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Esercizio della
professione
e novità del 2020
Roma, 20 gennaio 2020
www.studiobardini.it
- Definizione giuridica e fiscale del lavoro autonomo;
- L’avvio dell’attività professionale e obblighi fiscali relativi;
- La scelta del Regime Fiscale;
- L’apertura della Partita IVA;
- L’apertura ENPAP
- La fatturazione;
- La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali;
- Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore;
- La determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- Novità del periodo.
DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO per la Legge
DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile
Per il Codice Civile il lavoro autonomo ricade sotto i contratti d’opera.
In particolare, l’art. 2222 definisce il contratto d’opera come contratto mediante il quale
“… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio
con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente”.
Nel genere del contratto d’opera vi è ricompresa la specie del contratto d’opera
intellettuale (art.
2229 C.C.), il quale riguarda attività per il cui esercizio la legge prevede la necessaria
iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es: Avvocati, Ingegneri, Commercialisti, Medici,
Psicologi, altri).
Il contratto d’opera si caratterizza per due elementi, l’autonomia intesa come
indipendenza gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell’esecuzione
dell’opera, ed il principio della personalità della prestazione.
Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità
giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e
professioni (dette associazioni o studi associati, fiscalmente vengono equiparate alle
società semplici).
La prestazione occasionale è uno dei rapporti di lavoro di cui si sono
occupate la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), la Riforma Fornero (Legge
28/06/2012 n.92) e più di recente il JOBS ACT.
Tutte le riforme al loro interno individuano i casi di esclusione, in cui non è
possibile ricorrere a questa forma di rapporto di lavoro, tra questi sono
ricomprese le professioni intellettuali rese da professionisti iscritti in Albi
professionali regolamentati, per le attività caratteristiche.
Si precisa che tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione sia
rivolta a soggetto diverso da persona fisica o eserciti un attività. (esempio:
prestazione per soggetti con Partita IVA /Società Associazione
/Coopeartiva, …. ovviamente rispettando i parametri di legge).
Non è possibile effettuare prestazioni occasionali
soprattutto a pazienti o clienti persone fisiche NO P.IVA
PRESTAZIONE OCCASIONALE ?! “ISCRITTI IN ALBI ESCLUSI”
AVVIO DI LAVORO AUTONOMO, FISCO E ALTRI OBBLIGHI
L’attività professionale produce Redditi ricompresi nell’art. 53 del TUIR (testo
unico imposte sui redditi)
“sono Redditi di lavoro autonomo quei redditi che derivano dall’esercizio di arti e
professioni svolte in modo professionale ed abituale ovvero in modo
sistematico e continuativo”.
Con l’avvio dell’attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario:
- Aprire la Partita IVA
- Tenere la contabilità secondo i Regimi fiscali scelti
- Inviare le Dichiarazioni Fiscali e se obbligati gli ISA
inoltre è necessario iscriversi alla Cassa di previdenza degli Psicologi “E N P A P”
entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.
La Partita IVA si apre compilando e presentando presso l’Agenzia
delle Entrate, il modello AA9/12 per le persone fisiche reperibile
online sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla
data di inizio attività, con le seguenti modalità:
a) recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
b) a mezzo Raccomandata, allegando copia di un documento
d’identità;
c) in via telematica presso soggetti abilitati, commercialisti e altri;
d) in via Telematica accreditandosi su Fisconline sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.
APRIRE LA PARTITA IVA
Se per l’inizio dell’attività individuale si provvede in autonomia, compilando il
nuovo modello AA9/12 senza l’ausilio di un professionista, è necessario fare
attenzione a compilare lo stesso in tutte le sue parti, indicando:
-dati anagrafici completi;
-codice attività Ateco2007, reperibile dall’elenco attività economiche dell’ISTAT,
che per gli Psicologi è : 86.90.30 – attività svolta da Psicologi;
-indirizzo eventuale Studio (se formalizzato con contratto);
-esercizio di eventuali opzioni, compilando le caselle corrispondenti, al fine di
godere di un Regime fiscale agevolato (1 – Regime dei minimi /2 – Regime Forfetario);
-eventuale depositario scritture contabili (commercialista).
NB: Ricordarsi di tenere sempre una copia del modello AA9/12
IL MODELLO AA9/12
Attualmente i Regimi Fiscali opzionabili sono:
Regime Normale e Regime Forfetario
REGIME NORMALE/ORDINARIO-SEMPLIFICATO
attualmente senza Opzione il ordinario/semplificato
ACCESSO LIBERO in quanto non è un Regime fiscale agevolato
ACCESSO OBBLIGATORIO quando si superano le condizioni per la
permanenza nei regimi fiscali agevolati (es: >65.000 fatturato forfettario)
Durata: minimo 3 anni
Limite dei compensi - nessuno
NO: nessuno
SI: Ritenuta d’acconto / tenuta contabilità e registri / Studi di Settore
Imposte: IVA, IRPEF e addiz.li, IRAP se dovuta
REGIMI FISCALI 2020
REGIME AGEVOLATO “FORFETARIO”
L’unico Regime fiscale agevolato attualmente richiedebile, è riservato alle persone fisiche
(lavoratori autonomi e imprese), che iniziano una nuova attività, o che avendola già iniziata
rientrano nelle condizioni previste per l’accesso, con riferimento all’anno precedente, le stesse
sono :
- limite dei compensi percepiti e di cui alla tabella dei gruppi di attività, che per il lavoro
autonomo e professionale dal 2019 è di 65.000 euro (fino al 2018 era 30.000);
- limite spese sostenute per lavoro di collaboratori, dipendenti e altri dal 2020 <20.000 euro;
- limite costo complessivo lordo dei beni strumentali dal 2020 <20.000 euro;
- limite redditi di lavoro dipendente o assimilato dal 2020 <30.000 euro;
inoltre:
- non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali (Agricoli, Agenzie Viaggio, …..);
- non soggetto non residente extra UE od UE con verifica;
- non partecipino contestualmente a società di persone, associazioni professionali, Srl
trasparenti e dal 2019 non abbiano partecipazioni maggioritarie in Società di capitali Srl;
inoltre per gli inizi attività:
- non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in
forma associata.
- non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme;
segue
REGIMI FISCALI 2020
segue REGIME “FORFETARIO”
Caratteristiche del nuovo Regime sono:
-durata senza limite e fino al permanere delle condizioni;
-esonero applicazione IVA;
-impossibilità recupero IVA su Acquisti;
-esonero trattenuta ritenuta d’acconto sui compensi percepiti;
-esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi;
-esonero obbligo tenuta scritture contabili;
-obbligo tenuta documenti contabili (emessi o ricevuti);
-esclusione SIA (ex studi di settore) e parametri;
A differenza dei precedenti Regimi, con il nuovo Regime forfetario il Reddito verrà
calcolato applicando un coefficiente detto ‘di redditività’ che per il lavoro autonomo è
stabilito al 78%, questo significa che su un Fatturato di 10.000 il Reddito ai fini fiscali
sarà uguale al 78% e quindi a 7.800 euro, da cui sarà ancora possibile solo i contributi
Previdenziali versati.
Sul Reddito così determinato, verrà calcolata un Imposta sostitutiva, pari al 15%
(aliquota ordinaria)
o ridotta al 5% per le nuove partite Iva (Start Up) e per un periodo di 5 anni.
REGIMI FISCALI 2020
REGIME CESSATO MA IN CORSO PER GLI ADERENTI
REGIME DEI “MINIMI: (Legge 111/2011) ABOLITO !!
decaduto dopo un anno di proroga, il 31 dicembre 2015
Le condizioni per l’accesso erano
pre verifica requisiti soggettivi: no mera prosecuzione attività / no
esercizio nei 3 anni precedenti /no collaboratori o dipendenti / no in
società di persone o in regime trasparenza/ no esportazioni
Opzione in sede di inizio attività
Durata: 4 anni successivi a quello di inizio dell’attività (5 anni circa)
o maggior periodo fino a compimento del 35mo anno di età;
Limite dei compensi - € 30.000
Limite Beni - 15.000 in 3 anni compreso locazione di beni di terzi
NO: IVA ed IRAP /Rit acconto / tenuta contabilità / Controlli / Studi di Settore
Imposte: Sostitutiva 5% (Sostituisce Irpef/addiz.li) No cumulo Redditi IRPEF
REGIMI FISCALI 2020
- REGIME NORMALE SEMPLIFICATO / ORDINARIO
OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E
CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
REGISTRI OBBLIGATORI:
- DELLE FATTURE EMESSE
- DEGLI ACQUISTI
- DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
- DEI BENI AMMORTIZZABILI
- REGIMI AGEVOLATI (Forfetario/Minimi)
NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI
OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
NB: Registri e Documenti vanno preferibilmente conservati per 10 anni (5anni).
LA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI
LA FATTURA
La Fattura deve essere emessa al massimo entro la data d’incasso.
Dal 2019 per i regimi fiscali ordinari vige l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica
in formato XML da inoltrare tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate
vedi eccezioni
La fattura deve contenere i seguenti ELEMENTI ESSENZIALI:
- intestazione completa propri dati comunicati Agenzia Entrate
- numerazione e data (progressive, tranne che per Fattura PA)
- dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA
- descrizione della prestazione resa
- Compenso/corrispettivo
- aliquota IVA o titolo esenzione per operazioni esenti o non soggette
INOLTRE
- indicazione della Rivalsa contributiva 2% ENPAP
- indicazione in calce di eventuali regimi agevolati applicati
- applicazione imposta di Bollo per operazioni no IVA di importo > € 77,47
- Ritenuta d’acconto se applicata (no Regimi agevolati)
un esempio di fattura
LA FATTURA
un esempio di fattura prestazione «sanitaria» dal 2019 NO elettronica – eccezione!
in regime normale semplificato/ordinario : DIVIETO del Garante della Privacy
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 1 /2020
DEL 7/01/2020 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 100,00
Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00
Importo lordo 102,00
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,00
========
Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
LA FATTURA
un esempio di fattura altre prestazioni OBBLIGO FATTURA elettronica
in regime normale semplificato/ordinario :
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 1/2020
DEL 7/01/2020 COOPERATIVA XXXX
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
PI/CF: ---------------------
Per prestazioni professionali rese a Vostri utenti
1.000,00
Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 20,00
Importo lordo 1.020,00
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 1.022,00
========
Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
LA FATTURA
un esempio di fattura in regime contribuenti minimi : NO elettronica
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 12/2020
DEL 20/02/2020 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 100,00
Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00
Importo lordo 102,00
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,00
========
Operazione fuori campo applicazione Iva ai sensi della Legge n.111 del 2011.
(Regime Minimi)
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
LA FATTURA
un esempio di fattura in regime forfettario: NO elettronica
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 1/2020
DEL 3/01/2020 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 100,00
Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00
Importo lordo 102,00
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,00
========
Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89.,
e successive modificazioni.
(Regime Forfetario)
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
APPLICAZIONE dell’IVA
L’IVA o Imposta sul Valore Aggiunto, è sempre applicabile al Regime normale
/semplificato, mentre NON si applica nei Regimi fiscali agevolati, Minimi e Forfettario.
Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette
“esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di
carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute) che sono esenti IVA
ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: "le prestazioni sanitarie di
diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni,
ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
finanze”
La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo
psicologo può svolgere anche attività non Sanitarie.
Sono ad esempio esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento in base
al comma 20 dello stesso art. 10.
Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l’assoggettabilità
o meno ai fini IVA.
PRESTAZIONI ESENTI IVA
Alcune prestazioni Esenti dall’applicazione IVA sono :
Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo,
Colloqui psicologici,
Colloqui psicodiagnostici,
Consultazioni psicologiche,
Perizie psicologiche,
Certificazioni esclusivamente finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità psicologica del
paziente,
Somministrazione di test psicoattitudinali,
Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi
psicoterapeutici,
Colloqui di sostegno
NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicazione delle esenzioni.
DICHIARAZIONI FISCALI e IMPOSTE
Gli obblighi fiscali dichiarativi, e l’imposizione fiscale cui si è sottoposti, sono direttamente
collegati al tipo di Regime fiscale adottato.
Per il Regime Semplificato/Ordinario, bisogna compilare il modello UNICO quadro RE
(Redditi da lavoro autonomo), la Dichiarazione IVA se obbligati, la Dichiarazione IRAP se
tenuti, lo spesometro.
Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone
fisiche) e le sue addizionali, regionale e comunale, localmente stabilite, nonché l’IRAP
(Imposta regionale sulle attività produttive) se obbligati.
Eventualmente è dovuta l’IVA.
Per il Regime agevolato “Forfetario”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM
(Redditi da lavoro autonomo in Regime Forfetario), Le imposte che si applicano a questo
Regime sono l’Imposta sostitutiva del 15%, o 5% riduzione per i primi cinque anni
dall’apertura se spettante, (sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP).
Per il Regime agevolato dei “Minimi”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM
(Redditi da lavoro autonomo in Regime dei Minimi).
Questo Regime è soggetto alla sola l’Imposta sostitutiva nella misura del 5%
(sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP).
LE IMPOSTE
IVA
L’Imposta sul valore aggiunto, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull’utente finale in
quanto questo non ha la possibilità di recuperarla.
IRPEF e le Addizionali regionale e comunale
L’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, colpisce il Reddito complessivo del contribuente.
Lo stesso è composto da diversi tipi di Redditi (fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro
autonomo, impresa, capitale, etc etc …), per la determinazione di ognuno di essi si applicano le
norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Per le addizionali cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali.
IRAP
L’Imposta Regionale sulle attività produttive, riguardo le persone fisiche e le società, colpisce i
redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo con un certo grado di
autonoma organizzazione.
Imposta sostitutiva
L’Imposta sostitutiva, è cosi detta, in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l’IVA.
al Reddito di lavoro autonomo ordinario e minimi, si giunge applicando al Regime fiscale
adottato, le norme del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), circa la natura delle entrate
e la tipologia e diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente, altri
parzialmente deducibili), tutti considerati in base al principio di Cassa:
Compensi incassati meno Costi e spese sostenute
esempio:
Compensi fatturati e incassati 10.000
meno
Costi e spese pagati 3.000-
Costi al 50% (2.000) 1.000-
Reddito netto lavoro autonomo 6.000
Imposte medie Regime normale 1.500 primo scaglione IRPEF + Addizionali 25% ca
Imposte Regime minimi 300 Imposta Sostitutiva 5%
Nota sugli incassi
Relativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di utilizzo del contante, previsto
per il 2020 per un massimo di 1.999,99 euro, già dal 1° luglio 2014 è vigente l’obbligo per il
professionista di dotarsi di un dispositivo elettronico POS, qualora i propri clienti/pazienti
facciano richiesta di pagare con mezzi elettronici.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE
al Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfettario si giunge
applicando ai compensi un coefficiente % fisso stabilito, detto di
Redditività e a prescindere dalle spese/costi effettivamente sostenuti.
esempio:
Compensi fatturati e incassati 10.000
per
Coefficiente redditività 78% 7.800
meno
Contributi ENPAP a carico pagati 1.000-
Reddito netto professionale 6.800
Imposta sostitutiva 15% 1.020
________________________________________________________________
Lo stesso con applicazione dell’aliquota agevolata ridotta al 5%
Reddito netto professionale 6.800
Imposta sostitutiva 5% 340
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FORFETTARIO
DICHIARAZIONI FISCALI e STUDI DI SETTORE
GLI STUDI DI SETTORE – I S A dal 2019
erano un complesso sistema di calcolo proposto come questionario, che sulla
base di parametri relativi all’attività svolta, verificava la “congruità” e la “coerenza”
dei ricavi dichiarati dal contribuente per una determinata attività.
erano obbligati alla compilazione e all’invio degli Studi di settore i professionisti
in Regime Ordinario o Semplificato dal secondo esercizio di attività.
Il risultato del calcolo, se maggiore rispetto al dichiarato, poteva essere adottato
quale valore di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di
evitare possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
aboliti nel 2018
La Finanziaria 2019
Ha definitivamente abolito gli Studi di settore, sostituendoli con gli ISA (indici
sintetici di affidabilità fiscale) per delineare un profilo del contribuente, rispetto i
suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. I soggetti obbligati
sono gli stessi dei precedenti Studi.
L’ENPAP è la Cassa di previdenza ed assistenza degli Psicologi.
Gli stessi devono iscriversi all’incasso del primo compenso ed hanno 90 giorni di tempo per
comunicarlo. Annualmente, entro i primi di ottobre, accedendo alla propria utenza sul sito
dell’Ente, dovranno comunicare i propri dati reddituali come risultanti dalla Dichiarazione dei
Redditi, al fine di provvedere al calcolo di quanto dovuto come contributi per l’anno
precedente.
Dal secondo anno poi, entro marzo saranno tenuti a corrispondere un acconto calcolato
sull’anno precedente pari al 70%, tale calcolo potrà però anche essere aggiornato.
Sia il saldo che l’acconto potranno essere pagati entro la scadenza ufficiale o rateizzati,
entro 150 giorni, con successivo addebito da parte dell’Ente degli interessi.
Le voci contributive sono:
Contributo Integrativo 2% applicato in fattura ed a carico dei pazienti
Contributo Soggettivo da 10% al 20%, calcolato sul reddito fiscale annuo
Contributo maternità importo fisso € 105,00
Esiste però un importo minimo contributivo da pagare, e condizioni per le quali sono previste
riduzioni o agevolazioni, pertanto sarà opportuno verificare la propria situazione.
Sarà possibile pagare i contributi ENPAP dovuti, compensandoli nel Mod.F24 con eventuali
Crediti fiscali scaturiti dalla Dichiarazione dei Redditi.
sul sito dell’ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.
ENPAP - Breve nota informativa
ALTRI OBBLIGHI
ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE
La Legge N. 24/2017, LEGGE GELLI ha istituito l’obbligo della copertura assicurativa degli
esercenti le professioni sanitarie.
FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
Dal 2015 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti,
anche professionisti, in tutti i regimi fiscali, che operano con la Pubblica Amministrazione.
Per compilare, inviare e conservare una fattura elettronica è necessario far riferimento ad
un gestore abilitato, nonché possedere un indirizzo PEC.
BOLLO VIRTUALE FATT. ELETTRONICA
Per inserire il Bollo nella fattura elettronica è necessario preventivamente riportare nella
stessa la seguente dicitura:
“imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”.
Solo entro 120 giorni dalla fine dell’anno si verserà il totale dei Bolli applicati, tramite mod.
F24 con codice tributo “2501”
NOVITA’ DEL PERIODO
TRACCIABILITA’ PAGAMENTI PER DETRAZIONE SPESA SANITARIA PAZIENTE
La Legge di Bilancio N. 160/2019, ha istituito l’obbligo di pagamento con strumenti
tracciabili (POS, Bonifico, Assegno,…) della spesa sanitaria al fine della sua detraibilità
fiscale.
FATTURAZIONE ELETTRONICA ADOZIONE FACOLTATIVA
Dal 2020 sarà possibile anche per i professionisti operanti nei regimi fiscali agevolati,
adottare la fatturazione elettronica per invio allo SDI, a fronte di tale adozione verrà
riconosciuta la riduzione di un anno del periodo di 5 anni previsto per gli accertamenti da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale periodo diverrà pertanto 4 anni.
CONFERMATO ANCHE PER IL 2020 IL DIVIETO DI EMISSIONE DELLE
FATTURE ELETTRONICHE PER PRESTAZIONI SANITARIE
APPROVATO IL REGIME SANZIONATORIO PER MANCATO POSSESSO POS
In vigore da luglio 2020 il nuovo regime sanzionatorio per il mancato possesso del
Dispositivo Elettronico di pagamento
RAPPORTO CON PAZIENTE - OBBLIGHI
Ormai da anni, all’atto di avvio di un rapporto con un nuovo paziente il professionista è
tenuto ad adempiere una serie di obblighi, soprattutto formali inerenti il rapporto
professionale.
Il documento che raccoglie molti di questi obblighi è il ‘Consenso informato’,
che oltre a contenere i dati del professionista e del paziente, o dei suoi rappresentanti,
Contiene:
- natura, modalità di esecuzione e durata della prestazione professionale
- pattuizione e composizione del compenso professionale (compenso/Enpap/altre voci)
- modalità di pagamento
- Informativa dati inerenti la copertura assicurativa del professionista
- Informativa trattamento dati Privacy ai sensi delle novità introdotte dal GDPR
- Informativa obblighi inoltro dati al Sistema Tessera Sanitaria e raccolta
consenso/opposizione
NUOVA PRIVACY – GDPR 2016/679
Dal 25 maggio 2018 è cambiato il quadro normativo in materia di protezione
dei dati personali, modificato dall’entrata in vigore del regolamento europeo
2016/679.
La norma ha apportato modifiche sostanziali alla documentazione relativa
l’attivazione e la gestione del rapporto professionale con il paziente/cliente.
Modulistica autorizzazione trattamento dati (Privacy)
Modulistica Consenso informato
Tenuta registro dei trattamenti
Opposizione al Sistema Tessera Sanitaria
Etc etc
Si rimanda al materiale pubblicato dal CNOP
SISTEMA TESSERA SANITARIA
Con Decreto Mef del 1° settembre 2016 è stato esteso anche agli Psicologi
l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati
contenuti nelle fatture emesse per prestazioni sanitarie.
L’obbligo era stato introdotto dal D.lgs 175/2014 ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, e
inizialmente riguardava altre categorie di operatori sanitari quali i Medici.
L’obbligo di invio riguarda i dati relativi alle fatture emesse per prestazioni
sanitarie direttamente nei confronti dei pazienti.
Il Decreto chiarisce inoltre termini precisi dell’adempimento e le modalità
operative relative alla trasmissione dei dati.
SISTEMA TESSERA SANITARIA
gli Psicologi che effettuano prestazioni sanitarie (psicoterapia, etc..) nei
confronti di persone fisiche/pazienti, dovranno registrarsi al sistema e
richiedere le credenziali d'accesso, sull’apposito portale www.sistemats.it
Successivamente al rilascio da parte dell’Amministrazione delle credenziali
di accesso, gli stessi potranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria
entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
Sarà anche possibile incaricare terzi per l’invio dei dati per proprio conto.
Gli Psicologi saranno comunque tenuti ad informare adeguatamente il
paziente di questo obbligo ed a raccogliere il consenso od il diniego dello
stesso all’invio.
L’opposizione andrà annotata in fattura con un apposita dicitura di
riferimento alla norma.
CORRETTO AVVIO - Info slides
Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria
posizione nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze
si consiglia di affidarsi a professionisti esperti, onde evitare scelte
errate che possono compromettere o semplicemente complicare il
corretto avvio della propria attività professionale.
*
Info slides
Le presenti slides verranno pubblicate su
http://www.commercialistapsicologi.it
http://www.slideshare.net/daliabardini
LO STUDIO ed il Partner
con il supporto della Cooperativa
Consulenza, assistenza e servizi rivolti a:
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Commercialista Psicologi L'Avvio dell'attività professionale 2020

  • 1. Esercizio della professione e novità del 2020 Roma, 20 gennaio 2020 www.studiobardini.it
  • 2. - Definizione giuridica e fiscale del lavoro autonomo; - L’avvio dell’attività professionale e obblighi fiscali relativi; - La scelta del Regime Fiscale; - L’apertura della Partita IVA; - L’apertura ENPAP - La fatturazione; - La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali; - Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore; - La determinazione del reddito di lavoro autonomo; - Novità del periodo.
  • 3. DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO per la Legge DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile Per il Codice Civile il lavoro autonomo ricade sotto i contratti d’opera. In particolare, l’art. 2222 definisce il contratto d’opera come contratto mediante il quale “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Nel genere del contratto d’opera vi è ricompresa la specie del contratto d’opera intellettuale (art. 2229 C.C.), il quale riguarda attività per il cui esercizio la legge prevede la necessaria iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es: Avvocati, Ingegneri, Commercialisti, Medici, Psicologi, altri). Il contratto d’opera si caratterizza per due elementi, l’autonomia intesa come indipendenza gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell’esecuzione dell’opera, ed il principio della personalità della prestazione. Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (dette associazioni o studi associati, fiscalmente vengono equiparate alle società semplici).
  • 4. La prestazione occasionale è uno dei rapporti di lavoro di cui si sono occupate la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003), la Riforma Fornero (Legge 28/06/2012 n.92) e più di recente il JOBS ACT. Tutte le riforme al loro interno individuano i casi di esclusione, in cui non è possibile ricorrere a questa forma di rapporto di lavoro, tra questi sono ricomprese le professioni intellettuali rese da professionisti iscritti in Albi professionali regolamentati, per le attività caratteristiche. Si precisa che tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione sia rivolta a soggetto diverso da persona fisica o eserciti un attività. (esempio: prestazione per soggetti con Partita IVA /Società Associazione /Coopeartiva, …. ovviamente rispettando i parametri di legge). Non è possibile effettuare prestazioni occasionali soprattutto a pazienti o clienti persone fisiche NO P.IVA PRESTAZIONE OCCASIONALE ?! “ISCRITTI IN ALBI ESCLUSI”
  • 5. AVVIO DI LAVORO AUTONOMO, FISCO E ALTRI OBBLIGHI L’attività professionale produce Redditi ricompresi nell’art. 53 del TUIR (testo unico imposte sui redditi) “sono Redditi di lavoro autonomo quei redditi che derivano dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo professionale ed abituale ovvero in modo sistematico e continuativo”. Con l’avvio dell’attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario: - Aprire la Partita IVA - Tenere la contabilità secondo i Regimi fiscali scelti - Inviare le Dichiarazioni Fiscali e se obbligati gli ISA inoltre è necessario iscriversi alla Cassa di previdenza degli Psicologi “E N P A P” entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.
  • 6. La Partita IVA si apre compilando e presentando presso l’Agenzia delle Entrate, il modello AA9/12 per le persone fisiche reperibile online sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, con le seguenti modalità: a) recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate; b) a mezzo Raccomandata, allegando copia di un documento d’identità; c) in via telematica presso soggetti abilitati, commercialisti e altri; d) in via Telematica accreditandosi su Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate. APRIRE LA PARTITA IVA
  • 7. Se per l’inizio dell’attività individuale si provvede in autonomia, compilando il nuovo modello AA9/12 senza l’ausilio di un professionista, è necessario fare attenzione a compilare lo stesso in tutte le sue parti, indicando: -dati anagrafici completi; -codice attività Ateco2007, reperibile dall’elenco attività economiche dell’ISTAT, che per gli Psicologi è : 86.90.30 – attività svolta da Psicologi; -indirizzo eventuale Studio (se formalizzato con contratto); -esercizio di eventuali opzioni, compilando le caselle corrispondenti, al fine di godere di un Regime fiscale agevolato (1 – Regime dei minimi /2 – Regime Forfetario); -eventuale depositario scritture contabili (commercialista). NB: Ricordarsi di tenere sempre una copia del modello AA9/12 IL MODELLO AA9/12
  • 8. Attualmente i Regimi Fiscali opzionabili sono: Regime Normale e Regime Forfetario REGIME NORMALE/ORDINARIO-SEMPLIFICATO attualmente senza Opzione il ordinario/semplificato ACCESSO LIBERO in quanto non è un Regime fiscale agevolato ACCESSO OBBLIGATORIO quando si superano le condizioni per la permanenza nei regimi fiscali agevolati (es: >65.000 fatturato forfettario) Durata: minimo 3 anni Limite dei compensi - nessuno NO: nessuno SI: Ritenuta d’acconto / tenuta contabilità e registri / Studi di Settore Imposte: IVA, IRPEF e addiz.li, IRAP se dovuta REGIMI FISCALI 2020
  • 9. REGIME AGEVOLATO “FORFETARIO” L’unico Regime fiscale agevolato attualmente richiedebile, è riservato alle persone fisiche (lavoratori autonomi e imprese), che iniziano una nuova attività, o che avendola già iniziata rientrano nelle condizioni previste per l’accesso, con riferimento all’anno precedente, le stesse sono : - limite dei compensi percepiti e di cui alla tabella dei gruppi di attività, che per il lavoro autonomo e professionale dal 2019 è di 65.000 euro (fino al 2018 era 30.000); - limite spese sostenute per lavoro di collaboratori, dipendenti e altri dal 2020 <20.000 euro; - limite costo complessivo lordo dei beni strumentali dal 2020 <20.000 euro; - limite redditi di lavoro dipendente o assimilato dal 2020 <30.000 euro; inoltre: - non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali (Agricoli, Agenzie Viaggio, …..); - non soggetto non residente extra UE od UE con verifica; - non partecipino contestualmente a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti e dal 2019 non abbiano partecipazioni maggioritarie in Società di capitali Srl; inoltre per gli inizi attività: - non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata. - non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme; segue REGIMI FISCALI 2020
  • 10. segue REGIME “FORFETARIO” Caratteristiche del nuovo Regime sono: -durata senza limite e fino al permanere delle condizioni; -esonero applicazione IVA; -impossibilità recupero IVA su Acquisti; -esonero trattenuta ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; -esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi; -esonero obbligo tenuta scritture contabili; -obbligo tenuta documenti contabili (emessi o ricevuti); -esclusione SIA (ex studi di settore) e parametri; A differenza dei precedenti Regimi, con il nuovo Regime forfetario il Reddito verrà calcolato applicando un coefficiente detto ‘di redditività’ che per il lavoro autonomo è stabilito al 78%, questo significa che su un Fatturato di 10.000 il Reddito ai fini fiscali sarà uguale al 78% e quindi a 7.800 euro, da cui sarà ancora possibile solo i contributi Previdenziali versati. Sul Reddito così determinato, verrà calcolata un Imposta sostitutiva, pari al 15% (aliquota ordinaria) o ridotta al 5% per le nuove partite Iva (Start Up) e per un periodo di 5 anni. REGIMI FISCALI 2020
  • 11. REGIME CESSATO MA IN CORSO PER GLI ADERENTI REGIME DEI “MINIMI: (Legge 111/2011) ABOLITO !! decaduto dopo un anno di proroga, il 31 dicembre 2015 Le condizioni per l’accesso erano pre verifica requisiti soggettivi: no mera prosecuzione attività / no esercizio nei 3 anni precedenti /no collaboratori o dipendenti / no in società di persone o in regime trasparenza/ no esportazioni Opzione in sede di inizio attività Durata: 4 anni successivi a quello di inizio dell’attività (5 anni circa) o maggior periodo fino a compimento del 35mo anno di età; Limite dei compensi - € 30.000 Limite Beni - 15.000 in 3 anni compreso locazione di beni di terzi NO: IVA ed IRAP /Rit acconto / tenuta contabilità / Controlli / Studi di Settore Imposte: Sostitutiva 5% (Sostituisce Irpef/addiz.li) No cumulo Redditi IRPEF REGIMI FISCALI 2020
  • 12. - REGIME NORMALE SEMPLIFICATO / ORDINARIO OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI REGISTRI OBBLIGATORI: - DELLE FATTURE EMESSE - DEGLI ACQUISTI - DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI - DEI BENI AMMORTIZZABILI - REGIMI AGEVOLATI (Forfetario/Minimi) NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NB: Registri e Documenti vanno preferibilmente conservati per 10 anni (5anni). LA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI
  • 13. LA FATTURA La Fattura deve essere emessa al massimo entro la data d’incasso. Dal 2019 per i regimi fiscali ordinari vige l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica in formato XML da inoltrare tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate vedi eccezioni La fattura deve contenere i seguenti ELEMENTI ESSENZIALI: - intestazione completa propri dati comunicati Agenzia Entrate - numerazione e data (progressive, tranne che per Fattura PA) - dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA - descrizione della prestazione resa - Compenso/corrispettivo - aliquota IVA o titolo esenzione per operazioni esenti o non soggette INOLTRE - indicazione della Rivalsa contributiva 2% ENPAP - indicazione in calce di eventuali regimi agevolati applicati - applicazione imposta di Bollo per operazioni no IVA di importo > € 77,47 - Ritenuta d’acconto se applicata (no Regimi agevolati) un esempio di fattura
  • 14. LA FATTURA un esempio di fattura prestazione «sanitaria» dal 2019 NO elettronica – eccezione! in regime normale semplificato/ordinario : DIVIETO del Garante della Privacy Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 1 /2020 DEL 7/01/2020 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 100,00 Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00 Importo lordo 102,00 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,00 ======== Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72 Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 15. LA FATTURA un esempio di fattura altre prestazioni OBBLIGO FATTURA elettronica in regime normale semplificato/ordinario : Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 1/2020 DEL 7/01/2020 COOPERATIVA XXXX Via delle nuvole, 36 00146 - Roma PI/CF: --------------------- Per prestazioni professionali rese a Vostri utenti 1.000,00 Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 20,00 Importo lordo 1.020,00 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 1.022,00 ======== Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72 Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 16. LA FATTURA un esempio di fattura in regime contribuenti minimi : NO elettronica Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 12/2020 DEL 20/02/2020 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 100,00 Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00 Importo lordo 102,00 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,00 ======== Operazione fuori campo applicazione Iva ai sensi della Legge n.111 del 2011. (Regime Minimi) Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 17. LA FATTURA un esempio di fattura in regime forfettario: NO elettronica Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 1/2020 DEL 3/01/2020 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 100,00 Rivalsa Contrib. ENPAP 2% 2,00 Importo lordo 102,00 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,00 ======== Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89., e successive modificazioni. (Regime Forfetario) Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 18. APPLICAZIONE dell’IVA L’IVA o Imposta sul Valore Aggiunto, è sempre applicabile al Regime normale /semplificato, mentre NON si applica nei Regimi fiscali agevolati, Minimi e Forfettario. Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette “esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute) che sono esenti IVA ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze” La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo psicologo può svolgere anche attività non Sanitarie. Sono ad esempio esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento in base al comma 20 dello stesso art. 10. Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l’assoggettabilità o meno ai fini IVA.
  • 19. PRESTAZIONI ESENTI IVA Alcune prestazioni Esenti dall’applicazione IVA sono : Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo, Colloqui psicologici, Colloqui psicodiagnostici, Consultazioni psicologiche, Perizie psicologiche, Certificazioni esclusivamente finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità psicologica del paziente, Somministrazione di test psicoattitudinali, Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi psicoterapeutici, Colloqui di sostegno NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicazione delle esenzioni.
  • 20. DICHIARAZIONI FISCALI e IMPOSTE Gli obblighi fiscali dichiarativi, e l’imposizione fiscale cui si è sottoposti, sono direttamente collegati al tipo di Regime fiscale adottato. Per il Regime Semplificato/Ordinario, bisogna compilare il modello UNICO quadro RE (Redditi da lavoro autonomo), la Dichiarazione IVA se obbligati, la Dichiarazione IRAP se tenuti, lo spesometro. Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e le sue addizionali, regionale e comunale, localmente stabilite, nonché l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) se obbligati. Eventualmente è dovuta l’IVA. Per il Regime agevolato “Forfetario”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime Forfetario), Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’Imposta sostitutiva del 15%, o 5% riduzione per i primi cinque anni dall’apertura se spettante, (sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP). Per il Regime agevolato dei “Minimi”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime dei Minimi). Questo Regime è soggetto alla sola l’Imposta sostitutiva nella misura del 5% (sostituisce l’IRPEF, le addizionali IRPEF e l’IRAP).
  • 21. LE IMPOSTE IVA L’Imposta sul valore aggiunto, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull’utente finale in quanto questo non ha la possibilità di recuperarla. IRPEF e le Addizionali regionale e comunale L’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, colpisce il Reddito complessivo del contribuente. Lo stesso è composto da diversi tipi di Redditi (fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, capitale, etc etc …), per la determinazione di ognuno di essi si applicano le norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Per le addizionali cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali. IRAP L’Imposta Regionale sulle attività produttive, riguardo le persone fisiche e le società, colpisce i redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo con un certo grado di autonoma organizzazione. Imposta sostitutiva L’Imposta sostitutiva, è cosi detta, in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l’IVA.
  • 22. al Reddito di lavoro autonomo ordinario e minimi, si giunge applicando al Regime fiscale adottato, le norme del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), circa la natura delle entrate e la tipologia e diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente, altri parzialmente deducibili), tutti considerati in base al principio di Cassa: Compensi incassati meno Costi e spese sostenute esempio: Compensi fatturati e incassati 10.000 meno Costi e spese pagati 3.000- Costi al 50% (2.000) 1.000- Reddito netto lavoro autonomo 6.000 Imposte medie Regime normale 1.500 primo scaglione IRPEF + Addizionali 25% ca Imposte Regime minimi 300 Imposta Sostitutiva 5% Nota sugli incassi Relativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di utilizzo del contante, previsto per il 2020 per un massimo di 1.999,99 euro, già dal 1° luglio 2014 è vigente l’obbligo per il professionista di dotarsi di un dispositivo elettronico POS, qualora i propri clienti/pazienti facciano richiesta di pagare con mezzi elettronici. DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE
  • 23. al Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfettario si giunge applicando ai compensi un coefficiente % fisso stabilito, detto di Redditività e a prescindere dalle spese/costi effettivamente sostenuti. esempio: Compensi fatturati e incassati 10.000 per Coefficiente redditività 78% 7.800 meno Contributi ENPAP a carico pagati 1.000- Reddito netto professionale 6.800 Imposta sostitutiva 15% 1.020 ________________________________________________________________ Lo stesso con applicazione dell’aliquota agevolata ridotta al 5% Reddito netto professionale 6.800 Imposta sostitutiva 5% 340 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FORFETTARIO
  • 24. DICHIARAZIONI FISCALI e STUDI DI SETTORE GLI STUDI DI SETTORE – I S A dal 2019 erano un complesso sistema di calcolo proposto come questionario, che sulla base di parametri relativi all’attività svolta, verificava la “congruità” e la “coerenza” dei ricavi dichiarati dal contribuente per una determinata attività. erano obbligati alla compilazione e all’invio degli Studi di settore i professionisti in Regime Ordinario o Semplificato dal secondo esercizio di attività. Il risultato del calcolo, se maggiore rispetto al dichiarato, poteva essere adottato quale valore di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di evitare possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. aboliti nel 2018 La Finanziaria 2019 Ha definitivamente abolito gli Studi di settore, sostituendoli con gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) per delineare un profilo del contribuente, rispetto i suoi obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. I soggetti obbligati sono gli stessi dei precedenti Studi.
  • 25. L’ENPAP è la Cassa di previdenza ed assistenza degli Psicologi. Gli stessi devono iscriversi all’incasso del primo compenso ed hanno 90 giorni di tempo per comunicarlo. Annualmente, entro i primi di ottobre, accedendo alla propria utenza sul sito dell’Ente, dovranno comunicare i propri dati reddituali come risultanti dalla Dichiarazione dei Redditi, al fine di provvedere al calcolo di quanto dovuto come contributi per l’anno precedente. Dal secondo anno poi, entro marzo saranno tenuti a corrispondere un acconto calcolato sull’anno precedente pari al 70%, tale calcolo potrà però anche essere aggiornato. Sia il saldo che l’acconto potranno essere pagati entro la scadenza ufficiale o rateizzati, entro 150 giorni, con successivo addebito da parte dell’Ente degli interessi. Le voci contributive sono: Contributo Integrativo 2% applicato in fattura ed a carico dei pazienti Contributo Soggettivo da 10% al 20%, calcolato sul reddito fiscale annuo Contributo maternità importo fisso € 105,00 Esiste però un importo minimo contributivo da pagare, e condizioni per le quali sono previste riduzioni o agevolazioni, pertanto sarà opportuno verificare la propria situazione. Sarà possibile pagare i contributi ENPAP dovuti, compensandoli nel Mod.F24 con eventuali Crediti fiscali scaturiti dalla Dichiarazione dei Redditi. sul sito dell’ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. ENPAP - Breve nota informativa
  • 26. ALTRI OBBLIGHI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE La Legge N. 24/2017, LEGGE GELLI ha istituito l’obbligo della copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie. FATTURAZIONE ELETTRONICA PA Dal 2015 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti, anche professionisti, in tutti i regimi fiscali, che operano con la Pubblica Amministrazione. Per compilare, inviare e conservare una fattura elettronica è necessario far riferimento ad un gestore abilitato, nonché possedere un indirizzo PEC. BOLLO VIRTUALE FATT. ELETTRONICA Per inserire il Bollo nella fattura elettronica è necessario preventivamente riportare nella stessa la seguente dicitura: “imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”. Solo entro 120 giorni dalla fine dell’anno si verserà il totale dei Bolli applicati, tramite mod. F24 con codice tributo “2501”
  • 27. NOVITA’ DEL PERIODO TRACCIABILITA’ PAGAMENTI PER DETRAZIONE SPESA SANITARIA PAZIENTE La Legge di Bilancio N. 160/2019, ha istituito l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (POS, Bonifico, Assegno,…) della spesa sanitaria al fine della sua detraibilità fiscale. FATTURAZIONE ELETTRONICA ADOZIONE FACOLTATIVA Dal 2020 sarà possibile anche per i professionisti operanti nei regimi fiscali agevolati, adottare la fatturazione elettronica per invio allo SDI, a fronte di tale adozione verrà riconosciuta la riduzione di un anno del periodo di 5 anni previsto per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale periodo diverrà pertanto 4 anni. CONFERMATO ANCHE PER IL 2020 IL DIVIETO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER PRESTAZIONI SANITARIE APPROVATO IL REGIME SANZIONATORIO PER MANCATO POSSESSO POS In vigore da luglio 2020 il nuovo regime sanzionatorio per il mancato possesso del Dispositivo Elettronico di pagamento
  • 28. RAPPORTO CON PAZIENTE - OBBLIGHI Ormai da anni, all’atto di avvio di un rapporto con un nuovo paziente il professionista è tenuto ad adempiere una serie di obblighi, soprattutto formali inerenti il rapporto professionale. Il documento che raccoglie molti di questi obblighi è il ‘Consenso informato’, che oltre a contenere i dati del professionista e del paziente, o dei suoi rappresentanti, Contiene: - natura, modalità di esecuzione e durata della prestazione professionale - pattuizione e composizione del compenso professionale (compenso/Enpap/altre voci) - modalità di pagamento - Informativa dati inerenti la copertura assicurativa del professionista - Informativa trattamento dati Privacy ai sensi delle novità introdotte dal GDPR - Informativa obblighi inoltro dati al Sistema Tessera Sanitaria e raccolta consenso/opposizione
  • 29. NUOVA PRIVACY – GDPR 2016/679 Dal 25 maggio 2018 è cambiato il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, modificato dall’entrata in vigore del regolamento europeo 2016/679. La norma ha apportato modifiche sostanziali alla documentazione relativa l’attivazione e la gestione del rapporto professionale con il paziente/cliente. Modulistica autorizzazione trattamento dati (Privacy) Modulistica Consenso informato Tenuta registro dei trattamenti Opposizione al Sistema Tessera Sanitaria Etc etc Si rimanda al materiale pubblicato dal CNOP
  • 30. SISTEMA TESSERA SANITARIA Con Decreto Mef del 1° settembre 2016 è stato esteso anche agli Psicologi l’obbligo di trasmettere telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati contenuti nelle fatture emesse per prestazioni sanitarie. L’obbligo era stato introdotto dal D.lgs 175/2014 ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, e inizialmente riguardava altre categorie di operatori sanitari quali i Medici. L’obbligo di invio riguarda i dati relativi alle fatture emesse per prestazioni sanitarie direttamente nei confronti dei pazienti. Il Decreto chiarisce inoltre termini precisi dell’adempimento e le modalità operative relative alla trasmissione dei dati.
  • 31. SISTEMA TESSERA SANITARIA gli Psicologi che effettuano prestazioni sanitarie (psicoterapia, etc..) nei confronti di persone fisiche/pazienti, dovranno registrarsi al sistema e richiedere le credenziali d'accesso, sull’apposito portale www.sistemats.it Successivamente al rilascio da parte dell’Amministrazione delle credenziali di accesso, gli stessi potranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. Sarà anche possibile incaricare terzi per l’invio dei dati per proprio conto. Gli Psicologi saranno comunque tenuti ad informare adeguatamente il paziente di questo obbligo ed a raccogliere il consenso od il diniego dello stesso all’invio. L’opposizione andrà annotata in fattura con un apposita dicitura di riferimento alla norma.
  • 32. CORRETTO AVVIO - Info slides Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria posizione nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze si consiglia di affidarsi a professionisti esperti, onde evitare scelte errate che possono compromettere o semplicemente complicare il corretto avvio della propria attività professionale. * Info slides Le presenti slides verranno pubblicate su http://www.commercialistapsicologi.it http://www.slideshare.net/daliabardini
  • 33. LO STUDIO ed il Partner con il supporto della Cooperativa Consulenza, assistenza e servizi rivolti a: Professionisti, Studi professionali, Cooperative, Enti, Associazioni, ….. Sedi: a ROMA Piramide in Via Giuseppe Giulietti, 11 tel. 06.55590674 / 06.5501018 Fax. 06.55178627 a Modena in Via G.Battista Malagoli, 34° tel/fax. 059.216602 mail: dalia@studiobardini.it sito e pagine: www.studiobardini.it https://www.facebook.com/studiobardini https://it-it.facebook.com/commercialistapsicologilazio