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Avv. Nicola Canestrini


UCPI & Global Campus, 16 dicembre 2020
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Corte Costituzionale, sentenza 280/1985
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sovranit nazionale

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margine di
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rapporti diretti fra
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esempi
Diritti fondamentali e cooperazione penale europea
sp
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Tamper
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1999
diritt
i
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ciment
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insufficienza del
sistema di
garanzie del COE
ad alimentare la
fiducia reciproca?
Sebbene tutti gli Stati
membri siano firmatari della
CEDU, lesperienza ha
dimostrato che questa da
sola non sempre assicura
un grado sufficiente di
fiducia nei sistemi di
giustizia penale degli altri
Stati membri


(considerando n. 6 dir. 64;
considerando n. 7 dir. 13;
considerando n. 5 dir. 48)
CEDU  nec
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nz
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procedural
i
UE ?
Ai fini di un rafforzamento della fiducia
reciproca 竪 necessaria unapplicazione pi湛
coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti
allarticolo 6 della CEDU.


 inoltre necessario, per mezzo della presente
direttiva e di altre misure, sviluppare
ulteriormente allinterno dellUnione le
norme minime stabilite nella CEDU e nella
Carta 


(considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13;
considerando n. 6 dir. 48)
gara
nz
i
e
procedural
i
UE
Stockholm
Progra
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(Swedish Procedural
Rights Roadmap)
Right to Interpretatio
n
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Translatio
n

(Dir 2010/64/UE)
Righ
t
t
o
Informatio
n

(Dir 2012/13/UE)
Acces
s
t
o
a
Lawyer


(Dir 2013/48/UE)
Childre
n
safeguard
s

(Dir (UE) 2015/800)
Lega
l
ai
d

(Dir (UE)
2015/1919)
Presumptio
n
of
innocence

(Dir (UE) 2016/343)
Diritt
o
penale europe
o

e
ordinament
o
italian
o
UNIONE EUROPEA

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i
a
Schengen


1985 /1995


Trattati CECA
/ CEE /
Euratom


1951 / 1957


Atto Unico europeo


1986 sicurezza
Lisbona


2009


Maastricht


1992 GAI
principio di
attribuzione
Amsterdam


1998 LSG - DQ
d
is
applic
az
ione
rinvi
o
pregiud
iz
ial
e
interpret
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e
confom
e
impossibile?
rapporti verticali /
orizzontali diritto UE
diritto comunitario e
ordinamento italianoe
ffi
cacia
dirett
a
e
ffi
caci
a
indirett
a
3.risarcimento
del danno
1. interpretazione conforme


Pupino C 105/03, 2005
2. controllo di
costituzionalit
117/1 Costituzione
su
ffi
ciente precisione


incondizionatezza


(Francovich C 6 / 90, 1991)
disapplic
az
ion
e
(inter
parte
s
)
PRIMAUT
direttive
scadute


se no
interpretazione
conforme
interpret
az
ione conform
e

si praeter, no* contra
legem


d
is
applic
az
ion
e


rispetto principi
fondamentali
dellordinamento
(controlimiti: Melloni &
Taricco VS. Solange III)
eccezioni primaut竪
Costa c. Enel C 6/64 1964


Simmenthal C 106/77 1978

 Comunit 竪 ente superiore con limitazioni di
sovranit degli Stati


normativa interna ipso iure inapplicabile (anche
du
ffi
cio, Peterbroeck C 312/93, 195


Grantital C.Cost. 17/1984


ottica dualistica; primato del diritto
comunitario per e
ff
etto del trasferimento
delle materie di competenza se
immediatamente applicabile, salvo un
nucleo minimo di principi fondamentali
dellordinamento e diritti inalienabili
della persona umana
sistem
a
multilivell
o
Fonti
Direttive regolamenti
TrattatiCarta dei diritti
fondamentali
decisioni (decisioni
quadro ex III pilastro)
CGUE
Pronunce corti
Stati membri
CEDU
Costituzioni
Stati membri
art 2


art 3


art 4


art 5


art 6


art 8


art 10
art 2


art 4


art 5 1/2


art. 6


art 47


art 7


art 11
diritt
o
all
a
vit
a


diviet
o
d
i
tortur
a

schiavit湛 lavor
o
fo
rz
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o

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Liber
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manifest
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Carta Cedu
rapport
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i
organ
iz
z
az
ion
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intern
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i
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(Corte Edu, caso Saadi c. Italia; Cass.pen., 32685/10)
Diritti fondamentali e cooperazione penale europea
Mandat
o
d
i
arr
es
t
o
europe
o
una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro di emissione in vista dellarresto o
della consegna da parte di altro Stato membro
(di esecuzione) di una persona al
fi
ne
dellesercizio di funzioni giudiziarie in materia
penale o dellesecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della libert
personale (art. 1, 2属 co.)
DQ 2002/584/GAI del 2002
(L. legge 69 del 12 aprile
2005)


mutuo riconoscimento


deroga doppia
incriminazione


procedura giudiziaria pura


controllo su
ffi
ciente (AG)
http://www.ejn-crimjust.europa.eu
束lUnione ha lobiettivo di
mantenersi e svilupparsi come
spazio di libert, sicurezza e
giustizia in cui sia assicurata,
nel rispetto dei diritti
fondamentali di ciascuno,
la libera circolazione delle
persone mediante ladozione di
misure appropriate per quanto
concerne la prevenzione della
criminalit e la lotta contro
questultima損


articoli3, paragrafo2,
TUE e67, paragrafo1,
TFUE
束LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione
europea損 束i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dellUnione in quanto principi generali損


articolo 6, 則 1 e 3 TUE
diritt
i
fondamental
ie
UE
束Il meccanismo del mandato
darresto europeo si basa su
un elevato livello di
fiducia tra gli Stati
membri. Lattuazione di tale
meccanismo pu嘆 essere
sospesa solo in caso di grave
e persistente violazione da
parte di uno Stato membro
dei principi sanciti
allarticolo6, paragrafo1,
TUE, constatata dal Consiglio
in applicazione
dellarticolo7, paragrafo1,
TUE, e con le conseguenze
previste al paragrafo2 dello
stesso articolo損


considerando 10, DQ 584 cit.
diritt
i
fondamentalie
M
A
E
束 La presente decisione quadro rispetta i
diritti fondamentali ed osserva i principi
sanciti dallarticolo6 [UE] e contenuti nella
Carta損


considerando 12, DQ 584/2002
束lobbligo di rispettare i diritti fondamentali
e i fondamentali principi giuridici sanciti
dallarticolo 6 TUE non pu嘆 essere
modificato per effetto della decisione
quadro 2002/584/GAI損


art. 1, 則3 DQ 2002/584/GAI del
Consiglio del 13.6.2002
束[s]arebbe difficile per lUnione adempiere
efficacemente alla sua missione se il
principio di leale cooperazione, che
implica in particolare che gli Stati membri
adottino tutte le misure generali o
particolari in grado di garantire lesecuzione
dei loro obblighi derivanti dal diritto
dellUnione (...), non si imponesse anche
nellambito della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, che 竪 del resto
interamente fondata sulla
cooperazione tra gli Stati membri e le
istituzioni損


Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386),


La Carta garantisce il diritto di
ogni persona non soltanto alla
libert, ma anche alla
sicurezza. Tale diritto, al
pari di quello garantito
dallarticolo4 della Carta, 竪 un
diritto assoluto e inderogabile


N. (C-601/15PPU,
EU:C:2016:84) GC 2016
limitazione delle possibilit di
rifiuto di consegna?


Wolzenburg (C-123/08,
EU:C:2009:616) GC 2009
束Un atto dellUnione deve essere
interpretato, nei limiti del
possibile, in modo da non inficiare
la sua validit e in conformit con
il diritto primario nel suo
complesso e, in particolare, con le
disposizioni della Carta損


sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43,
punto44, Riesame Commissione/Strack,
C-579/12RX-II, EU:C:2013:570, punto40, N.
cit.
束Eventuali limitazioni
allesercizio dei diritti e delle
libert riconosciuti dalla
presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti
e libert. Nel rispetto del
principio di proporzionalit,
possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano
effettivamente a finalit di
interesse generale riconosciute
dallUnione o allesigenza di
proteggere i diritti e le libert
altrui損


Art. 52 Carta dei diritti
fondamentali
?
束Sussiste quindi il rischio chiaro ed
evidente che il reato resti impunito e che il
suo autore risulti recidivo, violando cos狸 i
diritti e le libert degli altri cittadini
dellUnione損


Conclusioni dellavvocato generale Bot,
C-404/15, 3 marzo 2016
束Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non
costituisce un motivo di non esecuzione
del mandato darresto europeo fondato
sul rischio di violazione, nello Stato
membro emittente, dei diritti
fondamentali della persona consegnata損
no
t
right
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Obbligo di verifica sul r
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CGUE, C-404/15 ARANYOSI E CALdARARU, 5 APRILE 2016, GS
CGUE,C-128/18DOROBANTU,15OTTOBRE2019,GS
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CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
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o
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l
trattat
o
sul
l
Union
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europe
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.
ESO


DQ 829/2009
La creazione di uno spazio di libert
a
, di sicurezza e di giustizia
nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di
conformit
a
, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e,
in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale
presunzione
e
relativa. Di conseguenza, se sussistono seri
motivi per ritenere che les
e足
cuzione di un atto di indagine richiesto
in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo
Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di
protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta,
l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata

Direttiva EIO 2014/41 (cons. 19), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10
MAE (10) Il meccanismo del
mandato d'arresto europeo si
basa su un elevato livello di fiducia
tra gli Stati membri.
OIE
Ordin
e
d
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e
Europe
o
Gavanozov Cas
e


C-324/17 october 2019


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Protezione dei
diritti
fondamentali

rebuttable presumption
of compliance of member
states with fundamental
rights (則 19)
specificit dei sistemi
nazionali
proportionality
principle (double
check)
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MA rispetto delle
tradizioni
costituzionali

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Considerando 83 I
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Articol
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EPPO

REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL
CONSIGLIO de
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Diritti fondamentali e cooperazione penale europea
Diritti fondamentali e cooperazione penale europea
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Benjamin Franklin, 1755
canestrin
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Diritti fondamentali e cooperazione penale europea

  • 1. L a cooper az ion e giud iz iari a in materi a penal e e l atutel a de i diritt i fondamental i Avv. Nicola Canestrini UCPI & Global Campus, 16 dicembre 2020 Tutel a de i diritt i fondamental i i n Europ a - l e inters ez ion i de l diritt o conve nz ional e e del l 'UE co l diritt o penal e intern o - scuol a d i alt a form az ion e special is tic a del l avvocat o penal is t a
  • 2. Feindstrafrecht L e ind is cutibil ie cres cent ies ige nz e dell a lott a contr o l a criminalit su l pian o intern az ional e , pur sollecitand o un a sempr e pi湛 fattiv a e leal e collabor az ion e tr a gl i Stat i , no n p os son o i n n es sun c as o andar e a detriment o de i valor i ch e la C os tituzion e dichiar a inviolabil i . Corte Costituzionale, sentenza 280/1985
  • 3. mutu a assiste nz a mutu o ricon os ciment o sovranit nazionale filtro politico margine di discrezionalit no termini lex loci esempi fiducia reciproca rapporti diretti fra AG ridotta discrezionalit termini perentori lex fori esempi
  • 6. insufficienza del sistema di garanzie del COE ad alimentare la fiducia reciproca? Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, lesperienza ha dimostrato che questa da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri (considerando n. 6 dir. 64; considerando n. 7 dir. 13; considerando n. 5 dir. 48) CEDU nec es sari o u n s is tem a d i gara nz i e procedural i UE ?
  • 7. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca 竪 necessaria unapplicazione pi湛 coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti allarticolo 6 della CEDU. inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente allinterno dellUnione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta (considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13; considerando n. 6 dir. 48) gara nz i e procedural i UE
  • 8. Stockholm Progra m (Swedish Procedural Rights Roadmap) Right to Interpretatio n an d Translatio n (Dir 2010/64/UE) Righ t t o Informatio n (Dir 2012/13/UE) Acces s t o a Lawyer (Dir 2013/48/UE) Childre n safeguard s (Dir (UE) 2015/800) Lega l ai d (Dir (UE) 2015/1919) Presumptio n of innocence (Dir (UE) 2016/343)
  • 10. UNIONE EUROPEA lisbon iz zaz ion e dell a cooper az ion e giud iz iari a penal e e d i pol iz i a Schengen 1985 /1995 Trattati CECA / CEE / Euratom 1951 / 1957 Atto Unico europeo 1986 sicurezza Lisbona 2009 Maastricht 1992 GAI principio di attribuzione Amsterdam 1998 LSG - DQ d is applic az ione rinvi o pregiud iz ial e interpret az ion e confom e impossibile?
  • 11. rapporti verticali / orizzontali diritto UE diritto comunitario e ordinamento italianoe ffi cacia dirett a e ffi caci a indirett a 3.risarcimento del danno 1. interpretazione conforme Pupino C 105/03, 2005 2. controllo di costituzionalit 117/1 Costituzione su ffi ciente precisione incondizionatezza (Francovich C 6 / 90, 1991) disapplic az ion e (inter parte s ) PRIMAUT direttive scadute se no interpretazione conforme
  • 12. interpret az ione conform e si praeter, no* contra legem d is applic az ion e rispetto principi fondamentali dellordinamento (controlimiti: Melloni & Taricco VS. Solange III) eccezioni primaut竪 Costa c. Enel C 6/64 1964 Simmenthal C 106/77 1978 Comunit 竪 ente superiore con limitazioni di sovranit degli Stati normativa interna ipso iure inapplicabile (anche du ffi cio, Peterbroeck C 312/93, 195 Grantital C.Cost. 17/1984 ottica dualistica; primato del diritto comunitario per e ff etto del trasferimento delle materie di competenza se immediatamente applicabile, salvo un nucleo minimo di principi fondamentali dellordinamento e diritti inalienabili della persona umana
  • 14. Fonti Direttive regolamenti TrattatiCarta dei diritti fondamentali decisioni (decisioni quadro ex III pilastro) CGUE Pronunce corti Stati membri CEDU Costituzioni Stati membri
  • 15. art 2 art 3 art 4 art 5 art 6 art 8 art 10 art 2 art 4 art 5 1/2 art. 6 art 47 art 7 art 11 diritt o all a vit a diviet o d i tortur a schiavit湛 lavor o fo rz at o libert sicur ez z a fair tria l vit a privat a Liber a manifest az ion e Carta Cedu
  • 18. Mandat o d i arr es t o europe o una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro di emissione in vista dellarresto o della consegna da parte di altro Stato membro (di esecuzione) di una persona al fi ne dellesercizio di funzioni giudiziarie in materia penale o dellesecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libert personale (art. 1, 2属 co.) DQ 2002/584/GAI del 2002 (L. legge 69 del 12 aprile 2005) mutuo riconoscimento deroga doppia incriminazione procedura giudiziaria pura controllo su ffi ciente (AG)
  • 20. 束lUnione ha lobiettivo di mantenersi e svilupparsi come spazio di libert, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata, nel rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno, la libera circolazione delle persone mediante ladozione di misure appropriate per quanto concerne la prevenzione della criminalit e la lotta contro questultima損 articoli3, paragrafo2, TUE e67, paragrafo1, TFUE 束LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea損 束i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dellUnione in quanto principi generali損 articolo 6, 則 1 e 3 TUE diritt i fondamental ie UE
  • 21. 束Il meccanismo del mandato darresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Lattuazione di tale meccanismo pu嘆 essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti allarticolo6, paragrafo1, TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dellarticolo7, paragrafo1, TUE, e con le conseguenze previste al paragrafo2 dello stesso articolo損 considerando 10, DQ 584 cit. diritt i fondamentalie M A E 束 La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dallarticolo6 [UE] e contenuti nella Carta損 considerando 12, DQ 584/2002 束lobbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dallarticolo 6 TUE non pu嘆 essere modificato per effetto della decisione quadro 2002/584/GAI損 art. 1, 則3 DQ 2002/584/GAI del Consiglio del 13.6.2002
  • 22. 束[s]arebbe difficile per lUnione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire lesecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dellUnione (...), non si imponesse anche nellambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, che 竪 del resto interamente fondata sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni損 Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386), La Carta garantisce il diritto di ogni persona non soltanto alla libert, ma anche alla sicurezza. Tale diritto, al pari di quello garantito dallarticolo4 della Carta, 竪 un diritto assoluto e inderogabile N. (C-601/15PPU, EU:C:2016:84) GC 2016 limitazione delle possibilit di rifiuto di consegna? Wolzenburg (C-123/08, EU:C:2009:616) GC 2009
  • 23. 束Un atto dellUnione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validit e in conformit con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta損 sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, punto44, Riesame Commissione/Strack, C-579/12RX-II, EU:C:2013:570, punto40, N. cit. 束Eventuali limitazioni allesercizio dei diritti e delle libert riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libert. Nel rispetto del principio di proporzionalit, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalit di interesse generale riconosciute dallUnione o allesigenza di proteggere i diritti e le libert altrui損 Art. 52 Carta dei diritti fondamentali ?
  • 24. 束Sussiste quindi il rischio chiaro ed evidente che il reato resti impunito e che il suo autore risulti recidivo, violando cos狸 i diritti e le libert degli altri cittadini dellUnione損 Conclusioni dellavvocato generale Bot, C-404/15, 3 marzo 2016 束Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non costituisce un motivo di non esecuzione del mandato darresto europeo fondato sul rischio di violazione, nello Stato membro emittente, dei diritti fondamentali della persona consegnata損
  • 26. Feindstrafrecht quand o l autorit giudiz iari a dell o Stat o membr o d esec u zion e dispon e d i element i ch e attestan o u n rischi o concret o d i trattament o inumano o degradant e de i detenut i nell o Stat o membr o emittent e , tenuto cont o de l livell o d i tutel a de i diritt i fondamental i garantit o da l diritt o del l Union e e , i n particolar e , dal l articol o 4 dell a Cart a , essa 竪 tenut a a valutarel a sussiste nz a d i tal e rischi o quand o decid e i n ordin e all a consegn a all e autorit dell o Stat o membr o emittent e dell a person a colpit a d a u n mandat o d arrest o europe o . Inver o , l esec u zion e d i u n si ff att o mandat o no n pu嘆 condurr e a u n trattament o inuman o o degradant e d i tal e person a Obbligo di verifica sul r is pett o de i diritt i CGUE, C-404/15 ARANYOSI E CALdARARU, 5 APRILE 2016, GS CGUE,C-128/18DOROBANTU,15OTTOBRE2019,GS
  • 27. Diritt i fondamental i ne l mutu o ricon os ciment o del l UE - M A E Poltora k c as e c -452/16 (2016) Opinio n 2/13 acc es sio n EU t o ECHR A rany os i Caldarar u c -404/15 (2016) an d development s (Dorobant u ) Wi es bade n C-505/19 n e b is i n idem i n cooper az ion e intern az ional e Celmer C-216/18 fair tria l right s
  • 28. MAE INESEGUIBILE SE (..) l autorit giud iz iaria del l esec u zion e accert a ch e esist e , nell o Stat o membr o emittent e , un rischi o real e d i viol az ion e de l contenut o esse nz ial e de l diritto fondamental e a u n equ o process o a caus a d i carenz e sistemich e o general iz zat e riguardant i i l poter e giud iz iari o d i tal e Stat o membr o CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
  • 29. considerandu m (16) L a present e decision e quadr o rispett a i diritt i fondamental ie os serv a i princip i sancit i , i n particolar e , dal l articol o 6 del trattat o sul l Union e europe a e contenut i nell a Cart a de i diritt i fondamental i del l Union e europe a . Nessun a disp os iz ion e dell a present e decision e quadr o dovrebb e esser e interpretat a ne l sens o d i vietare i l ri fi ut o de l ricon os ciment o d i un a decision e sull e misur e cautelari qualor a sussistan o element i oggettiv i per ritener e ch e ess a si a stat a disp os t a a lfi n e d i punir e un a person a a motiv o de l sess o , dell a r az z a , dell a religion e , del l origin e etnic a , dell a n az ionalit, dell a lingua , dell e opinion i politich e o del l orientament o sessual e oppur e ch e l a pos iz ion e d i tal e person a p os s a risultar e pregiudicat a per un o d i tal i motiv i . Articol o 5: Diritt i fondamental i : L a present e decision e quadr o no n pregiudic a l obblig o d i rispettar e i diritt i fondamental ie i princip i giuridic i fondamental i sancit i dal l articol o 6 de l trattat o sul l Union e europe a . ESO DQ 829/2009
  • 30. La creazione di uno spazio di libert a , di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformit a , da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione e relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che les e足 cuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata Direttiva EIO 2014/41 (cons. 19), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10 MAE (10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. OIE
  • 31. Ordin e d i indagin e Europe o Gavanozov Cas e C-324/17 october 2019 Lega l remedie s ? Motiv o di riu fu t o per l es ion e de i diritt i fondamental i ( 11.1 (f) A an d Other s c -584/19 (2020) Issuin g authorit y
  • 32. Oie .. d a fi duci a ciec a Protezione dei diritti fondamentali rebuttable presumption of compliance of member states with fundamental rights (則 19) specificit dei sistemi nazionali proportionality principle (double check) primacy of EU law MA rispetto delle tradizioni costituzionali .. a s fi duci a ?
  • 33. Considerando 83 I l present e regolament o f a obblig o al l EPPO d i rispettar e , i n particolar e , i l diritt o a u n giudic e impa rz ial e , i diritt i dell a difes a e l a presu nz ion e d i innoce nz a sancit i dagl i articol i 47 e 48 dell a Cart a ( e 50) Articol o 5 L. LEPPO garantisc e ch e l e su e attivit rispettin o i diritt i sancit i dall a Cart a . Tutt e l e attivit del l EPPO son o svolt e ne l rispett o de i principi dell o stat o d i diritt o e dell a propo rz ionalit. Articol o 41 L e attivit del l EPPO s i svolgon o ne l pien o rispett o de i diritt i degl i indagat ie degl i imputat i sancit i dall a Cart a , i n particolar e i l diritt o a u n giudic e impa rz ial e e i diritt i dell a difes a . Chiunqu e si a indagat o o imputat o i n u n procediment o penal e del l EPPO god e almen o de i diritt i procedural i stabilit i da l diritt o del l Union e , compres e l e direttiv e relativ e a i diritt i degl i indagat ie degl i imputat i ne l quadr o d i u n process o penal e , qual i attuat e da l diritt o n az ional i (..) EPPO REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO de l 12 ottobr e 2017 relativ o al l attu az ion e d i un a cooper az ion e ra ff o rz at a sul l istit u zion e dell a Procur a europe a (束EPPO損)
  • 38. canestrin i L ex .co m t @canestriniLex in canestriniLex f canestriniLex