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Testo in vigore dal: 8-5-2012
(agg.1)
Art. 81.
((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione
delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese
dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle
pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art.
6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.imUpdate=true&art.progressivo=0&a... 16/01/2013