1. DIGITALIZZAZIONE
E
PRIVACY
28 FEBBRAIO 2019
9.00 13.30
SEDE DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI VERONA
CO N V E G NO - W O R K SH OP T E R R I TO R I A L E
A N O RC P R O F E S S I O NI V E N E TO
ORGANIZZATO DA
IN COLLABORAZIONE CON CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI
2. Identit Digitale, Firme e sigilli secondo il regolamento eIDAS.
Giovanni Manca
LAND srl - Vice Presidente ANORC
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4. Lo scenario di riferimento
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Regolamento (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
In vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUCE (28 agosto
2014).
Pienamente applicabile dal 1 luglio 2016.
Una sintesi dello stato dellarte comunitario 竪 al collegamento:
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.
6. Cosa cambia rispetto alla 1999/93 - 1
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La Direttiva stabiliva regole per il mondo delle sottoscrizioni informatiche.
Le Regole riguardavano anche i certificatori e le regole 束tecnologicamente neutre損
per la loro organizzazione.
Il quadro fornito dalla Direttiva trattava le firme elettroniche senza fornire un
quadro transfrontaliero e transettoriale completo per transazioni elettroniche
sicure, affidabili e di facile impiego. Una carenza fortemente patita dal mercato ha
riguardato laffidabilit delle CA (trust chain) e linteroperabilit delle sottoscrizioni.
La Direttiva 竪 abrogata con effetto dal 1属 luglio 2016.
7. Cosa cambia rispetto alla 99/93 - 2
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Nel Regolamento scompaiono i certificatori e compaiono i Trust Service
Provider (TSP).
I TSP erogano i servizi fiduciari che sono definiti nellart. 3, numero 16 del
Regolamento.
Tali servizi fiduciari possono essere qualificati e il TSP pu嘆 essere
qualificato (TSPQ).
Vengono introdotto altre tipologie di servizi fiduciari.
8. Cosa cambia rispetto alla 99/93 - 3
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La validazione temporale elettronica, il sigillo elettronico, i servizi elettronici di
recapito certificato.
La creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web.
La conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi ai servizi fiduciari.
Tutti gli standard di riferimento prevedono la pubblicazione entro il 28 febbraio
2019. Il 95% sono comunque gi disponibili dalla fine dello scorso anno.
9. CAD eIDAS (identit digitale)
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Lidentit del titolare 竪 nazionale e viene conferita secondo le regole nazionali.
Ci pu嘆 essere un riconoscimento reciproco tra Stati membri se viene notificato alla
Commissione lo schema di identificazione elettronica (eID).
Lammissibilit della notifica 竪 regolamentata nellarticolo 7 del Regolamento.
Il contenuto della notifica 竪 regolamentato nellarticolo 9.
Nel CAD sono presenti lo SPID, che 竪 stato notificato con successo. E in corso la
medesima attivit per la CIE.
10. CAD eIDAS (TSP)
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Non sono pi湛 ammissibili i certificatori anche qualificati e accreditati. Sono ammissibili
solo i TSP e i TSPQ.
Nuove regole per ottenere lo status di TSPQ e per la vigilanza.
Nuovo ruolo per AgID come autorit di vigilanza notificata.
CAD sono stati modificati gli articoli dal 26 al 37.
11. CAD eIDAS (Qualifica)
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La qualifica si ottiene con un notifica ad AgID da parte del TSP che ha allegata
una relazione di valutazione della conformit rilasciata da un organismo di
valutazione della conformit.
AgID verifica se quanto notificato rispetta il Regolamento. In caso positivo
concede la qualifica e provvede ad aggiornare la cosiddetta Trust List (Elenco
di fiducia).
Il fattore Q implica la vigilanza che 竪 svolta da AgID ma con un coinvolgimento
diretto di organismi di valutazione della conformit.
Nel CAD 竪 stato rivisto (non al meglio) larticolo 29.
12. CAD eIDAS (Sicurezza per i TSP)
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Tutto il Regolamento richiede forte attenzione agli aspetti di sicurezza.
Massima attenzione al data breach, ruolo attivo di ENISA e reciproca cooperazione
tra Stati membri.
I casi internazionali di violazione di CA come il gravissimo caso di DigiNotar nei
Paesi Bassi hanno portato ad un Regolamento (ancora una volta nellUE) attendo
agli aspetti di sicurezza.
Nel CAD non servono specifici interventi. Gi 竪 presente lart. 51 ma non ci sono le
Regole tecniche da esso previste.
13. CAD eIDAS (Certificatori)
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Il certificatore che emette certificati qualificati per la firma diventa uno specifico
TSPQ.
Nellarticolo 24 del Regolamento vengono stabiliti i requisiti per i prestatori di
servizi fiduciari qualificati.
Tantissime di queste regole sono la naturale evoluzione di quanto gi stabilito
nella Direttiva 1999/93/CE.
Nel CAD si pu嘆 abrogare lart. 26 e coordinare il Regolamento con il CAD
tendendo in conto di ulteriori elementi gi presenti nel nostro ordinamento che
non sono in contrasto con il Regolamento (art. 32 del CAD).
14. CAD eIDAS (QSCD e Firma remota)
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Il Regolamento prevede esplicitamente la firma elettronica a distanza (premessa
52).
Gli SSCD diventano QSCD e si applicano gli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento.
Molti elementi sul tema ricalcano la Direttiva ma viene prevista la pubblicazione di
un elenco di dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
certificati.
I dispositivi gi certificati ai sensi dellart. 3, paragrafo 4 della Direttiva sono
conformi al Regolamento.
15. CAD eIDAS (RED e PEC)
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Registered Electronic Delivery (RED). Gli effetti giuridici sono stabiliti nellart. 43 del
Regolamento. I Requisiti per i RED qualificati nellart. 44.
La PEC potrebbe non essere completamente conforme al REDQ perch辿, ad esempio, non
garantisce con un elevato livello di sicurezza lidentificazione del mittente e non garantisce
lidentificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati.
In ogni caso i RED non devono essere necessariamente associati a servizi di posta
elettronica visto che i requisiti possono essere soddisfatti anche in altro modo.
Nel nostro ordinamento la PEC 竪 delegificata nel DPR 68/2005. Lart. 48 del CAD dovrebbe
essere coordinato con eIDAS. E stata sospesa labrogazione.
16. CAD eIDAS (Conservazione)
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Rispetto alla bozza iniziale del Regolamento del giugno 2012 la conservazione 竪
stata molto semplificata.
Il tema 竪 introdotto per lutilizzo di procedure e tecnologie in grado di estendere
laffidabilit della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validit
tecnologica.
Lart. 34 del Regolamento indica anche che la Commissione pu嘆 pubblicare atti di
esecuzione sul tema.
Non 竪 indispensabile intervenire sul CAD ma sarebbe utile coordinare le regole di
accreditamento e vigilanza con la situazione comunitaria.
17. CAD eIDAS (Firme elettroniche) - 1
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Poco cambia nelle sottoscrizioni informatiche.
Viene leggermente modificata la definizione di firma elettronica, viene confermata
la neutralit tecnologica della firma elettronica avanzata (FEA) e la firma qualificata
conferma i suoi effetti giuridici equivalenti a quelli di firma autografa.
Lefficacia probatoria della FEA (solo italiana) e delle firme qualificate stabilita nel
CAD non 竪 influenzata dal Regolamento.
18. CAD eIDAS (Firme elettroniche) - 2
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I certificati qualificati diventano tre. Firma elettronica, sigillo elettronico e autenticazione di siti web.
La FEA al momento non ha regole tali da garantirne linteroperabilit a livello comunitario.
La FEA grafometrica non suscita, al momento, particolare interesse nellambito della UE ma non si
pu嘆 escludere che nel medio periodo venga pubblicato uno standard di origine ETSI su
interoperabilit e sicurezza di questo tipo di FEA.
E opportuno ricordare che vengono introdotte anche regole per la validazione temporale anche
qualificata in modo analogo al nostro ordinamento. In Italia 竪 comunque molto diffusa la
marcatura temporale non qualificata che 竪 ammessa in molti scenari applicativi.
19. CAD eIDAS (Sigillo elettronico)
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Il sigillo elettronico che pu嘆 essere anche avanzato e qualificato 竪 definito come (art. 3, n. 25): dati
in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma
elettronica per garantire lorigine e lintegrit di questi ultimi.
Mutatis mutandis firma elettronica e sigillo elettronico si assomigliano molto sul piano definitorio.
E si assomigliano anche sul piano delle possibili realizzazioni tecnologiche.
E utile ricordare che il Regolamento introduce anche il dispositivo per la creazione di un sigillo
elettronico qualificato.
Il sigillo elettronico non 竪 menzionato nel CAD.
20. CAD eIDAS (Cooperazione tra Stati membri)
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Il ruolo di AgID 竪 stato adeguato a quanto stabilito nellart. 12 del Regolamento in
materia di schemi nazionali di identificazione elettronica.
Sul tema 竪 stata pubblicato il primo atto di esecuzione del Regolamento. La
Decisione 296/2015 del 24 febbraio 2015.
AgID di fatto gi operava in questa tipologia di regole.
22. CRITICITA - 1
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Definizione di scopi e ruoli del sigillo elettronico.
Regole insufficienti per il mutuo riconoscimento delle sottoscrizioni qualificate a causa
di lacune o spazi di interpretazione nelle decisioni della commissione.
Assenza di regole 束obbligatorie損 per la validazione temporale e conseguentemente per
la marca temporale.
Qualit ondivaga dei verificatori dei certificatori qualificati in Italia ma grosse
incertezze sui formati PAdES e XAdES. Abuso del diagnostico 束firma non valida損.
23. CRITICITA - 2
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La confusione sul tema 竪 alimentata anche dal convalidatore 束ufficiale損
della Commissione; il cosiddetto DSS.
Peraltro questo convalidatore introduce due importanti principi evolutivi
per la verifica delle sottoscrizioni digitali qualificate.
Una maggiore elasticit e definizione dello politiche di verifica.
La definizione di vincoli non negoziabili sulle verifiche di sottoscrizioni (o
apposizione di sigilli qualificati) qualificate.
25. EVOLUZIONI - 1
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Adesione del mercato al servizio fiduciario di convalida delle sottoscrizioni qualificate.
Il prestatore di servizi fiduciari qualificato convalida le sottoscrizioni qualificate sotto
responsabilit legale apponendo una propria firma al 束rapporto di convalida損.
La firma 竪 valida, non valida o indefinita sulla base di regole obbligatorie ben definite.
Il certificato 竪 qualificato, gli algoritmi crittografici sono aggiornati, il documento 竪 integro,
ecc. Non sono bloccanti differenze su estensioni specifiche o particolari a meno di
specifiche politiche di convalida relative allo scenario. In questi casi pu嘆 essere analizzato
anche il contenuto dei campi previsti dallo specifico formato di sottoscrizione.
26. EVOLUZIONI - 2
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E possibile applicare delle 束politiche di convalida損 che possono dipendere dallo specifico
scenario operativo.
Il tutto 竪 poi sintetizzato in un 束rapporto di convalida損 che 竪 sottoscritto dal prestatore di
servizi fiduciari qualificati di convalida.
Il verificatore messo in opera dalla Commissione europea (DSS) opera in questi termini.
Ma sul PAdES convalida sottoscrizioni non conformi agli standard.
Questo programma 竪 disponibile in rete al collegamento:
https://joinup.ec.europa.eu/dss-webapp/validation
27. Per contattare il relatore:
Giovanni Manca
e-mail: mncgnn59@gmail.com
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