Detrazioni fiscali per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore. Estratto della CIRCOLARE N. 18/E dell'Agenzia delle Entrate
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Detrazioni fiscali per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore - Circolare n.18_del_6_maggio_2016
1. CIRCOLARE N. 18/E
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma
Tel. 06.5054.5460 - Fax 06.5076.9805 - e-mail: dc.norm.redditifondiariedilavoro@agenziaentrate.it
Roma, 06/05/2016
Prot. n. 2016/
Alle Direzioni regionali e provinciali
Agli Uffici dell’Agenzia delle entrate
OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da
altri soggetti
Direzione Centrale Normativa
______________________________________________________________________
Settore Imposte sui Redditi e sulle
Attività Produttive
Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro
2. 11
quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di
semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si
svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato
Città del Vaticano.
2.3 Corsi di laurea presso università telematiche
D. Si chiede in che misura possono essere detratte le spese sostenute per i corsi di
laurea svolti dalle Università Telematiche, alla luce delle disposizioni dettate dal
decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, che individuano l’importo massimo
della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei
corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle
Università non statali.
R. Le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono
essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali,
sulla base dei criteri dettati dal decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288 facendo
riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area
geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
3. ALTRE QUESTIONI
Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del3.1
calore
D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore -
che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici
polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102
del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
R. L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede
che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la
contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai
3. 12
consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli
edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura
centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione,
entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Qualora, l’uso
di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione,
integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con
impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla
detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi
dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65
per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito,
integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel
caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le
caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione
spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura
attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di
risparmio energetico.