3. Ammissibilità di
stipula dell'ulteriore
contratto della durata
di 12 mesi
Nel caso in cui il limite
massimo iniziale sia quello
legale, pari a 24 mesi
Qualora tale limite
sia individuato dal
C.c.n.l.
Art. 19, c. 3,
del D.Lgs. n.
81/2015
Secondo il quale, fermo
quanto disposto al
comma 2, (durata
massima dei rapporti tra
lo stesso lavoratore e lo
stesso datore di lavoro
che è pari a 24 mesi o
pari a quella stabilita
dalle parti sociali)
Un ulteriore contratto a
tempo determinato fra
gli stessi soggetti,
della durata massima
di dodici mesi, può
essere stipulato presso
la direzione territoriale
del lavoro competente
per territorio
Resta ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti la necessità , in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 19 c. 1 D.Lgs. n. 81/2015