
cultura e all’informazione
• La biblioteca, da bene culturale a risorsa
informativa;
• “Territorializzazione” e decentramento dei servizi
bibliotecari;
• Centralità della biblioteca pubblica (Public
Library);
• I servizi bibliografici nazionali al servizio della
biblioteca locale;
12. • Autonomia gestionale e ricorso a nuove forme
di gestione;
• Cooperazione e interscambio integrali;
• Accesso libero e gratuito ai servizi;
• Libera circolazione e fruizione dell’informazione
(diritto d’autore);
• La contrattualistica, da conseguirsi con la Carta
dei servizi;
• Predisposizione e utilizzo di standard ed
indicatori di funzionamento;
• Nuova attenzione alle figure professionali
(Lombardia, 2004).
13. Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo
delle biblioteche nella società moderna, 1998
• le biblioteche sono uno dei maggiori sistemi
organizzati per l'accesso all'informazione e alla
cultura;
• spetta alle biblioteche fungere da ponte fra i
mezzi d'informazione tradizionali e i nuovi mezzi,
consentendo loro di integrarsi anziché di
escludersi;
• gli oltre 240.000 operatori europei delle
biblioteche dispongono di conoscenze uniche
per la gestione e il trattamento dell'informazione,
e per il libero accesso ad essa da parte dei
cittadini.
14. Dichiarazione IFLA sulle biblioteche e sulla
libertà intellettuale, 1999
• le biblioteche forniscono l'accesso all'informazione,
alle idee e alle opere dell'ingegno […]
apprendimento lungo tutto l'arco della vita […]
sviluppo e al mantenimento della libertà
intellettuale;
• le biblioteche devono garantire che la selezione e
la disponibilità dei materiali e dei servizi bibliotecari
siano dettate da considerazioni professionali e non
da ottiche politiche, morali o religiose;
• gli utenti delle biblioteche devono avere il diritto
alla privacy personale e all'anonimato;
• i doveri nei confronti degli utenti devono avere
precedenza rispetto agli interessi dei datori di
lavoro.
16. Legge regionale 4 settembre 1973, n. 41
“Norme in materia di biblioteche di enti
locali o di interesse locale”
Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81
“Norme in materia di biblioteche di enti
locali o di interesse locale”
17. Regione Lombardia, 1985 (L.R. 14/12/1985, n. 81)
Norme in materia di biblioteche e archivi
storici di Ente locale o di interesse locale
1. Obiettivi e funzioni della REGIONE;
2. Obiettivi e funzioni delle PROVINCE;
3. Obiettivi e funzioni dei COMUNI;
4. Obiettivi e funzioni dei SISTEMI BIBLIOTECARI.
18. FINALITA’
Promuovere e disciplinare l' organizzazione
bibliotecaria regionale attraverso:
l' attuazione di una rete integrata di strutture e di
servizi bibliotecari e documentari;
il coordinamento dei servizi bibliotecari e archivistici
con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;
l' acquisizione, la conservazione, la tutela, la
valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e
documentari;
la realizzazione di sistemi informativi coordinati
anche in relazione alla rete bibliografica nazionale;
la promozione di attività culturali correlate con i
beni librari e documentari.
19. RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni:
di indirizzo, di coordinamento e di programmazione
dell' organizzazione bibliotecaria regionale;
amministrative attribuite dalla legislazione
nazionale.
Funzioni delle Province
Predispongono i programmi bibliotecari provinciali
pluriennali e i relativi piani annuali di attuazione.
Sono delegate, inoltre, ad esercitare, per i rispettivi
territori e nell' ambito degli indirizzi definiti dalla
Regione, le funzioni amministrative connesse all'
attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e
delle biblioteche di enti locali.
20. Funzioni dei Comuni
I Comuni, singoli o associati provvedono all' istituzione
ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari
locali, urbani o intercomunali, al coordinamento, all'
integrazione, alla diffusione dei servizi e delle risorse
librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e
all' erogazione dei servizi bibliotecari e documentari.
Funzioni dei Sistemi bibliotecari locali
Compete ai sistemi bibliotecari locali, costituiti
mediante consorzio o convenzione, coordinare i
programmi delle biblioteche associate, gli acquisti del
materiale librario e documentario anche attraverso
forme di acquisto centralizzate, nonché‚ altre attività
connesse all'organizzazione ed alla gestione delle
biblioteche associate.
21. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI
Programma regionale pluriennale
Il programma regionale pluriennale prevede:
gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare
nel triennio successivo in relazione al
consolidamento, funzionamento, promozione e sviluppo
dei sistemi bibliotecari locali;
l' ammontare complessivo dei finanziamenti per gli
interventi e per i servizi relativi al raggiungimento degli
obiettivi enunciati precedentemente;
le linee di intervento e l' ammontare dei relativi
finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse
locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali.
22. Criteri di riparto dei finanziamenti per Province e per
tipo di intervento
I finanziamenti sono ripartiti per province tenuto
conto percentualmente:
a) della popolazione residente;
b) delle condizioni di carenza nelle strutture e nei
servizi bibliotecari;
c) della quota del bilancio provinciale destinata all'
organizzazione bibliotecaria;
d) dei precedenti programmi pluriennali provinciali
e relative previsioni di spesa e del grado di
realizzazione degli impegni assunti con i
programmi stessi.
24. Articolo 113 bis D. Lgs. n. 267/2000 (Gestione dei
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.
2. E' consentita la gestione in economia
quando, per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al
comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche
ad associazioni e fondazioni da loro costituite o
partecipate.
25. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-
27 luglio 2004, n. 272 ha
dichiarato, l'illegittimità del presente
articolo
27. La legge n. 449 del 27.12.1997
Art. 43 – I contratti di sponsorizzazione
Gli Enti Locali possono ridurre il proprio disavanzo
attraverso il perseguimento di obiettivi di
efficienza, aumento della produttività e riduzione
dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle
attività di propria competenza, anche
sviluppando iniziative di stipula di contratti di
sponsorizzazione allo scopo di realizzare
maggiori economie di gestione.
Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento
di interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata e devono comportare risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti disposti.
28. Il contratto di sponsorizzazione
costituito dal complesso di regole pattizie che
disciplinano un rapporto a titolo oneroso in cui
per lo sponsor il vantaggio è dato dal ritorno
pubblicitario, mentre per lo sponsee dalla
disponibilità di risorse (finanziarie e/o
strumentali).
Per le amministrazioni locali la legge non pone
alcun obbligo di destinazione dei risparmi di
spesa
30. Definizione
Il diritto d’autore, secondo il codice civile, “è il
complesso di diritti che l’ordinamento giuridico
attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere
dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e
alla cinematografia”.
31. Normativa
La normativa oggi vigente in Italia sul diritto
d'autore si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n.
633, "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio", modificata
prima dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248,
"Nuove norme di tutela del diritto di autore" e
infine dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, in
attuazione della Direttiva europea 2001/29/CE
32. Titolarità del diritto
IL TITOLO ORIGINARIO
La creazione dell’opera
IL TITOLO DERIVATO
Gli eredi (fino al 70° anniversario della
morte dell’autore)
33. Esercizio del diritto
Il diritto esclusivo di riprodurre
Ha per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera con qualsiasi mezzo.
Il diritto esclusivo di dare in prestito
Ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere tutelate
dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo
limitato, senza fini di lucro.
34. L’ART. 68
La fotocopia da opere esistenti in biblioteca è LIBERA
(tranne che per opere rare fuori catalogo)
La Convenzione di Berna del 1978
Il limite del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le
pagine di pubblicità
Il compenso forfetario a favore degli aventi diritto
L’accordo 19 luglio 2002
35. L’ART. 69
Il prestito in biblioteca non é soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto esclusivamente per:
Esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli
spartiti e le partiture musicali
36. oppure per …
Fonogrammi e videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive, o sequenze
d'immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto
di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non
essendo stato esercitato il diritto di
distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini
La riproduzione in unico esemplare
37. Il problema della gratuità del prestito
Il 16 gennaio 2004, dopo aver condannato il
Belgio, la Commissione europea avvia un
procedimento di infrazione nei confronti di
Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo
e Irlanda per la modifica delle legislazioni
nazionali che prevedono la gratuità del prestito
pubblico effettuato da biblioteche e altri enti
pubblici.
La campagna “Non pago di leggere” … da
Cologno Monzese alla Spagna, al Portogallo.
39. Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(testo consolidato con il D. Lgs. 28.12.2001, n. 467)
Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati
personali;
b) per "trattamento", qualunque operazione svolta
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
concernente la raccolta, la registrazione, […] di
dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione;
40. d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo impegnato
nella raccolta dei dati;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
41. Art. 8. Responsabile
• Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
• Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
• I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
42. Art. 11. Consenso
• 1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
• 2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
• 3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10
(anche oralmente).
43. Art. 22. Dati sensibili
I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante
44. Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
• Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento dei dati
personali in violazione di quanto disposto dalla
presente legge, è punito con la reclusione da
Art.mesi a tre anni.
tre 36. Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati
• Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da €
5.164,57 a € 41.316,56
46. D.L. 27.07.2005 n. 144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale
Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet
• chiunque quale attività principale intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato
di qualsiasi specie, nel quale sono posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore.
La licenza non riguarda le biblioteche, ma gli
esercizi pubblici di telefonia e internet.
47. • Il 27 febbraio 2011 è entrata in vigore la Legge
10/2011 di conversione del Decreto Legge 29
dicembre 2010, n. 225 "Decreto milleproroghe".
• Il Decreto, all' art. 2 comma 19 lettera b,
abrogava i commi 4 e 5 dell'art. 7 del “Decreto
Pisanu”;
• Non è pertanto più richiesto alle biblioteche il
monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente
che utilizza le postazioni pubbliche per la
navigazione in Internet e l'archiviazione dei
relativi dati, nonché le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici (documento di
identità), per l'identificazione degli utilizzatori.
49. Il codice deontologico del bibliotecario
• Approvato dall'Assemblea generale dei soci
A.I.B. tenuta a Napoli il 30.10.1997.
Doveri verso i documenti e le informazioni
Il bibliotecario, consapevole del contesto
globale in cui opera, si impegna a
promuovere singolarmente e in forma
cooperativa l'integrazione dei diversi sistemi
informativi.
50. Linee di politica bibliotecaria per le
autonomie (2003)
“I Comuni, le Province e le Regioni ritengono che la
cooperazione territoriale debba essere la base di
uno sviluppo programmato dei servizi
bibliotecari, che possono conseguire adeguati
risultati di efficienza ed efficacia solo se progettati e
gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati”.
51. La Legge Regionale 29.04.95 n. 35
• Interventi della Regione Lombardia per la
promozione, il coordinamento e lo sviluppo di
sistemi integrati di beni e servizi culturali”
La Regione Lombardia promuove e
coordina, anche in concorso con altri soggetti
pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi integrati di
beni e servizi culturali, costituiti da
musei, biblioteche ed archivi, anche
multimediali, nonché istituzioni culturali dello
spettacolo e della musica.
In particolare …
… opere di ristrutturazione di beni culturali di
elevato valore storico ed artistico.
53. • Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al
deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati a uso pubblico”
Principali novità rispetto alla precedente legge del
1939, modificata dal decreto luogotenenziale
del 1945:
DESTINATARI DEL DEPOSITO
Obbligo di provvedere al deposito di n. 3
copie, destinate a:
• Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
• Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
• Biblioteca titolare dell’Archivio Regionale
(biblioteca nazionale, statale, regionale, civica
etc.).
54. TITOLARE DELL’OBBLIGO
non è più lo stampatore (provvedeva a depositare
n. 5 copie presso la Prefettura della sua
Provincia);
è l’editore, che provvederà ad inviare n. tre copie.
Qualora l’editore fosse un ente locale, lo stesso
sarà tenuto a depositare, a richiesta, un
esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni
altra pubblicazione edita da se stesso o con il
proprio contributo, rispettivamente a:
• Biblioteca del Senato della Repubblica;
• Biblioteca della Camera dei Deputati;
• Biblioteca centrale giuridica del Ministero della
Giustizia.
55. DOCUMENTAZIONE DIGITALE
Obbligo del deposito dei documenti digitali diffusi
tramite rete informatica e dei siti web.
PER RICAPITOLARE …
I documenti soggetti a deposito obbligatorio
sono di diversa natura:
“libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte
geografiche e topografiche, atlanti, grafica
d’arte, video d’artista, manifesti, musica a
stampa, microforme, documenti
fotografici, documenti sonori e
video, film, soggetti, sceneggiature e
documenti diffusi su supporto informatico”.
Mancato deposito? Sanzione di € 1.500,00!
56. L’ARCHIVIO REGIONALE
Con l’istituzione dell’archivio regionale della
produzione editoriale le biblioteche delle
province perdono il diritto al deposito della
“terza copia”, a favore di un’unica biblioteca
regionale.
Entro 6 mesi dall’approvazione della legge doveva
entrare in vigore il regolamento attuativo.
Approvato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006;
Entrato in vigore il 2 settembre 2006.
57. Dal REGOLAMENTO ci si aspettava:
1. Una maggiore distinzione di compiti e ruoli fra le
due biblioteche nazionali centrali;
2. Una maggiore articolazione delle competenze
fra le biblioteche titolari del diritto di deposito. In
particolare ci si aspettava che andassero:
• alla Discoteca di Stato i documenti sonori e i
video di preminente interesse musicale;
• alla Cineteca Nazionale i film, i soggetti e le
sceneggiature;
• all’Istituto Nazionale per la Grafica la grafica
d’arte e i video d’artista;
• alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in
linea con la recente tradizione, i documenti
diffusi in rete su supporto informatico.
58. In particolare …
ruolo e identificazione degli istituti depositari dei
documenti della produzione editoriale regionale.
Decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008
Vengono individuati gli istituti:
REGIONE LOMBARDIA
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
Tutti i materiali librari cartacei;
Biblioteca Mediateca Santa Teresa di Milano
Tutti i materiali audiovisivi e informatici;
Conservatorio “G. Verdi” di Milano
Tutti i documenti musicali a stampa;
59. Museo per la fotografia contemp. di Cinisello B.
Tutti i documenti fotografici;
Biblioteca Civica di Monza
Tutti i titoli di letteratura per i ragazzi;
Cineteca Italiana
Tutti i documenti video, i film, i soggetti e le
sceneggiature;
FINITO????
Biblioteche capoluogo di provincia
Una copia di tutti i libri, opuscoli, pubblicazioni
periodiche, carte geografiche e
topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa
prodotti sul territorio provinciale.