3. LO IAP
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria:
Compiti e funzioni
Lo IAP propone una regolamentazione precisa e tecnica della
materia.
L’istituto nato nel 1966 ha emanato nel
corso del tempo disposizioni, riunite in
un codice (CAP), alle quali si devono
attenere solo soggetti che hanno
sottoscritto lo stesso anche
indirettamente (associazioni di
categoria), rendendo così praticamente
impossibile sottrarsi dallo stesso
nell’iter di divulgazione.
Le sanzioni dello IAP riguardano
esclusivamente la cessazione
della pubblicità ritenuta
contraria alle norme.
Chiunque, anche un singolo
consumatore, può esporre
denuncia avviando la rapidissima
azione dell’istituto.
QUALI NORME?
COME TUTELARSI ?
QUALI SANZIONI?
3
4. Il giurì Il Comitato di Controllo
ï‚— esamina la comunicazione
commerciale che gli viene
sottoposta – dal Comitato o da
aziende – e si pronuncia su di essa
secondo il Codice, con decisione
definitiva;
ï‚— se la decisione stabilisce che la
comunicazione commerciale è contraria
al Codice, ordina agli interessati di
desistere immediatamente dalla
sua diffusione; i mezzi sono tenuti a
osservare la decisione;
 può ordinare la pubblicazione per
estratto della pronuncia; in caso di
inosservanza della decisione, il
Giurì dispone che
dell'inottemperanza si dia notizia
al pubblico.
ï‚— su segnalazione di consumatori, di loro
associazioni, o in virtù del monitoraggio
svolto dai componenti del Comitato
medesimo e dalla Segreteria dell'Istituto,
sottopone al Giurì le comunicazioni
commerciali ritenute non conformi alle
norme del Codice che tutelano il
cittadino-consumatore;
 può invitare a modificare la
comunicazione commerciale che ritiene
non conforme al Codice;
ï‚— emette ingiunzioni di desistenza nei
confronti di comunicazioni commerciali
manifestamente contrarie a norme del Codice;
ï‚— su richiesta della parte interessata, esprime
in via preventiva il proprio parere su
comunicazioni commerciali non ancora
diffuse.
LO IAP
Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria:
Organi e composizione4
5. IL SISTEMA DI NORME
Norme sulla Comunicazione
Pubblicitaria
Norme a tutela del
consumatore
Disposizioni
generali
Disposizioni
settoriali
Norme a tutela
della collettivitÃ
Norme a tutela
dei singoli
Norme a
tutela delle
imprese e dei
concorrenti
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6. Norme a tutela del consumatore:
disposizioni generali
 L’identificazione della pubblicità : la comunicazione
pubblicitaria deve essere sempre identificabile
 La tutela da imbrogli, frodi, truffe e inganni
 Frode: offrire un prodotto/servizio per un altro pubblicizzato
 Truffa: indurre in errore tramite raggiri il consumatore
cagionando danno allo stesso
 La definizione delle caratteristiche fondamentali
della pubblicità : onesta, veritiera e corretta
 La tutela da pubblicità ingannevoli
 La regolamentazione nell’uso di termini tecnici, dati
statistici, garanzie e testimonianze.
A tutela del consumatore esistono leggi generali, valide per
qualunque settore riguardanti:
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7. Norme a tutela del consumatore:
disposizioni settoriali
 Prodotti alimentari e agrari: su cui vige il divieto di attribuire
proprietà terapeutiche
 Bevande alcoliche: su cui vige i divieto di sponsorizzazione
televisiva in fascia protetta (16-19) e di incoraggiare l’abuso
 Prodotti dietetici: su cui vige il divieto di utilizzare espressioni
quali «toglie peso» e simili
 Prodotti medicinali e trattamenti sanitari: esaminati
preventivamente dal Ministero della Salute e sponsorizzabili
solo se non sottoposti ad obbligo di ricetta medica
 Prodotti cosmetici e igienici: non sponsorizzabili come aventi
finalità terapeutiche
 Corsi di istruzione: su cui vige il divieto di contenere promesse
di lavoro o occupazione derivante dagli stessi
 Giocattoli: su cui vige il divieto di minimizzare il prezzo del
prodotto facendolo apparire compatibile a qualsiasi bilancio
familiare
Esistono varie disposizioni, che interessano determinati settori
produttivi, che stabiliscono normative specifiche riguardo:
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8. Norme a tutela della CollettivitÃ
Queste norme puntano ad evitare che la collettività venga lesa dalla
comunicazione pubblicitaria, tutelando numerosi interessi comuni
quali:
 Comune senso del pudore, pubblica decenza, morale:
punendo la pubblicizzazione di oggetti/immagini che
offendano il comune senso del pudore, la morale familiare,
la pubblica decenza o contengano: materiali pornografici,
incitamenti all’odio, alla violenza e sfruttamento della
superstizione
 Convinzioni civili e religiose: punendo offesa e vilipendio
di: emblemi dello stato e di stati esteri, oltraggio a corpi
politici, pubblica offesa alla religione, ai ministri e alle
tradizioni dello stato, discriminazioni di razza sesso e
nazionalità , dignità della persona
 Tutela dei minori: punendo l’induzione a violare norme di
comportamento sociale generalmente accettate, a compiere
azioni pericolose
 Sicurezza e incolumità personale: vietando la
pubblicizzazione di prodotti pericolosi o alla
rappresentazione di situazione potenzialmente pericolose.
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9. Norme a tutela dei singoli
Si distinguono in:
 Diritti della personalità e in particolare:
 Diritto all’immagine: l’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il
consenso dell’interessato
 Diritto al nome: è vietato l’utilizzo del nome di una persona, senza consenso
dello stesso, per fini pubblicitari
 Diritto all’onore, al decoro, alla reputazione: prevengono i reati di diffamazione
 Diritto alla riservatezza e all’identità personale
 Diritto d’autore: riguardanti il possesso di beni di natura
intellettuale
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10. Norme a tutela delle imprese e dei
concorrenti
Sono tutte quelle disposizioni che mirano a tutelare il diritto all’unicità di
un’azienda in particolare:
 Tutela del nome e dei segni distintivi: nello specifico
 Il diritto a nome dell’azienda
 Il diritto sui marchi
 Il diritto su modelli ornamentali
 La tutela della comunicazione pubblicitaria: che evita
l’imitazione di produzioni pubblicitarie
 La denigrazione: che vieta la diffusione di
apprezzamenti su prodotti e attività concorrenti al
fine di screditarli
 La pubblicità comparativa: ammessa a parametri e
condizioni ben precisi
 Agganciamento e sfruttamento della notorietà altrui:
vieta lo sfruttamento non autorizzato della notorietÃ
di aziende altrui
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