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                                                                                              2012
                                                                                           03 dicembre




    Termini di pagamento nelle transazioni commerciali
    tra imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione


D. Lgs Nr. 192 del 09/11/2012.

Il Decreto sopra menzionato modifica, recependo la Direttiva comunitaria 11/2007, la disciplina inerente
i termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

Entrata in vigore                   Transazioni commerciali concluse a partire dal 01 gennaio 2013.

Transazioni commerciali          I contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di
merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

                              Transazioni tra Imprese e Pubblica Amministrazione

Il termine ¨¨ di regola 30 giorni. Le parti possono pattuire, in modo espresso, un termine diverso, non
superiore a 60 giorni, quando ci¨° sia giustificato dalla natura o dall¡¯oggetto del contratto o dalle
circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Il termine ¡°normale¡± ¨¨ raddoppiato (diventa dunque 60 giorni) per le Imprese Pubbliche tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza, per le ASL, Aziende Ospedaliere, e quando ¨¨ prevista una procedura diretta ad
accertare la conformit¨¤ della merce o dei servizi al contratto.

                                               Transazioni tra Imprese

Le parti possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni. Per termini superiori ai 60 giorni, possibili
purch¨¦ non siano gravemente iniqui per il creditore, essi devono essere pattuiti espressamente e la
clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

I 30 giorni (60 ove nel caso) decorrono a partire da:

-        Ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;




C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304   Pagina n¡ã 1
-       Ricevimento delle merci o della prestazione di servizi quando la data di ricevimento della fattura
non ¨¨ certa;

-       Ricevimento delle merci o delle prestazioni di servizi quando il ricevimento della fattura ¨¨
anteriore a quello delle merci o prestazioni di servizi;

-      Dall¡¯accettazione o dalla verifica, ove prevista nel contratto o per Legge, della conformit¨¤ della
merce o dei servizi qualora il debitore riceva la fattura relativa in un momento non successivo a tale data.

Interessi       Gli interessi moratori decorrono a partire dal primo giorno successivo alla scadenza, senza
necessit¨¤ alcuna di costituzione in mora. Il tasso di interesse ¨¨ il saggio legale di mora. Nelle transazioni
commerciali tra imprese, il tasso di interesse pu¨° essere liberamente stabilito tra le parti purch¨¦ non sia
gravemente iniquo per il creditore.

Risarcimento del danno           Il creditore ha diritto ad un rimborso forfettario per il danno subito di Euro
40,00, fatta salva la prova del maggior danno.




C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304   Pagina n¡ã 2

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  • 1. 07 2012 03 dicembre Termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione D. Lgs Nr. 192 del 09/11/2012. Il Decreto sopra menzionato modifica, recependo la Direttiva comunitaria 11/2007, la disciplina inerente i termini di pagamento nelle transazioni commerciali. Entrata in vigore Transazioni commerciali concluse a partire dal 01 gennaio 2013. Transazioni commerciali I contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Transazioni tra Imprese e Pubblica Amministrazione Il termine ¨¨ di regola 30 giorni. Le parti possono pattuire, in modo espresso, un termine diverso, non superiore a 60 giorni, quando ci¨° sia giustificato dalla natura o dall¡¯oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Il termine ¡°normale¡± ¨¨ raddoppiato (diventa dunque 60 giorni) per le Imprese Pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza, per le ASL, Aziende Ospedaliere, e quando ¨¨ prevista una procedura diretta ad accertare la conformit¨¤ della merce o dei servizi al contratto. Transazioni tra Imprese Le parti possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni. Per termini superiori ai 60 giorni, possibili purch¨¦ non siano gravemente iniqui per il creditore, essi devono essere pattuiti espressamente e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. I 30 giorni (60 ove nel caso) decorrono a partire da: - Ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n¡ã 1
  • 2. - Ricevimento delle merci o della prestazione di servizi quando la data di ricevimento della fattura non ¨¨ certa; - Ricevimento delle merci o delle prestazioni di servizi quando il ricevimento della fattura ¨¨ anteriore a quello delle merci o prestazioni di servizi; - Dall¡¯accettazione o dalla verifica, ove prevista nel contratto o per Legge, della conformit¨¤ della merce o dei servizi qualora il debitore riceva la fattura relativa in un momento non successivo a tale data. Interessi Gli interessi moratori decorrono a partire dal primo giorno successivo alla scadenza, senza necessit¨¤ alcuna di costituzione in mora. Il tasso di interesse ¨¨ il saggio legale di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il tasso di interesse pu¨° essere liberamente stabilito tra le parti purch¨¦ non sia gravemente iniquo per il creditore. Risarcimento del danno Il creditore ha diritto ad un rimborso forfettario per il danno subito di Euro 40,00, fatta salva la prova del maggior danno. C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n¡ã 2