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      Testo in vigore dal:   8-5-2012

(agg.1)




                                          Art. 81.
       ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e           le spese del
     proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse            e delle fasi
     favorevoli del ciclo economico.
       Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine         di
     considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
     delle     Camere   adottata   a    maggioranza   assoluta   dei     rispettivi
     componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
       Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
     farvi fronte.
       Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
     consuntivo presentati dal Governo.
          L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'      essere    concesso   se
     non per legge e per periodi non superiori complessivamente a           quattro
     mesi.
       Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
     criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
     dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle
     pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
     maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
     dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))
     -------------
     AGGIORNAMENTO (19)
       La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto           (con l'art.
     6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano                a decorrere
     dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.




http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&a... 16/01/2013

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  • 1. Pagina 1 di 1 Testo in vigore dal: 8-5-2012 (agg.1) Art. 81. ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&a... 16/01/2013