際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Atti parlamentari - 1 - Camera dei Deputati 
XVII LEGISLATURA  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 
CAMERA DEI DEPUTATI 
______________________________ 
DECRETO LEGGE 
Decreto-legge, recante misure urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro il disse-sto 
idrogeologico, la pianificazione territoriale resiliente, la previsione e prevenzione dei ri-schi 
idrogeologici, lo sviluppo di una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cittadinanza. 
___________ 
Presentato il 06 novembre 2014 
___________
Atti parlamentari - 2 - Camera dei Deputati 
XVII LEGISLATURA  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 
ONOREVOLI DEPUTATI!  Con il presente 
disegno di legge si chiede la conversione in legge 
del decreto-legge 27 ottobre 2014, n. 2, recante 
misure urgenti per la messa in sicurezza del terri-torio 
contro il dissesto idrogeologico, la pianifica-zione 
territoriale resiliente, la previsione e pre-venzione 
dei rischi idrogeologici, lo sviluppo di 
una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cit-tadinanza. 
Questo decreto cerca di intervenire in maniera or-ganica 
su una problematica la cui gravit 竪 con-clamata 
e le cui concause possono essere ascritte 
sia ad elementi naturali che ad elementi antropici. 
Tra i primi sono sicuramente da annoverare la 
forzante meteorologica e la predisposizione geo-morfologica 
del territorio: lItalia infatti 竪 una ter-ra 
geologicamente molto giovane e deve ancora 
trovare un proprio equilibrio geomorfologico, so-prattutto 
alla luce dei mutamenti climatici in atto. 
Questo non deve per嘆 servire da alibi per coprire 
le evidenti responsabilit delluomo che possono 
essere riassunte in tre punti principali: una gestio-ne 
del territorio dissennata, una drammatica man-canza 
della cultura del rischio sia negli ammini-stratori 
che nella cittadinanza, unorganizzazione 
della macchina amministrativa che non agevola 
risposte tempestive al problema del dissesto idro-geologico. 
Da questo punto di vista quindi 竪 op-portuno 
precisare che deve esserci la consapevo-lezza 
che la grave situazione attuale si 竪 venuta a 
creare dopo decenni di gestione dissennata del 
territorio. Di conseguenza, tramite le misure ur-genti 
emanate con questo decreto non hanno la 
pretesa di risolvere il problema dissesto in manie-ra 
immediata e definitiva, pur costituendo una ri-sposta 
forte, organica ed innovativa. Infatti, ri-spetto 
a tutte le misure varate recentemente in ma-teria, 
questo decreto si differenzia per alcuni tratti 
distintivi che si possono riassumere nel fatto che 
non basta la costruzione di nuove opere di difesa. 
In primo luogo, occorre precisare che in alcuni 
casi limite non c竪 opera che tenga: i fiumi ed i 
versanti hanno bisogno di un certo spazio per 
muoversi e prima di intervenire si deve prendere 
sempre in considerazione lopzione di restituire 
questi spazi alle loro dinamiche naturali. In se-condo 
luogo, per la prima volta gli interventi di 
tipo non strutturale assumono pi湛 rilievo di quelli 
di tipo strutturale. 
CAPO I 
MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 
La realizzazione di una vasta serie di opere, sia di 
grandi che di piccole dimensioni, utili a mitigare 
il rischio idrogeologico, viene favorita 
dallintroduzione delle seguenti norme: 
1. Al fine di un progressivo passaggio da una 
gestione emergenziale ad una preventiva, ogni 
anno, devono essere stanziati fondi per la 
prevenzione pari almeno al 50% di quelli 
stanziati per le emergenze dellanno 
precedente. 
2. Revisione della normativa affinch辿 i 
finanziamenti riguardino soltanto opere che 
rispettino i seguenti criteri: 
a. Pianificazione e valutazione del rapporto 
costi/beneficio a scala di bacino, al fine di 
evitare opere che hanno effetti benefici in 
un punto ma trasferiscono il rischio pi湛 a 
monte o pi湛 a valle. 
b. Raffronto con tipologie alternative di inter-vento, 
incluse le ipotesi di rinaturalizzazio-ne 
delle aree a rischio e di demolizione e 
ricostruzione in area sicura degli edifici a 
rischio. 
c. A parit di benefici attesi, preferenza per 
opere di ingegneria naturalistica che rispet-to 
alle tradizionali opere in grigio garan-tiscono 
una maggiore tutela delle caratteri-stiche 
ecosistemiche (norma mutuata dalla 
proposta di legge Terzoni et al. AC2209). 
d. Processo decisionale pienamente partecipa-to. 
Tra le suddette opere viene a tutti gli effetti 
compresa anche la pianificazione ed 
incentivazione di una corretta gestione agro-forestale 
del territorio montano e collinare. 
3. Investimenti per la mitigazione del rischio 
idrogeologico fuori dal patto di stabilit. 
Questa norma mutua la proposta di legge 
Segoni et al AC1233. 
4. Istituzione del c.d. geobonus. Con
Atti parlamentari - 3 - Camera dei Deputati 
XVII LEGISLATURA  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 
meccanismi analoghi al c.d. ecobonus, viene 
riconosciuto un bonus fiscale del 65% per le 
spese sostenute per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. Il bonus 竪 pensato per 
incentivare in particolare le attivit produttive 
che fanno direttamente o indirettamente 
manutenzione del territorio, dei versanti e del 
reticolo idrografico minore. Si precisa che 
analisi effettuate dal centro studi della Camera 
hanno evidenziato che, da un punto di vista 
finanziario, bonus fiscali di questo tipo si 
autocompensano sia nel breve che nel lungo 
periodo, oltre a favorire lemersione di 
economia sommersa. Questa norma mutua la 
proposta di legge Segoni et al AC1578. 
CAPO II 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DI SUOLO E PER UNA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
RESILIENTE 
Appare particolarmente urgente disporre norme 
per contenere il consumo di suolo, per contrastare 
limpermeabilizzazione dello stesso (che 
favorisce la formazione di alluvioni lampo e di 
ondate di piana concentrate) e per favorire lo 
sviluppo di un tessuto urbano e produttivo capace 
di assorbire meno traumaticamente possibile gli 
eventi estremi e le dinamiche naturali dei versanti 
e del reticolo idrografico. A tal fine si propone 
lintroduzione delle seguenti norme: 
5. Disposizioni per il contenimento del consumo 
del suolo e la tutela del paesaggio, con partico-lare 
riferimento alla salvaguardia del suolo 
agricolo e ad una sua gestione sostenibile. Tali 
disposizioni sono mutuate dalle proposte di 
legge De Rosa et al. AC1050 e 1909. 
6. Aggiornamento regolare della mappatura delle 
aree esposte a rischio idrogeologico e delle 
fonti di e pericolosit, con integrazione dei va-ri 
quadri conoscitivi tra loro e con gli strumen-ti 
urbanistici, al fine di subordinare la pianifi-cazione 
territoriale alle conoscenze tecnico-scientifiche 
sulla pericolosit idrogeologica. 
7. Gli oneri di urbanizzazione, ossia le entrate 
da permessi di costruire, non possono essere 
inserite nei bilanci degli enti locali per finan-ziare 
le spese correnti ma devono essere uti-lizzate 
esclusivamente per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
e per interventi di prevenzione del dissesto e 
tutela dellambiente e del territorio. Questa di-sposizione 
controbilancia una pratica (le nuove 
costruzioni) potenzialmente in grado di aggra-vare 
il rischio idrogeologico con un meccani-smo 
che riduce i rischi ambientali. Questa 
norma viene mutata dalla proposta di legge De 
Rosa et al. AC1050. 
8. Il cambio di destinazione duso dei Piani Re-golatori 
Comunali che comporti un aumento di 
cubatura o che renda alcune aree edificabili 
pu嘆 avvenire solo previo parere positivo 
espresso entro sei mesi dallautorit di bacino 
(distretto idrografico). 
9. Il rilascio da parte dei comuni del permesso a 
costruire 竪 subordinato alla presentazione di 
un certificato di sicurezza che certifichi e 
quantifichi il rischio idrogeologico. 
10. Introduzione di meccanismi sanzionatori e pe-nali 
per gli amministratori ed i tecnici che per 
dolo, negligenza o colpa grave rendono possi-bile 
o favoriscono la costruzione in aree a ri-schio. 
Sanzioni per i responsabili dei procedi-menti 
delle amministrazioni comunali che ap-provano 
atti urbanistici senza avere ricevuto il 
parere favorevole delle autorit competenti. 
CAPO III 
MISURE PER LA PREVISIONE DEI RISCHI 
IDROGEOLOGICI E LA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 
Considerata limpossibilit di azzerare il rischio 
idrogeologico in tutta Italia, 竪 necessario 
sviluppare maggiormente la capacit di prevedere 
le emergenze e fare in modo che gli 
amministratori e la cittadinanza siano in grado di 
attivarsi prontamente per rispondere e mettere in 
atto tutte le contromisure necessarie. Si propone 
quindi lintroduzione delle seguenti norme:
Atti parlamentari - 4 - Camera dei Deputati 
XVII LEGISLATURA  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 
11. Cofinanziamento nazionale per la manuten-zione 
ed il potenziamento delle reti strumentali 
utili alla previsione e al monitoraggio delle 
condizioni meteorologiche e idrologiche (reti 
pluviometriche, nivometriche, idrometriche, 
radar meteo ecc). 
12. Omologazione su base nazionale dei criteri, 
della terminologia e dei codici colore adottati 
dai vari enti territoriali nel gestire le situazioni 
di emergenza. 
13. Finanziamento di apposite linee di ricerca 
scientifica finalizzate al miglioramento delle 
capacit previsionali. 
14. Istituzione di un programma nazionale di revi-sione 
dei piani comunali di emergenza: ver-ranno 
selezionati a sorte almeno 100 comuni 
allanno ed i loro piani di emergenza verranno 
valutati da un comitato di esperti per la loro ef-ficacia 
e per il livello di diffusione tra la citta-dinanza. 
Il comitato pu嘆 revisionare i piani che 
presentano lievi carenze, mentre in caso di 
gravi carenze sono previste sanzioni fino al 
commissariamento. 
CAPO IV 
MISURE RIGUARDANTI LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
Tra le concause del dissesto idrogeologico 竪 
possibile annoverare anche alcune criticit che 
caratterizzano la Pubblica Amministrazione. Tra 
di esse: la sovrapposizione di competenze tra enti, 
che pu嘆 ritardare la realizzazione degli interventi; 
la mancanza di personale altamente specializzato 
in grado di riconoscere le dinamiche idro-geo-morfologiche 
e di prevedere levoluzione dei 
processi; lassenza di strutture in grado di 
occuparsi di geologia di base e geologia applicata 
in maniera omogenea e continua su tutto il 
territorio nazionale. Per risolvere queste criticit 
si propongono le seguenti norme: 
15. Soppressione delle province e dei consorzi di 
bonifica e trasferimento delle loro competenze 
in materia di assetto idraulico e del territorio 
alle autorit di bacino (distretti idrografici), da 
intendersi come organi puramente tecnici, cui, 
tra laltro, sono in capo le valutazioni sui sin-goli 
interventi realizzati in seguito alle norme 
contenute nel Capo 1. 
16. Istituzione di una quota geologi tra il perso-nale 
degli enti pubblici (come ad esempio co-muni 
e regioni) e dei corpi di sicurezza (come 
quello dei Vigili del Fuoco) che si occupano di 
pianificazione territoriale o di gestione delle 
emergenze. 
17. Istituzione di un servizio geologico nazionale 
distribuito, in cui ISPRA coordini e metta in 
rete i servizi geologici ragionali (in capo alle 
ARPA o alle Regioni), al fine di monitorare ed 
aggiornare costantemente gli interventi e le 
situazioni di rischio. Il servizio geologico ha 
anche il compito, collaborando con centri di 
ricerca pubblici, di aggiornare ed 
omogeneizzare le mappature tematiche utili 
per la pianificazione territoriale e per la 
calibrazione di modelli di previsione 
(completamento su tutta Italia della cartografia 
geologica di base alla scala 1:50.000; 
aggiornamento costante dellinventario dei 
fenomeni franosi). 
CAPO V 
MISURE PER LO SVILUPPO DI UNA 
DIFFUSA CULTURA DEL RISCHIO 
 opportuno ricordare che quello del dissesto 
idrogeologico 竪 un problema anche culturale.  
quindi necessario un massiccio investimento nel 
settore della cultura e nella cultura del rischio. Se 
il dissesto idrogeologico 竪 unemergenza 
prioritaria per il Paese, allora la previsione e 
prevenzione dei rischi idrogeologici viene 
considerata come una linea di ricerca strategica e 
le scienze della Terra una materia dinsegnamento 
fondamentale che includa anche la conoscenza dei 
rischi naturali e dei comportamenti da adottare 
per difendersi da essi. Pertanto si propongono le 
seguenti norme: 
18. In tutti gli istituti scolastici, dalla scuola 
dellinfanzia agli istituti superiori, almeno una 
giornata a semestre viene dedicata 
allapprendimento dei comportamenti idonei 
da tenere in caso di allerta per fenomeni 
meteo, idrogeologici e sismici. 
19. Potenziamento dellinsegnamento della
Atti parlamentari - 5 - Camera dei Deputati 
XVII LEGISLATURA  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 
geografia fisica e delle scienze della Terra nei 
programmi didattici delle scuole superiori. 
20. Salvaguardia dei dipartimenti universitari di 
Scienze della Terra e dei settori disciplinari 
connessi allo studio dei rischi idrogeologici. 
21. Finanziamento di apposite linee di ricerca 
applicata inerenti la mitigazione dei rischi 
idrogeologici. 
CAPO VI 
COPERTURE FINANZIARIE 
E' istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare un apposito fondo per il finanziamento degli 
interventi contenuti ai capi precedenti. Le risorse 
economiche da far confluire nel fondo vengono 
individuate operando dei tagli ai capitoli di spesa 
previsti per grandi opere e per ricerca di 
combustibili fossili, per un totale di 10 miliardi di 
euro. A tal proposito si ricorda che dati ufficiali in 
possesso della Camera dei Deputati evidenziano 
come la prevenzione del dissesto idrogeologico 
generi una ricaduta occupazionale maggiore 
(7.000 posti di lavoro per miliardo investito) 
rispetto alle fonti energetiche fossili o alle grandi 
opere (700 posti di lavoro per miliardo investito).

More Related Content

"Decreto M5S" sulla prevenzione del dissesto idrogeologico

  • 1. Atti parlamentari - 1 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ DECRETO LEGGE Decreto-legge, recante misure urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro il disse-sto idrogeologico, la pianificazione territoriale resiliente, la previsione e prevenzione dei ri-schi idrogeologici, lo sviluppo di una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cittadinanza. ___________ Presentato il 06 novembre 2014 ___________
  • 2. Atti parlamentari - 2 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI ONOREVOLI DEPUTATI! Con il presente disegno di legge si chiede la conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 2014, n. 2, recante misure urgenti per la messa in sicurezza del terri-torio contro il dissesto idrogeologico, la pianifica-zione territoriale resiliente, la previsione e pre-venzione dei rischi idrogeologici, lo sviluppo di una cultura del rischio nelle istituzioni e nella cit-tadinanza. Questo decreto cerca di intervenire in maniera or-ganica su una problematica la cui gravit 竪 con-clamata e le cui concause possono essere ascritte sia ad elementi naturali che ad elementi antropici. Tra i primi sono sicuramente da annoverare la forzante meteorologica e la predisposizione geo-morfologica del territorio: lItalia infatti 竪 una ter-ra geologicamente molto giovane e deve ancora trovare un proprio equilibrio geomorfologico, so-prattutto alla luce dei mutamenti climatici in atto. Questo non deve per嘆 servire da alibi per coprire le evidenti responsabilit delluomo che possono essere riassunte in tre punti principali: una gestio-ne del territorio dissennata, una drammatica man-canza della cultura del rischio sia negli ammini-stratori che nella cittadinanza, unorganizzazione della macchina amministrativa che non agevola risposte tempestive al problema del dissesto idro-geologico. Da questo punto di vista quindi 竪 op-portuno precisare che deve esserci la consapevo-lezza che la grave situazione attuale si 竪 venuta a creare dopo decenni di gestione dissennata del territorio. Di conseguenza, tramite le misure ur-genti emanate con questo decreto non hanno la pretesa di risolvere il problema dissesto in manie-ra immediata e definitiva, pur costituendo una ri-sposta forte, organica ed innovativa. Infatti, ri-spetto a tutte le misure varate recentemente in ma-teria, questo decreto si differenzia per alcuni tratti distintivi che si possono riassumere nel fatto che non basta la costruzione di nuove opere di difesa. In primo luogo, occorre precisare che in alcuni casi limite non c竪 opera che tenga: i fiumi ed i versanti hanno bisogno di un certo spazio per muoversi e prima di intervenire si deve prendere sempre in considerazione lopzione di restituire questi spazi alle loro dinamiche naturali. In se-condo luogo, per la prima volta gli interventi di tipo non strutturale assumono pi湛 rilievo di quelli di tipo strutturale. CAPO I MISURE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO La realizzazione di una vasta serie di opere, sia di grandi che di piccole dimensioni, utili a mitigare il rischio idrogeologico, viene favorita dallintroduzione delle seguenti norme: 1. Al fine di un progressivo passaggio da una gestione emergenziale ad una preventiva, ogni anno, devono essere stanziati fondi per la prevenzione pari almeno al 50% di quelli stanziati per le emergenze dellanno precedente. 2. Revisione della normativa affinch辿 i finanziamenti riguardino soltanto opere che rispettino i seguenti criteri: a. Pianificazione e valutazione del rapporto costi/beneficio a scala di bacino, al fine di evitare opere che hanno effetti benefici in un punto ma trasferiscono il rischio pi湛 a monte o pi湛 a valle. b. Raffronto con tipologie alternative di inter-vento, incluse le ipotesi di rinaturalizzazio-ne delle aree a rischio e di demolizione e ricostruzione in area sicura degli edifici a rischio. c. A parit di benefici attesi, preferenza per opere di ingegneria naturalistica che rispet-to alle tradizionali opere in grigio garan-tiscono una maggiore tutela delle caratteri-stiche ecosistemiche (norma mutuata dalla proposta di legge Terzoni et al. AC2209). d. Processo decisionale pienamente partecipa-to. Tra le suddette opere viene a tutti gli effetti compresa anche la pianificazione ed incentivazione di una corretta gestione agro-forestale del territorio montano e collinare. 3. Investimenti per la mitigazione del rischio idrogeologico fuori dal patto di stabilit. Questa norma mutua la proposta di legge Segoni et al AC1233. 4. Istituzione del c.d. geobonus. Con
  • 3. Atti parlamentari - 3 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI meccanismi analoghi al c.d. ecobonus, viene riconosciuto un bonus fiscale del 65% per le spese sostenute per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il bonus 竪 pensato per incentivare in particolare le attivit produttive che fanno direttamente o indirettamente manutenzione del territorio, dei versanti e del reticolo idrografico minore. Si precisa che analisi effettuate dal centro studi della Camera hanno evidenziato che, da un punto di vista finanziario, bonus fiscali di questo tipo si autocompensano sia nel breve che nel lungo periodo, oltre a favorire lemersione di economia sommersa. Questa norma mutua la proposta di legge Segoni et al AC1578. CAPO II MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E PER UNA PIANIFICAZIONE URBANISTICA RESILIENTE Appare particolarmente urgente disporre norme per contenere il consumo di suolo, per contrastare limpermeabilizzazione dello stesso (che favorisce la formazione di alluvioni lampo e di ondate di piana concentrate) e per favorire lo sviluppo di un tessuto urbano e produttivo capace di assorbire meno traumaticamente possibile gli eventi estremi e le dinamiche naturali dei versanti e del reticolo idrografico. A tal fine si propone lintroduzione delle seguenti norme: 5. Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio, con partico-lare riferimento alla salvaguardia del suolo agricolo e ad una sua gestione sostenibile. Tali disposizioni sono mutuate dalle proposte di legge De Rosa et al. AC1050 e 1909. 6. Aggiornamento regolare della mappatura delle aree esposte a rischio idrogeologico e delle fonti di e pericolosit, con integrazione dei va-ri quadri conoscitivi tra loro e con gli strumen-ti urbanistici, al fine di subordinare la pianifi-cazione territoriale alle conoscenze tecnico-scientifiche sulla pericolosit idrogeologica. 7. Gli oneri di urbanizzazione, ossia le entrate da permessi di costruire, non possono essere inserite nei bilanci degli enti locali per finan-ziare le spese correnti ma devono essere uti-lizzate esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per interventi di prevenzione del dissesto e tutela dellambiente e del territorio. Questa di-sposizione controbilancia una pratica (le nuove costruzioni) potenzialmente in grado di aggra-vare il rischio idrogeologico con un meccani-smo che riduce i rischi ambientali. Questa norma viene mutata dalla proposta di legge De Rosa et al. AC1050. 8. Il cambio di destinazione duso dei Piani Re-golatori Comunali che comporti un aumento di cubatura o che renda alcune aree edificabili pu嘆 avvenire solo previo parere positivo espresso entro sei mesi dallautorit di bacino (distretto idrografico). 9. Il rilascio da parte dei comuni del permesso a costruire 竪 subordinato alla presentazione di un certificato di sicurezza che certifichi e quantifichi il rischio idrogeologico. 10. Introduzione di meccanismi sanzionatori e pe-nali per gli amministratori ed i tecnici che per dolo, negligenza o colpa grave rendono possi-bile o favoriscono la costruzione in aree a ri-schio. Sanzioni per i responsabili dei procedi-menti delle amministrazioni comunali che ap-provano atti urbanistici senza avere ricevuto il parere favorevole delle autorit competenti. CAPO III MISURE PER LA PREVISIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI E LA GESTIONE DELLE EMERGENZE Considerata limpossibilit di azzerare il rischio idrogeologico in tutta Italia, 竪 necessario sviluppare maggiormente la capacit di prevedere le emergenze e fare in modo che gli amministratori e la cittadinanza siano in grado di attivarsi prontamente per rispondere e mettere in atto tutte le contromisure necessarie. Si propone quindi lintroduzione delle seguenti norme:
  • 4. Atti parlamentari - 4 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 11. Cofinanziamento nazionale per la manuten-zione ed il potenziamento delle reti strumentali utili alla previsione e al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e idrologiche (reti pluviometriche, nivometriche, idrometriche, radar meteo ecc). 12. Omologazione su base nazionale dei criteri, della terminologia e dei codici colore adottati dai vari enti territoriali nel gestire le situazioni di emergenza. 13. Finanziamento di apposite linee di ricerca scientifica finalizzate al miglioramento delle capacit previsionali. 14. Istituzione di un programma nazionale di revi-sione dei piani comunali di emergenza: ver-ranno selezionati a sorte almeno 100 comuni allanno ed i loro piani di emergenza verranno valutati da un comitato di esperti per la loro ef-ficacia e per il livello di diffusione tra la citta-dinanza. Il comitato pu嘆 revisionare i piani che presentano lievi carenze, mentre in caso di gravi carenze sono previste sanzioni fino al commissariamento. CAPO IV MISURE RIGUARDANTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Tra le concause del dissesto idrogeologico 竪 possibile annoverare anche alcune criticit che caratterizzano la Pubblica Amministrazione. Tra di esse: la sovrapposizione di competenze tra enti, che pu嘆 ritardare la realizzazione degli interventi; la mancanza di personale altamente specializzato in grado di riconoscere le dinamiche idro-geo-morfologiche e di prevedere levoluzione dei processi; lassenza di strutture in grado di occuparsi di geologia di base e geologia applicata in maniera omogenea e continua su tutto il territorio nazionale. Per risolvere queste criticit si propongono le seguenti norme: 15. Soppressione delle province e dei consorzi di bonifica e trasferimento delle loro competenze in materia di assetto idraulico e del territorio alle autorit di bacino (distretti idrografici), da intendersi come organi puramente tecnici, cui, tra laltro, sono in capo le valutazioni sui sin-goli interventi realizzati in seguito alle norme contenute nel Capo 1. 16. Istituzione di una quota geologi tra il perso-nale degli enti pubblici (come ad esempio co-muni e regioni) e dei corpi di sicurezza (come quello dei Vigili del Fuoco) che si occupano di pianificazione territoriale o di gestione delle emergenze. 17. Istituzione di un servizio geologico nazionale distribuito, in cui ISPRA coordini e metta in rete i servizi geologici ragionali (in capo alle ARPA o alle Regioni), al fine di monitorare ed aggiornare costantemente gli interventi e le situazioni di rischio. Il servizio geologico ha anche il compito, collaborando con centri di ricerca pubblici, di aggiornare ed omogeneizzare le mappature tematiche utili per la pianificazione territoriale e per la calibrazione di modelli di previsione (completamento su tutta Italia della cartografia geologica di base alla scala 1:50.000; aggiornamento costante dellinventario dei fenomeni franosi). CAPO V MISURE PER LO SVILUPPO DI UNA DIFFUSA CULTURA DEL RISCHIO opportuno ricordare che quello del dissesto idrogeologico 竪 un problema anche culturale. quindi necessario un massiccio investimento nel settore della cultura e nella cultura del rischio. Se il dissesto idrogeologico 竪 unemergenza prioritaria per il Paese, allora la previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici viene considerata come una linea di ricerca strategica e le scienze della Terra una materia dinsegnamento fondamentale che includa anche la conoscenza dei rischi naturali e dei comportamenti da adottare per difendersi da essi. Pertanto si propongono le seguenti norme: 18. In tutti gli istituti scolastici, dalla scuola dellinfanzia agli istituti superiori, almeno una giornata a semestre viene dedicata allapprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per fenomeni meteo, idrogeologici e sismici. 19. Potenziamento dellinsegnamento della
  • 5. Atti parlamentari - 5 - Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI geografia fisica e delle scienze della Terra nei programmi didattici delle scuole superiori. 20. Salvaguardia dei dipartimenti universitari di Scienze della Terra e dei settori disciplinari connessi allo studio dei rischi idrogeologici. 21. Finanziamento di apposite linee di ricerca applicata inerenti la mitigazione dei rischi idrogeologici. CAPO VI COPERTURE FINANZIARIE E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito fondo per il finanziamento degli interventi contenuti ai capi precedenti. Le risorse economiche da far confluire nel fondo vengono individuate operando dei tagli ai capitoli di spesa previsti per grandi opere e per ricerca di combustibili fossili, per un totale di 10 miliardi di euro. A tal proposito si ricorda che dati ufficiali in possesso della Camera dei Deputati evidenziano come la prevenzione del dissesto idrogeologico generi una ricaduta occupazionale maggiore (7.000 posti di lavoro per miliardo investito) rispetto alle fonti energetiche fossili o alle grandi opere (700 posti di lavoro per miliardo investito).