1. INTRODUZIONE
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea (UE) ha acquisito personalit
giuridica. Essa 竪 quindi un soggetto di diritto internazionale in grado di negoziare e di
concludere accordi internazionali a nome proprio.
Gli accordi internazionali hanno effetti giuridici nel diritto interno dell'UE e degli Stati membri.
Inoltre, i trattati istitutivi dell'UE definiscono le modalit secondo le quali l'UE pu嘆 concludere gli
accordi internazionali.
Definizione
Gli accordi internazionali sono il risultato di un accordo di volont tra l'UE da una parte, e un paese
terzo o un'organizzazione terza dall'altra. Tali accordi fissano i diritti e gli obblighi per le
istituzioni europee e gli Stati membri. Essi sono integrati nell'ordinamento giuridico europeo nella
data della loro entrata in vigore o in quella prevista.
Giuridicamente, gli accordi internazionali sono atti convenzionali di diritto derivato, essi devono
quindi essere conformi ai trattati istitutivi dell'UE. Essi hanno tuttavia un valore superiore agli atti di
diritto derivato detti 束unilaterali損, ovvero adottati unilateralmente dalle istituzioni europee
(regolamenti, direttive, decisioni ecc.).
Competenze esterne dell'UE
Le competenze esterne dell'UE sono definite nell'articolo 216 del trattato sul funzionamento dell'UE.
L'UE pu嘆 quindi concludere accordi internazionali:
nei casi previsti dai trattati istitutivi;
qualora un atto giuridico vincolante lo preveda;
qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare uno degli obiettivi dell'UE,
anche in assenza di una regolamentazione europea interna;
qualora la conclusione dell'accordo possa incidere su norme comuni adottate dall'UE nel
diritto interno. Pertanto, qualora l'UE abbia adottato delle norme comuni per l'attuazione di una
politica, gli Stati membri non hanno pi湛 il diritto di contrarre con degli Stati terzi obblighi che
incidano su tali norme.
Competenze esclusive e competenze condivise
La ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri si applica anche a livello internazionale.
Ovvero, quando l'UE negozia o conclude un accordo internazionale, essa dispone di una competenza
esclusiva oppure di una competenza condivisa con gli Stati membri.
Nel caso di una competenza esclusiva, l'UE 竪 l'unica a poter negoziare e concludere l'accordo.
Inoltre, l'articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa i settori in cui l'UE dispone di una
competenza esclusiva per la conclusione degli accordi internazionali.
Nel caso in cui la sua competenza sia condivisa con gli Stati membri, l'accordo 竪 concluso sia
dall'UE che dagli Stati membri. Si tratta allora di un accordo misto al quale gli Stati membri devono
2. dare il proprio accordo. I settori delle competenze condivise sono contenuti nell'articolo 4 del
trattato sul funzionamento dell'UE.