Raccolta di giurisprudenza sul processo telematico del 2016, massimata a cura della sezione di Padova del Movimento Forense.
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Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
1. Breve Compendio
Giurisprudenziale
del Processo Telematico
Anno 2016
a cura
dellAvv. Edoardo Ferraro
- Presidente MF Padova -
- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V A
3. PREMESSA
Questanno, nel predisporre il presente Compendio, si 竪 deciso di affrontare la ricerca
giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di massime non ufficiali,
studiando le pi湛 importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte
Costituzionale, cercando di concentrare lattenzione sugli elementi considerati pi湛 importanti
dei diversi provvedimenti.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare levoluzione
negli orientamenti giurisprudenziali.
Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati provvedimenti massimati, nel
caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:
http://www.jusdicere.it/Ragionando/
http://maurizioreale.it/
http://www.processociviletelematico.it/
http://www.sistemiamolitalia.it/
Sperando di fare cosa utile.
Avv. Edoardo Ferraro
3
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
4. SOMMARIO
Tribunale di Pesaro, Sent. 19.1.16, n. 42
Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo
Pag. 9
Tribunale di Milano - Sez. IX, Sent. 3.2.16, n. 1432
Deposito conclusionale PDF immagine - Ammissibile - Raggiungimento dello scopo -
Mera irregolarit
Pag. 9
Corte di Cassazione - Sez. VI, Ord. 22.2.16
Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria - Non
serve attestazione
Pag. 10
Tribunale di Milano - Sez. Impresa B, Ord. 23.2.16
Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico obbligatorio
Pag. 10
Tribunale di Milano, Ord. 3.3.16
Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico facoltativo
Pag. 11
Tribunale di Lodi, Ord. 4.3.16
Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceo - Atto di parte gi
costituita - Inammissibile - Estinzione
Pag. 11
Tribunale di Lecce, Ord. 16.3.16
Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessit di rinotificare in via
cartacea
Pag. 12
Tribunale di Torino - Sez. VII, Ord. 10.4.16
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in termini
rigettata
Pag. 12
Tribunale di Vasto, Ord. 15.4.16
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in termini
rigettata
Pag. 13
4
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
5. Corte di Cassazione - SS.UU., Sent. 18.4.16, n. 7665
Ricorso per reclamo depositato in via cartacea - Reintegrazione nel possesso -
Inammissibile
Pag. 13
Tribunale di Milano, Ord. 23.4.16
Tempestivit del deposito telematico -Formazione progressiva - Terza PEC (controlli
automatici)
Pag. 14
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sent. 4.5.16, n. 8886
Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione - Richiamo allart. 147 c.p.c. - Notifica
dopo le ore 21.00
Pag. 14
Tribunale di Bari, Ord. 4.5.16
Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -
Attestazione di conformit irrilevante
Pag. 15
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Ord. 10.5.16
Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici - Rifiuto cancelleria -
Rimessione in termini
Pag. 15
Corte di Cassazione - Sez. II, Sent. 12.5.16, n. 9772
Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica - Mera irregolarit - Raggiungimento
dello scopo
Pag. 16
Tribunale di Torino - Sez. I, Ord. 13.5.16
Deposito telematico - Numero di RG errato - Rifiuto della cancelleria - Ordine di
accettare
Pag. 16
Tribunale di Padova - Sez. II, Ord. 13.5.16
Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine - Riferimento al protocollo -
Regolarizzazione
Pag. 17
Corte CostituzionaleSent. 18.5.16, n. 146
Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza - Diritto di difesa - Questione non fondata
Pag. 17
5
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
6. Tribunale di Caltanisetta, Ord. 1.6.16
Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullit - Sanzione eccessiva - Pregiudizio
allinteresse del debitore
Pag. 18
Tribunale di Bari, Ord. 8.6.16
Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -
Validit con RdAC
Pag. 18
Tribunale di Milano - Sez. III, Sent. 29.6.16
Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullit - Necessit di depositare copia conferme
degli atti
Pag. 19
Corte di Cassazione - Sez. VI, Sent. 6.7.16, n. 13817
Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva la
mancata lettura
Pag. 19
Tribunale di Locri, Ord. 12.7.16
Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2
c.p.c. - inammissibile
Pag. 20
Corte di Cassazione - Sez. III, Sent. 20.7.16, n. 14827
Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF - Ammissibilit - Regole tecniche
Pag. 20
Corte di Cassazione - Sez. I, Sent. 21.7.16, n. 15035
Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria - Non necessaria la querela di falso
Pag. 21
Corte di Cassazione - Sez. VI-1, Sent. 9.9.16, n. 17884
Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale - Disattivazione PEC entro lanno
dalla cancellazione
Pag. 21
Corte di Cassazione, Sent. 12.9.16, n. 17941
Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico - Applicazione solo se iniziata la
sperimentazione
Pag. 22
6
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
7. Corte di Cassazione - Sez. VI-3, Ord. 4.10.16, n. 19814
Notifica a mezzo PEC - Nullit - Indicazione nelloggetto di Notificazione ai sensi della
Legge 53/94
Pag. 22
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, Sent. 4 .11.16, n. 22479
Atto introduttivo Raggiungimento dello scopo - Mera irregolarit - Iscrizione a ruolo
telematica
Pag. 23
7
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
9. Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica -
Termine per iscrizione a ruolo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Inammissibile, infine, 竪 leccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe perso
efficacia (ai sensi dellart. 543 IV comma cpc) poich辿 detta eccezione 竪 stata formulata
(atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrenti
dalla data di restituzione dei titoli al procedente (9 gennaio 2015) quando, cio竪,
ancora era possibile il deposito delloriginale di notifica o della sua copia conforme.
****
Deposito conclusionale PDF immagine - ammissibile
- raggiungimento dello scopo - mera irregolarit
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Leccezione di inammissibilit della conclusionale depositata in formato PDF immagine
e non come atto nativo non 竪 accoglibile.
Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche 竪 stata prevista da
norme primarie e secondarie.
Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal
legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarit
sanabile per effetto di successiva regolarizzazione.
9
Trib. PesaroTrib. Pesaro
Sent. 19.1.16 n. 42Sent. 19.1.16 n. 42
Trib. Milano - Sez. IXTrib. Milano - Sez. IX
Sent. 3.2.16, n. 1432Sent. 3.2.16, n. 1432
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
10. Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria -
Non serve attestazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La produzione della copia della sentenza impugnata trasmessa in allegato dalla
cancelleria ragusana deve, dunque, di per s辿 reputarsi equivalente alloriginale
presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui 竪 stata
trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
Neppure rileva lattestazione di conformit irrituale, posto che questa 竪 prevista dalla
norma solamente per la conformit agli atti presenti nel fascicolo telematico.
****
Foglio di precisazione delle conclusioni -
Deposito telematico obbligatorio
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il foglio di precisazione delle conclusioni (c.d. foglio PC) deve essere depositato per via
telematica. Ove depositato in modo cartaceo, 竪 inammissibile e le conclusioni si
intendono rassegnate come in atti.
10
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VI
Ord. 22.2.16Ord. 22.2.16
Trib. Milano Sez. Impresa BTrib. Milano Sez. Impresa B
Ord. 23.2.16Ord. 23.2.16
11. Foglio di precisazione delle conclusioni -
Deposito telematico facoltativo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il foglio di PC non 竪 n辿 documento, n辿 memoria o atto processuale in senso
tecnico-giuridico.
Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato
oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, 竪 atto cortesemente allegato al
fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilit.
****
Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceo
Atto di parte gi costituita - Inammissibile - Estinzione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato
cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di
riassunzione non 竪 un atto introduttivo, ma riguarda una parte gi precedentemente
costituita, cosicch辿 l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con
modalit telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012.
Per la dichiarazione di estinzione non 竪 necessaria l'eccezione di parte.
11
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. MilanoTrib. Milano
Ord. 3.3.16Ord. 3.3.16
Trib. Lodi - Sez. ITrib. Lodi - Sez. I
Ord. 4.3.16Ord. 4.3.16
12. Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -
Necessit di rinotificare in via cartacea
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma non
obbliga a munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati
con firma digitale. Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in
possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi 竪 certezza
che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dellatto
notificato.
In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale
giudiziario
****
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto -
Remissione in termini rigettata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Listanza di rimessione in termini deve essere respinta se viene depositato latto con
indicazione di R.G. errato, considerato anche che il messaggio di esito negativo da
parte della cancelleria 竪 stato ricevuto con termine ancora pendente, a nulla rilevando
che il difensore labbia letto il giorno successivo (essendo suo onere verificare lesito
positivo del deposito).
Tale evento, infatti, non pu嘆 considerarsi come causa non imputabile alla parte, bens狸
superabile con ordinaria diligenza.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. LecceTrib. Lecce
Ord. 16.3.16Ord. 16.3.16
Trib. Torino - Sez. VIITrib. Torino - Sez. VII
Ord. 10.4.16Ord. 10.4.16
13. Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -
Reintegrazione nel possesso - Inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il ricorso per reclamo non introduce un nuovo giudizio, ma 竪 prosecuzione del
procedimento speciale. Quindi non vi 竪 dubbio che, quando il deposito non viene
eseguito per via telematica, bens狸 in modo tradizionale (cio竪, con consegna materiale
in cancelleria dei documenti o, tuttal pi湛, mediante invio postale del plico cartaceo),
latto non potr che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit
strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista
giuridico (vale a dire, tamquam non esset).
****
Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -
Reintegrazione nel possesso - Inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica
dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine
indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimit, determina il
raggiungimento dello scopo della notifica via PEC.
, quindi, inammissibile l'eccezione con cui si lamenti un mero vizio procedimentale,
senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola
processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
13
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. VastoTrib. Vasto
Ord. 15.4.16Ord. 15.4.16
Corte di Cassazione - SS.UU.Corte di Cassazione - SS.UU.
Sent. 18.4.16, n. 7665Sent. 18.4.16, n. 7665
14. Tempestivit del deposito telematico -
Formazione progressiva - Terza PEC (controlli automatici)
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Sebbene la prevalente giurisprudenza di merito ritenga sufficiente la ricezione della
seconda PEC, si ritiene corretto lorientamento in merito alla necessit, ai fini della
tempestivit del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute.
Soltanto la terza ricevuta (controlli automatici), per嘆, pu嘆 essere valutata come causa
di non tempestivo deposito, in quanto, se positiva si ritiene che la Cancelleria non
possa rifiutare latto, se non nei casi pi湛 gravi di errori c.d. FATAL.
****
Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -
Richiamo allart. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore 21.00
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel giorno di scadenza per
limpugnazione, con notifica perfezionata oltre i termini orari di cui allart. 147 c.p.c.
(espressamente richiamato dallart. 16 septies del D.L. 179/12 Tempo delle
notificazioni con modalit telematiche), la notifica suddetta si considera effettuata ex
lege il giorno successivo, e per leffetto il ricorso 竪 da dichiararsi inammissibile.
14
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. MilanoTrib. Milano
Ord. 23.4.16Ord. 23.4.16
Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. Lavoro
Sent. 4.5.16, n. 8886Sent. 4.5.16, n. 8886
15. Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -
Attestazione di conformit irrilevante
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L'art. 543 c.p.c. distingue la problematica dell'attestazione di conformit delle copie
allegate da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse:
la prima 竪 dovuta solo al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie
autentiche degli atti di cui al secondo periodo (dunque non al terzo) del 4属 co.
dell'art. 543 c.p.c., e non si richiama tra gli atti da depositare a pena di inammissibilit
nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformit. Ne consegue che il deposito
oltre il termine deve rimanere irrilevante.
****
Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici -
Rifiuto cancelleria - Rimessione in termini
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non pu嘆 ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto lavviso di avvenuta consegna
del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente
eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di
errore fatale, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente
previsto, potendo confidare in una accettazione.
Pertanto 竪 ammissibile listanza di rimessione in termini con fissazione di nuova
udienza.
15
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. BariTrib. Bari
Ord. 4.5.16Ord. 4.5.16
Trib. Milano - Sez. LavoroTrib. Milano - Sez. Lavoro
Ord. 10.5.16Ord. 10.5.16
16. Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica -
Mera irregolarit - Raggiungimento dello scopo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In tema di PCT, nei procedimenti iniziati tra il 30.6.14 e prima del D.L. 83/2015, non vi
竪 nullit della costituzione telematica dell'attore, ma mera irregolarit, sicch辿 quando
l'atto viene inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione
della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata
del Ministero, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di
contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e della messa a disposizione delle altre
parti.
****
Deposito telematico - Numero di RG errato -
Rifiuto della cancelleria - Ordine di accettare
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Lerrata indicazione del numero di RG 竪 errore non grave (o, se si preferisce, un
mero errore materiale o una svista), pur ascrivibile alla parte. Se si trattasse di
deposito cartaceo, non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una
rettifica a mano dellatto.
Non appare idonea una remissione in termini, ma si ordina quindi di forzare lapertura
della busta e la cancelleria dovr inserire latto nel fascicolo corretto, indicando come
data quella della ricevuta di avvenuta consegna.
16
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. IICorte di Cassazione - Sez. II
Sent. 12.5.16, n. 9772Sent. 12.5.16, n. 9772
Trib. Torino - Sez. ITrib. Torino - Sez. I
Ord. 13.5.16Ord. 13.5.16
17. Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine -
Riferimento al protocollo - Regolarizzazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il deposito di atti in formato PDF immagine, anzich辿 PDF testuale, non ha impedito
alla difesa del convenuto il loro esame, ma solo la c.d. navigabilit degli atti.
Sulle conseguenze dellirregolarit, non ritiene il giudicante di discostarsi dal Protocollo
PCT della Corte dAppello di Venezia 3 luglio 2014, punto 2 (possibilit di chiedere la
regolarizzazione dellatto, ferma la data del primo deposito).
Dispone, pertanto, che la difesa attorea regolarizzi le memorie ex art. 183 c.p.c..
****
Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -
Diritto di difesa - Questione non fondata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non sussiste violazione dellart. 3 Cost., attesa la diversit delle fattispecie poste a
confronto, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.
Lart. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre lart. 15 L.F. si
propone di coniugare tale finalit di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerit
del procedimento concorsuale. A tal fine prevede che lesonero dalladempimento di
ulteriori formalit quando la situazione di irreperibilit deve imputarsi
allimprenditore medesimo.
17
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. Padova - Sez. IITrib. Padova - Sez. II
Ord. 13.5.16Ord. 13.5.16
Corte CostituzionaleCorte Costituzionale
Sent. 18.5.16, n. 146Sent. 18.5.16, n. 146
18. Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullit -
Sanzione eccessiva - Pregiudizio allinteresse del debitore
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il mancato deposito di copie autentiche ai sensi dellart. 543 c.p.c. 竪 carenza di una
formalit che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce,
alcuna contestazione 竪 stata avanzata in ordine alla effettiva conformit agli originali
degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto
altres狸 del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 c.4 c.p.c. sono poi
stati depositati in giudizio dal creditore.
****
Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -
Validit con RdAC
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non pu嘆 essere mossa contestazione alla costituzione telematica rifiutata a seguito di
terza PEC con messaggio di ERROR (nella specie Lavvocato non ha accesso al
fascicolo), in quanto tali errori vanno accettati forzando laccettazione ove possibile,
secondo quanto disposto con circolare Ministeriale del 23.10.15.
Latto erroneamente rifiutato dalla cancelleria dovr comunque essere regolarizzato
mediate accettazione della cancelleria o invio di nuovo atto.
18
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. CaltanisettaTrib. Caltanisetta
Ord. 1.6.16Ord. 1.6.16
Trib. BariTrib. Bari
Ord. 8.6.16Ord. 8.6.16
19. Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullit -
Necessit di depositare copia conforme degli atti
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti di cui allart. 557 co. 2,
ma una copia conforme.
La questione della conformit del titolo alloriginale 竪 strettamente connessa al
possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dellazione esecutiva. In
mancanza del deposito dellattestazione di conformit, pertanto, il giudice
dellesecuzione non 竪 messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il
possesso del titolo, o sia o meno legittimato allesercizio del diritto incorporato nel
titolo.
****
Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva la
mancata lettura
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Per la validit della notifica occorre aver riguardo unicamente alla sequenza
procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di
accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a
sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata 竪 pervenuto
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato aperto
dal destinatario stesso.
19
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. Milano - Sez. IIITrib. Milano - Sez. III
Sent. 29.6.16Sent. 29.6.16
Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VI
Sent. 6.7.16, n. 13817Sent. 6.7.16, n. 13817
20. Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2
c.p.c. - inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Dallintroduzione dellobbligo di deposito telematico deriva che, allinosservanza della
modalit prescritta dalla legge, consegua linammissibilit e limprocedibilit, e/o
comunque, lirricevibilit dellatto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3属 comma,
c.p.c..
Non vi era poi prova che il mancato deposito telematico fosse dovuto a cattivo
funzionamento del flusso telematico, e il fatto che la firma digitale non fosse
funzionante non pu嘆 costituire un motivo valido per lautorizzazione al deposito
cartaceo.
****
Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF -
Ammissibilit - Regole tecniche
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma serve
soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno
spazio minore; non 竪, in questo senso, un formato diverso.
Ne consegue che, anche alla luce delle Specifiche tecniche (che prevedono i file zip)
risulta infondata la doglianza sulla scusabilit dellerrore, potendosi esigere dal
difensore lutilizzo di unidonea configurazione del computer tale da consentire
laccesso al formato compresso.
20
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. LocriTrib. Locri
Ord. 12.7.16Ord. 12.7.16
Corte di Cassazione - Sez. IIICorte di Cassazione - Sez. III
Sent. 20.7.16, n. 14827Sent. 20.7.16, n. 14827
21. Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria -
Non necessaria la querela di falso
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Erroneamente la corte dappello ha ritenuto che per superare lattestazione contenuta
nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.
Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PEC
ai sensi dellart. 15 L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente
dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario
costituisce prova dellavvenuta consegna suscettibile di prova contraria.
****
Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale -
Disattivazione PEC entro lanno dalla cancellazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L'imprenditore individuale 竪 univocamente quella persona fisica la cui casella PEC ha
come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicch辿 la deliberata
sua disattivazione [nel termine annuale in cui perdura, ex lege (L. Fall., art. 10), la sua
responsabilit per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la
necessaria dichiarazione di fallimento], comporta irreperibilit imputabile "alla sua
stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un
operatore economico".
21
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. ICorte di Cassazione - Sez. I
Sent. 21.7.16, n. 15035Sent. 21.7.16, n. 15035
Corte di Cassazione - Sez. VI-1Corte di Cassazione - Sez. VI-1
Sent. 9.9.16, n. 17884Sent. 9.9.16, n. 17884
22. Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -
Applicazione solo se iniziata la sperimentazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della
contribuente allamministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della
Campania tra le parti, non 竪 idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione
del ricorso per cassazione.
Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi
giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di
sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.
****
Notifica a mezzo PEC - Nullit - Indicazione nelloggetto di Notificazione ai sensi della
Legge 53/94
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Va respinta leccezione di nullit in caso di mancata indicazione nelloggetto del
messaggio della notifica PEC della dizione Notificazione ai sensi della legge 53 del
1994.
Ci嘆 in quanto la norma che sanziona a pena di nullit la mancanza dei requisiti non
intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le pi湛 innocue irregolarit, e in
quanto comunque tale nullit sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo
(fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto Notificazione
controricorso in Cassazione).
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sent. 12.9.16, n. 17941Sent. 12.9.16, n. 17941
Corte di Cassazione - Sez. VI-3Corte di Cassazione - Sez. VI-3
Ord. 4.10.16, n. 19814Ord. 4.10.16, n. 19814
23. Atto introduttivo - Raggiungimento dello scopo -
Mera irregolarit - Iscrizione a ruolo telematica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Dal comma 1 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, nel testo valorizzato operante ratione
temporis (prima del 30.6.14), non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per
gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello
previsto, trattandosi di modalit conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83,
terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto
la trasmissione in via telematica della procura alle liti) ed in mancanza di una sanzione
espressa di nullit.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. Lavoro
Sent. 4 .11.16, n. 22479Sent. 4 .11.16, n. 22479
24. A cura della
Commissione Giustizia Telematica
del
Movimento Forense Padova
Movimento Forense
RadioTribunale
ForoTelematico
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