Le modalità di censimento dei soggetti correlati e collegati
1. Le modalità di censimento dei soggetti
correlati e collegati
Gabriella Cazzola – Direzione Legale e Contenzioso
16 aprile 2013
2. Le parti correlate, i soggetti connessi e i soggetti
collegati
I “soggetti collegati” sono qualificati come l’insieme costituito da un soggetto correlato e da tutti
i soggetti ad esso connessi. Rientrano tutti i soggetti collegati delle banche e intermediari
vigilati rilevanti del gruppo bancario. Tali soggetti rappresentano un perimetro unico rilevante
per l’operatività di tutto il Gruppo bancario.
Tre macro aree di rilevanza dei soggetti correlati:
Esponenti: componenti il CDG, CDS, CDA, Collegio Sindacale e Direttori generali e soggetti
equivalenti
Azionisti significativi: con poteri di controllo, di influenza notevole o in grado di nominare un
esponente
Società partecipate in misura significativa: controllate, controllate congiuntamente e collegate
Sono soggetti connessi:
le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un soggetto
correlato
i soggetti che controllano gli azionisti significativi della banca ovvero soggetti a comune controllo
con il medesimo soggetto correlato
gli stretti familiari di un soggetto correlato e le relative imprese controllate
2
3. Il censimento dei soggetti collegati: la normativa di
riferimento (1/2)
Delibera CICR n. 277 del 29 luglio 2008 – art. 1:
«Le parti correlate forniscono informazioni alla banca o alla società
capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati.»
Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, Titolo V, cap. 5, sez. V
«Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo, censiscono
le parti correlate e nei limiti dell’ordinaria diligenza individuano i soggetti
connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di
nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della
revisione dei contratti.» . Le banche «censiscono come stretti familiari di
una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali
informazioni a disposizione» della Banca d’Italia.
I soggetti qualificabili come parti correlate «cooperano con le banche e gli
intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un
censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per
quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi».
3
4. Il censimento dei soggetti collegati: la normativa di
riferimento (2/2)
segue: Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, Titolo V, cap. 5, sez. V
«Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire
le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e
ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità»
Cfr. anche Titolo V, cap. 5, sez. IV:
«Sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a
tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati
fin dalla fase dell’instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del
gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo…»
4
5. Il censimento dei soggetti collegati: le possibili
modalità
La banca identifica le proprie parti correlate
Per i soggetti connessi sono possibili tre modalità:
1. Raccolta di autodichiarazioni dalle parti correlate circa i rispettivi
soggetti connessi;
2. Ricorso al patrimonio informativo aziendale e alle fonti informative
pubbliche,
3. Coinvolgimento della clientela (all’atto dell’instaurazione di ogni
rapporto)
5
6. Il censimento dei soggetti collegati: i chiarimenti della
Banca d’Italia
Con una nota tecnica diramata alle banche (gennaio 2013) la Banca d’Italia
ha fornito alcune linee-guida idonee ad contemperare l esigenze di
completezza del censimento e quelle di contenimento dei costi a carico
degli intermediari (evitando di imporre alle banche di modificare la
contrattualistica con la clientela). Sulla base di tali linee-guida:
la banca, ovvero la società capogruppo del gruppo bancario, può effettuare
la «mappatura» dei soggetti collegati ex ante, vale a dire prima e
indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra
natura con detti soggetti – e, entro i limiti di seguito precisati, ex post – vale
a dire al momento dell’instaurazione di rapporti – adottando le seguenti
modalità:
1. la banca (o la società capogruppo) censisce le proprie parti correlate
(esponenti, azionisti rilevanti, ecc.)…..;
2. ciascuna parte correlata fornisce alla banca, sotto la propria
responsabilità, l’elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari,
società controllate/controllanti);
6
7. Il censimento dei soggetti collegati: i chiarimenti della
Banca d’Italia
3. la banca verifica tali dichiarazioni sulla base delle informazioni in proprio
possesso e, se del caso, integra il censimento:
4. il censimento dei soggetti collegati è effettuato anche ex post, vale a
dire in sede di instaurazione di nuovi rapporti con soggetti non già
censiti come collegati, «ma per i quali si possa presumere, in base a
indici fattuali e alle informazioni in possesso della banca, che vi siano
rapporti di collegamento».
Il censimento ex post è effettuato «nei limiti dell’ordinaria diligenza» e
«secondo proporzionalità» e non comporta l’obbligo di rivedere la
contrattualistica generale.
7
8. I profili privacy
Le criticità legate alla raccolta delle informazioni in merito all’identità dei
familiari e alle loro attività:
L’ampiezza del perimetro
Il rifiuto/impossibilità di fornire le informazioni
Il problema dell’informativa e del consenso (artt. 13, 23 e 24 Codice
Privacy)
Le possibili esimenti :adempimento di obblighi normativi( art. 13, quinto
comma, lett. a; art. 24, comma 1, lett. a)
La circolazione dei dati infragruppo ed, in particolare, extra UE:
Esimente del consenso: salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato per legge o per regolamento (art. 43, lett. c)
ovvero dietro autorizzazione del Garante Privacy sulla base di
garanzie considerate «adeguate» (art. 44).
8