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CARTA ETICA DIGITALE
                               Venezia 25 ottobre 2009


                                   Art.1 (Opportunità)
A chiunque deve essere universalmente garantita l’opportunità di accedere ad
Internet per la diffusione del proprio libero pensiero.


                                     Art.2 (Sviluppo)
I Governi favoriscono l'accesso locale ad Internet quale sviluppo democratico della
Societa' dell’Informazione.


                                   Art.3 (Promozione)
Art 3 I Governi sostengono l'utilizzo di Internet sviluppando procedure di
amministrazione che assicurino trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti tra
Stato e cittadino.


                                     Art.4 (Rispetto)
Chiunque nell'utilizzo di Internet e' chiamato al rispetto della risorsa tecnologica
nell’interesse proprio e della collettività.


                                      Art.5 (Verifica)
Chiunque nella diffusione di informazioni deve accertare, prima delle divulgazione
delle stesse, l’attendibilità della fonte.




                                   www.innovatori.it
Art.6 (Segreto)
Chiunque condivide informazioni in Internet è tenuto a riportare la fonte di
provenienza, nel caso la notizia sia frutto di autonoma attività provvede
all’accertamento e alla conservazione della fonte che potrà essere resa pubblica
solo su richiesta dell'autorità giudiziaria.


                                     Art.7 (Anonimato)
Chiunque può ricorrere a sistemi di informazione anonima qualora il Governo del proprio
Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.


                                   Art.8 (Compilazione)
Chiunque scrive, diffonde o esegue consapevolmente un codice o un algoritmo
informatico deve operare ogni cautela per il rispetto dei diritti personali e
patrimoniali altrui.


                                      Art.9 (Standard)
Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve operare al
fine di favorire l’interoperabilità dei sistemi.


                                      Art.10 (Gratuità)
Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza deve essere
agevolato secondo il principio di sussidiarietà.




                                    www.innovatori.it

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  • 2. Art.6 (Segreto) Chiunque condivide informazioni in Internet è tenuto a riportare la fonte di provenienza, nel caso la notizia sia frutto di autonoma attività provvede all’accertamento e alla conservazione della fonte che potrà essere resa pubblica solo su richiesta dell'autorità giudiziaria. Art.7 (Anonimato) Chiunque può ricorrere a sistemi di informazione anonima qualora il Governo del proprio Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo. Art.8 (Compilazione) Chiunque scrive, diffonde o esegue consapevolmente un codice o un algoritmo informatico deve operare ogni cautela per il rispetto dei diritti personali e patrimoniali altrui. Art.9 (Standard) Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve operare al fine di favorire l’interoperabilità dei sistemi. Art.10 (Gratuità) Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza deve essere agevolato secondo il principio di sussidiarietà. www.innovatori.it