Il presente documento contiene lo schema di modifiche del Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio volte a: i) recepire la disciplina del depositario di fondi comuni di
investimento armonizzati (OICVM) prevista dalla direttiva UCITS V
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Documento di consultazione - MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
1. Vigilanza bancaria e finanziaria
Documento per la consultazione
MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA
DEL RISPARMIO
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/91/UE (UCITS V),
ATTUAZIONE DELLART. 46-TER TUF IN MATERIA DI FIA UE DI
CREDITO, E ULTERIORI MODIFICHE
Il presente documento contiene lo schema di modifiche del Regolamento sulla gestione
collettiva del risparmio volte a: i) recepire la disciplina del depositario di fondi comuni di
investimento armonizzati (OICVM) prevista dalla direttiva UCITS V ed estenderne alcune
norme ai depositari di fondi alternativi (FIA); ii) dare attuazione allart. 46-ter TUF, che
stabilisce le condizioni in base alle quali i fondi di credito UE possono concedere
finanziamenti in Italia; iii) semplificare la disciplina prudenziale delle SGR sotto soglia; iv)
chiarire la portata di alcune disposizioni.
La consultazione avr durata di 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica
certificata ram@pec.bancaditalia.it; in mancanza di casella PEC, il mittente pu嘆 inviare una
missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal
caso, una copia in formato elettronico dovr essere contestualmente inviata allindirizzo e-
mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.
I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca
dItalia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza,
i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una
generica indicazione di confidenzialit presente nelle comunicazioni inviate per posta
elettronica non sar considerata una richiesta di non divulgare i commenti.
Luglio 2016
2. 2
Premessa
Con il presente documento si pone in consultazione lo schema di modifica del Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio, contenuto nel Provvedimento della Banca dItalia del 19 gennaio
2015 (di seguito, Regolamento), al fine di:
- allineare la disciplina del depositario di fondi comuni di investimento armonizzati
(OICVM) alle previsioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (di seguito, UCITS V),
attuata, a livello primario, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71 (1
);
- dare attuazione allart. 46-ter TUF, introdotto con lart. 17 del d.l. n. 18/2016 (convertito
con modificazione dalla L. 8 aprile 2016, n. 49), che stabilisce, nellambito della disciplina
degli OICR di credito, le condizioni in base alle quali i FIA UE possono concedere
finanziamenti in Italia;
- semplificare alcuni aspetti della disciplina dei gestori sotto soglia, che operano
prevalentemente nei settori del private equity e del venture capital;
- chiarire la portata di alcune disposizioni del Regolamento (assunzione di partecipazioni da
parte della SGR, patrimonio di vigilanza, limiti di investimento dei fondi riservati,
commissioni di incentivo, ecc.).
Il documento di consultazione 竪 accompagnato da una relazione di analisi di impatto della
regolamentazione semplificata (AIR) relativa alla scelta di estendere ai depositari di FIA alcune
norme previste dalla direttiva UCITS V e dalle relative misure di esecuzione. Sulle restanti parti
dello schema, lAIR 竪 stata omessa in quanto riguarda lattuazione di norme con limitati margini di
discrezionalit o senza apprezzabili costi addizionali per gli intermediari.
Il documento 竪 organizzato come segue: nel par. 2 sono illustrate le modifiche relative alla
disciplina del depositario; nel par. 3 quelle relative ai gestori sotto soglia; il par. 4 竪 relativo ai FIA
UE di credito; lultimo par. contiene le ulteriori modifiche apportate al Regolamento.
Si fa presente che verranno presi in considerazione esclusivamente i commenti ricevuti sulle parti
del Regolamento oggetto di modifica.
2. La disciplina del depositario
2.1 La direttiva UCITS V
La direttiva UCITS V ha, tra laltro, modificato la disciplina del depositario di OICVM, contenuta
nella direttiva 2009/65/UE, allineandola sostanzialmente alle regole introdotte per i depositari di
FIA dalla direttiva 2011/65/UE (AIFMD) (2
). Gli aspetti di maggiore novit riguardano le norme
in materia di delega delle funzioni di custodia a terzi e il regime di responsabilit del depositario o
del terzo delegato in caso di perdita degli strumenti detenuti in custodia. Rispetto al depositario di
FIA, permangono alcune differenze che tengono conto delle specificit dei fondi armonizzati (ad
es., in materia di riuso dei beni del fondo e di deroghe contrattuali alla responsabilit del
depositario).
1
La disciplina relativa alle remunerazioni contenuta nella direttiva UCITS V 竪 oggetto di una separata consultazione: in
relazione a tale disciplina, il presente schema di modifica del Regolamento tiene conto delle modifiche apportate
dalla disciplina comunitaria ai rendiconti.
2
Le disposizioni relative al depositario della direttiva AIFMD sono state attuate con il d.lgs. del 4 marzo 2014, n. 44, di
modifica del TUF, e con il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, contenente il Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio (cfr. Titolo VIII).
3. 3
La disciplina 竪 integrata da misure di secondo livello, introdotte con il Regolamento delegato della
Commissione n. 2016/438 del 17 dicembre 2015 (di seguito Regolamento delegato), direttamente
applicabile negli Stati Membri dellUnione europea, che disciplinano in dettaglio gli obblighi posti
in capo al depositario.
Il termine di recepimento della direttiva UCITS V era fissato per il 18 marzo 2016, mentre il
Regolamento delegato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellUE lo scorso 24 marzo 2016, sar
applicabile a decorrere dal 13 ottobre p.v. Il recepimento della direttiva nel nostro Paese 竪 stato di
recente avviato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71 (in G.U. del 20 maggio 2016, n. 117)
ed 竪 completato con lo schema di Regolamento di cui alla presente consultazione.
2.2 Schema di modifica della disciplina del depositario
Per dare attuazione alla nuova disciplina comunitaria del depositario di OICVM viene modificato
principalmente il Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione) del Regolamento sulla
gestione collettiva del risparmio. Gli interventi proposti sono di portata prevalentemente
redazionale, atteso che, in occasione del recepimento della direttiva AIFMD, la normativa nazionale
del depositario era stata rivista seguendo un approccio unitario per i depositari di OICVM e di FIA
(3
).
Gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nello schema, sui quali ci si sofferma nel prosieguo,
riguardano, da un lato, il venir meno della possibilit per le SGR di affidare il calcolo del valore
della quota di fondi armonizzati al depositario (c.d. affidamento), e dallaltro, lestensione ai
depositari di FIA di alcune norme previste dal Regolamento delegato per i depositari di OICVM,
laddove queste ultime forniscano indicazioni pi湛 puntuali di quanto gi previsto a livello pi湛
generale per i FIA.
Affidamento al depositario del calcolo del valore della quota del fondo
Il decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS V ha modificato lart. 48, comma 3, lett.
b), TUF, eliminando la possibilit per le SGR di affidare al depositario il calcolo del valore della
quota dei fondi armonizzati (c.d. regime dellaffidamento) (4
). Rimane, invece, ferma la
possibilit per i gestori di delegare tale attivit al depositario in regime di esternalizzazione (art. 48,
3-bis TUF) (5
).
Coerentemente con il TUF, nello schema sono state eliminate le disposizioni relative
allaffidamento contenute, principalmente, nella disciplina del depositario (Titolo VIII, Capitolo I,
Sezione IV e Capitolo II, par. 2), dei criteri di redazione del regolamento del fondo (Titolo V,
Capitolo I, Sezione II), e dei criteri di valutazione dei beni del fondo (Titolo V, Capitolo IV, par. 1).
Rimane ferma la possibilit per la SGR di esternalizzare lattivit di calcolo del valore della quota
del fondo al depositario. Tra le condizioni per assumere tale incarico, 竪 previsto che la SGR separi,
sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di
valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi siano stati opportunamente
individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori.
3
In questottica, le disposizioni relative al depositario di FIA erano state in larga misura estese ai depositari di OICVM,
anticipando cos狸 molti degli interventi normativi adottati con la direttiva UCITS V. Vennero mantenute solo alcune
differenze per tenere conto delle particolari esigenze di tutela dei fondi armonizzati.
4
Per i gestori di FIA tale possibilit era stata rimossa in sede di recepimento della direttiva AIFMD.
5
Lart. 48, comma 3-bis, TUF prevede che il depositario pu嘆 svolgere altre attivit nei confronti del gestore, incluso il
calcolo del valore delle parti di OICVM, ferma restando lapplicazione della disciplina in materia di
esternalizzazione ai sensi dellarticolo 6, comma 2-bis, lettera k) e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico
e funzionale, lespletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e i
potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dellOicr..
4. 4
Inoltre, tenuto conto che il superamento del regime dellaffidamento esclude che il costo del calcolo
del valore della quota possa essere ricondotto nel compenso da riconoscere al depositario,
nellambito del regime delle spese del fondo, 竪 stata introdotta una nuova voce relativa al costo del
calcolo della quota, che dovr essere avvalorata sia nel caso di svolgimento diretto da parte della
SGR di tale attivit sia di affidamento della stessa in outsourcing. Linserimento di tale nuova voce
ha la finalit di rendere pienamente trasparente e confrontabile il costo sostenuto dagli OICR per il
calcolo del valore della quota.
Infine, posto che il venire meno del regime dellaffidamento potrebbe richiedere la revisione degli
assetti contrattuali in essere tra le SGR e i depositari, in sede di emanazione della nuova normativa
verr valutata lesigenza di prevedere un breve periodo transitorio entro il quale gli intermediari
saranno tenuti ad adeguarsi al nuovo regime normativo.
Su questo punto, e in particolare sulla tempistica necessaria alladeguamento al nuovo regime
normativo del calcolo del valore della quota dei fondi, si sollecitano i commenti degli intermediari.
Estensione ai depositari di FIA di alcune norme previste per i depositari di OICVM
Secondo la disciplina comunitaria (sia UCITS sia AIFMD) il gestore e il depositario agiscono in
modo indipendente nellinteresse dei partecipanti ai fondi. Tuttavia, la disciplina UCITS, rispetto a
quella applicabile ai FIA, 竪 molto pi湛 dettagliata, in quanto le misure secondarie della direttiva,
contenute nel citato Regolamento delegato, hanno dettato una articolata disciplina dei requisiti di
indipendenza (6
).
Considerato lobiettivo di definire un quadro normativo omogeneo per i depositari sia di OICVM
sia di FIA, lo schema prevede lapplicazione anche a questi ultimi dei requisiti di indipendenza del
gestore e del depositario previsti nel Regolamento delegato per i depositari di fondi armonizzati.
Inoltre, sono state estese ai gestori di FIA alcune misure per assicurare che, in caso di insolvenza
del soggetto insediato in un paese terzo cui siano delegate le funzioni di custodia, le attivit del
fondo tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei
proventi tra i creditori del soggetto delegato (7
).
3. Modifiche alla disciplina dei gestori sotto soglia
Le modifiche alla disciplina delle SGR sotto soglia sono volte a semplificare il quadro normativo
applicabile ai gestori di minore dimensione, nellottica di favorire lo sviluppo dei settori del venture
capital e del private equity in cui tali soggetti prevalentemente operano.
6
La disciplina del Regolamento delegato (Capo 4) 竪 fondata su: i) lincompatibilit per uno stesso soggetto ad assumere
cariche simultaneamente nel gestore e nel depositario; ii) la definizione da parte del gestore di procedure, fondate su
criteri oggettivi, per la scelta del depositario; iii) disposizioni specifiche, sia in tema di incompatibilit tra cariche sia
di criteri per la scelta del depositario, nel caso in cui il depositario e il gestore appartengano allo stesso gruppo.
7
Tra le misure previste 竪, ad esempio, richiesto che il depositario acquisisca un parere legale che confermi che il diritto
fallimentare applicabile ammette la separazione delle attivit degli OICVM clienti del depositario dalle attivit
proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute per il conto proprio del depositario e da quelle tenute per clienti
del depositario diversi dagli OICVM, cui fa riferimento larticolo 16, e che le attivit degli OICVM clienti del
depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla
vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma
dellarticolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE.
5. 5
In tale prospettiva, e in linea con il principio di proporzionalit, 竪 stato previsto che i gestori sotto
soglia investano in attivit liquide solo una quota (pari al 20%), e non la totalit, dellammontare del
patrimonio di vigilanza corrispondente ai requisiti patrimoniali minimi.
4. Fondi di credito UE
Lart. 17 del d.l. n. 18/2016 ha modificato il TUF, introducendo, tra laltro, lart. 46-ter, che
consente ai FIA UE di erogare credito (anche come originator) in Italia, nel rispetto di determinate
condizioni (il fondo 竪 autorizzato dalla propria autorit a investire in crediti, ha forma chiusa ed 竪
tenuto a rispettare norme prudenziali, incluse quelle relative alla leva finanziaria, equivalenti a
quelle previste per i fondi italiani(8
)). Prima di avviare loperativit, i gestori dei fondi devono
comunicare tale intenzione alla Banca d'Italia, che pu嘆 vietare liniziativa.
In linea con quanto previsto dal TUF (cfr. comma 5 del citato art. 46-ter), nello schema di
Regolamento 竪 stata inserita la procedura (condizioni, termini, e documentazione) che i gestori di
FIA UE di credito debbono seguire per essere autorizzati a erogare credito in Italia (cfr. Titolo VI,
Capitolo V).
Il citato art. 46-ter TUF, al comma 3, attribuisce alla Banca dItalia la facolt di prevedere la
partecipazione dei FIA UE di credito alla Centrale dei rischi (CR), al pari di quanto previsto per i
fondi di credito italiani. La partecipazione di tali organismi alla CR presenta vantaggi sia per i FIA
UE (che potrebbero disporre di informazioni utili per valutare il merito di credito degli affidati) sia
per il complesso degli intermediari aderenti alla CR, che beneficerebbero di un quadro informativo
completo, comprensivo dei finanziamenti erogati dai FIA UE. Considerati tali vantaggi, la Banca
dItalia intende richiedere la partecipazione alla CR dei FIA UE di credito.
Si sollecitano i soggetti interessati a inviare commenti relativi alla partecipazione dei FIA UE alla
Centrale dei rischi; in particolare, si invitano i gestori di FIA UE a fornire informazioni relative a: le
eventuali criticit che potrebbero ostacolare tale partecipazione, stante la loro natura di intermediari
esteri; il tipo di operativit che intendono svolgere in Italia (ad esempio, numero, tipologia,
dimensione delle transazioni in un determinato arco temporale); la possibilit di prevedere un
volume di finanziamenti minimo al di sotto del quale la partecipazione alla CR non sarebbe
obbligatoria.
5. Ulteriori modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Al Regolamento sono state anche apportate una serie di modifiche di carattere prevalentemente
interpretativo, che tengono conto anche di quesiti posti dagli operatori.
In particolare:
a) Limiti allassunzione di partecipazioni (Titolo II, Sezione II): 竪 stata prevista la facolt per le
SGR di dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ordinariamente non dedotte
dallo stesso, in quanto consolidate a fini prudenziali dal gruppo bancario o finanziario di
appartenenza della SGR. In tal caso, le SGR non sarebbero soggette al divieto, previsto dalla
disciplina vigente, di detenere partecipazioni della specie in misura superiore al 50% del
patrimonio di vigilanza;
8
Si rammenta che i fondi di credito sono stati disciplinati in Italia nel 2015. In particolare, il D.M. MEF n. 30/2015 e il Regolamento
sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 prevedono, tra laltro, che tali fondi siano chiusi, rispettino limiti di leva
e di frazionamento del rischio (per i FIA riservati 竪 prevista una leva massima di 1,5 e un limite di investimento verso una
controparte pari al 10% del totale delle attivit), e non investano in crediti che abbiano una durata superiore a quella del fondo.
6. 6
b) Compenso della SGR Provvigioni di incentivo (Titolo V, Capitolo I, Sezione II): la
disposizione, secondo cui ai fini del calcolo della provvigione di incentivo si considera il
valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di
incentivo stessa, 竪 stata integrata al fine di: i) indicare con precisione le modalit che le
societ di gestione devono seguire per effettuare tale calcolo; ii) chiarire che la disposizione
si riferisce a tutti i casi in cui si applica una provvigione di incentivo (cio竪, sia nel caso in
cui il rendimento del fondo sia confrontato con un indice di riferimento, sia quando detto
rendimento sia confrontato con un obietto di rendimento assoluto);
c) Attivit di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio (Titolo V, Capitolo 3, VI): 竪 stato chiarito che il limite alla concentrazione dei rischi
previsto per i FIA di credito riservati, secondo cui linvestimento in crediti verso una
controparte non pu嘆 eccedere il 10% delle attivit del fondo, 竪 verificato sommando alle
attivit del fondo gli impegni di sottoscrizione (committed capital);
d) FIA immobiliari non riservati e FIA di credito riservati (Titolo V, Capitolo III): 竪 stato
precisato che per tali fondi la leva finanziaria deve essere calcolata tenendo conto di quanto
previsto dallart. 8 del Regolamento delegato (c.d. metodo degli impegni).