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Il Ministro dello Sviluppo Economico
VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di istituzione dell'Ente nazionale per lenergia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in particolare larticolo 7, recante norme per le
imprese elettriche minori;
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24, 25, 27 e 28 e, in particolare,
larticolo 7-bis, comma 5, in base al quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici
con le modalit di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici
diversi da quelli richiamati allarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004, non
竪 subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati;
VISTO larticolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito
con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (nel seguito: DL n. 145 del 2013), secondo cui
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorit per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi
temporali e le modalit di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria
UC4;
VISTO larticolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto
previsto dal citato articolo 1, comma 6-octies, l'Autorit per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia
di stimolo all'efficienza energetica nelle attivit di distribuzione e consumo finale di energia, anche
valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilit economica ed ambientale
del servizio;
VISTO il documento di consultazione dellAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema
idrico (di seguito Autorit) del 4 dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui lAutorit illustra i propri
orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non
interconnesse;
VISTO il documento di consultazione dellAutorit del 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel, con
cui lAutorit illustra, tra laltro, i propri orientamenti per nuove sperimentazioni pilota di sistemi
intelligenti di distribuzione (smart distribution system) anche in relazione alle isole minori non
interconnesse;
VISTO il progetto di ricerca Sviluppo delle fonti Energetiche Rinnovabili nelle isole minori
non interconnesse elaborato da Ricerca di Sistema Energetico SpA (di seguito anche RSE),
finanziato da questo Ministero nellambito della ricerca di sistema elettrico;
RITENUTO che le predette disposizioni debbano essere attuate in modo armonizzato e
coerente, al fine di assicurare contestualmente la progressiva copertura del fabbisogno energetico
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delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, e la promozione
dellefficienza energetica e di minori costi del servizio, garantendo la sicurezza e la continuit delle
forniture energetiche;
RITENUTO che per isole minori non interconnesse siano da intendere tutte le isole minori per
le quali 竪 riscontrata la mancanza o linsufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico
nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche che gestiscono il servizio sulle isole
siano state o meno trasferite allEnel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
RITENUTO, anche sulla base della definizione di isola adottata da Eurostat, di dover
considerare le sole isole con superficie superiore a 1 km2
, localizzate ad una distanza minima di 1
km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo, inoltre, lisola di
Gorgona in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal
Ministero di grazia e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1;
CONSIDERATO che, sulla base del progetto di ricerca RSE sopra citato, nelle isole in
questione si utilizza lenergia elettrica anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria, nei
quali sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili non elettriche, mentre, per
contro, sono assai sporadici i tentativi di ricorso allenergia elettrica per i trasporti, per i quali si
impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali;
CONSIDERATO che, sulla base di dati acquisiti nellambito del medesimo progetto di ricerca,
竪 possibile individuare alcuni parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza dei sistemi elettrici delle isole in questione, e che possono essere
individuati obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, specifici per il solare termico e per la
produzione di energia elettrica, di entit tale da assicurare, in ciascuna isola, un contributo
omogeneo in termini di grado di copertura dei consumi elettrici mediante fonti rinnovabili, salvo le
isole di Panarea, Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali, a causa della maggiore differenza tra il
carico invernale e quello estivo, la percentuale di penetrazione 竪 assunta a livelli inferiori, per
ragioni di sicurezza del sistema;
CONSIDERATO che linstallazione di talune tipologie di impianti solari fotovoltaici e termici
segue le modalit autorizzative semplificate di cui al comma 5 dellarticolo 7-bis del decreto
legislativo 28/2011;
CONSIDERATO che le isole minori sono tipicamente caratterizzate da una elevata variabilit
della domanda annuale, principalmente in ragione della stagionalit delle presenze, e che la capacit
di generazione elettrica installata 竪 in media pi湛 del doppio del picco di carico estivo, con uno
sfruttamento molto limitato della capacit stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto;
CONSIDERATO che il contributo attuale delle fonti rinnovabili 竪 generalmente scarso nelle
isole minori e che, laddove esiste, 竪 sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici;
CONSIDERATO che le isole minori non interconnesse costituiscono sistemi isolati e che,
come tali, devono essere dotati di adeguati sistemi di backup;
CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del DL n. 145 del 2013, il presente decreto
deve avviare un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, con riferimento anche ai fabbisogni di energia
che possono essere coperti da vettori diversi dallenergia elettrica;
RITENUTO che lincremento delluso delle fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno
di energia delle isole in questione sar favorito da un maggiore ricorso allenergia elettrica, in
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particolare laddove siano impiegate tecnologie che garantiscono efficienza e minore impatto
ambientale;
RITENUTO, in coerenza con il quadro comunitario delineato dalla direttiva 2009/28/CE, di
individuare il 31 dicembre 2020 come primo orizzonte temporale per la fissazione di obiettivi
quantitativi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti
rinnovabili e di fornire altres狸 indicazioni per il perseguimento di obiettivi al 2030, in coerenza con
il pacchetto comunitario energia e clima in via di definizione;
RITENUTO comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori sviluppi del processo
di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori, tener conto delle prospettive di
realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente;
CONSIDERATO che i soggetti produttori o gestori del sistema elettrico isolano, beneficiari di
integrazioni tariffarie per il servizio svolto e per lenergia prodotta, nellambito dellattivit di
distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono provvedere al collegamento degli impianti
alla rete elettrica favorendo lutilizzazione prioritaria dellenergia elettrica da fonti rinnovabili
immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di gestione in sicurezza del sistema;
RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di progetti pilota innovativi finalizzati,
anche mediante lutilizzo di componenti e soluzioni innovative di integrazione delle fonti
rinnovabili nel sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre 2020, per le isole nelle
quali saranno attuati, la produzione da fonti non rinnovabili almeno fino all80% dei valori
convenzionalmente indicati in allegato;
VISTI i contributi istruttori forniti da UNIEM - Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, in
particolare con note del 12 maggio 2016 e del 28 ottobre 2016;
RITENUTO opportuno richiedere informalmente i pareri del Coordinamento interregionale
energia e dellANCI, pervenuti, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017;
RITENUTO opportuno assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e dei comuni
interessati, in particolare ai fini della definizione dei programmi di ammodernamento delle reti
elettriche isolane e dei progetti integrati innovativi;
RITENUTO opportuno promuovere la maggiore diffusione delle fonti rinnovabili adottando
criteri di neutralit tecnologica affinch辿, nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi del presente
decreto, i soggetti interessati possano sviluppare le proprie proposte progettuali e le autonomie
locali, nellesercizio dei compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II, capo I, del
decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto legge n. 239 del 2003, effettuare le valutazioni di
competenza, anche relativamente alla coerenza e alla compatibilit con il contesto di inserimento;
VISTA la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui lAutorit per
lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto,
avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica;
RITENUTO che, per ciascuna delle proposte formulate dallAutorit:
a) si condivida la necessit di stabilire primi obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020, e
contestualmente avviare le attivit necessarie al raggiungimento di pi湛 ambiziosi obiettivi al 2030,
attraverso la programmazione degli interventi e delle condizioni per lulteriore sviluppo delle fonti
rinnovabili;
b) il contributo e la capacit di iniziativa dei soggetti terzi siano compatibili con il ruolo dei gestori
dei sistemi elettrici isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima fase il ruolo di
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predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto conto anche del basso sviluppo che le energie
rinnovabili hanno finora avuto nelle isole minori e dellesigenza di agire anche nel settore termico;
c) lattuale legislazione, in recepimento delle direttive europee in materia, prevede la possibilit di
ricorrere a procedure pubbliche di gara, qualora lo esigano esigenze di sicurezza o di pubblico
interesse, considerato che lattivit di produzione 竪 attivit libera, nel rispetto degli obblighi di
servizio pubblico. Tale necessit potr dunque essere valutata nel corso del processo, in base ai dati
di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi;
d) sia opportuno riferire la determinazione della remunerazione degli interventi al costo evitato di
combustibile quale parametro atto a contenere gli effetti della remunerazione sulle bollette
elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro per consentire la programmazione economica
degli investimenti;
e) si condivida la richiesta alla Commissione Europea delle deroghe di cui allarticolo 44 della
direttiva 2009/72/CE per linsieme delle isole non interconnesse;
f) siano da accogliere le proposte dellAutorit, in particolare in merito a: funzione dei progetti
pilota; precisazione dellambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7;
previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure di qualifica degli impianti di
potenza superiore a 50 kW; precisazione sui seguiti delle attivit di controllo svolte dal Gse;
precisazioni riguardo al combustibile risparmiato; coinvolgimento dellAutorit nello svolgimento
delle attivit inerenti i progetti pilota; miglioramento dei contenuti dellAllegato 2;
RITENUTO che la disciplina di cui al presente decreto sia compatibile con il Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per
quanto riguarda i progetti integrati innovativi di cui allarticolo 6, ampiamente sotto le soglie di
intensit di aiuto, mentre il regime di remunerazione di cui allarticolo 4 configura un regime non
classificabile come aiuto per le seguenti motivazioni:
a) la specificit delle isole minori non interconnesse, nelle quali non vi sono le
condizioni per un mercato libero pienamente competitivo e possono essere realizzati
tipicamente solo impianti di piccola potenza;
b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente decreto remunera la produzione
da fonti rinnovabili valorizzando il combustibile risparmiato per la generazione elettrica
convenzionale evitata;
c) lentit delle risorse annualmente destinabili alla promozione delle fonti rinnovabili 竪
in ogni caso compatibile con i limiti del Regolamento;
d) non vi sono beneficiari predeterminati;
RITENUTO di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui allarticolo 44 della
direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente
decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia
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DECRETA
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. In attuazione dellarticolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il
presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce:
a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la
produzione da fonti rinnovabili;
b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti
rinnovabili;
c) le modalit di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio delle isole minori elencate in
allegato 1.
Art. 2
(Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030)
1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo
dellutilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020:
a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari
termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna
isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo linstallazione, esclusivamente
in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di
acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW
di potenza elettrica della pompa di calore equivale allinstallazione di 2 metri quadri di
solare termico;
b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica,
alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva
pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti possono essere asserviti
a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella
rete elettrica, ovvero immettere nella rete tutta lenergia elettrica prodotta.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in esercizio
alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1;
b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i
potenziamenti, i sistemi con pannelli solari termici e le pompe di calore, entrati in
esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di
cui allarticolo 4, comma 1;
c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dellobbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, stabilito dallarticolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
per tali interventi non spettano incentivi, comunque denominati, o remunerazioni
sullenergia prodotta e le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente
allo scambio sul posto, ove applicabile, come precisato allarticolo 4, comma 2;
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d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, rimessi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del
primo dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi possono essere
eseguiti dalle societ elettriche indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi.
4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo
2026-30 e definite le relative modalit di raggiungimento, compresi i progetti integrati
innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni gi conseguite e alle esigenze di
sicurezza ed efficienza dei sistemi, i provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo
sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ciascuno periodo,
tenendo conto delle condizioni di producibilit e di carico lungo tutto il corso dellanno, delle
tipologie e del numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto disposto
allarticolo 5.
5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui allarticolo 3, di utilizzazione
dellenergia e remunerazione interventi di cui allarticolo 4, comma 1, e cumulabilit degli
incentivi di cui allarticolo 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera b).
6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dellenergia e remunerazione interventi di cui
allarticolo 4, comma 1, e cumulabilit degli incentivi di cui allarticolo 7, si applicano agli
interventi di cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su impianti non
funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Per i progetti pilota di cui allarticolo 5 resta fermo quanto previsto allarticolo 7, comma 2.
Art. 3
(Requisiti degli impianti e controlli)
1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2.
2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati
per le finalit di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle
previste remunerazioni, nonch辿 per una corretta imputazione degli interventi per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti allarticolo 2. I controlli sono svolti con le modalit
previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, per quanto
applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli, e attengono anche a
quanto previsto allarticolo 2, comma 1, lettera a). Per tali finalit, il Gse pubblica le specifiche
procedure che utilizzer per lo svolgimento dei controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati
dal Gse a Csea, Autorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico e Ministero dello
sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il Gse riscontri violazioni ai sensi
dellarticolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone,
per il tramite dellAutorit, lapplicazione di quanto previsto al medesimo articolo 11.
3. Anche per le finalit di cui al comma 2, entro 30 giorni dallentrata in esercizio di ciascun
impianto di produzione elettrica per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste
remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dellimpianto dichiarati dal produttore,
secondo modalit stabilite nelle procedure di cui al comma 2.
4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gse
qualifica i progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo
autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di verificare lidoneit
dellimpianto allottenimento della remunerazione di cui allarticolo 4, fermo restando che
leffettivo diritto alla stessa remunerazione 竪 subordinato al rispetto di requisiti e condizioni di
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cui al presente decreto, dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1, e delle procedure di
cui al comma 1. Per tali finalit, il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web apposita
procedura di qualifica.
Art. 4
(Utilizzazione dellenergia e remunerazione degli interventi)
1. Lenergia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalit di
erogazione, periodo di diritto ed entit, anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di
intervento, sono determinati con provvedimenti dellAutorit per lenergia elettrica il gas e il
sistema idrico sulla base dei seguenti criteri:
a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per
il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione 竪 riconosciuta al
titolare dellimpianto dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, ed 竪 commisurata al
costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente
prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica
pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica;
b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o
totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del
valore dellenergia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, 竪
riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, ed 竪 commisurata al costo del
combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta;
c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per
ogni kWh prodotto e autoconsumato 竪 riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio
dellimpianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dellenergia autoconsumata, che
tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b);
d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione,
comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor
consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonch辿 un valore massimo
prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e
massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia;
e) la remunerazione 竪 definita in modo da consentire la programmazione economica degli
investimenti;
f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la remunerazione risponde a obiettivi di efficiente
uso delle risorse;
g) per le pompe di calore, la remunerazione 竪 erogata in ununica soluzione, ed 竪 pari al 50%
della spesa sostenuta per lacquisto, nel limite massimo di  500 per prodotti con capacit
inferiore o uguale a 150 litri e di  850 per prodotti con capacit superiore ai 150 litri.
2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, lAutorit disciplina ogni altro aspetto
necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare:
a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata e
leventuale riconoscimento dei contributi di cui agli articolo 5 e 6, nellambito dei
provvedimenti di cui allarticolo 28 del decreto legge 91/2014;
b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura dellenergia elettrica e le
caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e
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delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuit del servizio
elettrico;
c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le modalit con le quali il
gestore, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla
rete e al ritiro dellenergia prodotta, e, in tutti i casi, assicura lutilizzazione prioritaria
dellenergia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo
allintegrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicit ed
efficienza;
d) le modalit di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti a fonti
rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 11 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il
gestore, compensabile su base triennale;
e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del
provvedimento stesso, laggiornamento del ritiro dedicato nonch辿, coerentemente con la
lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la
conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse;
f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento delle attivit da essi svolte
per le finalit di cui al presente decreto.
3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 竪 emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Nel caso in cui unisola di cui allallegato 1 venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la
remunerazione di cui al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti che
entrano in esercizio entro due anni dalla data dellinterconnessione, comunicata da Terna
allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico.
5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.
Art. 5
(Promozione dellammodernamento delle reti elettriche isolane)
1. Ai fini di quanto previsto allarticolo 2, comma 4, nonch辿 per favorire la penetrazione delle
fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del
presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette
isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia
elettrica e termica, nonch辿 di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo
economico, allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai
comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale:
a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana,
funzionali allinstallazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i
valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di
accumulo dellenergia elettrica;
b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti
rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale;
c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su
programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e,
in via complementare, sulla componente tariffaria UC4.
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2. Entro il 31 dicembre 2018, lAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico, anche
avvalendosi di RSE, provvede alla verifica della congruit tecnica ed economica dei
programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori e alle autorit nazionali di gestione dei
programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al comma 1, lettera c). I soggetti destinatari
del programma di cui al comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta
Autorit le proprie osservazioni.
Art. 6
(Progetti integrati innovativi)
1. Fermo restando quanto previsto allarticolo 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento
per gli obiettivi di cui allarticolo 2, comma 4, nelle isole di cui allallegato 1 竪 promossa la
realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili
offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di
sicurezza e continuit della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la
produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori;
a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh;
b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e
fino a 4000 MWh;
c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a
5000 MWh;
d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh.
2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti
gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse di cui allallegato 1, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni interessati, e privati.
3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo
economico, avvalendosi di RSE e sentita lAutorit, stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le
relative modalit di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonch辿 le
spese ammissibili e le modalit di consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua
convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1, mediante impiego di fonti
rinnovabili e interventi di efficienza energetica;
b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di
integrazione delle fonti rinnovabili tramite limpiego efficiente di sistemi di accumulo,
sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico
isolano e con la domanda modulabile presente sullisola e ammodernamento della rete
secondo i concetti degli smart distribution system;
c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione della produzione elettrica
annua di energia elettrica da fonti convenzionali;
d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5;
e) replicabilit su altri sistemi isolani;
f) stato di maturit del progetto in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione
del progetto da parte dellamministrazione locale, attestata da accordi con
lamministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale;
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g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti in aree da riqualificare
o gi destinate ad attivit produttive;
h) minori tempi di realizzazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita lAutorit per lenergia
elettrica il gas e il sistema idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione dei
progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui al comma 3. Pu嘆 essere valutata
lammissione anche di ulteriori progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi
due progetti selezionati, ove ci嘆 non comporti aggravi tariffari aggiuntivi rispetto a quanto
previsto al comma 5.
5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1 竪 concesso un contributo in
conto capitale, a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche , limitatamente alle spese
connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati alla lettera b) del comma 3, nel
limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento
complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalit di
impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati.
6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla realizzazione dei progetti integrati
innovativi, gli obiettivi di cui allarticolo 2.
7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attivit e i risultati conseguiti ai sensi del
presente articolo, utili per lintegrazione nella relazione di cui allarticolo 8, comma 3.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi prioritariamente ai progetti riguardanti isole,
di cui allallegato 1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono in
corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale.
Art. 7
(Cumulabilit degli incentivi)
1. La remunerazione di cui allarticolo 4 non 竪 cumulabile con altri incentivi nazionali in conto
energia. Resta fermo il diritto di accesso agli incentivi nazionali e locali per lefficienza
energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle
discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per
la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto
termico), fatta eccezione per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate alla
sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi alla remunerazione di cui al
presente decreto.
2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati innovativi di cui allarticolo 6 sono
cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti
dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le spese ammissibili e le modalit di
consuntivazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 6, purch辿 il totale dei contributi non
superi l80% della spesa ammissibile consuntivata.
Art. 8
(Disposizioni varie)
1. Per linsieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita
Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione
della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere
alla Commissione europea la deroga di cui allarticolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al
11
2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai
fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero
valuta se richiedere laggiornamento della deroga sulla base delle opere di interconnessione
approvate nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna,
nonch辿 sulla base dei Piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del rapporto di
cui al comma 3.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori trasmettono al Gse e ai comuni
interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in
fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, ivi inclusi
quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a
conoscenza.
3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonch辿 delle informazione di cui allarticolo 6,
comma 7, e di ogni altro dato nella propria disponibilit, il Gse trasmette al Ministero dello
sviluppo economico, allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico, alla regione e
ai comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi.
4. Le risorse per lapplicazione degli articoli 4 e 6 trovano copertura sulla componente tariffaria
UC4 secondo modalit stabilite dallAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico.
5. Ai sensi dellarticolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione di
impianti solari fotovoltaici e termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi non 竪 subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso,
comunque denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli indicati
allarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali
casi, 竪 sufficiente trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista dal
regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano altres狸 i commi 3, 4 e 5 dellarticolo
11 del decreto legislativo n. 115 del 2008.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 febbraio 2017
IL MINISTRO
12
Allegato 1
A B C D E
Isola
Obiettivo
potenza FER
kW elettrici
(Art. 2,
comma 1,
lettera b))
Obiettivo
superficie solare
termico
m2
(Art. 2, comma
1, lettera a))
Prod annua
convenzionale
MWh elettrici
(Art. 6, comma
1)
Societ elettriche
Capraia 180 250 2.760 ENEL Produzione
Giglio 700 780 10.300
SIE Societ Impianti
Elettrici
Ponza 720 870 11.500
SEP Soc. Elettrica
Ponzese
Ventotene 170 200 2.700 ENEL Produzione
Tremiti 240 290 3.920
Germano Industrie
Elettriche
Favignana 900 1070 15.470
SEA Soc. Elettrica
Favignana
Levanzo 40 40 600 I.C.EL.
Marettimo 120 150 2.040 S.EL.I.S. Marettimo
Pantelleria 2.720 3130 44.170 S.MED.E. Pantelleria
Ustica 280 370 4.870
Imp. Elettrica D'Anna
Bonaccorsi
Alicudi 20 20 400 ENEL Produzione
Filicudi 80 90 1.400 ENEL Produzione
Lipari 2.110 2520 34.800 SEL SNC Lipari
Panarea 130 200 3.140 ENEL Produzione
Salina 580 570 9.160 ENEL Produzione
Stromboli 220 250 3.870 ENEL Produzione
Vulcano 300 470 7.280 ENEL Produzione
Lampedusa 2.140 2370 37.660 S.EL.I.S. Lampedusa
Linosa 170 210 2.800 S.EL.I.S. Linosa
Capri 1000 4850 66.600
SIPPIC S.p.A. in
gestione temporanea e
straordinaria ai sensi
dellarticolo 32 del DL
90/2014, convertito dalla
legge 114/2014
13
Allegato 2  Requisiti degli impianti
A. Impianti di produzione elettrica
Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonch辿 di
ogni altro elemento funzionale allattuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le
pertinenti disposizioni del DM 23 giugno 2016 e del DM 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalit
precisate dallAutorit.
Si applicano inoltre le disposizioni adottate dallAutorit in attuazione dellarticolo 25 del DM 6
luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorit con specifico riferimento alle isole
minori non interconnesse.
Si applicano altres狸 le disposizioni adottate dallAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema
idrico in attuazione dellarticolo 11 del DM 5 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa
Autorit con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse.
Gli impianti fotovoltaici possono essere muniti di sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni
definite dallAutorit con deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate dalla stessa
Autorit con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse.
In tutti i casi, la remunerazione e i contributi di cui al presente decreto possono essere riconosciuti
solo per interventi muniti del pertinente titolo abilitativo per la costruzione e lesercizio
dellimpianto (articolo da 5 a 7-bis del decreto legislativo 28/2011).
Ai fini dellaccesso alla remunerazione, sono ammessi gli impianti di potenza non inferiore a 0,5
kW.
B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling
Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto 竪
consentito se i componenti sono nuovi e se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
a-bis) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la
certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore pu嘆 essere sostituita dalla certificazione
Solar Keymark relativa al sistema;
b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
d) l'installazione dell'impianto 竪 stata eseguita in conformit ai manuali di installazione dei
principali componenti, come risultante da dichiarazione dellinstallatore.
Per le pompe di calore installate esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici e dedicate
alla sola produzione di acqua calda sanitaria 竪 richiesto un COP  2,6 misurato secondo la norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.

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  • 1. 1 Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di istituzione dell'Ente nazionale per lenergia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e in particolare larticolo 7, recante norme per le imprese elettriche minori; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articoli 24, 25, 27 e 28 e, in particolare, larticolo 7-bis, comma 5, in base al quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalit di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici diversi da quelli richiamati allarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto n. 42 del 2004, non 竪 subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati; VISTO larticolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (nel seguito: DL n. 145 del 2013), secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorit per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalit di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC4; VISTO larticolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 6-octies, l'Autorit per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attivit di distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilit economica ed ambientale del servizio; VISTO il documento di consultazione dellAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorit) del 4 dicembre 2014, 598/2014/R/eel, con cui lAutorit illustra i propri orientamenti per la riforma delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori non interconnesse; VISTO il documento di consultazione dellAutorit del 29 maggio 2015, 255/2015/R/eel, con cui lAutorit illustra, tra laltro, i propri orientamenti per nuove sperimentazioni pilota di sistemi intelligenti di distribuzione (smart distribution system) anche in relazione alle isole minori non interconnesse; VISTO il progetto di ricerca Sviluppo delle fonti Energetiche Rinnovabili nelle isole minori non interconnesse elaborato da Ricerca di Sistema Energetico SpA (di seguito anche RSE), finanziato da questo Ministero nellambito della ricerca di sistema elettrico; RITENUTO che le predette disposizioni debbano essere attuate in modo armonizzato e coerente, al fine di assicurare contestualmente la progressiva copertura del fabbisogno energetico
  • 2. 2 delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, e la promozione dellefficienza energetica e di minori costi del servizio, garantendo la sicurezza e la continuit delle forniture energetiche; RITENUTO che per isole minori non interconnesse siano da intendere tutte le isole minori per le quali 竪 riscontrata la mancanza o linsufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico nazionale, indipendentemente dal fatto che le imprese elettriche che gestiscono il servizio sulle isole siano state o meno trasferite allEnel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; RITENUTO, anche sulla base della definizione di isola adottata da Eurostat, di dover considerare le sole isole con superficie superiore a 1 km2 , localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone, escludendo, inoltre, lisola di Gorgona in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di grazia e giustizia, pervenendo quindi alle isole elencate in allegato 1; CONSIDERATO che, sulla base del progetto di ricerca RSE sopra citato, nelle isole in questione si utilizza lenergia elettrica anche per usi, quali il riscaldamento di acqua sanitaria, nei quali sarebbe preferibile e conveniente il ricorso a fonti rinnovabili non elettriche, mentre, per contro, sono assai sporadici i tentativi di ricorso allenergia elettrica per i trasporti, per i quali si impiegano quasi esclusivamente carburanti tradizionali; CONSIDERATO che, sulla base di dati acquisiti nellambito del medesimo progetto di ricerca, 竪 possibile individuare alcuni parametri rispetto ai quali stabilire gli obiettivi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi elettrici delle isole in questione, e che possono essere individuati obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, specifici per il solare termico e per la produzione di energia elettrica, di entit tale da assicurare, in ciascuna isola, un contributo omogeneo in termini di grado di copertura dei consumi elettrici mediante fonti rinnovabili, salvo le isole di Panarea, Vulcano, Stromboli e Tremiti, nelle quali, a causa della maggiore differenza tra il carico invernale e quello estivo, la percentuale di penetrazione 竪 assunta a livelli inferiori, per ragioni di sicurezza del sistema; CONSIDERATO che linstallazione di talune tipologie di impianti solari fotovoltaici e termici segue le modalit autorizzative semplificate di cui al comma 5 dellarticolo 7-bis del decreto legislativo 28/2011; CONSIDERATO che le isole minori sono tipicamente caratterizzate da una elevata variabilit della domanda annuale, principalmente in ragione della stagionalit delle presenze, e che la capacit di generazione elettrica installata 竪 in media pi湛 del doppio del picco di carico estivo, con uno sfruttamento molto limitato della capacit stessa, in relazione a un carico base piuttosto contenuto; CONSIDERATO che il contributo attuale delle fonti rinnovabili 竪 generalmente scarso nelle isole minori e che, laddove esiste, 竪 sostanzialmente dovuto ad impianti fotovoltaici; CONSIDERATO che le isole minori non interconnesse costituiscono sistemi isolati e che, come tali, devono essere dotati di adeguati sistemi di backup; CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del DL n. 145 del 2013, il presente decreto deve avviare un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, con riferimento anche ai fabbisogni di energia che possono essere coperti da vettori diversi dallenergia elettrica; RITENUTO che lincremento delluso delle fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno di energia delle isole in questione sar favorito da un maggiore ricorso allenergia elettrica, in
  • 3. 3 particolare laddove siano impiegate tecnologie che garantiscono efficienza e minore impatto ambientale; RITENUTO, in coerenza con il quadro comunitario delineato dalla direttiva 2009/28/CE, di individuare il 31 dicembre 2020 come primo orizzonte temporale per la fissazione di obiettivi quantitativi di copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse con energia da fonti rinnovabili e di fornire altres狸 indicazioni per il perseguimento di obiettivi al 2030, in coerenza con il pacchetto comunitario energia e clima in via di definizione; RITENUTO comunque opportuno, ai fini del perseguimento di ulteriori sviluppi del processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori, tener conto delle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione con le reti del continente; CONSIDERATO che i soggetti produttori o gestori del sistema elettrico isolano, beneficiari di integrazioni tariffarie per il servizio svolto e per lenergia prodotta, nellambito dellattivit di distribuzione e secondo la vigente regolazione, devono provvedere al collegamento degli impianti alla rete elettrica favorendo lutilizzazione prioritaria dellenergia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di gestione in sicurezza del sistema; RITENUTO opportuno promuovere la realizzazione di progetti pilota innovativi finalizzati, anche mediante lutilizzo di componenti e soluzioni innovative di integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico delle isole, a ridurre entro il 31 dicembre 2020, per le isole nelle quali saranno attuati, la produzione da fonti non rinnovabili almeno fino all80% dei valori convenzionalmente indicati in allegato; VISTI i contributi istruttori forniti da UNIEM - Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, in particolare con note del 12 maggio 2016 e del 28 ottobre 2016; RITENUTO opportuno richiedere informalmente i pareri del Coordinamento interregionale energia e dellANCI, pervenuti, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 27 gennaio 2017; RITENUTO opportuno assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni e dei comuni interessati, in particolare ai fini della definizione dei programmi di ammodernamento delle reti elettriche isolane e dei progetti integrati innovativi; RITENUTO opportuno promuovere la maggiore diffusione delle fonti rinnovabili adottando criteri di neutralit tecnologica affinch辿, nel rispetto delle condizioni stabilite ai sensi del presente decreto, i soggetti interessati possano sviluppare le proprie proposte progettuali e le autonomie locali, nellesercizio dei compiti autorizzativi ad esse demandati ai sensi del titolo II, capo I, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del decreto legge n. 239 del 2003, effettuare le valutazioni di competenza, anche relativamente alla coerenza e alla compatibilit con il contesto di inserimento; VISTA la deliberazione 652/2016/I/EFR del 10 novembre 2016, con cui lAutorit per lenergia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, avanzando alcune osservazioni e proposte di modifica; RITENUTO che, per ciascuna delle proposte formulate dallAutorit: a) si condivida la necessit di stabilire primi obiettivi in materia di fonti rinnovabili al 2020, e contestualmente avviare le attivit necessarie al raggiungimento di pi湛 ambiziosi obiettivi al 2030, attraverso la programmazione degli interventi e delle condizioni per lulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili; b) il contributo e la capacit di iniziativa dei soggetti terzi siano compatibili con il ruolo dei gestori dei sistemi elettrici isolani, cui rimarrebbe comunque affidato anche nella prima fase il ruolo di
  • 4. 4 predisporre dei piani di sviluppo del sistema, tenuto conto anche del basso sviluppo che le energie rinnovabili hanno finora avuto nelle isole minori e dellesigenza di agire anche nel settore termico; c) lattuale legislazione, in recepimento delle direttive europee in materia, prevede la possibilit di ricorrere a procedure pubbliche di gara, qualora lo esigano esigenze di sicurezza o di pubblico interesse, considerato che lattivit di produzione 竪 attivit libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Tale necessit potr dunque essere valutata nel corso del processo, in base ai dati di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi; d) sia opportuno riferire la determinazione della remunerazione degli interventi al costo evitato di combustibile quale parametro atto a contenere gli effetti della remunerazione sulle bollette elettriche, utilizzando adeguatamente tale parametro per consentire la programmazione economica degli investimenti; e) si condivida la richiesta alla Commissione Europea delle deroghe di cui allarticolo 44 della direttiva 2009/72/CE per linsieme delle isole non interconnesse; f) siano da accogliere le proposte dellAutorit, in particolare in merito a: funzione dei progetti pilota; precisazione dellambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7; previsione di previa definizione, a cura del Gse, delle procedure di qualifica degli impianti di potenza superiore a 50 kW; precisazione sui seguiti delle attivit di controllo svolte dal Gse; precisazioni riguardo al combustibile risparmiato; coinvolgimento dellAutorit nello svolgimento delle attivit inerenti i progetti pilota; miglioramento dei contenuti dellAllegato 2; RITENUTO che la disciplina di cui al presente decreto sia compatibile con il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE per quanto riguarda i progetti integrati innovativi di cui allarticolo 6, ampiamente sotto le soglie di intensit di aiuto, mentre il regime di remunerazione di cui allarticolo 4 configura un regime non classificabile come aiuto per le seguenti motivazioni: a) la specificit delle isole minori non interconnesse, nelle quali non vi sono le condizioni per un mercato libero pienamente competitivo e possono essere realizzati tipicamente solo impianti di piccola potenza; b) il sistema di sostegno definito ai sensi del presente decreto remunera la produzione da fonti rinnovabili valorizzando il combustibile risparmiato per la generazione elettrica convenzionale evitata; c) lentit delle risorse annualmente destinabili alla promozione delle fonti rinnovabili 竪 in ogni caso compatibile con i limiti del Regolamento; d) non vi sono beneficiari predeterminati; RITENUTO di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui allarticolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia
  • 5. 5 DECRETA Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. In attuazione dellarticolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili e, in particolare, stabilisce: a) gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire attraverso la produzione da fonti rinnovabili; b) gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili; c) le modalit di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sul territorio delle isole minori elencate in allegato 1. Art. 2 (Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030) 1. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo dellutilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo linstallazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale allinstallazione di 2 metri quadri di solare termico; b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica, alimentati da fonti rinnovabili disponibili localmente, per una potenza nominale complessiva pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1; detti impianti possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero immettere nella rete tutta lenergia elettrica prodotta. 2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1: a) gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili in esercizio alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1; b) i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i potenziamenti, i sistemi con pannelli solari termici e le pompe di calore, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1; c) gli interventi realizzati ai fini del rispetto dellobbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, stabilito dallarticolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011; per tali interventi non spettano incentivi, comunque denominati, o remunerazioni sullenergia prodotta e le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente allo scambio sul posto, ove applicabile, come precisato allarticolo 4, comma 2;
  • 6. 6 d) gli interventi di riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rimessi in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1. 3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi possono essere eseguiti dalle societ elettriche indicate in allegato 1 (di seguito gestori) o da soggetti terzi. 4. Con successivi decreti sono stabiliti gli ulteriori obiettivi per il periodo 2021-25 e per il periodo 2026-30 e definite le relative modalit di raggiungimento, compresi i progetti integrati innovativi. Laddove necessario in relazione alle realizzazioni gi conseguite e alle esigenze di sicurezza ed efficienza dei sistemi, i provvedimenti individuano requisiti o limiti massimi per lo sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ciascuno periodo, tenendo conto delle condizioni di producibilit e di carico lungo tutto il corso dellanno, delle tipologie e del numero di impianti a fonti rinnovabili in esercizio, e di quanto disposto allarticolo 5. 5. Le disposizioni in materia di requisiti degli impianti di cui allarticolo 3, di utilizzazione dellenergia e remunerazione interventi di cui allarticolo 4, comma 1, e cumulabilit degli incentivi di cui allarticolo 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera b). 6. Le disposizioni in materia di utilizzazione dellenergia e remunerazione interventi di cui allarticolo 4, comma 1, e cumulabilit degli incentivi di cui allarticolo 7, si applicano agli interventi di cui al comma 2, lettera d), qualora la riattivazione sia eseguita su impianti non funzionanti da almeno due anni compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Per i progetti pilota di cui allarticolo 5 resta fermo quanto previsto allarticolo 7, comma 2. Art. 3 (Requisiti degli impianti e controlli) 1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2. 2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalit di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle previste remunerazioni, nonch辿 per una corretta imputazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti allarticolo 2. I controlli sono svolti con le modalit previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, per quanto applicabili, e da ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli, e attengono anche a quanto previsto allarticolo 2, comma 1, lettera a). Per tali finalit, il Gse pubblica le specifiche procedure che utilizzer per lo svolgimento dei controlli. Gli esiti dei controlli sono comunicati dal Gse a Csea, Autorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico e Ministero dello sviluppo economico e comuni interessati. Qualora il Gse riscontri violazioni ai sensi dellarticolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 propone, per il tramite dellAutorit, lapplicazione di quanto previsto al medesimo articolo 11. 3. Anche per le finalit di cui al comma 2, entro 30 giorni dallentrata in esercizio di ciascun impianto di produzione elettrica per il quale viene avanzata richiesta di accesso alle previste remunerazioni, i gestori trasmettono al Gse i dati dellimpianto dichiarati dal produttore, secondo modalit stabilite nelle procedure di cui al comma 2. 4. Su richiesta degli interessati ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gse qualifica i progetti di impianti di potenza superiore a 50 kW elettrici, muniti del pertinente titolo autorizzativo, non ancora in esercizio. La qualifica ha lo scopo di verificare lidoneit dellimpianto allottenimento della remunerazione di cui allarticolo 4, fermo restando che leffettivo diritto alla stessa remunerazione 竪 subordinato al rispetto di requisiti e condizioni di
  • 7. 7 cui al presente decreto, dei provvedimenti di cui allarticolo 4, comma 1, e delle procedure di cui al comma 1. Per tali finalit, il Gse predispone e pubblica sul proprio sito web apposita procedura di qualifica. Art. 4 (Utilizzazione dellenergia e remunerazione degli interventi) 1. Lenergia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalit di erogazione, periodo di diritto ed entit, anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con provvedimenti dellAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione 竪 riconosciuta al titolare dellimpianto dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, ed 竪 commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica; b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva del valore dellenergia per le sole produzioni realizzate da soggetti diversi dai gestori, 竪 riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, ed 竪 commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta; c) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato 竪 riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, una remunerazione, aggiuntiva al valore dellenergia autoconsumata, che tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b); d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un valore minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a prescindere dal costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta, nonch辿 un valore massimo prescindente dal medesimo costo del combustibile risparmiato. Tali valori minimo e massimo possono essere differenziati per fonte e/o tecnologia; e) la remunerazione 竪 definita in modo da consentire la programmazione economica degli investimenti; f) in tutti i casi di cui alle lettere precedenti, la remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse; g) per le pompe di calore, la remunerazione 竪 erogata in ununica soluzione, ed 竪 pari al 50% della spesa sostenuta per lacquisto, nel limite massimo di 500 per prodotti con capacit inferiore o uguale a 150 litri e di 850 per prodotti con capacit superiore ai 150 litri. 2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, lAutorit disciplina ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare: a) il valore del combustibile risparmiato per la generazione elettrica efficiente evitata e leventuale riconoscimento dei contributi di cui agli articolo 5 e 6, nellambito dei provvedimenti di cui allarticolo 28 del decreto legge 91/2014; b) ove occorra, le caratteristiche dei sistemi di misura dellenergia elettrica e le caratteristiche dei sistemi di interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e
  • 8. 8 delle protezioni necessarie per assicurare la sicurezza e la continuit del servizio elettrico; c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le modalit con le quali il gestore, con riferimento agli impianti realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e al ritiro dellenergia prodotta, e, in tutti i casi, assicura lutilizzazione prioritaria dellenergia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete, anche ricorrendo allintegrazione di sistemi di accumulo, nel rispetto dei principi di economicit ed efficienza; d) le modalit di erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti a fonti rinnovabili realizzati ai fini del rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il gestore, compensabile su base triennale; e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del provvedimento stesso, laggiornamento del ritiro dedicato nonch辿, coerentemente con la lettera d), dello scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore e la conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse; f) la remunerazione dei gestori conseguente allo svolgimento delle attivit da essi svolte per le finalit di cui al presente decreto. 3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1 竪 emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Nel caso in cui unisola di cui allallegato 1 venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di cui al presente decreto viene riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dellinterconnessione, comunicata da Terna allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica. Art. 5 (Promozione dellammodernamento delle reti elettriche isolane) 1. Ai fini di quanto previsto allarticolo 2, comma 4, nonch辿 per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonch辿 di previsioni fino al 2030, presenta al Ministero dello sviluppo economico, allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico e alla regione e ai comuni interessati un programma tecnico ed economico con il quale: a) sono definiti gli interventi di ammodernamento e rafforzamento della rete elettrica isolana, funzionali allinstallazione di una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari ad almeno tre volte i valori degli obiettivi indicati nello stesso allegato 1, anche mediante ricorso a sistemi di accumulo dellenergia elettrica; b) sono valutate le ipotesi di sviluppo della generazione, compresa la conversione a fonti rinnovabili, anche parziale, degli esistenti impianti di produzione elettrica a fonti convenzionale; c) sono presentate ipotesi di copertura dei costi di realizzazione del programma a valere su programmi di sostegno nazionali e regionali, anche cofinanziati dalla Commissione europea, e, in via complementare, sulla componente tariffaria UC4.
  • 9. 9 2. Entro il 31 dicembre 2018, lAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di RSE, provvede alla verifica della congruit tecnica ed economica dei programmi, dandone comunicazione ai singoli gestori e alle autorit nazionali di gestione dei programmi di sostegno, indicate dai gestori, di cui al comma 1, lettera c). I soggetti destinatari del programma di cui al comma 1 possono, entro il 30 giugno 2018, trasmettere alla predetta Autorit le proprie osservazioni. Art. 6 (Progetti integrati innovativi) 1. Fermo restando quanto previsto allarticolo 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui allarticolo 2, comma 4, nelle isole di cui allallegato 1 竪 promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuit della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori; a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh; b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; d) il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 5000 MWh. 2. Fatto salvo il comma 8, sono titolati alla presentazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti gestori del servizio elettrico nelle isole minori non interconnesse di cui allallegato 1, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i comuni interessati, e privati. 3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita lAutorit, stabilisce i requisiti minimi dei progetti, le relative modalit di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonch辿 le spese ammissibili e le modalit di consuntivazione, sulla base dei seguenti criteri: a) incremento della percentuale di riduzione della produzione elettrica annua convenzionale rispetto ai valori indicati al comma 1, mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica; b) grado di innovazione del progetto dimostrativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite limpiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sullisola e ammodernamento della rete secondo i concetti degli smart distribution system; c) costo specifico del progetto in rapporto al grado di riduzione della produzione elettrica annua di energia elettrica da fonti convenzionali; d) minor contributo in conto capitale richiesto, di cui al comma 5; e) replicabilit su altri sistemi isolani; f) stato di maturit del progetto in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione del progetto da parte dellamministrazione locale, attestata da accordi con lamministrazione approvati con delibera del Consiglio comunale;
  • 10. 10 g) minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti in aree da riqualificare o gi destinate ad attivit produttive; h) minori tempi di realizzazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di RSE e sentita lAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico, la regione e i comuni interessati, provvede alla selezione dei progetti pilota di cui al comma 1 verificando i requisiti di cui al comma 3. Pu嘆 essere valutata lammissione anche di ulteriori progetti pilota in isole diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, ove ci嘆 non comporti aggravi tariffari aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 5. 5. Per la realizzazione dei progetti dimostrativi di cui al comma 1 竪 concesso un contributo in conto capitale, a valere sulla componente UC4 delle tariffe elettriche , limitatamente alle spese connesse ai componenti, sistemi e interventi esplicitamente citati alla lettera b) del comma 3, nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata e nei limiti di uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalit di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini di disseminazione dei risultati. 6. Restano fermi, per le isole sulle quali si procede alla realizzazione dei progetti integrati innovativi, gli obiettivi di cui allarticolo 2. 7. RSE fornisce annualmente al Gse le informazioni sulle attivit e i risultati conseguiti ai sensi del presente articolo, utili per lintegrazione nella relazione di cui allarticolo 8, comma 3. 8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi prioritariamente ai progetti riguardanti isole, di cui allallegato 1, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono in corso lavori di interconnessione alla rete elettrica nazionale. Art. 7 (Cumulabilit degli incentivi) 1. La remunerazione di cui allarticolo 4 non 竪 cumulabile con altri incentivi nazionali in conto energia. Resta fermo il diritto di accesso agli incentivi nazionali e locali per lefficienza energetica di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. Conto termico), fatta eccezione per gli incentivi al solare termico e alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, che sono alternativi alla remunerazione di cui al presente decreto. 2. I contributi in conto capitale per i progetti integrati innovativi di cui allarticolo 6 sono cumulabili con finanziamenti derivanti da fondi e progetti europei e con altri contributi gestiti dalle regioni o dai comuni, nel rispetto dei criteri inerenti le spese ammissibili e le modalit di consuntivazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 6, purch辿 il totale dei contributi non superi l80% della spesa ammissibile consuntivata. Art. 8 (Disposizioni varie) 1. Per linsieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui allarticolo 44 della direttiva 2009/72/CE fino al
  • 11. 11 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli anni successivi al 2021, il Ministero valuta se richiedere laggiornamento della deroga sulla base delle opere di interconnessione approvate nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale predisposto da Terna, nonch辿 sulla base dei Piani di sviluppo delle reti di distribuzione, e tenuto conto del rapporto di cui al comma 3. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2018, i gestori trasmettono al Gse e ai comuni interessati una relazione con descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi eseguiti o in fase di realizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), dei quali, in ragione delle loro funzioni, sono a conoscenza. 3. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2, nonch辿 delle informazione di cui allarticolo 6, comma 7, e di ogni altro dato nella propria disponibilit, il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico, allAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico, alla regione e ai comuni interessati un rapporto sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. 4. Le risorse per lapplicazione degli articoli 4 e 6 trovano copertura sulla componente tariffaria UC4 secondo modalit stabilite dallAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico. 5. Ai sensi dellarticolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi non 竪 subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, qualora gli edifici in questione non ricadono tra quelli indicati allarticolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tali casi, 竪 sufficiente trasmettere al comune la comunicazione di inizio lavori, se prevista dal regolamento urbanistico dello stesso comune. Si applicano altres狸 i commi 3, 4 e 5 dellarticolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008. Art. 9 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 febbraio 2017 IL MINISTRO
  • 12. 12 Allegato 1 A B C D E Isola Obiettivo potenza FER kW elettrici (Art. 2, comma 1, lettera b)) Obiettivo superficie solare termico m2 (Art. 2, comma 1, lettera a)) Prod annua convenzionale MWh elettrici (Art. 6, comma 1) Societ elettriche Capraia 180 250 2.760 ENEL Produzione Giglio 700 780 10.300 SIE Societ Impianti Elettrici Ponza 720 870 11.500 SEP Soc. Elettrica Ponzese Ventotene 170 200 2.700 ENEL Produzione Tremiti 240 290 3.920 Germano Industrie Elettriche Favignana 900 1070 15.470 SEA Soc. Elettrica Favignana Levanzo 40 40 600 I.C.EL. Marettimo 120 150 2.040 S.EL.I.S. Marettimo Pantelleria 2.720 3130 44.170 S.MED.E. Pantelleria Ustica 280 370 4.870 Imp. Elettrica D'Anna Bonaccorsi Alicudi 20 20 400 ENEL Produzione Filicudi 80 90 1.400 ENEL Produzione Lipari 2.110 2520 34.800 SEL SNC Lipari Panarea 130 200 3.140 ENEL Produzione Salina 580 570 9.160 ENEL Produzione Stromboli 220 250 3.870 ENEL Produzione Vulcano 300 470 7.280 ENEL Produzione Lampedusa 2.140 2370 37.660 S.EL.I.S. Lampedusa Linosa 170 210 2.800 S.EL.I.S. Linosa Capri 1000 4850 66.600 SIPPIC S.p.A. in gestione temporanea e straordinaria ai sensi dellarticolo 32 del DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014
  • 13. 13 Allegato 2 Requisiti degli impianti A. Impianti di produzione elettrica Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonch辿 di ogni altro elemento funzionale allattuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le pertinenti disposizioni del DM 23 giugno 2016 e del DM 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalit precisate dallAutorit. Si applicano inoltre le disposizioni adottate dallAutorit in attuazione dellarticolo 25 del DM 6 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorit con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Si applicano altres狸 le disposizioni adottate dallAutorit per lenergia elettrica il gas e il sistema idrico in attuazione dellarticolo 11 del DM 5 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorit con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. Gli impianti fotovoltaici possono essere muniti di sistemi di accumulo, nel rispetto delle condizioni definite dallAutorit con deliberazione 574/2014/R/EEL, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorit con specifico riferimento alle isole minori non interconnesse. In tutti i casi, la remunerazione e i contributi di cui al presente decreto possono essere riconosciuti solo per interventi muniti del pertinente titolo abilitativo per la costruzione e lesercizio dellimpianto (articolo da 5 a 7-bis del decreto legislativo 28/2011). Ai fini dellaccesso alla remunerazione, sono ammessi gli impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW. B. sistemi per la produzione di energia termica e il solar cooling Per impianti solari termici e di solar cooling, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto 竪 consentito se i componenti sono nuovi e se: a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark; a-bis) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore pu嘆 essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema; b) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; d) l'installazione dell'impianto 竪 stata eseguita in conformit ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dellinstallatore. Per le pompe di calore installate esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici e dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria 竪 richiesto un COP 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi nazionali di normazione.