Le norme che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali costituiscono uno strumento imprescindibile per una corretta ricostruzione, interpretazione e applicazione del diritto interno. Una difesa effettiva ed efficace non pu嘆 quindi prescindere dalla conoscenza della Convenzione europea dei diritti delluomo e delle norme di diritto dellUnione Europea in materia di diritti fondamentali. La materia penale, sostanziale e procedurale, 竪 posta di fronte a sfide particolarmente complesse che incidono in profondit sul volto stesso del diritto penale e che aprono scenari, almeno in parte, ancora imprevedibili.
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Diritti fondamentali e cooperazione penale europea
6. insufficienza del
sistema di
garanzie del COE
ad alimentare la
fiducia reciproca?
Sebbene tutti gli Stati
membri siano firmatari della
CEDU, lesperienza ha
dimostrato che questa da
sola non sempre assicura
un grado sufficiente di
fiducia nei sistemi di
giustizia penale degli altri
Stati membri
(considerando n. 6 dir. 64;
considerando n. 7 dir. 13;
considerando n. 5 dir. 48)
CEDU nec
es
sari
o
u
n
s
is
tem
a
d
i gara
nz
i
e
procedural
i
UE ?
7. Ai fini di un rafforzamento della fiducia
reciproca 竪 necessaria unapplicazione pi湛
coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti
allarticolo 6 della CEDU.
inoltre necessario, per mezzo della presente
direttiva e di altre misure, sviluppare
ulteriormente allinterno dellUnione le
norme minime stabilite nella CEDU e nella
Carta
(considerando n. 7 dir. 64; considerando n. 8 dir. 13;
considerando n. 6 dir. 48)
gara
nz
i
e
procedural
i
UE
8. Stockholm
Progra
m
(Swedish Procedural
Rights Roadmap)
Right to Interpretatio
n
an
d
Translatio
n
(Dir 2010/64/UE)
Righ
t
t
o
Informatio
n
(Dir 2012/13/UE)
Acces
s
t
o
a
Lawyer
(Dir 2013/48/UE)
Childre
n
safeguard
s
(Dir (UE) 2015/800)
Lega
l
ai
d
(Dir (UE)
2015/1919)
Presumptio
n
of
innocence
(Dir (UE) 2016/343)
10. UNIONE EUROPEA
lisbon
iz
zaz ion
e
dell
a
cooper
az
ion
e
giud
iz
iari
a
penal
e
e
d
i
pol
iz
i
a
Schengen
1985 /1995
Trattati CECA
/ CEE /
Euratom
1951 / 1957
Atto Unico europeo
1986 sicurezza
Lisbona
2009
Maastricht
1992 GAI
principio di
attribuzione
Amsterdam
1998 LSG - DQ
d
is
applic
az
ione
rinvi
o
pregiud
iz
ial
e
interpret
az
ion
e
confom
e
impossibile?
11. rapporti verticali /
orizzontali diritto UE
diritto comunitario e
ordinamento italianoe
ffi
cacia
dirett
a
e
ffi
caci
a
indirett
a
3.risarcimento
del danno
1. interpretazione conforme
Pupino C 105/03, 2005
2. controllo di
costituzionalit
117/1 Costituzione
su
ffi
ciente precisione
incondizionatezza
(Francovich C 6 / 90, 1991)
disapplic
az
ion
e
(inter
parte
s
)
PRIMAUT
direttive
scadute
se no
interpretazione
conforme
12. interpret
az
ione conform
e
si praeter, no* contra
legem
d
is
applic
az
ion
e
rispetto principi
fondamentali
dellordinamento
(controlimiti: Melloni &
Taricco VS. Solange III)
eccezioni primaut竪
Costa c. Enel C 6/64 1964
Simmenthal C 106/77 1978
Comunit 竪 ente superiore con limitazioni di
sovranit degli Stati
normativa interna ipso iure inapplicabile (anche
du
ffi
cio, Peterbroeck C 312/93, 195
Grantital C.Cost. 17/1984
ottica dualistica; primato del diritto
comunitario per e
ff
etto del trasferimento
delle materie di competenza se
immediatamente applicabile, salvo un
nucleo minimo di principi fondamentali
dellordinamento e diritti inalienabili
della persona umana
15. art 2
art 3
art 4
art 5
art 6
art 8
art 10
art 2
art 4
art 5 1/2
art. 6
art 47
art 7
art 11
diritt
o
all
a
vit
a
diviet
o
d
i
tortur
a
schiavit湛 lavor
o
fo
rz
at
o
libert sicur
ez
z
a
fair tria
l
vit
a
privat
a
Liber
a
manifest
az
ion
e
Carta Cedu
18. Mandat
o
d
i
arr
es
t
o
europe
o
una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro di emissione in vista dellarresto o
della consegna da parte di altro Stato membro
(di esecuzione) di una persona al
fi
ne
dellesercizio di funzioni giudiziarie in materia
penale o dellesecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della libert
personale (art. 1, 2属 co.)
DQ 2002/584/GAI del 2002
(L. legge 69 del 12 aprile
2005)
mutuo riconoscimento
deroga doppia
incriminazione
procedura giudiziaria pura
controllo su
ffi
ciente (AG)
20. 束lUnione ha lobiettivo di
mantenersi e svilupparsi come
spazio di libert, sicurezza e
giustizia in cui sia assicurata,
nel rispetto dei diritti
fondamentali di ciascuno,
la libera circolazione delle
persone mediante ladozione di
misure appropriate per quanto
concerne la prevenzione della
criminalit e la lotta contro
questultima損
articoli3, paragrafo2,
TUE e67, paragrafo1,
TFUE
束LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione
europea損 束i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dellUnione in quanto principi generali損
articolo 6, 則 1 e 3 TUE
diritt
i
fondamental
ie
UE
21. 束Il meccanismo del mandato
darresto europeo si basa su
un elevato livello di
fiducia tra gli Stati
membri. Lattuazione di tale
meccanismo pu嘆 essere
sospesa solo in caso di grave
e persistente violazione da
parte di uno Stato membro
dei principi sanciti
allarticolo6, paragrafo1,
TUE, constatata dal Consiglio
in applicazione
dellarticolo7, paragrafo1,
TUE, e con le conseguenze
previste al paragrafo2 dello
stesso articolo損
considerando 10, DQ 584 cit.
diritt
i
fondamentalie
M
A
E
束 La presente decisione quadro rispetta i
diritti fondamentali ed osserva i principi
sanciti dallarticolo6 [UE] e contenuti nella
Carta損
considerando 12, DQ 584/2002
束lobbligo di rispettare i diritti fondamentali
e i fondamentali principi giuridici sanciti
dallarticolo 6 TUE non pu嘆 essere
modificato per effetto della decisione
quadro 2002/584/GAI損
art. 1, 則3 DQ 2002/584/GAI del
Consiglio del 13.6.2002
22. 束[s]arebbe difficile per lUnione adempiere
efficacemente alla sua missione se il
principio di leale cooperazione, che
implica in particolare che gli Stati membri
adottino tutte le misure generali o
particolari in grado di garantire lesecuzione
dei loro obblighi derivanti dal diritto
dellUnione (...), non si imponesse anche
nellambito della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, che 竪 del resto
interamente fondata sulla
cooperazione tra gli Stati membri e le
istituzioni損
Pupino (C-105/03, EU:C:2005:386),
La Carta garantisce il diritto di
ogni persona non soltanto alla
libert, ma anche alla
sicurezza. Tale diritto, al
pari di quello garantito
dallarticolo4 della Carta, 竪 un
diritto assoluto e inderogabile
N. (C-601/15PPU,
EU:C:2016:84) GC 2016
limitazione delle possibilit di
rifiuto di consegna?
Wolzenburg (C-123/08,
EU:C:2009:616) GC 2009
23. 束Un atto dellUnione deve essere
interpretato, nei limiti del
possibile, in modo da non inficiare
la sua validit e in conformit con
il diritto primario nel suo
complesso e, in particolare, con le
disposizioni della Carta損
sentenze McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43,
punto44, Riesame Commissione/Strack,
C-579/12RX-II, EU:C:2013:570, punto40, N.
cit.
束Eventuali limitazioni
allesercizio dei diritti e delle
libert riconosciuti dalla
presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il
contenuto essenziale di detti diritti
e libert. Nel rispetto del
principio di proporzionalit,
possono essere apportate
limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano
effettivamente a finalit di
interesse generale riconosciute
dallUnione o allesigenza di
proteggere i diritti e le libert
altrui損
Art. 52 Carta dei diritti
fondamentali
?
24. 束Sussiste quindi il rischio chiaro ed
evidente che il reato resti impunito e che il
suo autore risulti recidivo, violando cos狸 i
diritti e le libert degli altri cittadini
dellUnione損
Conclusioni dellavvocato generale Bot,
C-404/15, 3 marzo 2016
束Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non
costituisce un motivo di non esecuzione
del mandato darresto europeo fondato
sul rischio di violazione, nello Stato
membro emittente, dei diritti
fondamentali della persona consegnata損
28. MAE INESEGUIBILE SE
(..)
l
autorit giud
iz
iaria del
l
esec
u
zion
e
accert
a
ch
e
esist
e
, nell
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o
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e
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l
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o
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e
o
general
iz
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e
riguardant
i
i
l
poter
e
giud
iz
iari
o
d
i
tal
e
Stat
o
membr
o
CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC
29. considerandu
m
(16) L
a
present
e
decision
e
quadr
o
rispett
a
i
diritt
i
fondamental
ie
os
serv
a
i
princip
i
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i
, i
n
particolar
e
,
dal
l
articol
o
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o
sul
l
Union
e
europe
a
e
contenut
i
nell
a
Cart
a
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i
diritt
i
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i
del
l
Union
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l
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e
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e
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e
cautelari qualor
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o
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i
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i
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a
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motiv
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l
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o
, dell
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az
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a
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e
,
del
l
origin
e
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a
, dell
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a
lingua , dell
e
opinion
i
politich
e
o
del
l
orientament
o
sessual
e
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e
ch
e
l
a
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iz
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e
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i
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person
a
p
os
s
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risultar
e
pregiudicat
a
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i
tal
i
motiv
i
.
Articol
o
5: Diritt
i
fondamental
i
: L
a
present
e
decision
e
quadr
o
no
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pregiudic
a
l
obblig
o
d
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e
i
diritt
i
fondamental
ie
i
princip
i
giuridic
i
fondamental
i
sancit
i
dal
l
articol
o
6
de
l
trattat
o
sul
l
Union
e
europe
a
.
ESO
DQ 829/2009
30. La creazione di uno spazio di libert
a
, di sicurezza e di giustizia
nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di
conformit
a
, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e,
in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale
presunzione
e
relativa. Di conseguenza, se sussistono seri
motivi per ritenere che les
e足
cuzione di un atto di indagine richiesto
in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo
Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di
protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta,
l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata
Direttiva EIO 2014/41 (cons. 19), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10
MAE (10) Il meccanismo del
mandato d'arresto europeo si
basa su un elevato livello di fiducia
tra gli Stati membri.
OIE
32. Oie .. d
a
fi
duci
a
ciec
a
Protezione dei
diritti
fondamentali
rebuttable presumption
of compliance of member
states with fundamental
rights (則 19)
specificit dei sistemi
nazionali
proportionality
principle (double
check)
primacy of EU law
MA rispetto delle
tradizioni
costituzionali
..
a
s
fi
duci
a
?
33. Considerando 83 I
l
present
e
regolament
o
f
a
obblig
o
al
l
EPPO d
i
rispettar
e
, i
n
particolar
e
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innoce
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i
articol
i
47
e
48 dell
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(
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50)
Articol
o
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e
ch
e
l
e
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rispettin
o
i
diritt
i
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l
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del
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svolt
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rispett
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stat
o
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i
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o
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propo
rz
ionalit.
Articol
o
41 L
e
attivit del
l
EPPO s
i
svolgon
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l
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i
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i
procedural
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l
Union
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e
l
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i
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l
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o
n
az
ional
i
(..)
EPPO
REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL
CONSIGLIO de
l
12 ottobr
e
2017 relativ
o al
l
attu
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ion
e
d
i
un
a
cooper
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ra
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o
rz
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a sul
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zion
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Procur
a
europe
a
(束EPPO損)