8. Loggetto della tutela /2
Art. 1 c.p.i. - Diritti di propriet industriale
1. Ai 鍖ni dei presente codice, l'espressione propriet industriale comprende marchi ed altri
segni distintivi, indicazioni geogra鍖che, denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilit, topogra鍖e dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove variet vegetali.
Innovazione tecnica
Invenzioni, modelli di utilit,know-how
Innovazione estetica
Modelli e design, disegno industriale
Tutela dellavviamento
Marchi, imitazione servile, concorrenza sleale
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9. Tutela o tutele?
La forma del prodotto
modello
design industriale
marchio di forma
imitazione servile
Software
diritto di autore
brevetto
know-how
Il cumulo delle tutele
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10. Riferimenti normativi nazionali
Legge invenzioni (1939)
Legge modelli (1940)
Legge marchi (1942)
D.P.R. 338/1979
D. Lgs. 480/1992
...
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12. Riferimenti normativi nazionali
D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
Codice della Propriet Industriale
D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168
Sezioni specializzate
D.L. 10 gennaio 2006, n. 3
Attuazione Direttiva Biotecnologie
D. Lgs 16 marzo 2006 n. 140
Attuazione Direttiva Enforcement
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13. Armonizzazione e globalizzazione
La natura sovranazionale dei diritti di propriet industriale
Propriet industriale e mercato
Esempio: la priorit
Art. 4 CUP
12 mesi: invenzioni e modelli di utilit
6 mesi: marchi e design
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14. Riferimenti normativi internazionali
Propriet Industriale
La convenzione di Unione di Parigi (1883)
TRIPs (1994)
Brevetti
Convenzione di Strasburgo (1963)
Convenzione di Monaco (CBE) (1973)
Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970)
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi
(1977)
EPC 2000, London Agreement
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15. Riferimenti normativi internazionali /2
Marchi
Accordo di Madrid (1891)
Protocollo (1989)
Accordo di Nizza sulla classi鍖cazione internazionale (1957)
TLT (Ginevra 1994)
Modelli
Accordo de LAja (1925)
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16. Riferimenti normativi comunitari
Propriet Industriale
Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale (Enforcement)
Brevetti
Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 - 1989
Regolamento 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (鍖tosanitari)
Direttiva 98/44/CE (Biotecnologie)
Proposta di Regolamento sul brevetto comunitario (2000-2007)
Proposta di Direttiva sul brevettabilit delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici
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18. I sistemi di protezione internazionale
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19. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
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20. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto
Regionale
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21. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto
Regionale
EPO
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22. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto
Regionale
EPO USA
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23. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto
Regionale
EPO USA JP
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24. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto
Regionale
Cina
EPO USA JP
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25. I sistemi di protezione internazionale
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionale nazionali
Brevetto PCT
Regionale
Cina
EPO USA JP
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26. I sistemi di protezione internazionale
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27. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
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28. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
Marchio
Internazionale
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29. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
Marchio
Internazionale
Cina USA JP
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30. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
Marchio Marchio
Comunitario Internazionale
Cina USA JP
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31. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
Marchio Marchio
Comunitario Internazionale
Cina USA JP
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32. I sistemi di protezione internazionale
Marchio Estensioni
nazionale nazionali
Marchio Marchio
Comunitario Internazionale
Cina USA JP
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33. Il marchio
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di
essere rappresentati gra鍖camente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 CPI).
Novit (art. 12 CPI)
Capacit distintiva (art. 13 CPI)
Liceit (art. 14 CPI)
Novit e principio di unitariet dei segni distintivi (art. 22 CPI)
Novit e convalidazione (art. 28 CPI)
Capacit distintiva, volgarizzazione e secondary meaning (art. 24 CPI)
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34. Il marchio di forma
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del
prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto. (art. 9 CPI).
Forme standardizzate
Forme utili
Forme ornamentali (?)
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35. I marchi nella Giurisprudenza CE
Sabel
rischio di confusione e rischio di associazione
Davidoff
il marchio che gode di rinomanza
Arsenal
uso descrittivo
Adidas (I, II, III)
il nesso
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36. Il brevetto per invenzione
Linvenzione come soluzione originale di un problema tecnico
I trovati esclusi dalla brevettazione (art. 45 c.p.i)
scoperte, teorie scienti鍖che e metodi matematici
piani, principi e metodi per attivit intellettuali, giochi, metodi commericiali e
programmi per elaboratore
presentazione di informazioni
in quanto tali
Metodi chirurgici e terapeutici
Macro e micro-organismi: una distinzione obsoleta
Le invenzioni biotecnologiche
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37. Il brevetto per invenzione
I requisiti di validit
Industrialit (art. 49 c.p.i.)
Liceit (art. 50 c.p.i.)
La liceit delle invenzioni biotecnologiche
Novit (art. 46 c.p.i.)
Lo stato della tecnica
Le divulgazioni non opponibili
Altezza inventiva (art. 48 c.p.i.)
Tecnico medio e non ovviet
Gli indizi di non evidenza
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38. Pro鍖li soggettivi
Diritto al brevetto e diritto di brevetto
Diritti morali e diritti patrimoniali
Linventore individuale: un anacronismo?
Le invenzioni di gruppo
Art. 6 c.p.i.: 1. Se un diritto di propriet industriale appartiene a pi湛 soggetti, le facolt
relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile
relative alla comunione in quanto compatibili.
Rinvio al regime della comunione: critica
Unanimit, maggioranza, maggioranza quali鍖cata e poteri dei singoli comunisti
Il deposito della domanda
Lo sfruttamento in regime di licenza
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39. Le invenzioni dei dipendenti /1
Attivit inventiva, costi e rischio della ricerca
Le invenzioni di servizio (art. 64.1 c.p.i.)
Quando l'invenzione industriale 竪 fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivit inventiva 竪 prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore
Le invenzioni di servizio nella giurisprudenza
Centralit della retribuzione
Lattivit inventiva non 竪 necessariamente connaturata allo svolgimento dellattivit di
ricerca e sviluppo
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40. Le invenzioni dei dipendenti /2
Le invenzioni dazienda (art. 64.2 c.p.i.)
Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il
diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo
premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza della protezione conferita
all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore,
nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
La formula tedesca:
I=VxP
I = Indennit (equo premio); V = Valore dellinvenzione, P= Percentuale (autonomia, mansioni,
contributo dellazienda)
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41. Le invenzioni dei dipendenti /3
Le invenzioni occasionali (art. 64.3 c.p.i.)
Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione
industriale che rientri nel campo di attivit del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di
opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto,
nonch辿 per la facolt di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da 鍖ssarsi con deduzione di una
somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di
lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della
domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,
ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
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42. Gli allegati alla domanda di brevetto
FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA
Titolo ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALLOGGETTO DELLINVENZIONE
ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I
CARATTERI E LO SCOPO DELLINVENZIONE.
Riassunto FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI)
Descrizione (e eventuali FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE LINVENZIONE (ART. 51 CPI). LINVENZIONE DEVE
ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E COMPLETO PERCH OGNI PERSONA
disegni)
ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA
Rivendicazioni FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CI CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE
OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI)
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43. Estensione e tutela del brevetto
Art. 66 c.p.i.
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne pro鍖tto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste
dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali 鍖ni il
prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso
del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere
o importare a tali 鍖ni il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
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44. Gli usi leciti dellinvenzione brevettata
Lart. 68 .c.p.i.
La facolt esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto
dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a 鍖ni non commerciali, ovvero in via
sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta
medica ed ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi
realizzati industrialmente.
Bolar exemption
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45. La contraffazione
Contraffazione letterale
Contraffazione parziale
Contraffazione peggiorativa
Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?)
Contraffazione per equivalenti
Contraffazione indiretta (contributory infringement)
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46. Contraffazione per equivalenti
Il criterio del nucleo inventivo
Il criterio FWR
Stessa funzione (function)
Stesso modo (way)
Stesso risultato (result)
Il criterio tedesco
Equivalenza = ovviet della soluzione alternativa
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47. Il caso LISEC
supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione di
un foro esterno
ugello di
riempimento
punta saldatrice
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48. Il caso LISEC
supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione di
un foro esterno
ugello di
riempimento
punta saldatrice
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49. Il caso LISEC
supporto
utensile multiplo
punta di trapano
per la creazione di
un foro esterno
ugello di
riempimento
punta saldatrice
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50. La soluzione della Cassazione
Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).
Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi
equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di
raggiungere il medesimo risultato 鍖nale, presenti carattere doriginalit, offrendo una
risposta non banale, n辿 ripetitiva della precedente: e tale 竪 quella che ecceda le
competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; in
questo caso soltanto, infatti, pu嘆 ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori
dellidea di soluzione protetta.
Equivalenza e problema tecnico
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51. Il caso POSIMAT
Le macchine raddrizzatrici
Asse inclinato ed asse verticale
Il momento della valutazione della
ovviet della soluzione alternativa
Lambito dellesclusiva nello
sviluppo del progresso tecnico
Tutela dellinventore e tutela
dei terzi
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52. Il caso POSIMAT /2
Trib. Parma, 18-12-2002.
Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o
meno frutto di autonoma attivit inventiva e perci嘆 束non evidenti損, 竪 necessario
svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della
pretesa contraffazione, dal momento che ladozione di un diverso criterio
modi鍖cherebbe i con鍖ni della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata,
ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.
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53. Disegni e modelli
Art. 31 c.p.i.
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero
prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura super鍖ciale ovvero dei materiali del
prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli gra鍖ci e caratteri tipogra鍖ci, esclusi i programmi per
elaboratore.
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54. Requisiti di validit
Novit (art. 32 c.p.i.)
La divulgazione
Conoscenza da parte degli operatori specializzati nella Comunit
La giurisprudenza MAX MARA
Carattere individuale (art. 33 c.p.i.)
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il
margine di liberta' di cui l'autore ha bene鍖ciato nel realizzare il disegno o modello.
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55. Lanno di grazia
Art. 34.3 c.p.i.
3. Ai 鍖ni dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al
pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un
qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero,
quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
La tutela nel periodo di grazia
Imitazione servile
Modello comunitario non registrato (rinvio)
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56. Casi particolari
Prodotto complesso (art. 35 c.p.i.)
visibilit
Funzione tecnica (art. 36 c.p.i.)
Le interfaccce
Prodotti modulari
La sentenza LEGO (Cass. 5437/2008)
Prodotti modulari ed imitazione servile
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57. Il modello non registrato
Il Regolamento 6/2002/CE
La tutela del modello non registrato
3 anni dalla divulgazione
Lart. 19 del Regolamento:
1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o
il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi
della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione
o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello 竪 incappato o cui 竪 applicato, ovvero la detenzione di
siffatto prodotto per i 鍖ni suddetti.
2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di
cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello
protetto.
L'utilizzazione contestata non 竪 considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se
risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si pu嘆 ragionevolmente
pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.
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58. Art. 239 c.p.i.
Testo 2005 (c.p.i.)
Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che,
anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in
conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di
commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
Testo 2007 (D.L. 15 febbraio 2007 n. 10)
La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modi鍖cazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformit ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di
pubblico dominio.
Testo 2009 (Legge 23.07.2009 n. 99)
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera
nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformit con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico
dominio. L'attivit in tale caso pu嘆 proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione
non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
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59. La tutela tutela civile dei diritti di PI
Limportanza della tutela cautelare
Descrizione (art. 128 c.p.i.)
Sequestro (art. 129 c.p.i.)
Inibitoria (art. 131 c.p.i.)
Periculum in mora
in re ipsa?
Fumus boni iuris
La ricerca EPO (1 luglio 2008 - D.M. 27 giugno 2008)
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60. Il diritto di informazione
I TRIPs (1994)
Il D. Lgs. 198/1996
La discovery (art. 121.2 c.p.i.)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa pu嘆 ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Pu嘆 ottenere altres狸 che il giudice ordini alla
controparte di fornire gli elementi per l'identi鍖cazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti
di propriet industriale.
Problemi applicativi
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61. Il diritto di informazione /2
Lattuazione della direttiva enforcement (D. Lgs. 140/2006)
Lart. 121-bis c.p.i.
1. L'Autorit giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito pu嘆 ordinare, su istanza giusti鍖cata e proporzionata del
richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi
che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a
utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivit di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti,
dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei
dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantit prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul
prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
(...)
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62. La stabilit dei provvedimenti cautelari
Azione cautelare e azione di merito
Lart. 669-octies comma 5 c.p.c.
Il nuovo testo dellart. 131 c.p.i.
1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde
la sua ef鍖cacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali
casi ciascuna parte pu嘆 iniziare il giudizio di merito.
Comma 1 (?): venti giorni lavorativi o 31 giorni di calendario
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63. Il risarcimento del danno
Il nuovo testo dellart. 125 c.p.i.
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e
1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i bene鍖ci realizzati dall'autore
della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni pu嘆 farne la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro
cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso pu嘆 chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono
tale risarcimento.損.
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64. Il risarcimento del danno /2
Danno tradizionale
Lucro cessante + danno emergente
Pro鍖tti del contraffattore
Royalty media
La retroversione degli utili
Conseguenze pratiche
La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano
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65. Grazie per lattenzione
Avv. Gualtiero Dragotti
gdragotti@dragotti.it
DRAGOTTI
Studio Legale Associato
Via Marina 6
20121 Milano