2. contributo di:
Francesco M. Renne
Odcec Varese;
faculty member, CUOA Business School;
member, board of directors, Gruppo Banca Zarattini & Co.
Tavola Rotonda su
problematiche fiscali e
proposte per la
tassazione delle imprese
e della finanza in
un’economia digitale
3. Web Tax?
Arriverà (puntuale come tutte le tasse) la Web Tax e nulla sarà
più come prima.
Davvero questo è lo scenario che abbiamo di fronte? Una
“tassa” che distruggerà l’esistente? O forse è un’esagerazione?
Ed è davvero così necessaria? E chi è che è così interessato a
questa “tassa” (e al fatto che i giganti del web, ma non solo,
pagano oggi così poche imposte)? I cittadini, per il loro
benessere? O i governi, per i loro bilanci (e non sempre le due
cose coincidono)? O, ancora, le (altre) imprese, per ragioni di
tutela della concorrenza e di sostenibilità degli incomers?
4. Web Tax?
Ora, come facilmente intuibile, le “imprese del web”
(perimetro del tutto indefinito, ma evocativo nell’immaginario
collettivo), grandi o piccole che siano, svolgono servizi
tecnologici in “modalità eterea”, facilmente delocalizzabili,
essendo a volte, per loro stessa natura, quasi “immateriali”. Ciò
comporta che il segmento economico è più facilmente “perso”
fra le “pieghe” delle regole di tassazione domestiche e
convenzionali (per dare un numero, il total tax rate medio delle
aziende europee del settore è circa dell’8,5%, mentre quello
medio delle aziende europee “tradizionali” è intorno al
21/22%). Quando poi, ad “approfittare” di quelle “pieghe”,
sono delle “multinazionali del web”, i “numeri” in gioco si
fanno rilevanti (e ingolosiscono i più; tanto le imprese che, per
ragioni opposte, i governi).
5. Web Tax?
Al progressivo svilupparsi dell’economia digitale, si è iniziato a
parlare più diffusamente di modelli di tassazione ad hoc per
quel comparto, al fine di contrastare l’elusione dei grandi
gruppi. Non solo in Italia, ovviamente. In UK nel 2015 è stata
introdotta la “Diverted Profits Tax”, cioè un’imposta del 25% sui
proventi realizzati da “imprese del web” trasferiti a società del
gruppo residenti in paesi a fiscalità privilegiata o a stabili
organizzazioni estere non dichiarate; in India, esiste una
“equalization levy”, cioè un prelievo a carattere “compensativo”
tra imprese domestiche e operatori stranieri.
6. Web Tax?
In Italia, si è provato prima (pasticciando un po’) introducendo
il divieto di acquisto dei servizi pubblicitari on line da imprese
prive di partita IVA in Italia (subito sospeso e poi
definitivamente abolito), poi con il disegno di legge Mucchetti,
infine con l’emendamento alla manovrina di primavera (siamo
a fine maggio 2017, quando viene approvato in Commissione
Bilancio alla Camera) che introduce la “cooperazione rafforzata
volontaria” (una sorta di interpello volontario teso a sanare il
passato e a definire bilateralmente con l’Agenzia delle Entrate i
criteri di tassazione per il futuro) per le “imprese del web”
(definendole con soglie quantitative pari a un miliardo di
fatturato consolidato nel mondo e almeno 50 milioni in Italia).
7. Web Tax?
Le Maire, Padoan, de Guindos e Schauble, sostengono
congiuntamente che “l’elusione fiscale dei gruppi del web
mette a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità
del modello economico e sociale europeo” e hanno chiesto in
sede Ecofin di negoziare una soluzione condivisa.
8. Web Tax?
Non già una necessità “economica” tout court; nemmeno “in
punta di diritto” per ragioni di equità o di semplice pari
trattamento rispetto ad altre imprese (come l’ipotesi indiana
citata in precedenza); bensì, stando al documento firmato,
proprio per il mantenimento di “quel” modello di spesa
pubblica. E, a ben vedere, questa resta la “cartina di tornasole”
per spiegare la “centralità” del tema Web Tax per i governi
locali: visione (miope, ad avviso di chi scrive) di breve periodo,
per garantire entrate fiscali aggiuntive in una fase di post-crisi,
cercando di non gravare (apparentemente) sui contribuenti
“domestici”. Passando, dal lato pratico, il “cerino” alla
Commissione Europea.
9. Web Tax?
Il Commissario Moscovici, a sua volta, imprime un’ulteriore
accelerazione e, con l’obiettivo di arrivare a una “proposta” per
marzo prossimo, “apre” una consultazione pubblica
[https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_economy ]. Al
di là della procedura in sé (una vera e propria survey, presto
disponibile anche non in inglese, con diverse sezioni e spazio
per presentare dei veri e propri “position paper”),
normalmente utilizzata per temi regolamentari di ben più
ampio respiro e pressoché mai utilizzata in ambito fiscale, la
Commissione amplia il perimetro della discussione, rispetto alle
ipotesi iniziali uscite dal vertice di Tallinn, confermando
l’importanza attribuita al tema e correggendo (in parte) l’incipit
delle motivazioni dei “quattro” primi firmatari. Infatti, si dice
nel testo, la survey si è resa necessaria “per individuare il giusto
approccio alla fiscalità dell’economia digitale, per garantire una
tassazione più equa ed efficace a sostegno delle entrate
pubbliche, della crescita e della competitività dell’Unione
Europea attraverso il mercato digitale”.
10. Web Tax?
Quindi, ad ora, le ipotesi in campo, prescindendo da eventuali ulteriori proposte – che
ben potrebbero esistere – che potranno emergere dalla survey, sono così riassumibili:
- per quel che concerne le proposte dei “quattro”, (i) un’imposta sul fatturato digitale
realizzato in un singolo paese dell’UE (da indiscrezioni del Financial Times, tra il 2 e il
5%); o (ii) una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali (resta il problema di
determinare a quale soggetto – multinazionale del web o imprese clienti e utenti
privati – porre in carico l’onere di assolvimento); ovvero (iii) un’imposta speciale sui
redditi delle attività digitali “attratte” in via straordinaria dalla tassazione di un singolo
paese;
- per ciò che si desume dal tenore delle domande della survey, (iv) un’imposta
“compensativa” (per riallineare il carico fiscale a quello delle imprese “domestiche”),
come previsto in India e (v) una Web Tax unitaria globale, da risuddividere fra tutti i
paesi in cui l’impresa multinazionale opera, proporzionalmente al fatturato ivi
realizzato (lasciando, in tal caso, libera scelta ai singoli paesi nel periodo transitorio
intercorrente fra l’oggi – 2018 – e il futuro – tempi di implementazione su base Ocse);
- altre ancora, a sommesso avviso di chi scrive, avanzabili e facilmente implementabili,
come ad esempio (vi) un’addizionale IVA locale, pagata attraverso un meccanismo di
“split payment” (il prezzo viene pagato in due parti, una al fornitore del servizio e
l’altra direttamente all’erario locale), senza intervenire sul “luogo” di imposizione dei
redditi.
15. Web Tax?
Il punto resta il potenziale effetto collaterale derivante
dall’introduzione di simili “tassazioni speciali” e cioè su quale
soggetto si riverbererà tale tassazione. Se quindi, in tutto od in
parte, le imprese del web ribalteranno i maggiori oneri fiscali
sui loro prezzi (e ciò, almeno per quelle che operano in regime
di “quasi” mono od oligopolio, risulterebbe di facile
applicazione), a danno degli utenti, che vedranno rincarare il
costo di detti servizi, ovvero se ciò non avverrà (di tutta
evidenza, la seconda ipotesi sarebbe più remota ove si fosse in
mercati aperti, con maggiore concorrenza fra soggetti
economici rispetto alla situazione attuale; ciò determinerebbe,
agli occhi di un legislatore attento, l’esigenza di
“accompagnarne” l’eventuale introduzione con contestuali
iniziative e/o strumenti antitrust e “pro” mercato).
16. E poi?
Vi sono altri settori economici in rapida trasformazione ed ormai altrettanto
“eterei”, come ad esempio quello dei servizi finanziari ed assicurativi, che oggi
seguono i principi della residenza fiscale e della stabile organizzazione e a
questi sono connessi anche la territorialità delle imposte patrimoniali sugli
strumenti finanziari e la territorialità della tassazione dei proventi in capo alle
persone fisiche che li posseggono. Ma l’evoluzione tecnologica (tipo blockchain
e simili, anche prescindendo dalle criptovalute) e il ripensamento dei modelli di
business (almeno per alcune nicchie finanziarie) determinerà anche in questo
settore una sempre minore “corrispondenza” ad una “sede fisica” con tutti gli
impatti “fiscali” che ne deriverebbero. E, ancora, una volta “sganciati” dal
principio ora vigente, passando al “luogo del fatturato”, i servizi digitali, prima,
e (parte di) quelli finanziari e assicurativi, poi, chi potrebbe criticare la sua
applicabilità ai servizi del terziario avanzato? E a quelli professionali e di
intermediazione? E, magari, perché non derogare poi anche per le merci
(d’altronde, per semplificare, tolto il criterio delle “sedi fisiche”, qual è l’effettiva
differenza giuridico- organizzativa fra e-commerce e esportazioni tradizionali)?
E, così discorrendo di deroga in deroga ed arrivando al nuovo principio generale
dato dal “luogo del fatturato”, si è proprio così sicuri che le esigenze di gettito
“per tutelare il nostro sistema economico e sociale”, riprendendo le motivazioni
da cui siamo partiti nel nostro ragionamento, siano davvero salvaguardate?
17. Finanza?
E, parlando di “finanza”.. Non Dom Res e VD? E-Coin (e Blockchain)?
Sull’argomento specifico della prima domanda, il Legislatore pare
essere colto da improvvida eterogenesi dei fini. Da un lato, le
esigenze di cassa immediate paiono contrapposte ai principi di diritto
(di affidamento nella continuità delle norme; di irretroattività; di pari
trattamento fra i contribuenti nel tempo; di disincentivo al moral
hazard attendista in attesa di nuove future migliorie normative una
tantum). Dall’altro, gli effetti economici e finanziari dati dall’incertezza
nell’allocazione dei patrimoni (conseguenti all’evoluzione del contesto
normativo futuro in materia di imposte sulle successioni e donazioni,
di imposte di bollo sugli strumenti finanziari, di asimmetria delle basi
imponibili di queste rispetto all’IVAFE, di farraginosità delle
disposizioni impositive sulle rendite finanziarie, di incertezza
applicativa delle sanzioni collegate alle infrazioni legate all’RW) si
scontrano con le motivazioni stesse che invece dovrebbero essere alla
base dell’adesione alla procedura di regolarizzazione (compliance
normativa, ma anche opportunità di corretta pianificazione fiscale nel
tempo).
18. Finanza?
Se si volesse fare una scelta di puro “diritto”, senza creare
distorsioni fra contribuenti nel tempo e senza utilizzare tali
previsioni quale “condono improprio”, entrambe le procedure
andrebbero sic et simpliciter messe a regime, senza scadenze
ultimative (dimostratesi manifestamente irrealistiche),
rappresentando una sorta di 'ravvedimento operoso' dedicato
alle posizioni estere, l’una, e un’incentivazione all’attrazione
degli High Net Worth Individuals (da migliorare, ad avviso di chi
scrive, ma questo è altro tema) la seconda.
Ciò consentirebbe altresì di poter rivedere, in senso sostanziale
ed equitativo, il regime delle sanzioni legate alle irregolarità
dell’RW, dato che queste sono ora, in molti casi, del tutto
slegate dalla effettiva “pericolosità” del comportamento tenuto
dal contribuente e, nondimeno, dalla quantità di gettito
sottratto all’erario, tanto che l’Agenzia stessa con proprie
circolari ne riconosce ordinariamente la disapplicazione
(parziale).
19. Finanza?
Oltre che (magari) l’occasione per una (seria e più attuale)
riforma della tassazione delle rendite finanziarie, anche
tenendo conto delle nuove tecnologie incombenti (E-Coin e
Blockchain, appunto oggetto della seconda domanda prima
avanzata) e della “etereità sopravveniente” dell’organizzazione
e dei business model del comparto finanziario in senso lato
(questione, questa, che coinvolge sia questioni reddituali degli
intermediari – e degli investitori – che questioni sulla
territorialità – rectius, “efficacia” – per bolli et similia nonché
per donazioni e successioni).