2. Fonti
Ministero del lavoro
interpello n. 2 del
16/04/2019
D.Lgs. 151/2001
art. 39
D.lgs. n. 66/2003
art. 8
Intervallo
Permette al lavoratore
che effettui una
prestazione lavorativa
> a 6 ore
Di reintegrare le proprie
energie psicofisiche
durante un arco
temporale stabilito dal
C.c.n.l.
Il termine di intervallo,
utilizzato dal
legislatore, presupporre
la ripresa dell'attivitÃ
lavorativa
Da parte del lavoratore,
dopo la consumazione
del pasto o la fruizione
della pausa
3. Art. 39 D.lgs.
n. 151/2001
E' preordinato a
favorire la
conciliazione tra la
vita professionale
e familiare
Consente alla lavoratrice
madre il diritto ad una o due
ore di riposo giornaliero, per
accudire il figlio entro il 1°
anno di etÃ
La norma non specifica la collocazione
temporale dei riposi, ma si limita a
stabilire che, nel caso in cui siano
due, essi possano anche essere
cumulati
4. Esclusioni
Qualora la presenza
effettiva della lavoratrice,
nella sede di lavoro,
risulti <= 6 ore, esclude il
diritto alla pausa
Conseguentemente, non si dovrÃ
procedere alla decurtazione del
tempo della pausa pranzo dal
totale delle ore effettivamente
lavorate dalla lavoratrice
Parimenti l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai fini della
concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individuando come
presupposti imprescindibili l’effettuazione della pausa e la prosecuzione
dell’attività lavorativa dopo la stessa