"Decreto M5S" sulla prevenzione del dissesto idrogeologico.sdfsdfsdf
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"Decreto M5S" sulla prevenzione del dissesto idrogeologico
1. Atti parlamentari - 1 - Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
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DECRETO LEGGE
Decreto-legge, recante misure urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro il disse-sto
idrogeologico, la pianificazione territoriale resiliente, la previsione e prevenzione dei ri-schi
idrogeologici, lo sviluppo di una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cittadinanza.
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Presentato il 06 novembre 2014
___________
2. Atti parlamentari - 2 - Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
ONOREVOLI DEPUTATI! Con il presente
disegno di legge si chiede la conversione in legge
del decreto-legge 27 ottobre 2014, n. 2, recante
misure urgenti per la messa in sicurezza del terri-torio
contro il dissesto idrogeologico, la pianifica-zione
territoriale resiliente, la previsione e pre-venzione
dei rischi idrogeologici, lo sviluppo di
una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cit-tadinanza.
Questo decreto cerca di intervenire in maniera or-ganica
su una problematica la cui gravit 竪 con-clamata
e le cui concause possono essere ascritte
sia ad elementi naturali che ad elementi antropici.
Tra i primi sono sicuramente da annoverare la
forzante meteorologica e la predisposizione geo-morfologica
del territorio: lItalia infatti 竪 una ter-ra
geologicamente molto giovane e deve ancora
trovare un proprio equilibrio geomorfologico, so-prattutto
alla luce dei mutamenti climatici in atto.
Questo non deve per嘆 servire da alibi per coprire
le evidenti responsabilit delluomo che possono
essere riassunte in tre punti principali: una gestio-ne
del territorio dissennata, una drammatica man-canza
della cultura del rischio sia negli ammini-stratori
che nella cittadinanza, unorganizzazione
della macchina amministrativa che non agevola
risposte tempestive al problema del dissesto idro-geologico.
Da questo punto di vista quindi 竪 op-portuno
precisare che deve esserci la consapevo-lezza
che la grave situazione attuale si 竪 venuta a
creare dopo decenni di gestione dissennata del
territorio. Di conseguenza, tramite le misure ur-genti
emanate con questo decreto non hanno la
pretesa di risolvere il problema dissesto in manie-ra
immediata e definitiva, pur costituendo una ri-sposta
forte, organica ed innovativa. Infatti, ri-spetto
a tutte le misure varate recentemente in ma-teria,
questo decreto si differenzia per alcuni tratti
distintivi che si possono riassumere nel fatto che
non basta la costruzione di nuove opere di difesa.
In primo luogo, occorre precisare che in alcuni
casi limite non c竪 opera che tenga: i fiumi ed i
versanti hanno bisogno di un certo spazio per
muoversi e prima di intervenire si deve prendere
sempre in considerazione lopzione di restituire
questi spazi alle loro dinamiche naturali. In se-condo
luogo, per la prima volta gli interventi di
tipo non strutturale assumono pi湛 rilievo di quelli
di tipo strutturale.
CAPO I
MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO
La realizzazione di una vasta serie di opere, sia di
grandi che di piccole dimensioni, utili a mitigare
il rischio idrogeologico, viene favorita
dallintroduzione delle seguenti norme:
1. Al fine di un progressivo passaggio da una
gestione emergenziale ad una preventiva, ogni
anno, devono essere stanziati fondi per la
prevenzione pari almeno al 50% di quelli
stanziati per le emergenze dellanno
precedente.
2. Revisione della normativa affinch辿 i
finanziamenti riguardino soltanto opere che
rispettino i seguenti criteri:
a. Pianificazione e valutazione del rapporto
costi/beneficio a scala di bacino, al fine di
evitare opere che hanno effetti benefici in
un punto ma trasferiscono il rischio pi湛 a
monte o pi湛 a valle.
b. Raffronto con tipologie alternative di inter-vento,
incluse le ipotesi di rinaturalizzazio-ne
delle aree a rischio e di demolizione e
ricostruzione in area sicura degli edifici a
rischio.
c. A parit di benefici attesi, preferenza per
opere di ingegneria naturalistica che rispet-to
alle tradizionali opere in grigio garan-tiscono
una maggiore tutela delle caratteri-stiche
ecosistemiche (norma mutuata dalla
proposta di legge Terzoni et al. AC2209).
d. Processo decisionale pienamente partecipa-to.
Tra le suddette opere viene a tutti gli effetti
compresa anche la pianificazione ed
incentivazione di una corretta gestione agro-forestale
del territorio montano e collinare.
3. Investimenti per la mitigazione del rischio
idrogeologico fuori dal patto di stabilit.
Questa norma mutua la proposta di legge
Segoni et al AC1233.
4. Istituzione del c.d. geobonus. Con
3. Atti parlamentari - 3 - Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
meccanismi analoghi al c.d. ecobonus, viene
riconosciuto un bonus fiscale del 65% per le
spese sostenute per la mitigazione del rischio
idrogeologico. Il bonus 竪 pensato per
incentivare in particolare le attivit produttive
che fanno direttamente o indirettamente
manutenzione del territorio, dei versanti e del
reticolo idrografico minore. Si precisa che
analisi effettuate dal centro studi della Camera
hanno evidenziato che, da un punto di vista
finanziario, bonus fiscali di questo tipo si
autocompensano sia nel breve che nel lungo
periodo, oltre a favorire lemersione di
economia sommersa. Questa norma mutua la
proposta di legge Segoni et al AC1578.
CAPO II
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI SUOLO E PER UNA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
RESILIENTE
Appare particolarmente urgente disporre norme
per contenere il consumo di suolo, per contrastare
limpermeabilizzazione dello stesso (che
favorisce la formazione di alluvioni lampo e di
ondate di piana concentrate) e per favorire lo
sviluppo di un tessuto urbano e produttivo capace
di assorbire meno traumaticamente possibile gli
eventi estremi e le dinamiche naturali dei versanti
e del reticolo idrografico. A tal fine si propone
lintroduzione delle seguenti norme:
5. Disposizioni per il contenimento del consumo
del suolo e la tutela del paesaggio, con partico-lare
riferimento alla salvaguardia del suolo
agricolo e ad una sua gestione sostenibile. Tali
disposizioni sono mutuate dalle proposte di
legge De Rosa et al. AC1050 e 1909.
6. Aggiornamento regolare della mappatura delle
aree esposte a rischio idrogeologico e delle
fonti di e pericolosit, con integrazione dei va-ri
quadri conoscitivi tra loro e con gli strumen-ti
urbanistici, al fine di subordinare la pianifi-cazione
territoriale alle conoscenze tecnico-scientifiche
sulla pericolosit idrogeologica.
7. Gli oneri di urbanizzazione, ossia le entrate
da permessi di costruire, non possono essere
inserite nei bilanci degli enti locali per finan-ziare
le spese correnti ma devono essere uti-lizzate
esclusivamente per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e per interventi di prevenzione del dissesto e
tutela dellambiente e del territorio. Questa di-sposizione
controbilancia una pratica (le nuove
costruzioni) potenzialmente in grado di aggra-vare
il rischio idrogeologico con un meccani-smo
che riduce i rischi ambientali. Questa
norma viene mutata dalla proposta di legge De
Rosa et al. AC1050.
8. Il cambio di destinazione duso dei Piani Re-golatori
Comunali che comporti un aumento di
cubatura o che renda alcune aree edificabili
pu嘆 avvenire solo previo parere positivo
espresso entro sei mesi dallautorit di bacino
(distretto idrografico).
9. Il rilascio da parte dei comuni del permesso a
costruire 竪 subordinato alla presentazione di
un certificato di sicurezza che certifichi e
quantifichi il rischio idrogeologico.
10. Introduzione di meccanismi sanzionatori e pe-nali
per gli amministratori ed i tecnici che per
dolo, negligenza o colpa grave rendono possi-bile
o favoriscono la costruzione in aree a ri-schio.
Sanzioni per i responsabili dei procedi-menti
delle amministrazioni comunali che ap-provano
atti urbanistici senza avere ricevuto il
parere favorevole delle autorit competenti.
CAPO III
MISURE PER LA PREVISIONE DEI RISCHI
IDROGEOLOGICI E LA GESTIONE DELLE
EMERGENZE
Considerata limpossibilit di azzerare il rischio
idrogeologico in tutta Italia, 竪 necessario
sviluppare maggiormente la capacit di prevedere
le emergenze e fare in modo che gli
amministratori e la cittadinanza siano in grado di
attivarsi prontamente per rispondere e mettere in
atto tutte le contromisure necessarie. Si propone
quindi lintroduzione delle seguenti norme:
4. Atti parlamentari - 4 - Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
11. Cofinanziamento nazionale per la manuten-zione
ed il potenziamento delle reti strumentali
utili alla previsione e al monitoraggio delle
condizioni meteorologiche e idrologiche (reti
pluviometriche, nivometriche, idrometriche,
radar meteo ecc).
12. Omologazione su base nazionale dei criteri,
della terminologia e dei codici colore adottati
dai vari enti territoriali nel gestire le situazioni
di emergenza.
13. Finanziamento di apposite linee di ricerca
scientifica finalizzate al miglioramento delle
capacit previsionali.
14. Istituzione di un programma nazionale di revi-sione
dei piani comunali di emergenza: ver-ranno
selezionati a sorte almeno 100 comuni
allanno ed i loro piani di emergenza verranno
valutati da un comitato di esperti per la loro ef-ficacia
e per il livello di diffusione tra la citta-dinanza.
Il comitato pu嘆 revisionare i piani che
presentano lievi carenze, mentre in caso di
gravi carenze sono previste sanzioni fino al
commissariamento.
CAPO IV
MISURE RIGUARDANTI LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Tra le concause del dissesto idrogeologico 竪
possibile annoverare anche alcune criticit che
caratterizzano la Pubblica Amministrazione. Tra
di esse: la sovrapposizione di competenze tra enti,
che pu嘆 ritardare la realizzazione degli interventi;
la mancanza di personale altamente specializzato
in grado di riconoscere le dinamiche idro-geo-morfologiche
e di prevedere levoluzione dei
processi; lassenza di strutture in grado di
occuparsi di geologia di base e geologia applicata
in maniera omogenea e continua su tutto il
territorio nazionale. Per risolvere queste criticit
si propongono le seguenti norme:
15. Soppressione delle province e dei consorzi di
bonifica e trasferimento delle loro competenze
in materia di assetto idraulico e del territorio
alle autorit di bacino (distretti idrografici), da
intendersi come organi puramente tecnici, cui,
tra laltro, sono in capo le valutazioni sui sin-goli
interventi realizzati in seguito alle norme
contenute nel Capo 1.
16. Istituzione di una quota geologi tra il perso-nale
degli enti pubblici (come ad esempio co-muni
e regioni) e dei corpi di sicurezza (come
quello dei Vigili del Fuoco) che si occupano di
pianificazione territoriale o di gestione delle
emergenze.
17. Istituzione di un servizio geologico nazionale
distribuito, in cui ISPRA coordini e metta in
rete i servizi geologici ragionali (in capo alle
ARPA o alle Regioni), al fine di monitorare ed
aggiornare costantemente gli interventi e le
situazioni di rischio. Il servizio geologico ha
anche il compito, collaborando con centri di
ricerca pubblici, di aggiornare ed
omogeneizzare le mappature tematiche utili
per la pianificazione territoriale e per la
calibrazione di modelli di previsione
(completamento su tutta Italia della cartografia
geologica di base alla scala 1:50.000;
aggiornamento costante dellinventario dei
fenomeni franosi).
CAPO V
MISURE PER LO SVILUPPO DI UNA
DIFFUSA CULTURA DEL RISCHIO
opportuno ricordare che quello del dissesto
idrogeologico 竪 un problema anche culturale.
quindi necessario un massiccio investimento nel
settore della cultura e nella cultura del rischio. Se
il dissesto idrogeologico 竪 unemergenza
prioritaria per il Paese, allora la previsione e
prevenzione dei rischi idrogeologici viene
considerata come una linea di ricerca strategica e
le scienze della Terra una materia dinsegnamento
fondamentale che includa anche la conoscenza dei
rischi naturali e dei comportamenti da adottare
per difendersi da essi. Pertanto si propongono le
seguenti norme:
18. In tutti gli istituti scolastici, dalla scuola
dellinfanzia agli istituti superiori, almeno una
giornata a semestre viene dedicata
allapprendimento dei comportamenti idonei
da tenere in caso di allerta per fenomeni
meteo, idrogeologici e sismici.
19. Potenziamento dellinsegnamento della
5. Atti parlamentari - 5 - Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
geografia fisica e delle scienze della Terra nei
programmi didattici delle scuole superiori.
20. Salvaguardia dei dipartimenti universitari di
Scienze della Terra e dei settori disciplinari
connessi allo studio dei rischi idrogeologici.
21. Finanziamento di apposite linee di ricerca
applicata inerenti la mitigazione dei rischi
idrogeologici.
CAPO VI
COPERTURE FINANZIARIE
E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare un apposito fondo per il finanziamento degli
interventi contenuti ai capi precedenti. Le risorse
economiche da far confluire nel fondo vengono
individuate operando dei tagli ai capitoli di spesa
previsti per grandi opere e per ricerca di
combustibili fossili, per un totale di 10 miliardi di
euro. A tal proposito si ricorda che dati ufficiali in
possesso della Camera dei Deputati evidenziano
come la prevenzione del dissesto idrogeologico
generi una ricaduta occupazionale maggiore
(7.000 posti di lavoro per miliardo investito)
rispetto alle fonti energetiche fossili o alle grandi
opere (700 posti di lavoro per miliardo investito).