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COMUNICATO STAMPA


Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911




                                    CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
                                           SEZIONI UNITE


                                  RIUNIONE GIOVEDI 18 AGOSTO 2011
                            PRESSO PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & S.P.A
                                     VIA FRESCOBALDI, 5 - ROMA




1. Ricorso ex art. 33, comma 3 C.G.S., RESPINTO
   dellU.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A.
   avverso lincongruit delle sanzioni:
    penalizzazione di punti 6 in classifica, da
   scontare nel campionato di 2011-2012 alla
   Societ Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.,
   per responsabilit oggettiva e presunta ai
   sensi dellart. 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi
   2 e 5 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai sui
   tesserati Doni e Manfredini;
    penalizzazione di punti 6 in classifica da
   scontare nel campionato 2011/2012 e
   ammenda di  50.000,00 alla Societ Ascoli
   Calcio 1898 S.p.A., per responsabilit
   oggettiva ai sensi dell art. 7, commi 4 e 6, e
   dellart. 4, comma 2, C.G.S., nella
   violazione ascritta ai suoi tesserati Sommese
   e Micolucci;
    penalizzazione di punti 4 in classifica da
   scontare nel campionato 2011/2012 e
   ammenda di  50.000,00 alla Societ
   Piacenza S.C. S.p.A., per responsabilit
   oggettiva ai sensi dellart. 4, comma 2, nella
   violazione ascritta al suo tesserato
   Gervasoni,
   inflitte a seguito di deferimento del
   Procuratore       Federale      -    nota    n.
603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
   (Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

2. Ricorso      Sig.   SIGNORI        Giuseppe, RESPINTO
   allepoca       dei    fatti      Allenatore
   Professionista di 1^ ctg.
   avverso la sanzione della squalifica per anni
   5 con preclusione alla permanenza in
   qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,
   inflittagli a seguito di deferimento del
   Procuratore Federale per le violazioni
   ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-
   11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6
   C.G.S. (Delibera della Commissione
   Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
   13/CDN del 9.8.2011)

3. Ricorso Sig. BELLAVISTA Antonio, RESPINTO
   allepoca dei fatti iscritto nel Settore
   Tecnico quale Allenatore di base.
   avverso la sanzione della squalifica per anni
   5 con preclusione alla permanenza in
   qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,
   inflittagli a seguito di deferimento del
   Procuratore Federale per le violazioni
   ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-
   11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6
   C.G.S. (Delibera della Commissione
   Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
   13/CDN del 9.8.2011)

4. Ricorso Calc. DONI Cristiano, allepoca RESPINTO
   dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta
   Bergamasca Calcio S.p.A.
   avverso la sanzione della squalifica per anni
   3 e mesi 6, inflittagli a seguito di
   deferimento del Procuratore Federale per
   violazione dellart. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S.
   in relazione alla gara Atalanta/Piacenza del
   19.3.2011  nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp
   del     25.7.2011         (Delibera    della
   Commissione Disciplinare Nazionale 
   Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

5. Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas, ACCOLTO e, per leffetto, proscioglie Thomas
   allepoca dei fatti tesserato per la Soc. Manfredini dagli addebiti contestati annullando,
   Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.             sul punto, la decisione impugnata.
   avverso la sanzione della squalifica per anni
   3, inflittagli a seguito di deferimento del
   Procuratore Federale per violazione dellart.
   7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla
   gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011  nota n.
   603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011
(Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

6. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA                  RESPINTO
   CALCIO S.p.A.
   avverso la sanzione della penalizzazione di
   punti 6 in     classifica da scontare nel
   Campionato di 2011-2012, inflittagli a
   seguito di deferimento del Procuratore
   Federale per responsabilit oggettiva e
   presunta ai sensi dellart 7, commi 4 e 6 e
   art. 4, commi 2 e 5 C.G.S., nelle violazioni
   rispettivamente ascritte ai suoi tesserati
   Doni Cristiano e Manfredini Thomas - nota
   n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
   (Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

7. Ricorso Calc. PAOLONI MARCO, RESPINTO
   allepoca dei fatti tesserato U.S.
   Cremonese, trasferito in prestito il
   31.1.2011 alla Soc. Benevento Calcio
   S.p.A.
   avverso la sanzione della squalifica per anni
   5 con preclusione alla permanenza in
   qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,
   per le violazioni ascrittegli con nota n.
   603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011,
   degli artt. 9, 1, comma 1, 7 commi 1, 5 e 6
   C.G.S.       in     relazione    alle    gare
   Monza/Cremonese            del    21.11.2010,
   Cremonese/Paganese          del   14.11.2010,
   Spal/Cremonese            del      16.1.2011,
   Benevento/Viareggio          del   13.2.2011,
   Benevento/Cosenza           del    28.2.2011,
   Taranto/Benevento           del    13.3.2011,
   Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, Inter Lecce
   del    20.3.2011,       Benevento/Pisa    del
   21.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011.
   (Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

8. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.p.A.                 PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
   avverso la sanzione della penalizzazione di     leffetto, riduce a 6 punti la penalizzazione da
   punti 9 in classifica da scontare nel           scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma
   Campionato 2011/2012 e ammenda di              nel resto.
   30.000,00, inflittagli a seguito di
   deferimento del Procuratore Federale nota n.
   603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per
   responsabilit oggettiva nelle violazioni
   ascritte al suo tesserato Paoloni Marco, ai
   sensi dellart. 7, commi 4 e 6, e 4, comma 2,
C.G.S. (Delibera della Commissione
   Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
   13/CDN del 9.8.2011)

9. Ricorso U.S. CREMONESE S.p.A.                  RESPINTO
   avverso la sanzione della penalizzazione di
   punti 6 in classifica da scontare nel
   Campionato 2011/2012 e ammenda di 
   30.000,00, inflittale a seguito di deferimento
   del Procuratore Federale con nota n.
   603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per
   responsabilit oggettiva ai sensi dellart. 7,
   commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., nelle
   violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni
   Marco (Delibera della Commissione
   Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
   13/CDN del 9.8.2011)

10. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A.          RESPINTO
    avverso la sanzione dellammenda di 
    20.000,00, inflittagli a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per
    responsabilit oggettiva nella violazione
    ascritta al suo Direttore Sportivo, Sig.
    Gibellini Mauro in ordine alla gara Hellas
    Verona/Ravenna del 27.2.2011, ai sensi
    dellart. 4, comma 2 C.G.S. - nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

11. Ricorso VIRTUS ENTELLA S.r.l.                  PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
    avverso la sanzione dellammenda di  leffetto, ridetermina lammenda inflitta in 
    15.000,00 inflitta alla reclamante a seguito 10.000,00.
    di deferimento del Procuratore Federale per
    responsabilit oggettiva nella violazione
    ascritta al suo tesserato Zaccanti Federico in
    ordine alla gara Atalanta/Piacenza del
    19.3.2011, ai sensi dellart. 4, comma 2
    C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del
    25.7.2011  (Delibera della Commissione
    Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
    13/CDN del 9.8.2011)

12. Ricorso Calc. QUADRINI Daniele, RESPINTO
    allepoca dei fatti tesserato per lU.S.
    Sassuolo Calcio S.r.l.
    avverso la sanzione della squalifica per anni
    1, inflitta al reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per la
    violazione ascrittagli con nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011,
    dellart. 7, comma 7 C.G.S. in ordine alla
    gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011
(Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

13. Ricorso U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. RESPINTO
    avverso la sanzione dellammenda di 
    20.000,00 per responsabilit oggettiva nella
    violazione ascritta al suo tesserato Quadrini
    Daniele, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e
    4, comma 2, C.G.S., inflitta a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale - nota
    n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

14. Ricorso CALCIO PORTOGRUARO                      PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
    SUMMAGA S.r.l.                                  leffetto, ridetermina lammenda inflitta in 
    avverso la sanzione dellammenda di  10.000,00.
    20.000,00, inflitta alla reclamante per
    responsabilit oggettiva, ai sensi dellart. 4,
    comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta al
    suo tesserato Furlan Claudio, in ordine alla
    gara Benevento/Viareggio del 12.2.2011, a
    seguito di deferimento del Procuratore
    Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp
    del    25.7.2011          (Delibera     della
    Commissione Disciplinare Nazionale 
    Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

15. Ricorso Calc. SOMMESE Vincenzo, RESPINTO
    allepoca dei fatti tesserato per la Soc.
    Ascoli Calcio 1898 S.p.A.
    avverso la sanzione della squalifica per 5
    anni con preclusione alla permanenza in
    qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.,
    inflitta al reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per le
    violazioni      ascritte    con    nota     n.
    603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011,
    degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S., in ordine alle
    gare    Livorno/Ascoli       del   27.2.2011,
    Benevento/Cosenza          del     28.2.2011,
    Ascoli/Atalanta          del       12.3.2011,
    Padova/Atalanta          del       26.3.2011,
    Siena/Sassuolo del 27.3.2011  (Delibera
    della Commissione Disciplinare Nazionale 
    Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

16. Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.            RESPINTO
    avverso la sanzione della penalizzazione di
    punti 6 in classifica da scontarsi nel
    Campionato 2011/2012 e ammenda di 
    50.000,00 per responsabilit oggettiva nella
    violazione ascritta ai suoi tesserati,
Micolucci Vittorio e Sommese Vincenzo, ai
   sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2
   C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di
   deferimento del Procuratore Federale - nota
   n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
   (Delibera della Commissione Disciplinare
   Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
   9.8.2011)

17. Ricorso SPEZIA CALCIO S.r.l.                   ACCOLTO e, per leffetto, annulla, sul punto,
    avverso la sanzione della penalizzazione di la delibera impugnata.
    punti 1 in classifica da scontare nel
    Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante
    a seguito di deferimento del Procuratore
    Federale per responsabilit presunta, ai sensi
    dell art. 4, comma 5, CGS, per lillecito
    sportivo commesso a proprio vantaggio da
    persone ad essa estranee, ovvero allo stato
    non identificate, in occasione della gara
    Ravenna/Spezia del 27.3.11 - nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

18. Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO                  RESPINTO
    S.r.l.
    avverso la penalizzazione punti          1 in
    classifica da scontare nel Campionato
    2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per
    responsabilit presunta, ai sensi dell art. 4,
    comma 5, CGS, per lillecito sportivo
    commesso a proprio vantaggio da persone
    ed essa estranee in occasione della gara
    Benevento/Viareggio del 13.2.2011 - nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

19. Ricorso A.C. REGGIANA 1919 S.p.A.             RESPINTO
    avverso la sanzione della penalizzazione di
    punti 2 in classifica da scontarsi nel
    Campionato di competenza 2011/2012 per
    responsabilit oggettiva nella violazione
    ascritta al suo tesserato Saverino Davide, ai
    sensi degli artt. 7, comma 4 e 4, comma 2
    C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale - nota
    n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)
20. Ricorso Calc. SAVERINO DAVIDE,                 RESPINTO
    allepoca dei fatti tesserato per la Soc.
    Reggiana Calcio S.p.A.
    avverso la sanzione della squalifica per anni
    3, inflitta al reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per
    violazione dellart. 7, commi 1 e 5 C.G.S.,
    in ordine alla gara Reggiana/Ravenna del
    10.4.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp
    del    25.7.2011          (Delibera     della
    Commissione Disciplinare Nazionale 
    Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

21. Ricorso ASD C.U.S. CHIETI                        PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
    avverso la sanzione della penalizzazione di      leffetto, conferma 1 punto di penalizzazione da
    1 punto in classifica da scontare nel            scontare nel campionato 2011/2012 e riduce
    Campionato 2011/2012 e ammenda di               lammenda ad  500,00.
    4.500,00,      inflittale per responsabilit
    oggettiva, ai sensi dellart. 7, commi 4 e 6 e
    4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte
    al suo tesserato Tuccella Gianluca in ordine
    alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011,
    Benevento/Cosenza          del      28.2.2011,
    Padova/Aalanta           del        26.3.2011,
    Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e per
    lassociazione prevista dallart. 9 C.G.S., a
    seguito di deferimento del Procuratore
    Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp
    del 25.7.2011, (Delibera della Commissione
    Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
    13/CDN del 9.8.2011)

22. Ricorso Calc. GERVASONI Carlo, RESPINTO
    allepoca dei fatti tesserato per lU.S.
    Cremonese S.p.A.
    avverso la sanzione della squalifica per anni
    5 con preclusione alla permanenza in
    qualsiasi rango o categoria della FIGC,
    inflittagli a seguito di deferimento del
    Procuratore Federale per violazione degli
    artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle
    gare Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e
    Novara/Ascoli del 2.4.2011  nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

23. Ricorso PIACENZA FOOTBALL CLUB RESPINTO
    S.p.A.
    avverso la sanzione della penalizzazione di
    punti 4 in classifica, da scontare nel
    Campionato 2011/2012 e ammenda di 
    50.000,00 inflitta alla reclamante a seguito
    di deferimento del Procuratore Federale, per
responsabilit oggettiva nella violazione
   ascritta al suo tesserato Gervasoni Carlo, ai
   sensi dell art. 7, commi 4 e 6 e art. 4,
   comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-
   11/SP/blp del 25.7.2011  (Delibera della
   Commissione Disciplinare Nazionale 
   Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

24. Ricorso Sig. VELTRONI Giorgio, RESPINTO
    allepoca      dei   fatti   Presidente     e
    Amministratore          Unico       dellU.S.
    Alessandria Calcio 12 S.r.l.
    avverso la sanzione della inibizione per anni
    4, inflittagli a seguito di deferimento del
    Procuratore Federale per violazione dellart.
    7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara
    Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 - nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

25. Ricorso      Sig.   BUFFONE         Giorgio, RESPINTO
    allepoca dei fatti Direttore Sportivo della
    Soc. Ravenna Calcio S.r.l.
    avverso la sanzione della inibizione per anni
    5 con preclusione alla permanenza in
    qualsiasi rango o categoria della FIGC,
    inflittagli a seguito di deferimento del
    Procuratore Federale per le violazioni
    rispettivamente ascrittegli, degli artt. 1,
    comma 1, 6, 9 e 7, commi 1, 5, 6 C.G.S., in
    ordine alle gare Verona/Ravenna del
    27.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011
    Padova/Atalanta         del        26.3.2011,
    Siena/Sassuolo         del         27.3.2011,
    Ravenna/Spezia       del     27.3.2011      e
    Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 - nota n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

26. Ricorso Sig. SANTONI Nicola, Allenatore RESPINTO
    di base, allepoca dei fatti tesserato per la
    Soc. Ravenna Calcio S.r.l.
    avverso la sanzione della squalifica per anni
    4, inflitta al reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per le
    violazioni     ascrittegli  con    nota    n.
    603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011,
    dellart. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S., in ordine
    alle gare Ascoli/Atalanta del 12.3.2011,
    Atalanta/Piacenza       del   19.3.2011     e
    Ravenna/Spezia del 27.3.2011 - (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale 
   Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

27. Ricorso U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l.            La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn.
    avverso la sanzione della retrocessione         28) e 29), rispettivamente proposti, dal Monza
    allultimo posto in classifica nel Campionato   Brianza 1912 S.p.A. e dal Fussbal Club Sudtirol
    di competenza 2010/2011, inflitta alla          Srl, al ricorso n. 27) proposto dallU.S.
    reclamante a seguito di deferimento del         Alessandria 1912 S.r.l., ammette gli stessi,
    Procuratore Federale, per responsabilit        dichiarando IMPROCEDIBILE lintervento
    diretta nella violazione ascritta al suo        del Monza Brianza 1912 S.p.A. e
    Presidente Veltroni Giorgio,         ai sensi   RESPINGENDO quello del Fussbal Club
    dellart. 7, comma 3 e dellart. 4, comma 1     Sudtirol S.r.l. RESPINGE, altres狸, il ricorso
    C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del     proposto dallU.S. Alessandria 1912 s.r.l. e, per
    25.7.2011  (Delibera della Commissione         leffetto, conferma la decisione impugnata.
    Disciplinare Nazionale  Com. Uff. n.
    13/CDN del 9.8.2011)

28. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S.
    MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)
29. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S.
    FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)
30. Ricorso Sig. FABBRI GIANNI, gi ACCOLTO e, per leffetto, proscioglie Gianni
    Presidente e socio di riferimento della Fabbri dagli addebiti contestati annullando, sul
    Soc. Ravenna Calcio S.r.l.                  punto, la decisione impugnata.
    avverso la sanzione della inibizione per
    anni 5, inflitta al reclamante a seguito di
    deferimento del Procuratore Federale per
    violazione dellart. 7, commi 1, 5 e 6,
    C.G.S., in ordine alle gare Hellas
    Verona/Ravenna       del    27.2.2011     e
    Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, - nota
    n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 
    (Delibera della Commissione Disciplinare
    Nazionale  Com. Uff. n. 13/CDN del
    9.8.2011)

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  • 1. COMUNICATO STAMPA Via Gregorio Allegri , 14 00198 Roma Telefono 06-84911 CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE RIUNIONE GIOVEDI 18 AGOSTO 2011 PRESSO PARCO DEI PRINCIPI GRAND HOTEL & S.P.A VIA FRESCOBALDI, 5 - ROMA 1. Ricorso ex art. 33, comma 3 C.G.S., RESPINTO dellU.S. TRIESTINA CALCIO S.p.A. avverso lincongruit delle sanzioni: penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontare nel campionato di 2011-2012 alla Societ Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., per responsabilit oggettiva e presunta ai sensi dellart. 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai sui tesserati Doni e Manfredini; penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di 50.000,00 alla Societ Ascoli Calcio 1898 S.p.A., per responsabilit oggettiva ai sensi dell art. 7, commi 4 e 6, e dellart. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta ai suoi tesserati Sommese e Micolucci; penalizzazione di punti 4 in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e ammenda di 50.000,00 alla Societ Piacenza S.C. S.p.A., per responsabilit oggettiva ai sensi dellart. 4, comma 2, nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n.
  • 2. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 2. Ricorso Sig. SIGNORI Giuseppe, RESPINTO allepoca dei fatti Allenatore Professionista di 1^ ctg. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10- 11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 3. Ricorso Sig. BELLAVISTA Antonio, RESPINTO allepoca dei fatti iscritto nel Settore Tecnico quale Allenatore di base. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10- 11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 4. Ricorso Calc. DONI Cristiano, allepoca RESPINTO dei fatti tesserato per la Soc. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dellart. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 5. Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas, ACCOLTO e, per leffetto, proscioglie Thomas allepoca dei fatti tesserato per la Soc. Manfredini dagli addebiti contestati annullando, Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. sul punto, la decisione impugnata. avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dellart. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011
  • 3. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 6. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA RESPINTO CALCIO S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato di 2011-2012, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilit oggettiva e presunta ai sensi dellart 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2 e 5 C.G.S., nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Doni Cristiano e Manfredini Thomas - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 7. Ricorso Calc. PAOLONI MARCO, RESPINTO allepoca dei fatti tesserato U.S. Cremonese, trasferito in prestito il 31.1.2011 alla Soc. Benevento Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 1, comma 1, 7 commi 1, 5 e 6 C.G.S. in relazione alle gare Monza/Cremonese del 21.11.2010, Cremonese/Paganese del 14.11.2010, Spal/Cremonese del 16.1.2011, Benevento/Viareggio del 13.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Taranto/Benevento del 13.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, Inter Lecce del 20.3.2011, Benevento/Pisa del 21.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 8. Ricorso BENEVENTO CALCIO S.p.A. PARZIALMENTE ACCOLTO e, per avverso la sanzione della penalizzazione di leffetto, riduce a 6 punti la penalizzazione da punti 9 in classifica da scontare nel scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma Campionato 2011/2012 e ammenda di nel resto. 30.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilit oggettiva nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco, ai sensi dellart. 7, commi 4 e 6, e 4, comma 2,
  • 4. C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 9. Ricorso U.S. CREMONESE S.p.A. RESPINTO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di 30.000,00, inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, per responsabilit oggettiva ai sensi dellart. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., nelle violazioni ascritte al suo tesserato Paoloni Marco (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 10. Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A. RESPINTO avverso la sanzione dellammenda di 20.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilit oggettiva nella violazione ascritta al suo Direttore Sportivo, Sig. Gibellini Mauro in ordine alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011, ai sensi dellart. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 11. Ricorso VIRTUS ENTELLA S.r.l. PARZIALMENTE ACCOLTO e, per avverso la sanzione dellammenda di leffetto, ridetermina lammenda inflitta in 15.000,00 inflitta alla reclamante a seguito 10.000,00. di deferimento del Procuratore Federale per responsabilit oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Zaccanti Federico in ordine alla gara Atalanta/Piacenza del 19.3.2011, ai sensi dellart. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 12. Ricorso Calc. QUADRINI Daniele, RESPINTO allepoca dei fatti tesserato per lU.S. Sassuolo Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per anni 1, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione ascrittagli con nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011, dellart. 7, comma 7 C.G.S. in ordine alla gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011
  • 5. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 13. Ricorso U.S. SASSUOLO CALCIO S.r.l. RESPINTO avverso la sanzione dellammenda di 20.000,00 per responsabilit oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Quadrini Daniele, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 14. Ricorso CALCIO PORTOGRUARO PARZIALMENTE ACCOLTO e, per SUMMAGA S.r.l. leffetto, ridetermina lammenda inflitta in avverso la sanzione dellammenda di 10.000,00. 20.000,00, inflitta alla reclamante per responsabilit oggettiva, ai sensi dellart. 4, comma 2, C.G.S., nella violazione ascritta al suo tesserato Furlan Claudio, in ordine alla gara Benevento/Viareggio del 12.2.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 15. Ricorso Calc. SOMMESE Vincenzo, RESPINTO allepoca dei fatti tesserato per la Soc. Ascoli Calcio 1898 S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascritte con nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, degli artt. 9, 7, 1 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 16. Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. RESPINTO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nel Campionato 2011/2012 e ammenda di 50.000,00 per responsabilit oggettiva nella violazione ascritta ai suoi tesserati,
  • 6. Micolucci Vittorio e Sommese Vincenzo, ai sensi degli artt. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 17. Ricorso SPEZIA CALCIO S.r.l. ACCOLTO e, per leffetto, annulla, sul punto, avverso la sanzione della penalizzazione di la delibera impugnata. punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilit presunta, ai sensi dell art. 4, comma 5, CGS, per lillecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero allo stato non identificate, in occasione della gara Ravenna/Spezia del 27.3.11 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 18. Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO RESPINTO S.r.l. avverso la penalizzazione punti 1 in classifica da scontare nel Campionato 2011/12, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilit presunta, ai sensi dell art. 4, comma 5, CGS, per lillecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ed essa estranee in occasione della gara Benevento/Viareggio del 13.2.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 19. Ricorso A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. RESPINTO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2011/2012 per responsabilit oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Saverino Davide, ai sensi degli artt. 7, comma 4 e 4, comma 2 C.G.S., inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
  • 7. 20. Ricorso Calc. SAVERINO DAVIDE, RESPINTO allepoca dei fatti tesserato per la Soc. Reggiana Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dellart. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in ordine alla gara Reggiana/Ravenna del 10.4.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 21. Ricorso ASD C.U.S. CHIETI PARZIALMENTE ACCOLTO e, per avverso la sanzione della penalizzazione di leffetto, conferma 1 punto di penalizzazione da 1 punto in classifica da scontare nel scontare nel campionato 2011/2012 e riduce Campionato 2011/2012 e ammenda di lammenda ad 500,00. 4.500,00, inflittale per responsabilit oggettiva, ai sensi dellart. 7, commi 4 e 6 e 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte al suo tesserato Tuccella Gianluca in ordine alle gare Livorno/Ascoli del 27.2.2011, Benevento/Cosenza del 28.2.2011, Padova/Aalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e per lassociazione prevista dallart. 9 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale nota n. 603/1615pf/10-11SP/blp del 25.7.2011, (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 22. Ricorso Calc. GERVASONI Carlo, RESPINTO allepoca dei fatti tesserato per lU.S. Cremonese S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Novara/Ascoli del 2.4.2011 nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 23. Ricorso PIACENZA FOOTBALL CLUB RESPINTO S.p.A. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontare nel Campionato 2011/2012 e ammenda di 50.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per
  • 8. responsabilit oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato Gervasoni Carlo, ai sensi dell art. 7, commi 4 e 6 e art. 4, comma 2 C.G.S. - nota n. 603/1615pf10- 11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 24. Ricorso Sig. VELTRONI Giorgio, RESPINTO allepoca dei fatti Presidente e Amministratore Unico dellU.S. Alessandria Calcio 12 S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 4, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dellart. 7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 25. Ricorso Sig. BUFFONE Giorgio, RESPINTO allepoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. Ravenna Calcio S.r.l. avverso la sanzione della inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascrittegli, degli artt. 1, comma 1, 6, 9 e 7, commi 1, 5, 6 C.G.S., in ordine alle gare Verona/Ravenna del 27.2.2011, Ascoli/Atalanta del 12.3.2011 Padova/Atalanta del 26.3.2011, Siena/Sassuolo del 27.3.2011, Ravenna/Spezia del 27.3.2011 e Reggiana/Ravenna del 10.4.2011 - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 26. Ricorso Sig. SANTONI Nicola, Allenatore RESPINTO di base, allepoca dei fatti tesserato per la Soc. Ravenna Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per anni 4, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni ascrittegli con nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011, dellart. 7, commi 1, 5 e 6 C.G.S., in ordine alle gare Ascoli/Atalanta del 12.3.2011, Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 e Ravenna/Spezia del 27.3.2011 - (Delibera
  • 9. della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 27. Ricorso U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l. La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. avverso la sanzione della retrocessione 28) e 29), rispettivamente proposti, dal Monza allultimo posto in classifica nel Campionato Brianza 1912 S.p.A. e dal Fussbal Club Sudtirol di competenza 2010/2011, inflitta alla Srl, al ricorso n. 27) proposto dallU.S. reclamante a seguito di deferimento del Alessandria 1912 S.r.l., ammette gli stessi, Procuratore Federale, per responsabilit dichiarando IMPROCEDIBILE lintervento diretta nella violazione ascritta al suo del Monza Brianza 1912 S.p.A. e Presidente Veltroni Giorgio, ai sensi RESPINGENDO quello del Fussbal Club dellart. 7, comma 3 e dellart. 4, comma 1 Sudtirol S.r.l. RESPINGE, altres狸, il ricorso C.G.S. - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del proposto dallU.S. Alessandria 1912 s.r.l. e, per 25.7.2011 (Delibera della Commissione leffetto, conferma la decisione impugnata. Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 28. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 29. Ricorso ex art. 33, comma 3, C.G.S. FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) 30. Ricorso Sig. FABBRI GIANNI, gi ACCOLTO e, per leffetto, proscioglie Gianni Presidente e socio di riferimento della Fabbri dagli addebiti contestati annullando, sul Soc. Ravenna Calcio S.r.l. punto, la decisione impugnata. avverso la sanzione della inibizione per anni 5, inflitta al reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dellart. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., in ordine alle gare Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 e Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, - nota n. 603/1615pf10-11/SP/blp del 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)