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Corso di Laurea in Infermieristica Diritto del Lavoro Università degli studi di Roma “  Tor vergata” Centro di Formazione e di Studi  Sanitari “Padre Luigi Monti” Dott.ssa Daniela Ramaglioni
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORO TFR Il TFR è la somma che spetta al lav dipendente al termine del lavoro in un’azienda Conosciuta in passato come “Liquidazione” è una prestazione a cui è tenuto il datore di lavoro. Viene erogato in tutti i casi di cessazione: licenziamento, dimissioni, raggiunti limiti d’età Art 2120 cod civ
Che cos’è la riforma ? Il sistema pensionistico italiano dall’inizio degli anni 90 è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a sostenere la  spesa pensionistica  per garantire la sostenibilità finanziaria
Importante evoluzione nella storia della previdenza italiana La riforma è incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due pilastri Previdenza obbligatoria  (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali) che assicura la pensione di base Previdenza complementare  finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base
IL DIZIONARIO DEI TERMINI Forma che prevede l’iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale. Ogni lav dipendente è soggetto mensilmente ad 1 trattenuta a titolo contributivo. Questa somma insieme ad un’altra a carico del datore di lavoro, viene versata all’ente di riferimento (INPS..) al fine di costituire il primo pilastro previdenziale Previdenza obbligatoria I contributi vengono ripartiti secondo questo criterio: due terzi a carico dell’azienda e un terzo a carico del lavoratore
Previdenza complementare Forma di previdenza ad adesione volontaria istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. In Italia è facoltativa, in altri paesi europei, come Francia e Spagna è obbligatorio I dipendenti del settore privato, gli autonomi e i professionisti possono versare dei contributi, con onere totalmente a loro carico, per raggiungere i requisiti contributivi minimi per aver diritto alla pensione
Perché la riforma parla di pensione complementare Le persone entrate nel mondo del lavoro dopo il 1 gennaio 1996,(riforma Dini) o quelle che a quella data avevano pochi anni di servizio, avranno una pensione inferiore a quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori un adeguato tenore di vita, anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.
Consigli per le nuove leve I lavoratori che hanno davanti un lungo periodo prima di maturare la pensione ( 20/30 anni) sono i primi destinatari della riforma  252/05 (riforma Maroni ) sul TFR. Si ipotizza che le generazioni future ( quelli che hanno 20/30 anni di contributi davanti) avranno 1 pensione pari al  30%  dell’ultima retribuzione. L’adesione alla  previdenza complementare , pur non essendo obbligatoria, è un’interessante  opportunità  per garantire ai  pensionati di domani  un  reddito  di importo  adeguato .
Lavoratori interessati (D.lgs 252/05) Lavoratori dipendenti settore privato e pubblico Lavoratori assunti con tipologie legge Biagi Lavoratori autonomi I liberi professionisti I soci lavoratori di cooperative Casalinghe, soggetti che non sono titolari di pensione diretta (1 gennaio 2007)
Forme pensionistiche complementari L’obiettivo di costruire una pensione che integri quella di base viene realizzato attraverso la  raccolta dei contributi ed il loro investimento. A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione definisce per ogni lav iscritto, una  posizione   individuale  che viene alimentata dai  successivi   contributi versati  e dai  rendimenti  che maturano attraverso la gestione finanziaria di tali contributi.
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) Vigila e controlla le forme pensionistiche complementari . Sottoposta alta vigilanza Min Lav. Gode di ampia autonomia operativa nelle svolgimento suoi compiti.  Opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la  trasparenza , la  correttezza  dei comportamenti e la  sana gestione  delle forme pensionistiche complementari. Vigila attraverso verifica e analisi dei documenti che le forme pensionistiche sono tenute a trasmettere alla Commissione.
La COVIP garantisce: Il funzionamento del fondo La politica d’investimento delle risorse L’ammontare delle posizioni individuali Le spese per la gestione amministrativa I diritti che possono essere esercitati dagli aderenti: trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni
Forme pensionistiche complementari Sono forme pensionistiche complementari I fondi pensione negoziali ( chiusi) I fondi pensione aperti I fondi individuali pensionistici I fondi pensione preesistenti al 1992
Fondi pensione chiusi o negoziali Nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali. Soggetti interessati: appartenenti ad 1 determinata impresa o gruppo di imprese o ad 1 determinato territorio (regione..). Attività del fondo: raccolta adesioni e contributi, individuazione della politica d’investimento che viene affidata a soggetti esterni specializzati in gestione finanziaria (banche, assicurazioni, società gestione risparmio..)
Fondi pensione aperti Sono istituiti direttamente da banche, assicurazioni, società gestione risparmio. La gestione finanziaria è svolta generalmente dalla stessa società che ha istituito il fondo. L’interesse degli aderenti è tutelato dall’organismo di sorveglianza (COVIP).
Piani individuali pensionistici Sono forme pensionistiche individuali realizzati attraverso la sottoscrizione di contratti assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.  Le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto, sono contenute nella polizza assicurativa redatta in base alle direttive della COVIP.
Fondi pensione preesistenti Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data 15 novembre 1992. con il decreto 62/2007 sono state emanate norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla nuova disciplina.  (D. lgs. 252/2005).
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali Collettive   L’adesione viene contrattata a livello collettivo: lavoratori appartenenti ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo
Le forme collettive sono attuate mediante: Fondi pensioni effettuati attraverso accordo collettivo aziendale Fondi promossi o istituiti dalle Regioni Fondi aperti che ricevono adesioni collettive Fondi istituiti dalle casse prof privatizzate Fondi preesistenti
Le forme individuali Sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.
Dove e come sono investite le risorse Le risorse di un Fondo Pensione sono  investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali  in diversi strumenti finanziari ( azioni, obbligazioni ) Le attività finanziarie  (azioni, obbligazioni) in cui è investito il capitale sono  decise  dagli  organi del fondo  e sono  investite  nei mercati finanziari dai soggetti autorizzati ( banche, assicurazioni )
Quando si ha diritto alla pensione complementare Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare, dopo aver maturato i requisiti d’accesso alla pensione obbligatoria, con almeno  5 anni  d’iscrizione ad una forma di previdenza complementare
Scatta l’ora della scelta
TFR Si determina accantonando per ciascun anno di lavoro 1 quota pari al 6,91% della retribuzione lorda Gli importi sono rivalutati al 31/12 di ogni anno al tasso di 1,75% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT Novità importante riforma : il TFR può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Quando viene liquidato, il TFR è tassato con aliquota IRPEF del lavoratore dell’anno di riscossione.
Scelta sulla destinazione del TFR Dai 1 gennaio 2007 ciascun lav dipendente,  può scegliere  di destinare il proprio  TFR maturando  (cioè futuro) alle  forme pensionistiche complementari  oppure di mantenerlo presso  il datore di lavoro .
30 giugno 2007 :  lav dipendenti settore privato hanno deciso se lasciare la liquidazione in azienda o dirottarla in 1 delle forma di previdenza complementare.  Neo assunti: 6 mesi data impiego Che fare del TFR? Silenzio assenso Nel caso i lavoratori  non abbiano fatto alcuna scelta  il  TFR  verrà destinato al  fondo pensione  previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Assenza :  fondo pensione  complementare costituito dall ’INPS .
Obiettivo  Incentivare gli italiani a costruirsi 1 pensione integrativa da affiancare a quella obbligatoria assolutamente insufficiente per le generazioni future
SENZA SCEGLIERE (SILENZIO ASSENSO) Fondo categoria nella gestione più prudente. FONDINPS ( fondo pensione gestito INPS)  (se non esiste fondo categoria)
In caso di scelta esplicita (decidendo di destinare il TFR alla  previdenza integrativa AZIENDA :si rivaluta dell’1,5%+ 75%inflazione - 50 dipendenti rimane datore lavoro +50 dipendenti trasferito Fondinps Fondo di categoria : scegliendo la gestione tra prudente, bilanciata, aggressiva Banche o assicurazioni:  scegliendo tra fondi pensione aperti o piani individuali
TFR  in azienda Chi vuole lasciare il TFR in azienda deve compilare l’apposito modulo consegnato dal datore di lavoro. Sceglie così l’opzione che consente di mantenere la liquidazione maturanda presso il proprio datore di lavoro. Questa opzione permette di mantenere il capitale accantonato sotto forma di liquidazione. La scelta è reversibile. Non si può tornare indietro nel caso contrario. Il TFR lasciato in azienda rende tra il  2 e il 3% all’anno
Secondo pilastro: istruzioni per l’uso Chi sceglie i fondi pensione ha più opzioni davanti: Forma di previdenza complementare collettiva Forma di previdenza complementare individuale
Variabili che possono influenzare la scelta I rendimenti La gestione (azionario, obbligazionario) 26% contro 6,2% I costi (incidenza commissioni). 1,65% capitale versato in 10 anni. 1,35 per 30 anni Ultimi anni: fondi  aperti  rivalutati  19,5%;  fondi  negoziali:17,2% Sole 24 ore
Il consiglio dell’esperto  Pochi anni per andare in pensione : evitare di esporsi rischi tipici dei mercati azionari. ( obbligazioni) Per i giovani : si può confidare nei  rendimenti  di una  gestione bilanciata o aggressiva . Sulla lunga distanza le azioni offrono performance superiori a quelle dei titoli di stato. Bolle speculative: in media 1 ogni 72 anni. TFR in azienda: rivalutazione 2/3%; fondi:anche oltre il 6% annuo
Il contributo del datore di lavoro Le fonti che contribuiscono, nel corso della fase di accumulo, al finanziamento della previdenza complementare dei lav subordinati sono:  Trattamento di fine rapporto Contributi a carico del lavoratore Contributi a carico del datore lavoro
Sono escluse dal contributo datoriale le forme ad adesione individuale. Beneficiano di questo contributo le forme di previdenza integrativa ad adesione collettiva (fondi negoziali scaturenti da accodo collettivo di lavoro )
Le anticipazioni È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per spese sanitarie? Si, fino al  75%  dell’ammontare maturato, per se stesso coniuge e figli Per acquisto prima casa, ristrutturazione? Si, decorsi 8 anni dall’iscrizione forme pensionistiche complementari:  75% Motivi diversi: 8 anni, 30%
Polizze : la terza via Le polizze individuali pensionistiche (pip): sono assicurazioni sulla vita che hanno finalità esclusivamente previdenziali, soggetti alla stessa disciplina dei fondi pensione. Possono accedere tutti: lav già iscritti ai fondi pensione o non iscritti. Essendo piani ad adesione individuale non ci sarà il contributo obbligatorio del datore di lavoro ( come accade per i fondi chiusi o aperti ad adesione collettiva).
DIPENDENTI STATALI Almeno per il momento non sono stati contemplati dalla riforma Non sono stati chiamati a compiere nessuna scelta Da poco è stato istituito un nuovo fondo complementare rivolto a dipendenti di: Regioni, autonomie locali Dipendenti del SSN
I NUMERI DELLA PARTITA 11 MLN  DIPENDENTI 19 MLR €  TFR TOTALE 4520 € TFR MEDIO PER IMPRESA   4.205.862 IMPRESE 4.181.703 -50 Lav 24.159 + 50 lav Sole 24 ore

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  • 3. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORO TFR Il TFR è la somma che spetta al lav dipendente al termine del lavoro in un’azienda Conosciuta in passato come “Liquidazione” è una prestazione a cui è tenuto il datore di lavoro. Viene erogato in tutti i casi di cessazione: licenziamento, dimissioni, raggiunti limiti d’età Art 2120 cod civ
  • 4. Che cos’è la riforma ? Il sistema pensionistico italiano dall’inizio degli anni 90 è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a sostenere la spesa pensionistica per garantire la sostenibilità finanziaria
  • 5. Importante evoluzione nella storia della previdenza italiana La riforma è incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due pilastri Previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali) che assicura la pensione di base Previdenza complementare finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base
  • 6. IL DIZIONARIO DEI TERMINI Forma che prevede l’iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale. Ogni lav dipendente è soggetto mensilmente ad 1 trattenuta a titolo contributivo. Questa somma insieme ad un’altra a carico del datore di lavoro, viene versata all’ente di riferimento (INPS..) al fine di costituire il primo pilastro previdenziale Previdenza obbligatoria I contributi vengono ripartiti secondo questo criterio: due terzi a carico dell’azienda e un terzo a carico del lavoratore
  • 7. Previdenza complementare Forma di previdenza ad adesione volontaria istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo. In Italia è facoltativa, in altri paesi europei, come Francia e Spagna è obbligatorio I dipendenti del settore privato, gli autonomi e i professionisti possono versare dei contributi, con onere totalmente a loro carico, per raggiungere i requisiti contributivi minimi per aver diritto alla pensione
  • 8. Perché la riforma parla di pensione complementare Le persone entrate nel mondo del lavoro dopo il 1 gennaio 1996,(riforma Dini) o quelle che a quella data avevano pochi anni di servizio, avranno una pensione inferiore a quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori un adeguato tenore di vita, anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.
  • 9. Consigli per le nuove leve I lavoratori che hanno davanti un lungo periodo prima di maturare la pensione ( 20/30 anni) sono i primi destinatari della riforma 252/05 (riforma Maroni ) sul TFR. Si ipotizza che le generazioni future ( quelli che hanno 20/30 anni di contributi davanti) avranno 1 pensione pari al 30% dell’ultima retribuzione. L’adesione alla previdenza complementare , pur non essendo obbligatoria, è un’interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato .
  • 10. Lavoratori interessati (D.lgs 252/05) Lavoratori dipendenti settore privato e pubblico Lavoratori assunti con tipologie legge Biagi Lavoratori autonomi I liberi professionisti I soci lavoratori di cooperative Casalinghe, soggetti che non sono titolari di pensione diretta (1 gennaio 2007)
  • 11. Forme pensionistiche complementari L’obiettivo di costruire una pensione che integri quella di base viene realizzato attraverso la raccolta dei contributi ed il loro investimento. A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione definisce per ogni lav iscritto, una posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria di tali contributi.
  • 12. Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) Vigila e controlla le forme pensionistiche complementari . Sottoposta alta vigilanza Min Lav. Gode di ampia autonomia operativa nelle svolgimento suoi compiti. Opera a tutela degli iscritti alle forme di previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la trasparenza , la correttezza dei comportamenti e la sana gestione delle forme pensionistiche complementari. Vigila attraverso verifica e analisi dei documenti che le forme pensionistiche sono tenute a trasmettere alla Commissione.
  • 13. La COVIP garantisce: Il funzionamento del fondo La politica d’investimento delle risorse L’ammontare delle posizioni individuali Le spese per la gestione amministrativa I diritti che possono essere esercitati dagli aderenti: trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni
  • 14. Forme pensionistiche complementari Sono forme pensionistiche complementari I fondi pensione negoziali ( chiusi) I fondi pensione aperti I fondi individuali pensionistici I fondi pensione preesistenti al 1992
  • 15. Fondi pensione chiusi o negoziali Nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali. Soggetti interessati: appartenenti ad 1 determinata impresa o gruppo di imprese o ad 1 determinato territorio (regione..). Attività del fondo: raccolta adesioni e contributi, individuazione della politica d’investimento che viene affidata a soggetti esterni specializzati in gestione finanziaria (banche, assicurazioni, società gestione risparmio..)
  • 16. Fondi pensione aperti Sono istituiti direttamente da banche, assicurazioni, società gestione risparmio. La gestione finanziaria è svolta generalmente dalla stessa società che ha istituito il fondo. L’interesse degli aderenti è tutelato dall’organismo di sorveglianza (COVIP).
  • 17. Piani individuali pensionistici Sono forme pensionistiche individuali realizzati attraverso la sottoscrizione di contratti assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto, sono contenute nella polizza assicurativa redatta in base alle direttive della COVIP.
  • 18. Fondi pensione preesistenti Sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data 15 novembre 1992. con il decreto 62/2007 sono state emanate norme di adeguamento dei fondi preesistenti alla nuova disciplina. (D. lgs. 252/2005).
  • 19. Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali Collettive L’adesione viene contrattata a livello collettivo: lavoratori appartenenti ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo
  • 20. Le forme collettive sono attuate mediante: Fondi pensioni effettuati attraverso accordo collettivo aziendale Fondi promossi o istituiti dalle Regioni Fondi aperti che ricevono adesioni collettive Fondi istituiti dalle casse prof privatizzate Fondi preesistenti
  • 21. Le forme individuali Sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.
  • 22. Dove e come sono investite le risorse Le risorse di un Fondo Pensione sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari ( azioni, obbligazioni ) Le attività finanziarie (azioni, obbligazioni) in cui è investito il capitale sono decise dagli organi del fondo e sono investite nei mercati finanziari dai soggetti autorizzati ( banche, assicurazioni )
  • 23. Quando si ha diritto alla pensione complementare Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare, dopo aver maturato i requisiti d’accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni d’iscrizione ad una forma di previdenza complementare
  • 25. TFR Si determina accantonando per ciascun anno di lavoro 1 quota pari al 6,91% della retribuzione lorda Gli importi sono rivalutati al 31/12 di ogni anno al tasso di 1,75% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT Novità importante riforma : il TFR può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari. Quando viene liquidato, il TFR è tassato con aliquota IRPEF del lavoratore dell’anno di riscossione.
  • 26. Scelta sulla destinazione del TFR Dai 1 gennaio 2007 ciascun lav dipendente, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando (cioè futuro) alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro .
  • 27. 30 giugno 2007 : lav dipendenti settore privato hanno deciso se lasciare la liquidazione in azienda o dirottarla in 1 delle forma di previdenza complementare. Neo assunti: 6 mesi data impiego Che fare del TFR? Silenzio assenso Nel caso i lavoratori non abbiano fatto alcuna scelta il TFR verrà destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Assenza : fondo pensione complementare costituito dall ’INPS .
  • 28. Obiettivo Incentivare gli italiani a costruirsi 1 pensione integrativa da affiancare a quella obbligatoria assolutamente insufficiente per le generazioni future
  • 29. SENZA SCEGLIERE (SILENZIO ASSENSO) Fondo categoria nella gestione più prudente. FONDINPS ( fondo pensione gestito INPS) (se non esiste fondo categoria)
  • 30. In caso di scelta esplicita (decidendo di destinare il TFR alla previdenza integrativa AZIENDA :si rivaluta dell’1,5%+ 75%inflazione - 50 dipendenti rimane datore lavoro +50 dipendenti trasferito Fondinps Fondo di categoria : scegliendo la gestione tra prudente, bilanciata, aggressiva Banche o assicurazioni: scegliendo tra fondi pensione aperti o piani individuali
  • 31. TFR in azienda Chi vuole lasciare il TFR in azienda deve compilare l’apposito modulo consegnato dal datore di lavoro. Sceglie così l’opzione che consente di mantenere la liquidazione maturanda presso il proprio datore di lavoro. Questa opzione permette di mantenere il capitale accantonato sotto forma di liquidazione. La scelta è reversibile. Non si può tornare indietro nel caso contrario. Il TFR lasciato in azienda rende tra il 2 e il 3% all’anno
  • 32. Secondo pilastro: istruzioni per l’uso Chi sceglie i fondi pensione ha più opzioni davanti: Forma di previdenza complementare collettiva Forma di previdenza complementare individuale
  • 33. Variabili che possono influenzare la scelta I rendimenti La gestione (azionario, obbligazionario) 26% contro 6,2% I costi (incidenza commissioni). 1,65% capitale versato in 10 anni. 1,35 per 30 anni Ultimi anni: fondi aperti rivalutati 19,5%; fondi negoziali:17,2% Sole 24 ore
  • 34. Il consiglio dell’esperto Pochi anni per andare in pensione : evitare di esporsi rischi tipici dei mercati azionari. ( obbligazioni) Per i giovani : si può confidare nei rendimenti di una gestione bilanciata o aggressiva . Sulla lunga distanza le azioni offrono performance superiori a quelle dei titoli di stato. Bolle speculative: in media 1 ogni 72 anni. TFR in azienda: rivalutazione 2/3%; fondi:anche oltre il 6% annuo
  • 35. Il contributo del datore di lavoro Le fonti che contribuiscono, nel corso della fase di accumulo, al finanziamento della previdenza complementare dei lav subordinati sono: Trattamento di fine rapporto Contributi a carico del lavoratore Contributi a carico del datore lavoro
  • 36. Sono escluse dal contributo datoriale le forme ad adesione individuale. Beneficiano di questo contributo le forme di previdenza integrativa ad adesione collettiva (fondi negoziali scaturenti da accodo collettivo di lavoro )
  • 37. Le anticipazioni È possibile ottenere prima del pensionamento un’anticipazione per spese sanitarie? Si, fino al 75% dell’ammontare maturato, per se stesso coniuge e figli Per acquisto prima casa, ristrutturazione? Si, decorsi 8 anni dall’iscrizione forme pensionistiche complementari: 75% Motivi diversi: 8 anni, 30%
  • 38. Polizze : la terza via Le polizze individuali pensionistiche (pip): sono assicurazioni sulla vita che hanno finalità esclusivamente previdenziali, soggetti alla stessa disciplina dei fondi pensione. Possono accedere tutti: lav già iscritti ai fondi pensione o non iscritti. Essendo piani ad adesione individuale non ci sarà il contributo obbligatorio del datore di lavoro ( come accade per i fondi chiusi o aperti ad adesione collettiva).
  • 39. DIPENDENTI STATALI Almeno per il momento non sono stati contemplati dalla riforma Non sono stati chiamati a compiere nessuna scelta Da poco è stato istituito un nuovo fondo complementare rivolto a dipendenti di: Regioni, autonomie locali Dipendenti del SSN
  • 40. I NUMERI DELLA PARTITA 11 MLN DIPENDENTI 19 MLR € TFR TOTALE 4520 € TFR MEDIO PER IMPRESA 4.205.862 IMPRESE 4.181.703 -50 Lav 24.159 + 50 lav Sole 24 ore