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Lezione del 07.09.2015
Ten.Col. Valerio Marra
Mar. Ca. Vincenzo Furfaro
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Art. 13
Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per
la cui violazione 竪 prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, assumere
informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi
e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 "Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 24 aprile 1998 -
Supplemento Ordinario n. 80
Lezione del 07.09.2015
Ten.Col. Valerio Marra
Mar. Ca. Vincenzo Furfaro
(TENUTA DEL REGISTRO AFFARI GIORNALIERI) Art.128 T.U.L.P.S. :
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono
compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identit o di altro
documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro
delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalit di
coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale
registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone
che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la
propria identit nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non pu嘆 alterarle o alienarle se
non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti
ovvero all'asta pubblica.
Art. 7.
Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di
un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al
comune competente per territorio e possono essere effettuati
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato
dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di
vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della
disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di
vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4
della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo
immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio
di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzati.
Art. 22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5,
7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
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(VENDITA CONTO TERZI)
Art.115 T.U.L.P.S. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto
e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al
Questore. []
AGENZIE DI AFFARI ex art. 115 del R.D. 773/1931 (Artt. 115  120 TULPS. Artt. 204-223 R.D. 635/1940)
Le agenzie pubbliche o pubblici uffici di affari previste dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi
Pubblica Sicurezza) sono le agenzie che, ai sensi dell'articolo 205 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento TULPS), "si offrono
come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta", a
esclusione di quelle attivit di intermediazione che sono gi soggette ad una specifica disciplina di settore (es. agenzia immobiliari,
agenzie di viaggio, agenzie disbrigo pratiche automobilistiche).
Gli elementi che concorrono a caratterizzare l'attivit svolta dalle suddette agenzie sono l'esercizio organizzato, in qualsivoglia modo
purch辿 continuativo e abituale, di un'attivit professionale e con finalit di lucro oggettivamente riconducibile alla trattazione di affari
altrui, nonch辿 le prestazioni d'opera a tal fine collegate e svolte nei confronti di chiunque ne faccia richiesta.
Non rientra nelle Agenzie di Affari l'attivit di prestazione di servizi svolta direttamente in favore di soggetti determinati, poich辿 in
questo caso non si effettua intermediazione e la fornitura degli stessi 竪 destinata a una specifica clientela.
Le agenzie di affari sono disciplinate dagli articoli da 115 a 120 del TULPS e sono tenute a presentare una Segnalazione Certificata
di Inizio Attivit (SCIA) ex art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i..
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le tipologie di agenzie d'affari pi湛 ricorrenti:
Vendita di auto usate conto terzi; Pubblicit Spedizioni e trasporti; Pratiche inerenti il decesso di persone; Mostre, esposizioni e fiere
campionarie; Collocamento di complessi artistici di musica leggera; Richiesta certificati conto terzi; Vendita biglietti di pubblici
spettacoli; Intermediazione di rollini fotografici; Cambiavalute (D.Lgs. n. 169/2012, art. 5). La competenza in materia di agenzie
d'affari 竪 stata trasferita con D.Lgs. n. 112/98 ai Comuni.
(TENUTA DEL REGISTRO CONTO TERZI) Art. 120 (art 121 T.U. 1926) Gli
esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che
sar determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle
operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle
indicate nella tariffa n竪 compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identit o di altro
documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
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ACCERTAMENTI SUI BENI DARTE PRESENTI
MISURE DEL VOLUME (ALTEZZA  LARGHEZZA 
PROFONDITA)
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FOTOGRAFIA GENERALE DELLE PAGINE DINTERESSE
DETTAGLIO DELLE ISCRIZIONI, DANNI, TAGLI E TIMBRI
PRESENTI.
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Fotografia dellopera denominazione esercizio
commerciale. Data tecnica di esecuzione e
materiale.. misure (ALTEZZA  LARGHEZZA 
PROFONDITA).. HLP
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Particolari/dettagli
Primi accertamenti bibliografici se vi 竪 sospetto che
lopera possa essere un falso..
Expertise da parte di personale tecnico
Mi.B.A.C.T. o esperti presso fondazioni.
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In funzioni avanzate vi 竪 la possibilit di comparare le
immagini relative agli accertamenti esperiti con quelle
presenti in BBDD.
Pertanto la fotografia, in particolar modo
relativamente ai dipinti, dovr essere eseguita
frontalmente e senza alcun elemento IN PIU di
disturbo per la ricerca automatica
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PRONTUARIO ANNOTATO
AD USO DELLOPERATORE
PER LATTIVIT DI P.S.
ED I CONTROLLI DI POLIZIA
RIFERIBILI ALLO SPECIFICO
SETTORE
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Violazioni-contestazioni..
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  • 4. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro Art. 13 Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione 竪 prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80
  • 5. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro (TENUTA DEL REGISTRO AFFARI GIORNALIERI) Art.128 T.U.L.P.S. : I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identit o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalit di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identit nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non pu嘆 alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica. Art. 7. Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. Art. 22. Sanzioni e revoca 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
  • 6. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro (VENDITA CONTO TERZI) Art.115 T.U.L.P.S. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore. [] AGENZIE DI AFFARI ex art. 115 del R.D. 773/1931 (Artt. 115 120 TULPS. Artt. 204-223 R.D. 635/1940) Le agenzie pubbliche o pubblici uffici di affari previste dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) sono le agenzie che, ai sensi dell'articolo 205 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento TULPS), "si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta", a esclusione di quelle attivit di intermediazione che sono gi soggette ad una specifica disciplina di settore (es. agenzia immobiliari, agenzie di viaggio, agenzie disbrigo pratiche automobilistiche). Gli elementi che concorrono a caratterizzare l'attivit svolta dalle suddette agenzie sono l'esercizio organizzato, in qualsivoglia modo purch辿 continuativo e abituale, di un'attivit professionale e con finalit di lucro oggettivamente riconducibile alla trattazione di affari altrui, nonch辿 le prestazioni d'opera a tal fine collegate e svolte nei confronti di chiunque ne faccia richiesta. Non rientra nelle Agenzie di Affari l'attivit di prestazione di servizi svolta direttamente in favore di soggetti determinati, poich辿 in questo caso non si effettua intermediazione e la fornitura degli stessi 竪 destinata a una specifica clientela. Le agenzie di affari sono disciplinate dagli articoli da 115 a 120 del TULPS e sono tenute a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attivit (SCIA) ex art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le tipologie di agenzie d'affari pi湛 ricorrenti: Vendita di auto usate conto terzi; Pubblicit Spedizioni e trasporti; Pratiche inerenti il decesso di persone; Mostre, esposizioni e fiere campionarie; Collocamento di complessi artistici di musica leggera; Richiesta certificati conto terzi; Vendita biglietti di pubblici spettacoli; Intermediazione di rollini fotografici; Cambiavalute (D.Lgs. n. 169/2012, art. 5). La competenza in materia di agenzie d'affari 竪 stata trasferita con D.Lgs. n. 112/98 ai Comuni. (TENUTA DEL REGISTRO CONTO TERZI) Art. 120 (art 121 T.U. 1926) Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sar determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa n竪 compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identit o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
  • 7. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro ACCERTAMENTI SUI BENI DARTE PRESENTI MISURE DEL VOLUME (ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA)
  • 8. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro FOTOGRAFIA GENERALE DELLE PAGINE DINTERESSE DETTAGLIO DELLE ISCRIZIONI, DANNI, TAGLI E TIMBRI PRESENTI.
  • 9. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro
  • 10. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro Fotografia dellopera denominazione esercizio commerciale. Data tecnica di esecuzione e materiale.. misure (ALTEZZA LARGHEZZA PROFONDITA).. HLP
  • 11. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro Particolari/dettagli Primi accertamenti bibliografici se vi 竪 sospetto che lopera possa essere un falso.. Expertise da parte di personale tecnico Mi.B.A.C.T. o esperti presso fondazioni.
  • 12. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro In funzioni avanzate vi 竪 la possibilit di comparare le immagini relative agli accertamenti esperiti con quelle presenti in BBDD. Pertanto la fotografia, in particolar modo relativamente ai dipinti, dovr essere eseguita frontalmente e senza alcun elemento IN PIU di disturbo per la ricerca automatica
  • 13. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro PRONTUARIO ANNOTATO AD USO DELLOPERATORE PER LATTIVIT DI P.S. ED I CONTROLLI DI POLIZIA RIFERIBILI ALLO SPECIFICO SETTORE
  • 14. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro Violazioni-contestazioni..
  • 15. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro
  • 16. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro
  • 17. Lezione del 07.09.2015 Ten.Col. Valerio Marra Mar. Ca. Vincenzo Furfaro